L.R.
21 gennaio 1987, n. 4 (1).
Interpretazione
autentica del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979,
n. 65.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 gennaio 1987, n 6.
Articolo
unico
Il
primo comma dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, va
interpretato nel senso che la misura dell'indennità spettante ai membri del
comitato di gestione è stabilita dall'assemblea in misura non superiore a
quella spettante rispettivamente per il Presidente al sindaco, per il vicepresidente
all'assessore delegato o anziano, per il membro del comitato all'assessore
effettivo di un comune di una popolazione pari a quella dell'U.L.S.S.