Reg.
15 gennaio 1987, n. 2 (1).
Modificazione
del Reg. 7 agosto 1986, n. 3 recante: «Disciplina dell'attività di pesca nelle
acque interne».
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 21 gennaio 1987, n. 5.
Art.
1
Il
regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 3: «Disciplina dell'attività di pesca
nelle acque interne» è modificato nel modo seguente:
1)
all'art. 3, lettera a), punto 1) è soppresso il secondo capoverso: «L'uso di
questo attrezzo è vietato dal 1° dicembre al 30 aprile di ogni anno»; è
soppresso altresì l'ultimo capoverso dello stesso punto 1): «La pesca con il
sistema della "bottata" è vietata».
2) (2);
3) (3);
4) (4);
5)
all'art. 6, lettera b); al punto 2) sono soppresse le parole «dalla diga alla
località «Podere della Barca» (sponda sinistra)»; dopo il punto 4) è aggiunto:
5) Torrente Paglia;
6)
all'art. 7, la tabella relativa alle epoche di divieto in corrispondenza della
trota di tutte le specie e della trota di lago l'epoca di divieto è così
modificata: «Da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre
all'alba dell'ultima domenica di febbraio; durante tale periodo, nelle acque
secondarie di categoria A è vietata la pesca a tutte le specie».
(2)
Aggiunge il punto 2) alla lettera b) dell'art. 4, Reg. 7 agosto 1986, n. 3.
(3)
Aggiunge un periodo al secondo comma dell'art. 5, Reg. 7 agosto 1986, n. 3.
(4)
Aggiunge un comma all'art. 5, Reg. 7 agosto 1986, n. 3.
Art. 2
Il
presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.