L.R.
10 luglio 1987, n. 33 (1).
Riordino
organico e funzionale dei servizi dell'E.S.A.U.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 luglio 1987, n 51.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge, in attuazione dei principi fissati dagli articoli 17 e 18
della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5, disciplina il riordino organico e
funzionale dei servizi e la dotazione di personale dell'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria (E.S.A.U.).
Lineamenti
generali della struttura organizzativa
Art.
2
Articolazione
della struttura organizzativa.
1.
L'assetto organizzativo dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è costituito,
in conformità di quanto previsto dal titolo III della legge regionale 17 agosto
1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, dalle seguenti strutture:
a)
la direzione generale;
b)
gli uffici;
c)
i settori;
d)
i servizi;
e)
le posizioni di studio, ricerca e progettazione, di seguito denominate
posizioni di staff.
2.
Gli uffici e le posizioni di staff costituiscono, in relazione ai compiti e
agli obbiettivi dell'Ente ambito di coordinamento.
3.
Compete al direttore generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della
legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5, il coordinamento degli uffici e delle
attività dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità e per la
migliore utilizzazione del personale, nel rispetto del regolamento organico.
4.
L'articolazione degli uffici deve uniformarsi ai principi della necessità,
economicità e trasparenza e in modo da corrispondere alla funzione dell'Ente
quale strumento operativo della Regione per l'attuazione dei compiti di cui
all'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5.
5.
I settori e i servizi rispondono, ove occorra, anche ad esigenze di
decentramento su base territoriale. In tal caso essi hanno competenza
delimitata sul territorio individuato nell'atto costitutivo.
Art.
3
Regolamento
organico - Rinvio.
1.
Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Ente di
sviluppo agricolo in Umbria sono disciplinati dal regolamento organico di cui
al comma 3, dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5.
2.
Il regolamento organico, in conformità della legge regionale 17 agosto 1984, n.
41, determina anche:
a)
i principi dell'articolazione eventuale degli uffici in settori e servizi,
secondo i criteri di cui all'articolo 2 e assicurando che sia data prevalenza,
ai sensi della lett. d) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle
strutture organiche e tecnico-specialistiche preposte alla produzione di beni e
servizi;
b)
la disciplina del funzionamento e dei sistemi di integrazione delle strutture
organizzative;
c)
le procedure per il conferimento e la revoca delle funzioni di direzione e
responsabilità delle predette strutture;
d)
i criteri per la definizione delle funzioni, degli obiettivi, dei limiti di
competenza e responsabilità, della collocazione funzionale e dei rapporti con
gli organi e con la struttura, delle posizioni di staff;
e)
i profili professionali necessari all'espletamento dei compiti dell'Ente, con
riferimento all'allegato C) alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.
Art.
4
Collocazione
delle strutture nel sistema organizzativo.
1.
Le strutture organizzative dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria sono
elencate nell'allegato A), nel quale sono indicate le attribuzioni degli uffici
e delle posizioni di staff.
2.
Rispetto alle materie e missioni predette, se non altrimenti ordinato, si
intendono attribuiti in modo esclusivo alle competenze di ciascun ufficio o
posizione di staff i provvedimenti tecnico-amministrativi e giuridici e
connesse attività preparatorie e strumentali finalizzati al conseguimento degli
obiettivi, assegnati all'ufficio o alla posizione di staff.
3.
Con atto del Consiglio di amministrazione, da assoggettare al controllo di cui
al comma 1, dell'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5, l'Ente
provvede:
a)
all'articolazione eventuale degli uffici in settori e servizi;
b)
alla precisa definizione delle funzioni, degli obiettivi, dei limiti di
competenza e responsabilità, della collocazione funzionale e dei relativi
rapporti con gli organi e con la struttura, delle posizioni di staff,
contestualmente al conferimento della relativa titolarità e in conformità delle
previsioni del regolamento organico.
Art.
5
Organigramma.
1.
Il contingente globale e i contingenti delle qualifiche dirigenziali e delle
singole qualifiche funzionali sono determinati dall'allegata tabella B).
