L.R.
18 novembre 1987, n. 51 (1).
Centro
per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna
(2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 novembre 1987, n 86.
(2)
Intitolazione così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 dicembre 1989, n.
45.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, per favorire l'effettiva attuazione dei principi di
uguaglianza e parità sociale sanciti dalla Costituzione, dalle leggi e dallo
Statuto regionale istituisce il «Centro regionale per la realizzazione della
parità e delle pari opportunità tra uomo e donna», denominato «Centro per le
pari opportunità» (3).
(3)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 dicembre 1989, n. 45.
Art.
2
Compiti
del Centro.
1.
Per il conseguimento delle finalità della presente legge il Centro:
a)
promuove ed attua indagini e ricerche sulla condizione della donna, sui
percorsi dell'identità femminile e sulla differenza sessuale;
b)
promuove iniziative istituzionali, predispone progetti e formula pareri nei
confronti degli organi regionali con l'obiettivo di:
1)
verificare l'applicazione delle leggi di parità esistenti;
2)
favorire l'accesso delle donne ai posti di lavoro e incrementare le opportunità
di istruzione e di avanzamento professionale e di carriera delle donne;
3)
favorire la reale possibilità di inserimento nella vita sociale della donna
promuovendo una adeguata politica dei servizi sociali anche al fine di
facilitare una piena corresponsabilità della coppia all'interno della famiglia.
2.
Il Centro provvede al reperimento, conservazione e diffusione di materiale di
documentazione bibliografica e di informazione sulla condizione femminile ed
istituisce, allo scopo di una migliore utilizzazione di tali fonti, una
biblioteca specializzata ed un archivio documentario.
3.
Il Centro favorisce la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti
la donna, nonché dei risultati delle indagini e delle ricerche di cui ai commi
precedenti assumendo iniziative di informazione rivolte agli organismi
istituzionali, al mondo del lavoro, alle donne, all'opinione pubblica.
4.
Il Centro provvede alla predisposizione di una relazione annuale sulla
condizione femminile da inviare alla Giunta regionale, che la trasmette al
Consiglio regionale per l'esame.
5.
Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto con soggetti
pubblici, con particolare riguardo ai Comuni ed alle Province e con soggetti
privati, quali in particolare le Associazioni ed i gruppi, organizzati e non,
delle donne svolgendo attività di:
a)
informazione e consulenza in materia di parità;
b)
promozione di iniziative culturali;
c)
verifica sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle
leggi relative alla parità tra uomo e donna, con particolare riferimento alla
parità in materia di lavoro, nonché sulle condizioni di impiego delle donne.
Art.
3
Principi
organizzativi.
1.
Il Centro promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla
realizzazione delle parità e pari opportunità a livello interno, nazionale ed
internazionale, nel rispetto dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
del D.P.C.M. 11 marzo 1980.
2.
Il Centro, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della
collaborazione di Enti pubblici e privati, di Associazioni femminili,
Associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria nonché di tutti gli
organismi interessati alla condizione femminile.
3.
Tale collaborazione si esplica:
a)
attraverso momenti partecipativi sui temi specifici, a richiesta delle singole
Associazioni o Enti;
b)
con la partecipazione delle Associazioni e degli Enti a commissioni di lavoro
eventualmente istituite nell'ambito del Centro.
Art.
4
Organizzazione
interna del Centro.
1.
Sono organi del Centro:
a)
l'Assemblea;
b)
il Comitato direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Collegio dei revisori dei conti (4).
1-bis.
I predetti organi si rinnovano con la elezione del Consiglio regionale (5).
2.
L'assemblea del Centro è composta di venti membri eletti dal Consiglio
regionale con voto limitato a 13, fra le donne che abbiano maturato
riconosciute esperienze di carattere culturale e politico sulla condizione
femminile.
3.
Al fine di cui al comma precedente nei novanta giorni precedenti il rinnovo
dell'Assemblea, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, raccoglie
indicazioni e proposte dalle Organizzazioni regionali dei sindacati
maggiormente rappresentativi, dai movimenti femminili dei Partiti, dalle
Associazioni femminili presenti ed operanti a livello regionale.
4.
I soggetti interessati provvedono a far pervenire le proposte nei trenta giorni
dalla richiesta.
5.
L'Assemblea resta in carica per la durata della legislatura regionale ed i suoi
componenti sono rieleggibili.
6.
L'Assemblea del Centro elegge il Presidente, a maggioranza assoluta dei
componenti e 2 Vice presidenti, con voto limitato.
7.
L'attività del Centro è coordinata da un Comitato direttivo, composto dal
Presidente e dai due Vice presidenti e da quattro componenti, eletti
dall'Assemblea nel suo seno, con voto limitato a due.
8.
Il collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, designato dal
Consiglio regionale e da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato (6).
