L.R.
18 dicembre 1987, n. 54 (1).
Disposizioni
sulla raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del
Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e
sulla pubblicità degli atti regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 dicembre 1987, n 91.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge regola l'inserimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
(B.U.R.) delle leggi e dei regolamenti regionali, dei decreti del Presidente
della Giunta regionale e degli Assessori, degli altri atti, sia degli organi
della Regione che di enti locali e dipendenti di cui sia prevista o richiesta
la pubblicazione ai fini della conoscibilità legale degli stessi, nonché della
produzione normativa statale nelle materie di competenza della Regione.
2.
La presente legge disciplina inoltre la tenuta della «Raccolta Ufficiale delle
leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale»,
nonché, al fine di favorire la massima diffusione tra i cittadini degli atti
normativi ed amministrativi regionali, la pubblicazione della «Raccolta
sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della
Giunta regionale» e della «Raccolta delle leggi regionali nel testo vigente».
Art.
2
Raccolta
ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della
Giunta regionale.
1.
Presso l'Ufficio Segreteria della Giunta regionale è tenuta la «Raccolta
Ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della
Giunta regionale», divisa in due parti.
2.
Nella prima parte si inseriscono nel testo originale le leggi ed i regolamenti
regionali, i quali assumono un'unica numerazione progressiva. Nella seconda
parte si inseriscono nel testo originale i decreti del Presidente della Giunta
regionale.
Art.
3
Bollettino
Ufficiale della Regione dell'Umbria.
1.
Il Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato a cura della Presidenza della
Giunta regionale, Ufficio affari generali informazione e stampa, si divide in
cinque parti:
a)
parte I e II (serie generale), da pubblicarsi in un unico fascicolo con
periodicità settimanale il mercoledì e, ogniqualvolta si renda necessario, in
edizione straordinaria;
b)
parte III, da pubblicarsi con periodicità settimanale;
c)
parte IV, da pubblicarsi con periodicità mensile, il giorno trenta di ogni
mese;
d)
parte V, da pubblicarsi ogni qualvolta vi siano atti per i quali sia stabilita
la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali, ai
sensi della L.R. 10 luglio 1972, n. 4 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2.
Nella parte I, sezione I, sono pubblicati integralmente le leggi ed i
regolamenti regionali, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di
generalità, rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti.
3.
Nella parte I, sezione II, sono pubblicati i decreti del Presidente della
Giunta regionale e degli assessori, le delibere della Giunta regionale, del
Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
4.
La eventuale pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli atti di
cui al comma 3 del presente articolo per intero, per estratto, per sunto o per
soli estremi - nonché la eventuale pubblicazione degli allegati, deve essere
espressamente prevista nella parte dispositiva dell'atto. Nella parte
dispositiva delle delibere del Consiglio regionale e della Giunta è fatta
espressa menzione dell'obbligo di esternazione mediante decreto del Presidente
della Giunta In tal caso non si provvede alla pubblicazione alla delibera.
Nella parte I, sezione II, vengono altresì pubblicati i comunicati che
interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad
esigenze di carattere informativo diffusivo.
5.
Nella parte II del B.U.R. sono pubblicati, su richiesta degli uffici regionali
competenti, gli atti dello Stato che interessino la Regione, nonché gli atti di
promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di
sentenze ed ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione.
6.
Nella parte III sono pubblicati gli avvisi ed i bandi di concorso della Regione
e degli enti da essa dipendenti, nonché, quando la pubblicazione sia
obbligatoria e richiesta agli enti, gli avvisi ed i bandi di concorso delle
province, dei comuni e degli altri enti locali della Regione. Gli avvisi ed i
bandi di concorso di cui al presente comma sono pubblicati a spese degli enti
richiedenti.
7.
Nella parte IV sono pubblicate le determinazioni del Comitato regionale di
controllo sugli atti degli Enti locali e delle sue sezioni, nonché la relazione
annuale di tale organo prevista dall'art. 30 della L.R. 31 luglio 1981, n. 48.
8.
