L.R.
17 marzo 1987, n. 17 (1).
Spesa
sanitaria consolidata a carico della regione Umbria a norma dell'art. 69, primo
comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 relativamente agli anni
dal 1981 al 1984. Definizione rapporti finanziari con lo Stato.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 marzo 1987, n. 22.
Art.
1
1.
Č autorizzato il rimborso all'erario della somma di L. 2.480.309.640 per la
definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione dell'Umbria in
applicazione delle norme di cui all'art. 69, primo comma, lettera b), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'art. 15, quinto comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre
1983, n. 638 e negli articoli 25 e 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
2.
La somma di cui al precedente comma č iscritta al cap. 2270 - di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
dell'esercizio 1987 - denominato «Spese per la definizione dei rapporti
finanziari con lo Stato in applicazione dell'art. 69, primo comma, lettera b),
della legge n. 833/1978 e successive modificazioni ed integrazioni».
3.
All'onere predetto si fa fronte - ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma
della legge regionale di contabilitą 3 maggio 1978, n. 23 - con quota della
disponibilitą esistente sul fondo globale del cap. 6120 del bilancio per
l'esercizio 1986.
4.
La giunta regionale č autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di
bilancio.