9.
Al collegio dei revisori dei conti compete:
a)
controllare la regolarità amministrativa e contabile del Centro;
b)
verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle
norme di legge;
c)
presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento
amministrativo e contabile del Centro, da allegare al conto consuntivo di cui
all'art. 6, comma 6;
d)
assistere alle sedute degli organi deliberanti del Centro (7).
(4)
Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto
di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 dicembre 1989, n. 45.
(5)
Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto
di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 dicembre 1989, n. 45.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 27 dicembre 1989, n. 45.
(7)
Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 27 dicembre 1989, n. 45.
Art.
5
Regolamento.
1.
L'attività ed il funzionamento del Centro sono disciplinate da un regolamento
interno approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.
2.
Il regolamento del Centro tra l'altro:
1)
determina le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi interni;
2)
disciplina l'articolazione dell'attività dell'Assemblea in commissioni,
prevedendo anche la partecipazione alle stesse di rappresentanti di Enti,
Associazioni, Istituti interessati all'attività del Centro;
3)
disciplina il funzionamento della biblioteca, prevedendo un comitato per la sua
gestione.
Art.
6
Gestione
economico-finanziaria e struttura operativa.
1.
Le entrate del Centro sono costituite da contributi di enti pubblici e privati
e da eventuali donazioni.
2.
La Regione mette a disposizione del Centro la sede attrezzata e concorre
annualmente nelle spese di finanziamento con assegnazione di personale e di un
contributo finanziario entro i limiti di spesa determinati a norma dell'art. 9,
secondo comma.
3.
La struttura operativa del Centro è costituita nelle forme e con le modalità
previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, con particolare
riferimento agli articoli 10 e 38, comma 2, della legge regionale 17 agosto
1984, n. 41, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla
determinazione della dotazione organica.
4.
Per studi e ricerche su specifici problemi e l'organizzazione di commissioni di
lavoro specialistiche il Centro può avvalersi della collaborazione di esperti
esterni e conferire incarichi di collaborazione ad istituti e centri di ricerca
pubblici e privati.
5.
Il Centro è dotato di autonomia amministrativa e funzionale. La gestione
economico-finanziaria è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità e
l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.
6.
Il programma annuale di attività e il bilancio preventivo sono deliberati
dall'Assemblea e trasmessi, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, alla Giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno
precedente l'esercizio cui si riferisce.
7.
Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile
dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito, unitamente ad una relazione
sull'attività svolta dal Centro (8).
(8)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 27 dicembre 1989, n. 45.
Art.
7
Indennità.
1.
Ai componenti degli organi del Centro viene corrisposta, per ogni giornata di
seduta, un'indennità forfettaria pari a lire trentamila, nonché il rimborso
delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali per il
proprio personale di più elevato livello funzionale.
2.
Ai componenti che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa
da quella ove ha sede il Centro, spetta anche il trattamento di missione e il
rimborso delle spese previsti per i dipendenti regionali di più elevato livello
funzionale.
3.
Al Presidente spetta una indennità mensile lorda, non cumulabile con l'indennità
di presenza, pari a lire ottocentomila. Nel caso di assenza non dovuta a
comprovati motivi istituzionali o di salute è operata una trattenuta
sull'indennità pari a lire trentamila per ciascuna seduta.
Art.
8
Norme
transitorie e finali.
1.
L'Assemblea del Centro è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale che ne fissa anche la data e il luogo della prima convocazione.
2.
Nella prima riunione l'Assemblea, presieduta dal componente più anziano, elegge
il Presidente, i Vice presidenti ed il Comitato direttivo.
3.
Entro 60 giorni dalla prima seduta, l'Assemblea provvede all'approvazione del
regolamento di cui al precedente art. 5.
4.
Il Consiglio regionale procede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, agli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 4. A tal
fine l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede con immediatezza
a raccogliere le indicazioni necessarie sulla base delle disposizioni di cui ai
commi 3 e 4 dell'art. 4.
5.
La L.R. 17 novembre 1976, n. 38 è abrogata.
6.
Il patrimonio librario ed il materiale di documentazione raccolto dalla
Consulta di cui alla legge regionale 17 novembre 1976, n. 38 è trasferito al
Centro.
7.
Il Presidente e gli altri organi della Consulta di cui alla legge regionale 17
novembre 1976, n. 38 svolgono i compiti di ordinaria amministrazione fino alla
data di insediamento dell'Assemblea del Centro.
Art.
9
Norma
finanziaria.
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento
iscritto al cap. 2540 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale la cui denominazione è così sostituita: «Spese per il funzionamento e
l'attività del Centro della parità e della pari opportunità tra uomo e donna».
2.
Con legge di bilancio sarà determinata annualmente l'entità della spesa, a
norma dell'art. 5 secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.