2.
Nella fase di prima attuazione della presente legge, il contingente globale e i
contingenti delle qualifiche dirigenziali e delle singole qualifiche funzionali
sono determinati dalla tabella B/1).
3.
Esaurita la fase suddetta i posti in organico previsti dalla tabella B/1) sono
portati in riduzione al verificarsi di vacanze a qualsiasi titolo fino alla
concorrenza con i posti previsti, per le varie qualifiche, dalla tabella B).
4.
Nell'ambito di ciascuna qualifica di cui ai commi precedenti i profili
professionali necessari all'espletamento dei compiti dell'Ente sono stabiliti
dal regolamento organico con riferimento all'allegato C) alla legge regionale
17 agosto 1984, n. 41.
5.
Nell'ambito di ciascun profilo professionale possono essere definite le
mansioni specifiche che il personale è tenuto a svolgere, sulla base del
contenuto di professionalità, del tipo di prestazione e degli specifici
requisiti culturali richiesti per ciascun campo di attività.
6.
Le mansioni specifiche sono definite con deliberazione del Consiglio di
amministrazione dell'Ente, su proposta del Presidente, sentite le organizzazioni
sindacali del personale.
7.
Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il
direttore generale, determina, nell'ambito dei contingenti di cui al comma 1,
il numero, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale
costituenti la dotazione organica dei singoli uffici.
8.
Alle variazioni del numero dei posti per profilo professionale compreso nella
stessa qualifica funzionale, nel caso in cui le variazioni non comportino
modificazioni del contingente globale e dei contingenti delle singole
qualifiche funzionali, provvede il Consiglio di amministrazione, su proposta
del Presidente sentito il direttore generale.
Norme
transitorie e finali
Art.
6
Accesso
alla seconda qualifica dirigenziale.
1.
Nella fase di prima applicazione della presente legge, i posti di seconda
qualifica funzionale dirigenziale istituiti dalla presente legge vengono
ricoperti mediante selezioni per titoli, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 e con le modalità previste agli
articoli 79, commi 2 e 3 e 80, commi dall'1 al 4, della legge regionale 17
agosto 1984, n. 41.
2.
Ai fini della formazione delle graduatorie per il primo inquadramento nella
seconda qualifica funzionale e dirigenziale, costituiscono titoli valutabili i
titoli di servizio, di studio e culturali e professionali (attività svolta,
incarichi speciali e attitudini alle funzioni proprie della qualifica cui si
concorre), come indicati nella tabella C) allegata alla presente legge.
3.
L'Ente disciplina con atto consiliare le modalità relative alla formazione,
approvazione e utilizzazione delle graduatorie, in conformità dell'art. 82
della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, fermo restando la facoltà del
Consiglio di amministrazione dell'Ente di delegare al Comitato esecutivo le
ulteriori determinazioni ivi attribuite alla Giunta regionale.
Art.
7
Ristrutturazione
degli uffici.
1.
In sede di prima applicazione della presente legge, entro due mesi dalla sua
entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione dell'Ente provvede alla
determinazione della dotazione organica da assegnare a ciascun ufficio.
2.
Entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento consiliare di cui al
comma 1, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e sentito
il direttore generale, adotta i provvedimenti di ristrutturazione interna degli
uffici.
3.
La copertura dei posti vacanti dalla qualifica di ausiliario a quella di
funzionario, avviene - entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
- mediante concorsi interni, per titoli ed esami, riservati al personale
inquadrato nel livello immediatamente inferiore con l'anzianità e gli altri
requisiti, nonché nei limiti previsti dall'art. 43 della legge regionale 16
dicembre 1983, n. 46.
4.
Il personale del ruolo dell'Ente è collocato nei profili professionali definiti
dal regolamento organico con deliberazione meramente esecutiva del Consiglio di
amministrazione secondo i criteri di corrispondenza contenuti nella tabella C/1
allegata alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.
5.
Le proposte dei provvedimenti in attuazione della presente legge, in ordine
alle singole fasi, sono definite previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Art.
