L.R. 12 maggio 1987, n. 25 (1).

Integrazione all'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 «Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi», come integrato dall'art. 5 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20. Proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 3 «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 24 e della L.R. 1° settembre 1981, n. 65 recanti norme sulle provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni dell'Umbria colpiti da terremoti dell'agosto 1977, marzo 1978 e luglio-agosto 1978»

.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 15 maggio 1987, n. 35.

 

 

Art. 1

 

 (2).

 

(2) Aggiunge un periodo al secondo comma dell'art. 13, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 2

 

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori, di cui al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 3, è prorogato al 31 ottobre 1987.

 

 

Art. 3

 

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 3, è prorogato al 31 ottobre 1987.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.