L.R. 12 maggio 1987, n. 24 (1).

Disposizioni integrative e modificative degli artt. 9, 11 e 13 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, recante: «Nuove norme per lo sviluppo delle attività produttive in Valnerina».

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 15 maggio 1987, n 35.

 

 

Art. 1

 

 (2).

 

(2) Sostituisce il quarto comma dell'art. 9, L.R. 30 aprile 1985, n. 40.

 

 

Art. 2

 

Al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, le parole «5 agosto 1928» sono sostituite da «5 luglio 1928».

 

 

Art. 3

 

 (3).

 

(3) Sostituisce l'art. 11, L.R. 30 aprile 1985, n. 40.

 

 

Art. 4

 

1. I termini finali, fissati dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 per la presentazione delle domande e per la formazione delle graduatorie sono prorogati di mesi otto. La Giunta regionale può disporre, con atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, ulteriore proroga del termine stabilito per la presentazione delle domande o la riapertura dei termini stessi, qualora necessario per la completa utilizzazione delle disponibilità e comunque per un periodo non superiore a mesi quattro.

 

 

Art. 5

 

1. Gli interventi atti a promuovere lo sviluppo delle attività produttive di cui alla legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 e successive modificazioni sono ammissibili anche nel territorio del comune di Polino. Il Comune predetto partecipa alla ripartizione di cui all'art. 18 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 nella misura del 10 per cento unitamente ai Comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco.

 

 

Art. 6

 

1. La denominazione del capitolo 7995 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1987 è così sostituita: «Concorso in forma attualizzata nel pagamento degli interessi sui prestiti di dotazione e sui mutui di miglioramento, contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 da

operatori agricoli della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone Montefranco e Polino, o equivalente contributo in conto capitale (codice S.I.R. 2124371010)».

2. La denominazione del cap. 7996 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1987 è così sostituita: «Contributi in conto capitale a favore degli operatori della comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone Montefranco e Polino, per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture produttive e degli impianti al servizio dell'attività zootecnica compreso l'impianto e il miglioramento di pascoli e prato-pascoli con le relative opere di recinzione, viabilità e provvista di acqua (codice S.I.R. 2124331010)».

3. La denominazione del capitolo 7997 dello stato di previsione dell'esercizio 1987 è così sostituita: «Concorso in forma attualizzata nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui contratti, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 dagli operatori agricoli della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone, Montefranco e Polino, per la realizzazione dei piani di miglioramento aziendale o equivalente contributo in conto capitale (codice S.I.R. 2124371010)».

4. I contributi di cui all'articolo 1 per investimenti di importo ammissibile fino a L. 30.000.000 sono concessi nell'ambito delle disponibilità esistenti nello stanziamento di cui al cap. 7996 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1987.

5.  (4).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

(4) Il comma che si omette apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1987, approvato con L.R. 26 marzo 1987, n. 18.