L.R. 12 agosto 1986, n. 34 (1).

Soppressione del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno e Medio Nera Norcia.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 13 agosto 1986, n 62.

 

 

Art. 1

 

Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione del territorio montano ed alla unitarietà della programmazione e della gestione degli interventi, il Consorzio di bonifica montana del Fiume Corno e Medio Nera con sede in Norcia (Perugia), istituito a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con D.P.R. 3 maggio 1956, è soppresso per la parte di comprensorio di bonifica montana ricadente nel territorio di competenza della Regione dell'Umbria, ai sensi dell'articolo 62 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 e dell'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Contestualmente alla soppressione del Consorzio cessa l'applicazione della contribuzione, dallo stesso imposta, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n.215.

I rapporti derivanti dalla soppressione del Consorzio sono regolati dall'accordo, - allegato A - che forma parte integrante della presente legge.

 

 

Art. 2

 

Il personale di ruolo del soppresso Consorzio, in servizio alla data della soppressione, è trasferito alla Regione dell'Umbria che provvederà all'inquadramento nel ruolo unico regionale con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2.

 

 

Art. 3

 

Le funzioni del soppresso Consorzio sono delegate alle Comunità montane competenti per territorio.

Le Comunità montane esercitano le funzioni delegate nell'ambito della programmazione regionale assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli Enti locali in materia di bonifica e di lavori pubblici.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale.

Qualora gli Enti non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

 

 

Art. 4

 

 

 (2).

Alla suddetta spesa si farà fronte con la riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento appositamente iscritto nel fondo globale di cui al capitolo 6120 dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 1986.

Al bilancio dell'esercizio 1986 sono apportate le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.

L'onere per la spesa del personale trasferito alla Regione, sarà imputato al capitolo 280 del bilancio regionale per l'esercizio 1986.

Per gli anni 1987 e successivi, le autorizzazioni di spesa inerenti l'attuazione della presente legge, saranno disposte con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti e con la copertura degli stanziamenti previsti al programma operativo 2.15.2.02 del bilancio pluriennale della Regione.

La Giunta regionale provvederà alla ripartizione dell'importo di cui al primo comma tra le Comunità montane interessate in misura proporzionale alla superficie del comprensorio di bonifica montana di rispettiva competenza.

Le leggi annuali di bilancio determineranno i finanziamenti per la realizzazione dei piani di intervento nel settore che le Comunità montane delegate potranno presentare alla Regione entro il 1° settembre.

 

(2) Comma abrogato dall'art. 4, comma 3, L.R. 4 agosto 1987, n. 36.

 

 

Allegato A

 

Accordo tra le regioni Umbria, Lazio e Marche per la disciplina dei rapporti derivanti dalla soppressione del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno e Medio Nera.

 

Il personale di ruolo del soppresso Consorzio di bonifica montana del fiume Corno e in servizio alla data della soppressione è trasferito alla Regione Umbria che provvederà al suo inquadramento.

In considerazione che il comprensorio di bonifica del soppresso Consorzio è esteso Ha 123,094 ricadenti nei seguenti Comuni:

 

Provincia di Perugia:Comune diNorciaHa27.769» »Cascia»18.113» »Preci»8.163» »Cerreto di Spoleto»7.444» »Monteleone di Spoleto»6.216» »S. Anatolia di Narco»4.733» »Sellano»4.730» »Poggiodomo»3.934» »Vallo di Nera»3.602» »Scheggino»3.513Ha88.217Provincia di Terni:Comune diFerentilloHa6.559» »Arrone»4.098» »Polino»1.946» »Montefranco»1.117Ha14.020UmbriaHa102.23783.06%Provincia di Rieti:Comune diLeonessaHa19.425» »Cittareale»866Ha20.291LazioHa20.29116.48%Provincia di Ascoli Piceno:Comune diArquata del TrontoHa546» »Montemonaco»20Ha566MarcheHa5660.46%TotaleHa123.094 100%

 

Ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo allo stesso è trasferito alle Regioni interessate nella misura sopra riportata proporzionale alla superficie di rispettiva competenza. L'eventuale patrimonio immobiliare che pervenisse al Consorzio prima della soppressione sarà attribuito alle Regioni nella stessa misura proporzionale.

Il patrimonio mobiliare del Consorzio soppresso è attribuito alla Regione dell'Umbria. Il patrimonio progetti è attribuito alle Regioni interessate ai relativi interventi.

Il legale rappresentante del Consorzio assume le funzioni di Commissario liquidatore e provvede entro 180 gg. dalla nomina, a cura della Regione dell'Umbria, al compimento di tutti gli atti necessari ai trasferimenti di cui al presente accordo.