L.R. 17 marzo 1987, n. 16 (1).

Comunità montana «Monti del Trasimeno» - Piegaro. Modificazioni ed integrazioni dello Statuto (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 marzo 1987, n. 22.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera v), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 1

 

[Sono approvate, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, le modificazioni ed integrazioni allo statuto della comunità montana »Monti del Trasimeno» zona omogenea «I», nel testo allegato alla presente legge] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera v), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Allegato (4)

 

Statuto

 

Articolo 1

Costituzione e sede della Comunità.

 

[  (5)] (6).

 

Articolo 2

Scopi della Comunità - Integrazione.

 

[  (7)] (8).

 

Articolo 3

Fini istituzionali - Integrazione.

 

[  (9).

Le lettere f), g), h) diventano rispettivamente leggere g), h), i).

(10)] (11).

 

Articolo 4

Modifiche.

 

[  (12).

Al comma 1 dell'art. 11 dello statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20 è aggiunta, dopo la parola «comunità», la seguente frase:

«assolvendo comunque le sue funzioni fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio conseguente la nomina dei rappresentanti dei rispettivi Comuni associati alla Comunità montana».

Al primo alinea del comma 2 dell'art. 13 dello statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20 la parola «assiste» è sostituita con le parole «opera con».

Al primo alinea del comma 1 dell'art. 14 dello statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20, le parole «in sessione ordinaria ogni mese» sono sostituite con «in sessione ordinaria almeno due volte al mese».

Dopo il comma 2 dell'art. 15 dello statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20 è aggiunta la frase:«qualora non si tratti di rinnovo del Consiglio per fine legislatura»] (13).

 

Articolo 5

La Giunta - Composizione.

 

[  (14)] (15).

 

Articolo 6

Segretario della Comunità.

 

[  (16)] (17).

 

Articolo 7

Ufficio tecnico.

 

[  (18) (19).

 

Articolo 8

Personale.

 

[  (20) (21).

 

Articolo 9

Indennità.

 

[  (22)] (23).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera v), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

(5) Sostituisce l'art. 1 dello Statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20.

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera v), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

(7) Inserisce una ulteriore lettera a), prima della originaria lettera a) all'art. 3 dello statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20, senza, peraltro, modificare le lettere successive.

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera v), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

(9) Aggiunge, dopo la lettera e), la lettera f) all'art. 4 dello Statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20.

(10) Sostituisce l'attuale lettera g) (ex lettera f) all'art. 4 dello Statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20.

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera v), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

(12) Aggiunge la lettera p) all'art. 7 dello Statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20.

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera v), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

(14) Sostituisce l'art. 12 dello Statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20.

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera v), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

(16) Sostituisce l'art. 18 dello Statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20.

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera v), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

(18) Sostituisce l'art. 19 dello Statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20.

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera v), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

(20) Sostituisce l'art. 20 dello Statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20.

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera v), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

(22) Sostituisce l'art. 28 dello Statuto allegato alla L.R. 11 marzo 1974, n. 20.

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera v), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.