L.R.
12 agosto 1986, n. 34 (1).
Soppressione
del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno e Medio Nera Norcia.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 agosto 1986, n 62.
Art.
1
Al
fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in
materia di gestione del territorio montano ed alla unitarietà della
programmazione e della gestione degli interventi, il Consorzio di bonifica
montana del Fiume Corno e Medio Nera con sede in Norcia (Perugia), istituito a
norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con D.P.R. 3 maggio
1956, è soppresso per la parte di comprensorio di bonifica montana ricadente
nel territorio di competenza della Regione dell'Umbria, ai sensi dell'articolo
62 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 23
giugno 1962, n. 947 e dell'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Contestualmente
alla soppressione del Consorzio cessa l'applicazione della contribuzione, dallo
stesso imposta, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n.215.
I
rapporti derivanti dalla soppressione del Consorzio sono regolati dall'accordo,
- allegato A - che forma parte integrante della presente legge.
Art.
2
Il
personale di ruolo del soppresso Consorzio, in servizio alla data della
soppressione, è trasferito alla Regione dell'Umbria che provvederà
all'inquadramento nel ruolo unico regionale con i criteri e le modalità
stabiliti dalla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2.
Art.
3
Le
funzioni del soppresso Consorzio sono delegate alle Comunità montane competenti
per territorio.
Le
Comunità montane esercitano le funzioni delegate nell'ambito della
programmazione regionale assicurando il coordinamento con gli altri interventi
regionali e degli Enti locali in materia di bonifica e di lavori pubblici.
Le
funzioni di indirizzo e di coordinamento sono esercitate dalla Giunta
regionale.
Qualora
gli Enti non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la
Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine
adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.
Art.
4
(2).
Alla
suddetta spesa si farà fronte con la riduzione di pari importo, in termini di
competenza e di cassa, dello stanziamento appositamente iscritto nel fondo
globale di cui al capitolo 6120 dello stato di previsione dell'esercizio
finanziario 1986.
Al
bilancio dell'esercizio 1986 sono apportate le conseguenti variazioni in
termini di competenza e di cassa.
L'onere
per la spesa del personale trasferito alla Regione, sarà imputato al capitolo
280 del bilancio regionale per l'esercizio 1986.
Per
gli anni 1987 e successivi, le autorizzazioni di spesa inerenti l'attuazione
della presente legge, saranno disposte con legge di bilancio a norma dell'art.
5, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978,
n. 23, nei limiti e con la copertura degli stanziamenti previsti al programma
operativo 2.15.2.02 del bilancio pluriennale della Regione.
La
Giunta regionale provvederà alla ripartizione dell'importo di cui al primo
comma tra le Comunità montane interessate in misura proporzionale alla
superficie del comprensorio di bonifica montana di rispettiva competenza.
Le
leggi annuali di bilancio determineranno i finanziamenti per la realizzazione
dei piani di intervento nel settore che le Comunità montane delegate potranno
presentare alla Regione entro il 1° settembre.
(2)
Comma abrogato dall'art. 4, comma 3, L.R. 4 agosto 1987, n. 36.
Allegato
A
Accordo
tra le regioni Umbria, Lazio e Marche per la disciplina dei rapporti derivanti
dalla soppressione del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno e Medio
Nera.
Il
personale di ruolo del soppresso Consorzio di bonifica montana del fiume Corno
e in servizio alla data della soppressione è trasferito alla Regione Umbria che
provvederà al suo inquadramento.
In
considerazione che il comprensorio di bonifica del soppresso Consorzio è esteso
Ha 123,094 ricadenti nei seguenti Comuni:
Provincia
di Perugia:Comune diNorciaHa27.769» »Cascia»18.113» »Preci»8.163» »Cerreto di
Spoleto»7.444» »Monteleone di Spoleto»6.216» »S. Anatolia di Narco»4.733»
»Sellano»4.730» »Poggiodomo»3.934» »Vallo di Nera»3.602»
»Scheggino»3.513Ha88.217Provincia di Terni:Comune diFerentilloHa6.559»
»Arrone»4.098» »Polino»1.946»
»Montefranco»1.117Ha14.020UmbriaHa102.23783.06%Provincia di Rieti:Comune
diLeonessaHa19.425» »Cittareale»866Ha20.291LazioHa20.29116.48%Provincia di
Ascoli Piceno:Comune diArquata del TrontoHa546»
»Montemonaco»20Ha566MarcheHa5660.46%TotaleHa123.094 100%
Ogni
rapporto giuridico attivo e passivo facente capo allo stesso è trasferito alle
Regioni interessate nella misura sopra riportata proporzionale alla superficie
di rispettiva competenza. L'eventuale patrimonio immobiliare che pervenisse al
Consorzio prima della soppressione sarà attribuito alle Regioni nella stessa
misura proporzionale.
Il
patrimonio mobiliare del Consorzio soppresso è attribuito alla Regione
dell'Umbria. Il patrimonio progetti è attribuito alle Regioni interessate ai
relativi interventi.
Il
legale rappresentante del Consorzio assume le funzioni di Commissario
liquidatore e provvede entro 180 gg. dalla nomina, a cura della Regione
dell'Umbria, al compimento di tutti gli atti necessari ai trasferimenti di cui
al presente accordo.