L.R. 20 agosto 1987, n. 41 (1).

Ulteriori norme per la prosecuzione dell'attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 agosto 1987, n 59.

 

 

Art. 1

 

1. Il termine di cui all'art. 35 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, già riaperto con il primo comma della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito da ultimo al 30 giugno 1987 con l'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1987, n. 6, viene riaperto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono concedibili fino al 31 dicembre 1996 (2).

 

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 25 gennaio 1989, n. 7, dell'art. 1, L.R. 18 agosto 1989, n. 25, dall'art. 1, L.R. 17 aprile 1991, n. 5, dall'art. 1, L.R. 27 gennaio 1992, n. 2, dall'art. 1, L.R. 26 luglio 1993, n. 7, dall'art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 13 e dall'art. 1, L.R. 25 marzo 1996, n. 7.

 

 

Art. 2

 

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, già riaperto con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito, da ultimo, al 30 giugno 1995 con l'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, è prorogato al 30 giugno 1996 (3).

2. La fissazione del termine di cui al precedente comma riguarda le sole domande regolarmente prodotte ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 7 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 50, ammissibili a contributo sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 5.

 

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 25 gennaio 1989, n. 7, dell'art. 1, L.R. 18 agosto 1989, n. 25, dall'art. 2, L.R. 17 aprile 1991, n. 5, dall'art. 2, L.R. 27 gennaio 1992, n. 2, dall'art. 2, L.R. 26 luglio 1993, n. 7, dall'art. 2, L.R. 23 marzo 1995, n. 13 e dall'art. 2, L.R. 25 marzo 1996, n. 7.

 

 

Art. 3

 

 (4).

 

(4) Articolo sostituito dall'art. 3, L.R. 25 gennaio 1989, n. 7, il quale è stato successivamente abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 18 agosto 1989, n. 25.

 

 

Art. 4

 

1.  (5).

 

(5) Sostituisce il terzo comma dell'art. 13, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 5

 

1. Per le finalità connesse con la concessione dei contributi di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sulla scorta di piani finanziari provvisori di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un piano per la ripartizione dei fondi relativi all'anno 1987, nonché delle economie realizzate e degli eventuali interessi maturati sulle somme erogate ai Comuni, risultanti dalla gestione della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 e della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20.

2. Per quanto riferito al precedente comma i Comuni sono tenuti a predisporre:

a) le rendicontazioni relative alle concessioni contributive effettuate, alle somme erogate, alle economie realizzate per ogni singolo avente diritto ai sensi della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 e della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20;

b) la rendicontazione degli eventuali interessi maturati sulle somme erogate dalla Regione per le finalità di cui ai titoli II e III della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34;

c) la rendicontazione degli eventuali interessi maturati sulle somme erogate dalla Regione per le finalità di cui al titolo IV della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34;

d) l'aggiornamento dei piani finanziari provvisori di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 e delle priorità di intervento riportate nei piani medesimi, mediante lo stralcio dai piani stessi degli interventi non ancora finanziati.

 

 

Art. 6

 

1. È consentito ai Comuni l'utilizzo degli eventuali interessi maturati e rendicontati ai sensi del secondo comma, lett. c) del precedente art. 5, per il completamento di opere di loro proprietà per le quali sono stati finanziati stralci funzionali ai sensi della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 e della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, nonché per opere comprese nel piano finanziario provvisorio di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26.

2. Per le finalità di cui al precedente comma i Comuni sono tenuti a presentare, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma, lett. c), del precedente art. 5, il piano di utilizzo degli eventuali interessi maturati.

3. La Giunta regionale provvede ad effettuare, per gli interventi concernenti le opere di cui al primo comma, le concessioni contributive con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 7

 

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 6 valgono anche per gli Enti pubblici non economici.

 

 

Art. 8

 

1. Il fondo di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 è integrato dell'importo di L. 1.000.000.000 al fine di provvedere alle opere di urbanizzazione e sistemazione delle aree acquisite a norma dello stesso art. 6 dai Comuni indicati dalla Tabella A allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

2. La Giunta regionale provvede alla utilizzazione delle predette somme con le modalità stabilite dalla Delib.C.R. 26 gennaio 1987, n. 378 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40.

 

 

Art. 9

 

1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sulla quota di lire 20.000.000.000 assegnati alla Regione dell'Umbria sul fondo di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per il rifinanziamento degli interventi recati dalla L.R. 11 giugno 1979, n. 24, L.R. 26 maggio 1980, n. 50, L.R. 1° luglio 1981, n. 34, L.R. 11 maggio 1985, n. 18.

2. Per gli interventi previsti dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 13.360.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e in termini di cassa, al capitolo di bilancio regionale n. 7043 per l'esercizio 1987, denominato: «Contributo a fondo perduto a favore di privati e di Enti pubblici economici sulla spesa ritenuta ammissibile per ili ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà situati nei comuni della Valnerina indicati nella tabella A allegata alla legge regionale approvata con Delib.C.R. 27 maggio 1981, n. 236».

3. Per i contributi previsti dall'art. 42 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 è autorizzata la spesa di lire 2.841.530 con iscrizione, in termini di competenza e in termini di cassa al capitolo di bilancio regionale n. 5875 per l'esercizio 1987, denominato: «Contributi a favore dei comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale approvata con Delib.C.R. 27 maggio 1981, n. 236, per l'istruttoria delle domande ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, limitatamente agli immobili non compresi nei piani di recupero».

4. Per i contributi previsti dall'art. 46 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 è autorizzata la spesa di lire 437.158.470 con iscrizione in termini di competenza e in termini di cassa al capitolo di bilancio regionale n. 5993 per l'esercizio 1987, denominato: «Contributo straordinario a fondo perduto a favore dei comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale approvata con Delib.C.R. 27 maggio 1981, n. 236, nelle spese di funzionamento necessarie per l'esercizio di cui al titolo II di tale legge».

5. Per i contributi previsti dall'art. 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e in termini di cassa, al capitolo di bilancio regionale n. 8907 per l'esercizio 1987, denominato: «Contributo a fondo perduto a favore dei comuni e degli enti pubblici non economici per il ripristino e la ricostruzione di immobili ed opere pubbliche ricadenti nei territori dei comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale approvata con Delib.C.R. 27 maggio 1981, n. 236».

6. Per le necessità derivanti dagli interventi di cui all'art. 2, lettera g), della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e in termini di cassa, al capitolo di bilancio regionale n. 1501 per l'esercizio 1987, denominato: «Spese per lo smontaggio, il trasporto ed il deposito, in apposito centro, di prefabbricati».

7. E' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e in termini di cassa, al capitolo del bilancio regionale n. 465 per l'esercizio 1987, denominato: «Spese generali e d'ufficio connesse alla gestione delle provvidenze legislative regionali in favore delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979».

8. Per gli interventi di cui all'art. 8 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e in termini di cassa, al capitolo di bilancio regionale n. 7840 denominato: «Fondo per l'acquisizione a favore del patrimonio dei comuni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 di aree da utilizzare nel caso di pubbliche calamità o per eventi di carattere straordinario»

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Parte ILireEntrata in aumentoCap.231520.000.000.000Totale20.000.000.000Parte IISpesa in aumentoCap.465200.000.000Cap.15011.000.000.000Cap.58752.841.530Cap.5993437.158.470Cap.704313.360.000.000Cap.78401.000.000.000Cap.89074.000.000.000Totale20.000.000.000

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.