Nella parte V sono pubblicate le proposte di atti legislativi, regolamentari ed
amministrativi di carattere generale, quando ne sia stabilita la partecipazione
ai sensi della L.R. 10 luglio 1972, n. 4 e successive modificazioni ed
integrazioni.
9.
Le modalità di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione, i prezzi di
vendita al pubblico e le tariffe per le inserzioni, sono fissati annualmente
con decreto del Presidente della Giunta
Art.
4
Testi
coordinati e rinvii.
1.
Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione, l'aggiunta o la
sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione
normativa, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma nel
nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate in
modo caratteristico.
2.
Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse
modificazioni disposte nelle forme indicate nel comma 1, l'Ufficio affari
giuridici, legale e contenzioso con la collaborazione degli Uffici direttamente
interessati, predispone quanto prima, per la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione, un testo aggiornato della legge o del regolamento, nel
quale le modificazioni siano stampate in modo caratteristico e ne sia
specificata la fonte.
3.
Qualora una legge o un regolamento contengano numerosi rinvii a preesistenti
disposizioni normative, si provvede a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della
Regione, in calce alla legge o al regolamento il testo delle norme cui viene
effettuato il rinvio.
4.
Qualora il numero dei rinvii non sia tale da rendere necessario quanto disposto
al comma 3, si provvede alla pubblicazione, in calce alla legge o al
regolamento, dell'elenco delle disposizioni cui viene effettuato il rinvio.
5.
Le annotazioni in calce previste nei commi 1, 3 e 4 del presente articolo
devono essere contenute nella proposta di legge o di regolamento.
Art.
5
Termini
per la pubblicazione.
1.
La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali nel Bollettino
Ufficiale della Regione avviene quanto prima, subito dopo la loro
promulgazione.
2.
Salvo ogni diverso termine stabilito con legge, la pubblicazione degli altri
atti è effettuata di norma entro trenta giorni dalla richiesta alla Presidenza
della Giunta regionale, Ufficio affari generali, informazione e stampa.
Art.
6
Raccolta
dei numeri del Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
1.
L'Ufficio affari generali, informazione e stampa provvede annualmente alla
raccolta in volumi dei numeri del Bollettino Ufficiale e degli indici
semestrali e/o annuali suddivisi in:
a)
Parti I, II
b)
Parte III
c)
Parte IV
d)
Parte V.
Art.
7
Attività
di informazione della produzione normativa della Regione.
1.
La Regione opera per realizzare la più ampia diffusione del B.U.R., sia
mediante iniziative di informazione e di promozione di abbonamenti presso
istituzioni, enti, privati singoli o associati, sia mediante convenzioni con
rivendite private, sia mediante distribuzione a cura del competente Ufficio
della Presidenza della Giunta regionale.
Art.
8
Raccolta
sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della
Giunta regionale.
1.
A cura della Presidenza della Giunta regionale - Ufficio affari generali della
Presidenza, informazione e stampa - viene pubblicata la «Raccolta sistematica
delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta
regionale», in distinti fascicoli, secondo la ripartizione di cui al precedente
articolo 2.
2.
I decreti del Presidente della Giunta regionale vengono pubblicati nella
Raccolta nella stessa forma - per intero, per sunto, per estratto o per soli
estremi - in cui sono stati pubblicati nel B.U.R.
Art.
9
Codice
delle leggi e dei regolamenti della Regione dell'Umbria.
1.
A cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si provvede alla
pubblicazione del "Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione
Umbria", in cui sono raccolti e periodicamente aggiornati, a schede mobili
e per materia, i testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 17 aprile 1990, n. 21.
Art.
10
Norme
transitorie e finali.
1.
Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio
1988.
2.
La pubblicazione della parte III del Bollettino Ufficiale della Regione in
fascicoli separati inizierà il 1° gennaio 1989.
3.
È abrogata la legge regionale 23 gennaio 1987, n. 12.
Art.
11
Norma
finanziaria.
1.
All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con lo
stanziamento annuale del cap. 600 del bilancio preventivo, la cui entità è
stabilita a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale di contabilità 3
maggio 1978, n. 23.