L.R. 10 luglio 1986, n. 26 (1).

Criteri per l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni amministrative in materia di giornali e riviste.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 luglio 1986, n 54, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

Oggetto della legge.

 

I Comuni dell'Umbria debbono attenersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le rivendite di giornali e riviste ad essi attribuite dall'art. 54, lett. g) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri stabiliti dalla presente legge in attuazione del

disposto di cui all'art. 52 lett. a) citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268.

 

 

Art. 2

Finalità delle funzioni comunali.

 

Al fine di incrementare la diffusione della stampa e di realizzare l'economica gestione della distribuzione di giornali e riviste, i Comuni della Regione predispongono, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, un piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, che persegua i seguenti obiettivi:

- un'adeguata articolazione della rete di vendita nel territorio comunale;

- l'adeguamento del numero delle «rivendite» e l'ampliamento, ove opportuno, delle superfici di rivendita;

- il contenimento dei costi di gestione e di distribuzione delle rivendite.

Per punto ottimale si intende la localizzazione che assicura il miglior equilibrio tra le condizioni della diffusione e della redditività di gestione.

 

 

Art. 3

Ricognizione della situazione esistente.

 

Ai fini della predisposizione del piano di cui all'articolo precedente, i Comuni provvedono:

1) a suddividere il territorio comunale in quattro zone: centro urbano (zona I), area intermedia tra centro e periferia (zona II), area periferica (zona III), area rurale (zona IV);

2) ad accertare il numero dei punti vendita esistenti nel territorio comunale e la loro ubicazione nell'ambito delle zone in cui e suddiviso il territorio distinguendoli tra esclusivi e promiscui;

3) a rilevare la situazione esistente in ogni zona negli ultimi due anni, in relazione a:

- l'andamento nel biennio del rapporto tra il numero dei punti di vendita e la superficie territoriale, la popolazione presente e fluttuante nel territorio e le famiglie residenti;

- la localizzazione dei punti di vendita, rilevando in particolare l'apertura e la chiusura dei punti di vendita nell'ultimo biennio.

I Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti hanno facoltà di suddividere il proprio territorio in un numero di zone inferiore rispetto a quello previsto al punto 1).

 

 

Art. 4

Criteri per la predisposizione dei piani comunali.

 

I piani di localizzazione prevedono la individuazione dei punti ottimali di vendita, di quotidiani e riviste, sia nuovi che esistenti, e sono predisposti dai Comuni nel rispetto dei seguenti criteri:

1) nelle zone I, II e III, sulla base dell'indice di addensamento valutato in funzione:

a) degli insediamenti residenziali pubblici e privati;

b) degli insediamenti scolastici, universitari, di centri culturali e di informazione, di uffici pubblici e privati, di ospedali e di ogni altra struttura ritenuta rilevante;

c) degli insediamenti produttivi, industriali e commerciali;

d) dell'assetto viario e delle comunicazioni;

e) delle correnti turistiche, permanenti e stagionali;

f) dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e riviste effettuate in ciascuna zona nell'ultimo biennio ricavata anche dai dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori;

g) della popolazione e del numero delle famiglie;

2) Nella zona IV, sulla base dell'estensione degli agglomerati, della popolazione residente e delle sue condizioni socio-economiche, del movimento migratorio e, particolarmente, della possibilità d'accesso.

Nei piani comunali si indicano anche le distanze minime o massime dei punti di vendita, ritenute ottimali rispetto alle zone.

 

 

Art. 5

Contenuti dei piani.

 

Il piano, in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti:

a) indica le esigenze di nuovi punti di vendita o di trasferimento di quelli esistenti, nonché gli ambiti per la loro localizzazione, per ciascuna zona omogenea in ragione delle densità di popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche sociali, dell'entità delle vendite negli ultimi due anni e delle condizioni di accesso;

b) assicura la presenza di adeguate forme di vendita nelle località montane e rurali, al fine di garantire il servizio all'utenza residente e fluttuante;

c) definisce i criteri per il rilascio di autorizzazioni alla rivendita di quotidiani e periodici nelle librerie ed esercizi della grande distribuzione, nonché per la vendita ambulante e automatica, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e dell'esistenza di altri punti vendita;

d) definisce i criteri per il rilascio di autorizzazioni alla rivendita di quotidiani e periodici in alberghi, pensioni e in altri complessi turistico-ricettivi;

e) definisce i criteri in base ai quali si consente la vendita di quotidiani e periodici in ospedali, caserme, carceri e altre strutture similari, effettuate da rivenditori muniti di autorizzazione di rivendita di quotidiani e periodici in sede fissa, favorendo ove necessario, il titolare della rivendita prossima, e previo accordo da stipularsi con gli enti interessati;

