L.R.
21 gennaio 1987, n. 7 (1).
Ulteriori
modificazioni della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30 recante norme per la
istituzione di un ruolo regionale specie transitorio (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 gennaio 1987, n. 6.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. pp), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Al
comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, concernente la
«Istituzione di un ruolo speciale transitorio» sono soppresse le parole «e,
comunque, con il 31 dicembre 1985». (3)] (4).
(3)
Sostituisce l'art. 5, L.R. 7 giugno 1982, n. 30.
(4)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. pp), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Onere
finanziario.
[Per
l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di lire 900 milioni in
termini di competenza e di cassa, da iscrivere al cap. 285 del bilancio
regionale dell'esercizio 1987.
All'onere
di cui al precedente comma si fa fronte a norma dell'art. 26 quinto e sesto
comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilitą, con
quota della disponibilitą esistente sul fondo globale iscritto al cap. 9700 del
bilancio dell'esercizio 1986 (elenco n. 4 allegato a detto bilancio numero
d'ordine 2).
La
giunta regionale č autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di
bilancio.
Restano
confermati il terzo e quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio
1986, n. 7] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. pp), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.