8
Norma
di rinvio.
1.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento
alla normativa vigente per il personale della Regione dell'Umbria.
Art.
9
Onere
finanziario.
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi
stanziamenti iscritti nel bilancio dell'ESAU per l'esercizio 1987 e con quelli
dei bilanci degli anni successivi.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dall'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo al
quello della sua pubblicazione.
Allegato
A
Attribuzioni
degli uffici e delle posizioni di staff
1.
Ufficio per gli affari generali e amministrativi.
Compete
all'ufficio la cura delle attività istituzionali e di funzionamento dell'Ente.
Spetta,
in particolare all'ufficio, con la collaborazione delle competenti posizioni di
staff, l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio
delle funzioni di seguito esercitate:
-
la cura degli adempimenti connessi con il movimento deliberativo e l'attività
del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente, il
funzionamento dell'archivio e il relativo protocollo;
-
la consulenza giuridico-amministrativa agli organi ed agli uffici dell'Ente,
l'assistenza ai professionisti incaricati del contenzioso, la cura degli
adempimenti correlati con la definizione di controversie;
-
la formazione e cura di atti e procedimenti inerenti il reclutamento del
personale, la sua formazione e la gestione dello status giuridico-economico del
medesimo;
-
la formazione e gestione del bilancio annuale e pluriennale, l'accertamento e
la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese;
-
la amministrazione dei beni mobili dell'Ente e la gestione dei servizi comuni;
-
la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente;
-
la predisposizione degli atti relativi e l'attuazione degli appalti, la
applicazione amministrativa dei relativi contratti, la gestione delle aziende
speciali.
2.
Ufficio per l'associazionismo, il credito e il mercato.
Spetta
all'ufficio, con la collaborazione delle competenti posizioni di staff,
l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle
funzioni sottospecificate:
-
l'attuazione dei compiti di cui alle lettere c), f), g) dell'art. 3 della L.R.
n. 5/1984;
-
la gestione delle leggi sul credito e l'applicazione dei regolamenti C.E.E. per
la corresponsione dei premi alla produzione, affidate all'Ente dall'A.I.M.A. e
dalla Regione;
-
la assistenza alla cooperazione agricola;
-
per la tenuta della contabilità aziendale;
-
per l'amministrazione, nella gestione e nelle fasi di trasformazione;
-
per l'attività promozionale;
-
la concessione di garanzie fidejussioni;
-
la promozione per la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni
agricole;
-
l'organizzazione, la gestione ed ogni altro intervento nelle fiere, mostre e
mercati a livello regionale e nazionale.
3.
Ufficio per gli interventi di ingegneria.
Compete
all'ufficio, con la collaborazione delle competenti posizioni di staff,
l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle
funzioni seguenti:
-
la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la eventuale gestione di
opere, siano esse riferite alla irrigazione e alla bonifica, che inerenti a
qualsivoglia tipo di struttura riconducibile ad impianti,
attrezzature
e servizi di interesse agricolo;
-
l'assolvimento di compiti anche complementari all'attività ingegneristica ed
agronomica, le operazioni catastali;
-
lo studio, le ricerche e le elaborazioni in materia di idrologia, meteorologia,
geopedologia e su quant'altro connesso con la tutela dell'ambiente in generale.
4.
Ufficio interventi per lo sviluppo.
Compete
all'ufficio, in collaborazione con le competenti posizioni di staff,
l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle
funzioni appresso specificate:
-
l'attuazione dei compiti di cui alle lett. a), b), d), e), m) dell'art. 3 della
L.R. n. 5/1984;
-
lo studio e la elaborazione di piani e programmi territoriali e settoriali
volti ad identificare esigenze e definire iniziative in campo agricolo;
-
l'acquisto di fondi rustici e l'assegnazione degli stessi, ai sensi dell'art.
12 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e delle altre in materia;
-
le indagini a fini statistici sulle produzioni agricole ed il controllo sulle
contabilità aziendali;
-
la sperimentazione in agricoltura;
-
lo studio, l'analisi e la programmazione di procedure di automazione per la
gestione tecnico-amministrativa di tutti i comparti dell'Ente, la gestione del
centro meccanografico.
