L.R.
9 gennaio 1987, n. 1 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1987 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 gennaio 1987, n. 2.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1987, è stato poi approvato con L.R. 26 marzo
1987, n. 18.
Articolo
unico
1.
Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, sono
autorizzati, per il primo trimestre 1987, l'accertamento e la riscossione delle
entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese presentato al consiglio,
limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello
stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto (3).
2.
Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili d'impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi nonché di spese
finanziarie da assegnazioni statali a destinazione vincolata, la gestione dei
relativi capitali è autorizzata senza limitazione di cui al primo comma.
3.
Ai fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì, ai
pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1986 e
precedenti.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(3)
Il bilancio di previsione per il 1987, è stato poi approvato con L.R. 26 marzo
1987, n. 18.