L.R.
18 dicembre 1987, n. 55 (1).
Attuazione
degli articoli 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Determinazioni delle
variazioni essenziali e disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 dicembre 1987, n 91.
TITOLO
I
Variazioni
essenziali
Art.
1
Determinazione
delle variazioni essenziali.
1.
Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, ai sensi
dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere eseguite quando si
verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a)
mutamento di destinazioni d'uso, qualora implichi mutamento degli standard di
cui al D.M. 2 aprile 1968 ed alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e
alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52;
b)
un aumento della cubatura di oltre il 10 per cento per edifici sino a 1000 mc.,
di oltre il 6 per cento per edifici da 1001 a 5000 mc., di oltre il 3 per cento
per edifici eccedenti i 5000 mc., ovvero un aumento delle superfici utili al
calpestio di oltre il 10 per cento di edifici sino a 300 mq., di oltre il 5 per
cento per edifici da 301 a 1500 mq., di oltre il 2 per cento per edifici
eccedenti i 1500 mq.;
c)
un aumento dell'altezza dell'immobile superiore all'8 per cento;
d)
l'alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione
significativamente diversa in relazione all'area di pertinenza, tale da recare
sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo
igienico-sanitario degli allineamenti previsti e dall'ordinata distribuzione
dei volumi;
e)
un mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito ai sensi
dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, tale da configurare
l'intervento stesso in una tipologia palesemente diversa da quella originaria;
f)
la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando
non attenga a fatti procedurali.
2.
Le variazioni di cui ai punti b) e c), pur con aumenti inferiori a quelli ivi
indicati, qualora comportino aumenti del numero dei piani o delle unità
abitative, costituiscono in ogni caso variazioni essenziali.
TITOLO
II
Disciplina
delle destinazioni d'uso
Art.
2
Finalità.
1.
La regolamentazione delle destinazioni d'uso degli immobili, complessi edilizi
ed isolati, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali e attuativi, è
finalizzata a:
a)
favorire la rivitalizzazione dei centri storici mediante la presenza
equilibrata di residenze ed attività artigianali, commerciali e servizi
connessi;
b)
garantire la mobilità attraverso un equilibrato rapporto tra le attività
consentite nelle singole zone e le capacità di traffico e di parcheggio;
c)
garantire la piena utilizzazione dei servizi di quartiere;
d)
favorire la caratterizzazione delle zone sia per tipo di attività, sia per
servizi ed infrastrutture di interesse comune.
Art.
3
Disciplina
delle destinazioni urbanistiche delle zone omogenee.
1.
I Comuni, con la predisposizione degli strumenti urbanistici generali e loro
varianti, definiscono la destinazione urbanistica delle zone territoriali
omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968 e alla legge regionale 2 settembre 1974,
n. 53 e alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, stabilendo in particolare
i valori percentuali nonché le tipologie, ove necessario, delle destinazioni
ammesse nell'ambito di ogni singola zona, tenendo conto della capacità
infrastrutturale esistente o prevista delle zone stesse, nonché dei piani
comunali di settore approvati, quali il piano del commercio, dei pubblici
esercizi, dell'artigianato, del traffico.
Art.
4
Criteri
per la destinazione d'uso degli immobili.
1.
I Comuni, con la predisposizione degli strumenti urbanistici generali e loro
varianti, regolano, nei limiti fissati dall'art. 3, la destinazione d'uso degli
immobili nelle zone omogenee A, di cui al D.M. 2 aprile 1968, o in parti di
esse, sulla base dei seguenti criteri e nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1987, n. 15:
a)
le destinazioni d'uso prevalenti e compatibili sono disciplinate in modo tale
da evitare alterazioni dei parametri urbanistici relativi a servizi e
infrastrutture predeterminati negli strumenti urbanistici;
b)
le compatibilità delle destinazioni d'uso degli immobili, rispetto a quelle
prevalenti, è determinata mediante fissazione di soglie e valori percentuali
massimi e minimi, tenendo conto dell'esistente nonché dei piani comunali di
settore di cui al precedente articolo 3;
c)
le destinazioni d'uso degli immobili sono dirette alla salvaguardia delle
attività aventi rilevante valore storico, culturale e tradizionale, nonché
delle caratteristiche architettoniche degli stessi immobili.
2.
I Comuni possono altresì regolare la destinazione d'uso degli immobili, secondo
la disciplina di cui al primo comma, con riferimento a singole zone
territoriali omogenee o loro parti o a loro insiemi contigui, non ricompresi
nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968.
3.