f) stabilisce che, nel rilascio dell'autorizzazione e nel rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per nuove rivendite e per eventuale trasferimento di quelle esistenti, venga garantita la superficie più idonea per lo svolgimento dell'attività, compatibilmente alla possibilità di natura urbanistica dell'area interessata, ad altre esigenze di uso pubblico del suolo, nonché, ove necessario, alle caratteristiche ambientali della zona;

g) stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi punti di vendita, per la valutazione di eventuali domande concorrenti per la continuazione dell'esercizio a mezzo di familiari parenti affini sino al terzo grado o altri sostituti del titolare nel caso di comprovato impedimento dello stesso, per subingressi, e trasferimenti delle autorizzazioni, per autorizzazioni temporanee, per la vigilanza sull'attività delle rivendite, ai sensi della presente legge.

 

 

Art. 6

Procedure di approvazione dei piani comunali.

 

I piani di cui al precedente articolo 2 sono adottati dai Comuni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni provinciali, ove esistano o regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

Il parere di dette organizzazioni è obbligatorio e nei Comuni con oltre ventimila abitanti viene espresso in una Commissione costituita dalla Amministrazione comunale e dai soggetti di cui al comma precedente.

I piani sono depositati presso la segreteria comunale entro otto giorni dall'adozione e devono essere tenuti a disposizione del pubblico per trenta giorni.

Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso nell'Albo comunale.

Chiunque ne abbia interesse può presentare al Comune osservazione entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente i Comuni approvano comunque i piani adottati, decidendo sulle osservazioni, se presentate.

I sindaci sono tenuti a trasmettere alla Regione Umbria i piani approvati e le successive variazioni.

Qualora entro il termine di cui al primo comma i Comuni non abbiano provveduto all'adozione del piano, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario che provvede, entro sei mesi, agli adempimenti necessari all'adozione ed approvazione del piano.

 

 

Art. 7

Autorizzazione amministrativa.

 

L'attività di rivendita di quotidiani e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

L'autorizzazione per la rivendita in posti fissi di quotidiani e riviste è rilasciata dal sindaco in conformità ai piani comunali di cui al precedente art. 2.

L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali e riviste può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

L'autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale.

L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti od affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi.

In caso di chiusura di rivendite in posti fissi, per impedimento temporaneo inferiore a sei mesi dei titolari, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono espone sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo o le

modalità di svolgimento dell'attività di vendita.

Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Nel caso di impedimento superiore ai sei mesi per malattia o per infortunio dei titolari di rivendite in posti fissi, ovvero in caso di superamento dell'età pensionabile, è ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di familiare od altro sostituto.

Nei casi in cui l'impedimento dovuto a malattia od infortunio il titolare dovrà dimostrare con idonea documentazione tale stato e comunicare al sindaco, che dovrà disporre adeguati controlli, la durata di tale impedimento ed il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell'esercizio.

L'affidamento non potrà superare il periodo della malattia o dell'infortunio.

L'affidamento in gestione dell'esercizio, in qualunque forma attuato, comporta in ogni caso la revoca dell'autorizzazione.

Tutti i titolari di autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

 

 

Art. 8

Requisiti del richiedente.

 

Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita in posti fissi di quotidiani e riviste deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 7 al sindaco del Comune nel cui territorio

intende esercitare l'attività stessa.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età;

b) essere iscritto nel registro esercenti il commercio;

c) non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita di quotidiani e riviste sito

nel territorio comunale;

d) non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui. In ogni caso l'autorizzazione non potrà essere consegnata dal Comune al richiedente se non dimostri di possedere il detto requisito;

e) non essere iscritto in albi professionali;

f) non aver ottenuto altra autorizzazione per una rivendita di quotidiani e riviste nel territorio comunale nel quinquennio precedente.

La domanda si intende respinta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

Al fine di una gestione di flussi informativi in materia, copia della autorizzazione rilasciata ovvero degli atti di diniego corredati delle motivazioni dovrà essere trasmessa alla Giunta regionale.

 

 

Art. 9

Autorizzazione a carattere stagionale.

 

Nelle località e per i periodi in cui si verifichino consistenti flussi turistici possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale ad esclusione delle persone fisiche già in possesso di altra autorizzazione, anche in deroga alle previsioni dei piani, per un periodo non superiore ai cinque mesi nel corso dell'anno.

 

 

Art. 10

Priorità tra domande concorrenti per la gestione dei punti ottimali di vendita.

 

Nei casi di domande concorrenti, il sindaco rilascia le autorizzazioni permanenti e quelle stagionali previste dal precedente art. 9 attenendosi alle seguenti priorità:

1) domande per trasferimento da zone sature in zone che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali di cui al precedente art. 2;

2) domande presentate da gestori che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di aver gestito una rivendita per almeno dodici mesi prima dell'entrata in vigore del divieto di affidamento in gestione sancito dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

3) domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda, di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite di quotidiani e riviste,

acquisita attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per almeno un anno. A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

 

Art. 11

Autorizzazione in caso di mancata domanda per punti ottimali di vendita.

