L.R. 12 agosto 1986, n. 33 (1).

Segreterie degli Amministratori e dei gruppi consiliari.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 13 agosto 1986, n 62.

 

 

Art. 1

 

 (2).

 

(2) Sostituisce il primo comma dell'art. 21, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.

 

 

Art. 2

 

 (3).

 

(3) Sostituisce l'art. 54, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.

 

 

Art. 3

 

 (4).

 

(4) Sostituisce l'intero testo dell'art. 55, L.R. 17 agosto 1984, n. 41, nonostante l'indicazione della sostituzione è relativa solo al primo comma del suddetto art. 55.

 

 

Art. 4

 

 (5).

 

(5) Sostituisce l'art. 3, L.R. 13 agosto 1984, n. 38.

 

 

Art. 5

 

Il Presidente del Consiglio regionale, con apposita delibera dell'Ufficio di presidenza può avvalersi, per la durata del proprio mandato, di un rapporto di consulenza giuridico-finanziaria per l'espletamento delle funzioni connesse al proprio incarico.

La spesa relativa farà carico al bilancio del Consiglio regionale.

 

 

Art. 6

 

 (6).

 

(6) Aggiunge due commi, dopo il primo, all'art. 4, L.R. 13 agosto 1984, n. 38.

 

 

Art. 7

 

Gli oneri per l'attuazione della presente legge graveranno sugli stanziamenti dei cap. 30 e 50 del bilancio regionale degli anni 1986 e seguenti.