L.R.
14 aprile 1987, n. 23 (1).
Integrazioni
e modificazioni alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33. Disciplina della
classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 aprile 1987, n 27.
Art.
1
Criteri
di classificazione.
1.
In applicazione del primo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217
ed ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8 giugno 1981, n. 33 le Aziende ricettive
alberghiere e all'aria aperta sono classificate sulla base dei requisiti posseduti
e del numero e della qualificazione del personale addetto in rapporto delle
dimensioni dell'azienda ed alla qualità dei servizi offerti per ciascuna
categoria.
2.
In particolare, per ciascuna delle categorie alberghiere ed all'aria aperta,
costituisce elemento indispensabile di classificazione, l'esistenza di
personale qualificato in rapporto al servizio cui è addetto in via esclusiva
per ciascuna delle prestazioni di servizio facenti parte del quadro di
classificazione di cui alle tabelle A - B - C - D della L.R. n. 33/1981 - e,
dalle stesse riconosciuto requisito obbligato.
3.
L'accertamento della violazione anche ad uno solo dei requisiti obbligati
comporta immediata revisione di classifiche (2).
(2)
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la
parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993,
n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta,
dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Art.
2
Alberghi
residenziali.
(3).
(3)
Il presente articolo, che sostituiva il settimo comma dell'art. 2, L.R. 8
gennaio 1981, n. 33, è stato abrogato, per la parte concernente le aziende
alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4.
Art.
3
Alberghi
a 5 stelle lusso.
(4).
(4)
Il presente articolo, che aggiungeva il secondo comma all'art. 4, L.R. 8 giugno
1981, n. 33, è stato abrogato, per la parte concernente le aziende alberghiere,
dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4.
Art.
4
Capacità
ricettiva minima per aziende ricettive alberghiere.
1.
Le aziende ricettive alberghiere hanno, quale capacità ricettiva minima n. 7
camere e i requisiti obbligati e fungibili di cui alla tabella allegata alla
L.R. n. 33/1981 in relazione a ciascun livello di classificazione (5).
(5)
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la
parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993,
n. 4.
Art.
5
Pubblicizzazione
classifica.
(6).
(6)
Il presente articolo, che disponeva la sostituzione dell'originario quinto
comma dell'art. 4 e aggiungeva un periodo al decimo comma dello stesso art. 4,
L.R. 8 giugno 1981, n. 33, è stato abrogato, per la parte concernente le
aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4, e, per la parte concernente
gli esercizi ricettivi all'aria aperta, dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Art.
6
Istruttoria
di classifica.
1.
Le proposte, formulate dalle Aziende di promozione turistica alla Giunta
regionale, di classificazione di nuove aziende ricettive alberghiere, o
ampliamento di aziende già esistenti di cui al primo comma, lett. a), dell'art.
6, e quelle formulate dai Comuni, di classificazione di nuove aziende ricettive
all'aria aperta, o ampliamento di aziende già esistenti di cui alla lett. a),
dell'art. 7, devono contenere la seguente documentazione:
-
domanda in carta legale (indirizzata alla Regione dell'Umbria - Ufficio turismo
- per il tramite dell'Ente cui spetta l'esercizio delle funzioni istruttorie);
-
planimetria dell'immobile, con l'indicazione esatta della concessione edilizia
e dell'uso cui ciascun locale è destinato, firmata dal tecnico che ha redatto
il progetto;
-
relazione descrittiva, firmata dal tecnico;
-
certificato di iscrizione al R.E.C. (originale o copia autenticata nei modi di
legge, di data non antecedente a tre mesi prima della data della domanda);
-
certificato di abitabilità (originale o copia autenticata nei modi di legge, di
data non antecedente a tre mesi prima della data della domanda);
-
denuncia di attrezzatura e tabella dei requisiti obbligatori e fungibili;
-
nulla-osta preventivo dei Vigili del Fuoco (per gli esercizi ricettivi di
capacità superiore a 25 posti/letto) (7).