5.
Ufficio interventi per le coltivazioni.
Compete
all'ufficio, in collaborazione con le competenti posizioni di staff,
l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali a studi, ricerche e
proposte di intervento in materia di produzioni arboree ed erbacee e nei
settori agro-industriali.
Competono,
in particolare, all'ufficio:
-
l'attività connessa con l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ente ai sensi
della L.R. n. 12/1984;
-
le azioni e gli interventi a favore di coltivatori singoli ed associati in
materia di coltivazioni viticole, olivicole e frutticole in genere, compresa la
gestione dei vivai sperimentali;
-
le attività di assistenza e la promozione nel settore delle coltivazioni
erbacee, nonché la gestione di impianti dimostrativi per la cerealicoltura in
genere e per le produzioni protette ed in serra;
-
le attività connesse con studi, ricerche e proposte nell'ambito della
forestazione, della economia del bosco e montana, dell'agriturismo e
dell'allevamento di selvaggina per la produzione di carne alimentare.
6.
Ufficio interventi per la zootecnia.
Compete
all'ufficio, in collaborazione con le competenti posizioni di staff,
l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali a studi, ricerche e
proposte di intervento nel settore zootecnico.
Compete,
in particolare, all'ufficio:
-
l'assistenza delle aziende agricole nell'allevamento zootecnico bovino e suino
condotti con tecniche e sistemi di produzione intensiva, nonché a favore delle
aziende silvopastorali negli allevamenti suddetti;
-
assistenza alla cunicoltura ed avicoltura ed alle iniziative volte alla
promozione, valorizzazione e miglioramento delle produzioni della carne e del
latte;
-
l'assistenza veterinaria, l'assistenza per la fecondazione artificiale e la
lotta all'ipofertilità.
Posizioni
di ricerca
7.
Posizione di staff: problemi giuridico-amministrativi.
Competono
alla posizione:
-
gli studi, le ricerche e la elaborazione di atti normativi ed amministrativi in
genere, relativi alle attività degli organi istituzionali;
-
l'attività di consulenza giuridica generale.
8.
Posizione di staff: problemi di organizzazione e metodo relativi al personale.
Competono
alla posizione:
-
gli studi, le ricerche e la formulazione di proposte di atti e di provvedimenti
inerenti la gestione del personale;
-
gli studi e le ricerche per la organizzazione delle attività del personale e
quanto altro a ciò riconducibile.
9.
Posizione di staff: problemi relativi a procedure di appalto e convenzioni.
Competono
alla posizione:
-
gli studi, le ricerche e l'elaborazione di proposte di atti e provvedimenti
connessi con lo svolgimento di gare d'appalto;
-
gli studi, le ricerche e la formazione di proposte di atti concernenti
contratti, capitolati, convenzioni.
10.
Posizione di staff: problemi per le attività decentrate.
Competono
alla posizione:
-
gli studi, le ricerche e l'elaborazione di atti e provvedimenti connessi con lo
svolgimento di attività amministrative e tecnico-amministrative decentrate sul
territorio;
-
gli studi, le ricerche e l'elaborazione di atti e provvedimenti relativi a
rapporti con istituti ed enti territoriali decentrati.
11.
Posizione di staff: problemi di mercato agro-alimentare.
Competono
alla posizione:
-
gli studi, le ricerche, le indagini e le proposte finalizzate a definire i
caratteri della politica nel settore del mercato agro-alimentare;
-
gli studi come sopra, relativi a particolari fenomeni del settore riferiti ad
eventi di carattere straordinario.
12.
Posizione di staff: problemi per le innovazioni tecnologiche ed
ingegneristiche.
Competono
alla posizione:
-
gli studi, le ricerche e le indagini in ordine alle innovazioni tecnologiche
nel settore ingegneristico, con specifico riferimento alle opere e strutture
realizzate a cura dell'Ente.
13.
Posizione di staff: problemi per l'assetto fondiario.
