L.R. 21 gennaio 1987, n. 7 (1).

Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30 recante norme per la istituzione di un ruolo regionale specie transitorio (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 gennaio 1987, n. 6.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. pp), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, concernente la «Istituzione di un ruolo speciale transitorio» sono soppresse le parole «e, comunque, con il 31 dicembre 1985». (3)] (4).

 

(3) Sostituisce l'art. 5, L.R. 7 giugno 1982, n. 30.

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. pp), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Onere finanziario.

 

[Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di lire 900 milioni in termini di competenza e di cassa, da iscrivere al cap. 285 del bilancio regionale dell'esercizio 1987.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte a norma dell'art. 26 quinto e sesto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilitą, con quota della disponibilitą esistente sul fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio dell'esercizio 1986 (elenco n. 4 allegato a detto bilancio numero d'ordine 2).

La giunta regionale č autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Restano confermati il terzo e quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 7] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. pp), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.