L.R. 17 marzo 1987, n. 17 (1).

Spesa sanitaria consolidata a carico della regione Umbria a norma dell'art. 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 relativamente agli anni dal 1981 al 1984. Definizione rapporti finanziari con lo Stato.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 marzo 1987, n. 22.

 

 

Art. 1

 

1. Č autorizzato il rimborso all'erario della somma di L. 2.480.309.640 per la definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione dell'Umbria in applicazione delle norme di cui all'art. 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'art. 15, quinto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e negli articoli 25 e 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

2. La somma di cui al precedente comma č iscritta al cap. 2270 - di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1987 - denominato «Spese per la definizione dei rapporti finanziari con lo Stato in applicazione dell'art. 69, primo comma, lettera b), della legge n. 833/1978 e successive modificazioni ed integrazioni».

3. All'onere predetto si fa fronte - ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma della legge regionale di contabilitą 3 maggio 1978, n. 23 - con quota della disponibilitą esistente sul fondo globale del cap. 6120 del bilancio per l'esercizio 1986.

4. La giunta regionale č autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.