In conformità ai criteri stabiliti dagli strumenti urbanistici generali, e
negli ambiti territoriali individuati ai sensi dei precedenti commi, i Comuni
determinano in sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi le
destinazioni d'uso dei singoli edifici ed, eventualmente, dei singoli piani.
4.
In mancanza dello strumento urbanistico attuativo le indicazioni, di cui al
precedente comma, sono stabilite in sede di rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia.
Art.
5
Modalità.
1.
I Comuni, ai fini della predisposizione degli strumenti urbanistici generali e
loro varianti, svolgono indagini e studi diretti alla rilevazione delle
destinazioni d'uso degli immobili nelle varie parti del territorio in vista
della regolamentazione della destinazione d'uso nelle zone omogenee A, di cui
al D.M. 2 aprile 1968, o in parte di esse.
2.
I Comuni, per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi, procedono
all'aggiornamento dei dati conoscitivi rilevati in sede di formazione degli
strumenti urbanistici generali e loro varianti.
3.
La relazione illustrativa ricompresa tra gli elaborati degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi deve contenere l'analisi delle destinazioni
d'uso nel territorio.
4.
I Comuni predispongono archivi informativi diretti a consentire il continuo
aggiornamento delle destinazioni d'uso degli immobili e loro variazioni, in
relazione agli standard e agli altri parametri previsti nelle singole zone o
loro insiemi contigui, di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.
5.
I Comuni coordinano le previsioni degli strumenti urbanistici con i piani
comunali di settore approvati, di cui all'art. 3.
Art.
6
Autorizzazione.
1.
Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non accompagnato da opere è
soggetto ad autorizzazione negli ambiti territoriali individuati negli
strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 4.
2.
L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco, previo parere della commissione
edilizia comunale.
3.
L'autorizzazione si intende assentita, qualora non venga negata con
provvedimento motivato notificato entro 60 giorni dalla richiesta.
4.
Nei casi in cui il mutamento di destinazione d'uso di un immobile è
accompagnato da opere, la concessione o l'autorizzazione, previste dalla
legislazione in materia, sono conformi anche alla disciplina di cui all'art. 4
della presente legge.
Art.
7
Sanzioni.
1.
Qualora il mutamento di destinazione d'uso non accompagnato da opere venga
realizzato senza la preventiva autorizzazione del sindaco, nei casi in cui sia
prescritta ovvero in difformità della stessa, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2.
La sanzione pecuniaria, pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile, è calcolata avuto riguardo al mutamento di destinazione dell'uso
non accompagnato da opere.
TITOLO
III
Norme
finali e transitorie
Art.
8
Adeguamento
degli strumenti urbanistici.
1.
In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, entro
90 giorni dalla sua entrata in vigore, emana direttive ai Comuni in ordine ai
criteri di applicazione degli articoli 3 e 4. Con lo stesso atto sono
individuati i Comuni i quali, entro i 360 giorni successivi alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione della predetta delibera, sono tenuti ad
adottare varianti agli strumenti urbanistici generali, per adeguarli alle
disposizioni di cui al Titolo II della presente legge sulla base di criteri che
tengano conto dei valori culturali, artistici ed ambientali dei centri storici,
dell'andamento dei flussi demografici e delle caratterizzazioni delle attività
commerciali.
Art.
9
Contributi
ai Comuni per gli adempimenti di cui all'art. 5.
1.
Al fine di consentire ai Comuni l'attuazione degli adempimenti di cui all'art.
5, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi a fondo perduto per
il triennio 1988 - 1989 - 1990, sulla base di piani di spesa analitici che sono
presentati entro sei mesi dalla pubblicazione della direttiva di cui al
precedente art. 8. I piani di spesa sono approvati dalla Giunta regionale, la
quale procede alla ripartizione delle somme in proporzione alla spesa ritenuta
ammissibile e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art.
10
Norma
finanziaria.
1.
Per la erogazione dei contributi previsti al precedente art. 9, è autorizzata,
limitatamente al triennio 1988-1990, la spesa annua di L. 100.000.000 da
iscrivere al cap. 5871 di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato:
«Contributi ai comuni per la predisposizione degli strumenti urbanistici
generali e loro varianti in attuazione delle norme regionali in materia di
destinazione d'uso degli immobili».
2.
All'onere di cui al precedente comma si farà fronte mediante corrispondente riduzione
del fondo globale che sarà iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione
della spesa del bilancio 1988, giusta previsione del bilancio pluriennale
1987-1989, programma di attività 1.06.1.08.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio 1988 le conseguenti
variazioni sia in termini di competenza che di cassa a norma dell'art. 28,
secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.