Reg. 15 gennaio 1987, n. 2 (1).

Modificazione del Reg. 7 agosto 1986, n. 3 recante: «Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne».

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 21 gennaio 1987, n. 5.

 

 

Art. 1

 

Il regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 3: «Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne» è modificato nel modo seguente:

1) all'art. 3, lettera a), punto 1) è soppresso il secondo capoverso: «L'uso di questo attrezzo è vietato dal 1° dicembre al 30 aprile di ogni anno»; è soppresso altresì l'ultimo capoverso dello stesso punto 1): «La pesca con il sistema della "bottata" è vietata».

2)  (2);

3)  (3);

4)  (4);

5) all'art. 6, lettera b); al punto 2) sono soppresse le parole «dalla diga alla località «Podere della Barca» (sponda sinistra)»; dopo il punto 4) è aggiunto: 5) Torrente Paglia;

6) all'art. 7, la tabella relativa alle epoche di divieto in corrispondenza della trota di tutte le specie e della trota di lago l'epoca di divieto è così modificata: «Da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio; durante tale periodo, nelle acque secondarie di categoria A è vietata la pesca a tutte le specie».

 

(2) Aggiunge il punto 2) alla lettera b) dell'art. 4, Reg. 7 agosto 1986, n. 3.

(3) Aggiunge un periodo al secondo comma dell'art. 5, Reg. 7 agosto 1986, n. 3.

(4) Aggiunge un comma all'art. 5, Reg. 7 agosto 1986, n. 3.

 

 

Art. 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.