L.R.
12 agosto 1986, n. 28 (1).
Ripartizione
dei fondi previsti dall'art. 34 comma primo della legge 28 febbraio 1986, n. 41
per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali negli anni 1986,
1987 e 1988 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 agosto 1986, n 62.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. pp), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Articolo
unico
[I
fondi spettanti alla Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 34 primo
comma della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e
1988 e da destinare agli investimenti nel settore dei trasporti locali vengono
ripartiti secondo le modalità determinate nella legge regionale 4 novembre
1981, n. 74, integrata dall'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n.
50] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. pp), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.