Competono
alla posizione:
-
gli studi, le ricerche, le indagini ed i programmi inerenti l'assetto, la
ricomposizione ed il riordino fondiario;
-
gli studi, le ricerche ed i programmi relativi all'utilizzazione di terre incolte
e lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
14.
Posizione di staff: per l'economia montana e delle zone intermedie.
Competono
alla posizione:
-
gli studi, le ricerche, le indagini ed i programmi in ordine alle politiche di
intervento nei settori agricoli e forestali nelle zone montane ed in quelle
interne.
15.
Posizione di staff: problemi di entomologia e fitopatologia.
Competono
alla posizione:
-
gli studi, le ricerche ed i programmi di intervento per il miglioramento e
difesa delle produzioni agrarie, con specifico riferimento ai problemi nel
campo della entomologia e della fitopatologia.
16.
Posizione di staff: problemi del credito.
Competono
alla posizione:
-
gli studi, le ricerche, le procedure di intervento per la gestione del credito
agrario affidato all'E.S.A.U. e le proposte di atti riferiti ai rapporti tra
l'E.S.A.U. e gli Istituti di credito interessati alla materia.
Allegato
B (2)
Dotazione
organica del ruolo del personale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria
Qualifiche
funzionaliRuolo organico- dirigente di strutture di II livello e qualifiche
equiparate16-
dirigente di strutture di I livello e qualifiche
equiparate34-
funzionario71- istruttore direttivo35- istruttore30- collaboratore
professionale9- esecutore22- operatore9- ausiliario1- addetto alle
pulizie--Totale227
(2)
Tabella così sostituita dalla Tabella 1 allegata alla L.R. 11 dicembre 1991, n.
34, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.
Allegato
B/1 (3)
Dotazione
organica dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria nella fase transitoria
Qualifiche
funzionaliRuolo organicotransitorio- dirigente di strutture di II livello e
qualifiche
equiparate16-
dirigente di strutture di I livello e qualifiche
equiparate51-
funzionario98- istruttore direttivo42- istruttore54- collaboratore
professionale4- esecutore22- operatore9- ausiliario7- addetto alle
pulizie--Totale303
(3)
Tabella così sostituita dalla Tabella 2 allegata alla L.R. 11 dicembre 1991, n.
34, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.
Allegato
C
Tabella
valutazione titoli accesso alla IIa qualifica dirigenziale
A)
Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 30:
-
servizio di ruolo nella I qualifica dirigenziale (ex-L.R. n 46/1983),
nell'ottavo livello (ex-L.R. n 26/1979) e nella sesta qualifica (ex-L.R. n.
33/1973) del ruolo organico dell'ESAU, per ogni anno punti 2;
-
servizio in qualifiche dirigenziali ex-D.P.R. n. 748/1972, per ogni anno punti
3;
-
servizio in carriere direttive o equiparabili e servizio in altre qualifiche dirigenziali
(altri ordinamenti), per ogni anno punti 2;
-
servizio in altre posizioni (atipiche o con responsabilità della massima
struttura dell'ente di provenienza), per ogni anno punti 0,50.
B)
Titoli di studio e culturali: fino ad un massimo di punti 15:
-
laurea, punti 12
-
seconda laurea o abilitazione all'esercizio di professioni per le quali è
richiesta la laurea, punti 3
C)
Svolgimento di funzioni: fino ad un massimo di punti 55:
-
svolgimento delle funzioni di responsabile di settore, ovvero di direttore di
ufficio attribuite formalmente secondo il cessato ordinamento, fino ad un
massimo di punti 25: per ogni anno punti 1;
-
valutazioni del curriculum professionale, per attività svolte, incarichi
speciali, pubblicazioni, attitudini alle funzioni proprie della qualifica cui
si concorre: fino ad un massimo di punti 30.
Le
frazioni di anno sono valutate in mesi, a ciascuno dei quali viene attribuito
un punteggio pari a un dodicesimo di quello annuo non sono valutate le frazioni
di mese inferiori a 16 giorni.