L.R.
18 agosto 1987, n. 40 (1).
Istituzione
di un fondo per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 agosto 1987, n. 59.
Art.
1
1.
È costituito un fondo di L. 3.707.000.000 per favorire lo sviluppo dell'occupazione
giovanile nei settori di attività di competenza regionale mediante istituzione,
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987, del cap.
9770 denominato: «Fondo per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile».
2.
Con successiva legge regionale saranno individuati i soggetti beneficiari, le
tipologie d'intervento nonché le procedure di spesa (2).
3.
Al finanziamento dell'onere di cui al primo comma si fa fronte - a norma
dell'art. 26, quinto e sesto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge
regionale di contabilità - con quota della disponibilità esistente sul fondo
globale iscritto al cap. 6120 del bilancio dell'esercizio 1986 (elenco n. 2
allegato a detto bilancio numero d'ordine 5).
4.
La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, secondo comma, della richiamata
legge regionale di contabilità - è autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni al bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 1987.
(2)
In attuazione del presente comma vedi la L.R. 19 luglio 1988, n. 24.