(7)
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la
parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993,
n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta,
dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Art.
7
Autorizzazione
all'apertura di nuove aziende ricettive.
1.
Il Comune competente per territorio, acquisito l'atto deliberativo di
attribuzione della classifica da parte della Giunta regionale, rilascia
l'autorizzazione all'apertura di nuove aziende ricettive alberghiere e all'aria
aperta ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e ne trasmette
copia all'Azienda di promozione turistica del territorio di competenza ed alla
Regione dell'Umbria, Giunta regionale - Ufficio turismo e industria alberghiera
(8).
(8)
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la
parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993,
n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta,
dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Art.
8
Chiusura
temporanea delle Aziende ricettive.
1.
Il titolare dell'azienda ricettiva, alberghiera e all'aria aperta che intenda
chiudere il proprio esercizio, o solo parte di esso, per un periodo limitato di
tempo deve ottenere la preventiva autorizzazione alla chiusura temporanea da
parte del Comune, che decide, in relazione alle esigenze turistiche ricettive
della località, sentita l'Azienda di promozione turistica competente per
territorio.
2.
Il Comune, rilasciata l'autorizzazione alla chiusura, di cui al primo comma del
presente articolo, trasmette alla Regione Giunta regionale:
-
Ufficio turismo e industria alberghiera, copia dell'autorizzazione rilasciata
(9).
(9)
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la
parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993,
n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta,
dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Art.
9
Requisiti
obbligati e fungibili campeggi.
(10).
(10)
Articolo abrogato dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Art.
10
Mini-aree
di sosta.
(11).
(11)
Articolo abrogato dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Art.
11
Apertura
campeggi e villaggi turistici.
(12).
(12)
Articolo abrogato dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Art. 12
Area parcheggio.
(13).
(13)
Il presente articolo, che modificava la tabella D) allegata alla L.R. 8 giugno
1981, n. 33, è stato abrogato dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Art.
13
Subentro
titolarità.
1.
Il Comune competente autorizza il cambio di titolarità di ciascun esercizio
ricettivo, alberghiero e all'aria aperta, e ne dà comunicazione alla Giunta
regionale - Ufficio turismo - industria alberghiera e all'Azienda di promozione
turistica competente per territorio (14).
(14)
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la
parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993,
n. 4 e, per la parte concernente gli esercizi ricettivi all'aria aperta,
dall'art. 39, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Art.
14
Vigilanza.
(15).
(15)
Sostituisce il primo e il terzo comma dell'art. 10, L.R. 8 giugno 1981, n. 33.
Art.
15
Sanzioni
amministrative.
(16).
(16)
Sostituisce il primo comma dell'art. 11, L.R. 8 giugno 1981, n. 33.
Art.
16
Norma
transitoria.
1.
In relazione a quanto disposto al precedente art. 4, le aziende ricettive
alberghiere con capacità ricettiva al di sotto delle 7 camere, già classificate
ai sensi della L.R. n. 33/1981, mantengono il livello di classificazione
attribuito sino a 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, data entro la
quale ciascun
esercizio
provvede all'adeguamento della propria capacità ricettiva. Trascorso atto
termine, agli esercizi che non abbiano provveduto all'adeguamento della
ricettività, viene revocata la classificazione attribuita e viene ritirata da
parte del competente Comune, la licenza di esercizio (17).
(17)
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono state abrogate, per la
parte concernente le aziende alberghiere, dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993,
n. 4.
Allegato
A (18)
Tabella
requisiti obbligati per alberghi con 5 stelle lusso ***** L
(18)
Allegato abrogato dall'art. 15, L.R. 27 gennaio 1993, n. 4.
Allegato
B (19)
Requisiti
(obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi.
(19)
Sostituisce la tabella D) allegata alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33, secondo
quanto disposto dall'art. 9 della presente legge.