L.R. 21 gennaio 1987, n. 4 (1).

Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 gennaio 1987, n 6.

 

 

Articolo unico

 

Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, va interpretato nel senso che la misura dell'indennità spettante ai membri del comitato di gestione è stabilita dall'assemblea in misura non superiore a quella spettante rispettivamente per il Presidente al sindaco, per il vicepresidente all'assessore delegato o anziano, per il membro del comitato all'assessore effettivo di un comune di una popolazione pari a quella dell'U.L.S.S.