L.R. 18 dicembre 1987, n. 54 (1).

Disposizioni sulla raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pubblicità degli atti regionali.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 dicembre 1987, n 91.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La presente legge regola l'inserimento nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) delle leggi e dei regolamenti regionali, dei decreti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, degli altri atti, sia degli organi della Regione che di enti locali e dipendenti di cui sia prevista o richiesta la pubblicazione ai fini della conoscibilità legale degli stessi, nonché della produzione normativa statale nelle materie di competenza della Regione.

2. La presente legge disciplina inoltre la tenuta della «Raccolta Ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale», nonché, al fine di favorire la massima diffusione tra i cittadini degli atti normativi ed amministrativi regionali, la pubblicazione della «Raccolta sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale» e della «Raccolta delle leggi regionali nel testo vigente».

 

 

Art. 2

Raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale.

 

1. Presso l'Ufficio Segreteria della Giunta regionale è tenuta la «Raccolta Ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale», divisa in due parti.

2. Nella prima parte si inseriscono nel testo originale le leggi ed i regolamenti regionali, i quali assumono un'unica numerazione progressiva. Nella seconda parte si inseriscono nel testo originale i decreti del Presidente della Giunta regionale.

 

 

Art. 3

Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato a cura della Presidenza della Giunta regionale, Ufficio affari generali informazione e stampa, si divide in cinque parti:

a) parte I e II (serie generale), da pubblicarsi in un unico fascicolo con periodicità settimanale il mercoledì e, ogniqualvolta si renda necessario, in edizione straordinaria;

b) parte III, da pubblicarsi con periodicità settimanale;

c) parte IV, da pubblicarsi con periodicità mensile, il giorno trenta di ogni mese;

d) parte V, da pubblicarsi ogni qualvolta vi siano atti per i quali sia stabilita la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali, ai sensi della L.R. 10 luglio 1972, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nella parte I, sezione I, sono pubblicati integralmente le leggi ed i regolamenti regionali, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità, rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti.

3. Nella parte I, sezione II, sono pubblicati i decreti del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, le delibere della Giunta regionale, del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. La eventuale pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli atti di cui al comma 3 del presente articolo per intero, per estratto, per sunto o per soli estremi - nonché la eventuale pubblicazione degli allegati, deve essere espressamente prevista nella parte dispositiva dell'atto. Nella parte dispositiva delle delibere del Consiglio regionale e della Giunta è fatta espressa menzione dell'obbligo di esternazione mediante decreto del Presidente della Giunta In tal caso non si provvede alla pubblicazione alla delibera. Nella parte I, sezione II, vengono altresì pubblicati i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffusivo.

5. Nella parte II del B.U.R. sono pubblicati, su richiesta degli uffici regionali competenti, gli atti dello Stato che interessino la Regione, nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze ed ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione.

6. Nella parte III sono pubblicati gli avvisi ed i bandi di concorso della Regione e degli enti da essa dipendenti, nonché, quando la pubblicazione sia obbligatoria e richiesta agli enti, gli avvisi ed i bandi di concorso delle province, dei comuni e degli altri enti locali della Regione. Gli avvisi ed i bandi di concorso di cui al presente comma sono pubblicati a spese degli enti richiedenti.

7. Nella parte IV sono pubblicate le determinazioni del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali e delle sue sezioni, nonché la relazione annuale di tale organo prevista dall'art. 30 della L.R. 31 luglio 1981, n. 48.

8. Nella parte V sono pubblicate le proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di carattere generale, quando ne sia stabilita la partecipazione ai sensi della L.R. 10 luglio 1972, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Le modalità di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione, i prezzi di vendita al pubblico e le tariffe per le inserzioni, sono fissati annualmente con decreto del Presidente della Giunta

 

 

Art. 4

Testi coordinati e rinvii.

 

1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma nel nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse modificazioni disposte nelle forme indicate nel comma 1, l'Ufficio affari giuridici, legale e contenzioso con la collaborazione degli Uffici direttamente interessati, predispone quanto prima, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, un testo aggiornato della legge o del regolamento, nel quale le modificazioni siano stampate in modo caratteristico e ne sia specificata la fonte.

3. Qualora una legge o un regolamento contengano numerosi rinvii a preesistenti disposizioni normative, si provvede a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, in calce alla legge o al regolamento il testo delle norme cui viene effettuato il rinvio.

4. Qualora il numero dei rinvii non sia tale da rendere necessario quanto disposto al comma 3, si provvede alla pubblicazione, in calce alla legge o al regolamento, dell'elenco delle disposizioni cui viene effettuato il rinvio.

5. Le annotazioni in calce previste nei commi 1, 3 e 4 del presente articolo devono essere contenute nella proposta di legge o di regolamento.

 

 

Art. 5

Termini per la pubblicazione.

 

1. La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali nel Bollettino Ufficiale della Regione avviene quanto prima, subito dopo la loro promulgazione.

2. Salvo ogni diverso termine stabilito con legge, la pubblicazione degli altri atti è effettuata di norma entro trenta giorni dalla richiesta alla Presidenza della Giunta regionale, Ufficio affari generali, informazione e stampa.

 

 

Art. 6

Raccolta dei numeri del Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

1. L'Ufficio affari generali, informazione e stampa provvede annualmente alla raccolta in volumi dei numeri del Bollettino Ufficiale e degli indici semestrali e/o annuali suddivisi in:

a) Parti I, II

b) Parte III

c) Parte IV

d) Parte V.

 

 

Art. 7

Attività di informazione della produzione normativa della Regione.

 

1. La Regione opera per realizzare la più ampia diffusione del B.U.R., sia mediante iniziative di informazione e di promozione di abbonamenti presso istituzioni, enti, privati singoli o associati, sia mediante convenzioni con rivendite private, sia mediante distribuzione a cura del competente Ufficio della Presidenza della Giunta regionale.

 

 

Art. 8

Raccolta sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale.

 

1. A cura della Presidenza della Giunta regionale - Ufficio affari generali della Presidenza, informazione e stampa - viene pubblicata la «Raccolta sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del Presidente della Giunta regionale», in distinti fascicoli, secondo la ripartizione di cui al precedente articolo 2.

2. I decreti del Presidente della Giunta regionale vengono pubblicati nella Raccolta nella stessa forma - per intero, per sunto, per estratto o per soli estremi - in cui sono stati pubblicati nel B.U.R.

 

 

Art. 9

Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione dell'Umbria.

 

1. A cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si provvede alla pubblicazione del "Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione Umbria", in cui sono raccolti e periodicamente aggiornati, a schede mobili e per materia, i testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 17 aprile 1990, n. 21.

 

 

Art. 10

Norme transitorie e finali.

 

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988.

2. La pubblicazione della parte III del Bollettino Ufficiale della Regione in fascicoli separati inizierà il 1° gennaio 1989.

3. È abrogata la legge regionale 23 gennaio 1987, n. 12.

 

 

Art. 11

Norma finanziaria.

 

1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 600 del bilancio preventivo, la cui entità è stabilita a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.