 

Qualora non vengano presentate, entro sei mesi dall'entrata in vigore dei piani di cui al precedente art. 2, domande di autorizzazione in numero sufficiente a coprire i punti ottimali di vendita esclusiva localizzati nei piani comunali, possono essere autorizzati alla vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono sostitutive di quelle per i punti ottimali di vendita esclusiva individuati dai piani comunali e devono essere rilasciate nelle immediate adiacenze del punto ottimale da esse sostituito.

In tali casi saranno seguiti i sottoelencati criteri di priorità:

1) librerie;

2) cartolerie;

3) esercizi della grande distribuzione;

4) pubblici esercizi;

5) alberghi e pensioni.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In ogni caso ciascuno dei soggetti di cui ai punti da 1) a 5) del precedente terzo comma non può essere titolare di più di una autorizzazione e le relative autorizzazioni sono intestate al titolare dell'esercizio oppure ad un terzo che svolga l'attività di vendita all'interno dell'esercizio stesso, fermo restando il divieto di affidamento della gestione della vendita di quotidiani e riviste a terzi.

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio principale, l'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade se il piano comunale considera satura la zona di trasferimento o questo avviene in un'area non giudicata punto ottimale di vendita dal piano stesso.

Al terzo, decaduto per trasferimento dell'esercizio principale, il Comune dovrà, ove possibile, rilasciare altra autorizzazione con priorità rispetto ad altri richiedenti.

 

 

Art. 12

Attività esenti dall'autorizzazione amministrativa.

 

L'autorizzazione non è richiesta:

1) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati od associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, nonché per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, svolta attraverso l'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

2) per la consegna porta a porta curata dall'editore per le proprie pubblicazioni;

3) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

4) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuiti nelle edicole.

Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati od associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuiti nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi delle medesime e non e soggetta ad autorizzazioni di sorta.

 

 

Art. 13

Vendita porta a porta.

 

Quando la rivendita viene curata dall'esercente autorizzato anche attraverso la consegna porta a porta effettuata da parte di coadiutori familiari o da personale dipendente, questa deve svolgersi in un'area non distante dal punto di vendita.

Gli addetti devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, attestante l'identità della persona e gli estremi dell'autorizzazione.

 

 

Art. 14

Subingresso e trasferimento.

 

Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi od a causa di morte comporta la volturazione dell'autorizzazione, sempre che sia provato al Comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8.

Le procedure e le modalità del trasferimento di cui al comma precedente sono disciplinate dalle norme di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e relativi regolamenti di esecuzione.

Non è consentito il trasferimento della sede delle rivendite anche nell'ambito della stessa zona, o settore, se non in conformità alle localizzazioni determinate dal piano comunale previa autorizzazione del Comune stesso.

Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore, il Comune deve comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita, ricercando, altresì, ove l'impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso o ricollocandolo in uno dei punti ottimali di vendita localizzati dal piano nell'ambito della stessa zona.

 

 

Art. 15

Revoca e decadenza dell'autorizzazione amministrativa.

 

L'autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo che dimostri di non aver potuto iniziare l'attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili e per tali cause abbia ottenuto dal Comune eventuali proroghe.L'autorizzazione decade, altresì, qualora il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei mesi.

L'autorizzazione e revocata qualora il titolare:

a) affidi in gestione la rivendita, successivamente alla data prevista dall'art. 14, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) trasferisca la rivendita senza autorizzazione comunale;

c) perda uno dei requisiti di cui al precedente art. 8.

 

 

Art. 16

Apertura e chiusura nei giorni domenicali e festivi.

 

L'apertura e la chiusura delle rivendite nei giorni domenicali e festivi devono essere regolate in modo da garantire comunque l'apertura di almeno il cinquanta per cento delle rivendite esistenti in ciascuna zona, mediante un calendario di turni predisposto dal sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.

Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita più prossimo che effettua il servizio.

 

 

Art. 17

Sanzioni.

 

Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, dall'art. 56 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e dall'art. 40 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, in quanto applicabili.

 

 

Art. 18

Norma transitoria.

 

Fino a quando non siano operanti i piani comunali di localizzazione, le autorizzazioni sono rilasciate dai sindaci sulla base delle finalità e dei criteri della presente legge, sentite le organizzazioni di cui all'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste di parere. Trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, esercitino l'attività di rivendita e dimostrino di averla esercitata almeno nei due anni precedenti, in sede esclusiva o promiscua, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla Camera di Commercio, competente per territorio, nonché ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione comunale.

Gli aventi diritto devono presentare istanza al Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.