L.R.
18 febbraio 1987, n. 13 (1).
Modificazioni
ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1981, n. 62. Regolamento
interno del consiglio regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 febbraio 1987, n. 13.
Art.
1
(2).
(2)
Aggiunge il punto 7) all'art. 2, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 2
(3).
(3)
Aggiunge un comma alla fine dell'art. 7, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 3
(4).
(4)
Sostituisce l'art. 8, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art.
4
(5).
(5)
Sostituisce il secondo comma e sopprime il quarto comma dell'art. 9, L.R. 24 agosto
1981, n. 62.
Art. 5
(6).
Al
punto II - Affari economici: dopo la parola »cooperazione», togliere il punto,
mettere una virgola ed aggiungere le seguenti parole: «formazione ed
orientamento professionale».
Al
punto IV - Affari sociali: le parole «istruzione artigiana e professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «educazione permanente».
(6)
Sostituisce il punto I dell'art. 11, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 6
(7).
(7)
Sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 13, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 7
All'art.
15 (Convocazioni delle commissioni), nel comma 2, dopo le parole «orari
diversi», aggiungere: «e comunque non coincidenti con le sedute del consiglio
regionale».
Art.
8
(8).
(8)
Sostituisce l'art. 18, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 9
(9).
(9)
Sostituisce il primo comma dell'art. 19, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 10
(10).
(10)
Sostituisce il secondo ed il terzo comma dell'art. 20, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 11
(11).
(11)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 23, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 12
(12).
(12)
Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 26, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 13
(13).
(13)
Sostituisce il primo comma dell'art. 27, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 14
(14).
(14)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 32, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 15
All'art.
34 (Ordine della discussione), togliere in fondo al comma 3 le parole «per non
più di dieci minuti ciascuno» ed inserire, avendo messo una virgola dopo la
parola «favore»: «salvo quanto previsto all'art. 37, la durata di ciascun
intervento non può eccedere i dieci minuti».
(15).
(15)
Aggiunge il quarto comma all'art. 34, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 16
(16).
(16)
Aggiunge l'art. 34-bis alla L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art.
17
(17).
(17)
Aggiunge un comma all'art. 35, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 18
(18).
(18)
Sostituisce l'art. 38, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art.
19
(19).
(19)
Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 40, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 20
(20).
(20)
Aggiunge due commi, dopo il primo, all'art. 43, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 21
(21).
(21)
Aggiunge l'art. 43-bis alla L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art.
22
All'art.
44 (Emendamenti), comma 1, dopo le parole «La giunta ed ogni consigliere hanno
diritto di proporre» aggiungere, dopo la virgola, le parole «per iscritto» ed
un'altra virgola.
Art.
23
(22).
(22)
Sostituisce l'art. 46, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 24
L'art.
47 (Questioni sospensive e pregiudiziali) è soppresso.
Art.
25
(23).
(23)
Sostituisce il primo comma all'art. 48, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 26
(24).
(24)
Sostituisce l'art. 49, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art.
27
Il
comma 2 dell'art. 51 (Votazione degli emendamenti) è soppresso.
Art.
28
(25).
(25)
Sostituisce il primo comma all'art. 60, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art. 29
(26).
(26)
Sostituisce l'art. 61, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art.
30
(27).
(27)
Aggiunge l'art. 62-bis alla L.R. 24 agosto 1981, n. 62.
Art.
31
(28).
(28)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 65, L.R. 24 agosto 1981, n. 62.