L.R.
12 maggio 1987, n. 24 (1).
Disposizioni
integrative e modificative degli artt. 9, 11 e 13 della legge regionale 30
aprile 1985, n. 40, recante: «Nuove norme per lo sviluppo delle attività
produttive in Valnerina».
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 maggio 1987, n 35.
Art.
1
(2).
(2)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 9, L.R. 30 aprile 1985, n. 40.
Art.
2
Al
secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, le
parole «5 agosto 1928» sono sostituite da «5 luglio 1928».
Art.
3
(3).
(3)
Sostituisce l'art. 11, L.R. 30 aprile 1985, n. 40.
Art.
4
1.
I termini finali, fissati dall'articolo 13 della legge regionale 30 aprile
1985, n. 40 per la presentazione delle domande e per la formazione delle
graduatorie sono prorogati di mesi otto. La Giunta regionale può disporre, con
atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, ulteriore proroga del
termine stabilito per la presentazione delle domande o la riapertura dei
termini stessi, qualora necessario per la completa utilizzazione delle
disponibilità e comunque per un periodo non superiore a mesi quattro.
Art.
5
1.
Gli interventi atti a promuovere lo sviluppo delle attività produttive di cui
alla legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 e successive modificazioni sono
ammissibili anche nel territorio del comune di Polino. Il Comune predetto
partecipa alla ripartizione di cui all'art. 18 della legge regionale 30 aprile
1985, n. 40 nella misura del 10 per cento unitamente ai Comuni di Arrone,
Ferentillo e Montefranco.
Art.
6
1.
La denominazione del capitolo 7995 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale dell'esercizio 1987 è così sostituita: «Concorso in forma
attualizzata nel pagamento degli interessi sui prestiti di dotazione e sui
mutui di miglioramento, contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760
da
operatori
agricoli della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo,
Arrone Montefranco e Polino, o equivalente contributo in conto capitale (codice
S.I.R. 2124371010)».
2.
La denominazione del cap. 7996 dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale dell'esercizio 1987 è così sostituita: «Contributi in conto
capitale a favore degli operatori della comunità montana della Valnerina e dei
comuni di Ferentillo, Arrone Montefranco e Polino, per l'acquisto di bestiame
selezionato da riproduzione, per il potenziamento e l'adeguamento delle
strutture produttive e degli impianti al servizio dell'attività zootecnica
compreso l'impianto e il miglioramento di pascoli e prato-pascoli con le
relative opere di recinzione, viabilità e provvista di acqua (codice S.I.R.
2124331010)».
3.
La denominazione del capitolo 7997 dello stato di previsione dell'esercizio
1987 è così sostituita: «Concorso in forma attualizzata nel pagamento degli
interessi sui prestiti e sui mutui contratti, ai sensi della legge 5 luglio
1928, n. 1760 dagli operatori agricoli della Comunità montana della Valnerina e
dei comuni di Ferentillo, Arrone, Montefranco e Polino, per la realizzazione
dei piani di miglioramento aziendale o equivalente contributo in conto capitale
(codice S.I.R. 2124371010)».
4.
I contributi di cui all'articolo 1 per investimenti di importo ammissibile fino
a L. 30.000.000 sono concessi nell'ambito delle disponibilità esistenti nello
stanziamento di cui al cap. 7996 dello stato di previsione della spesa del
bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1987.
5. (4).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(4)
Il comma che si omette apporta variazioni al bilancio di previsione per il
1987, approvato con L.R. 26 marzo 1987, n. 18.