L.R. 21 gennaio 1987, n. 6 (1).

Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, relativa alle provvidenze per la prosecuzione delle attivitā di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, giā differiti con la legge regionale 12 agosto 1986, n. 29 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 gennaio 1987, n. 6.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20.

 

[1. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, giā differito al 31 dicembre 1986 con l'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1986, n. 29, viene prorogato al 30 giugno 1987] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Riapertura del termine di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20.

 

[1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, giā prorogato con l'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1986, n. 29 al 31 luglio 1986, viene riaperto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 marzo 1987.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. o), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.