Reg.
21 maggio 1987, n. 29 (1).
Regolamento
interno della consulta per i beni e le attività culturali (2).
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 27 maggio 1987, n 38.
(2)
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. i), L.R.
15 novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Istituzione
e compiti.
[1.
La Consulta regionale per i beni e le attività culturali, istituita a norma
dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, svolge attività di
consulenza per gli organi della Regione negli atti relativi ai beni culturali e
naturali e alle attività culturali, compresi gli interventi di programmazione
territoriale con essi interferenti.
2.
La sua consulenza si esercita in particolare:
a)
nella formulazione della proposta del piano regionale per la conservazione e
l'uso dei beni culturali e per la promozione delle attività connesse ai sensi
dell'art. 7 della L.R. 3 giugno 1975, n. 39, nel quadro del piano di sviluppo
regionale e del piano urbanistico territoriale;
b)
in ordine al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 3 giugno
1975, n. 39 così come modificata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1985, n. 26;
c)
in merito a tutte le iniziative che interferiscono con i problemi della
conservazione e dell'uso dei beni culturali;
d)
nell'esame dei programmi e degli atti che documentano lo stato di avanzamento e
di attuazione del piano regionale per la conservazione e l'uso dei beni
culturali e per la promozione delle attività connesse, anche nelle sue
articolazioni comprensoriali;
e)
nella predisposizione di un catalogo generale dei beni culturali e naturali
dell'area regionale, tenendo conto dei necessari collegamenti con gli organi
centrali e periferici dello Stato interessati;
f)
in merito alla acquisizione di beni culturali, ai sensi del terzo comma
dell'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 34;
g)
nella predisposizione del progetto di piano regionale per le attività culturali
ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20 gennaio 1981, n. 7 così come modificato
dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1985, n. 26;
h)
nella promozione, coordinamento, programmazione, diffusione e conoscenza delle
attività culturali sul territorio regionale ed extra regionale e nel
miglioramento qualitativo delle stesse;
i)
nella proposta delle iniziative idonee a favorire la partecipazione dei
cittadini alla individuazione e alla gestione delle scelte di politica
culturale regionale;
l)
nella elaborazione di una relazione annua sull'attività svolta;
m)
nell'esame della proposta del piano annuale di riparto dei contributi a favore
dell'associazionismo culturale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22 aprile 1985,
n. 22] (3).
(3)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 2
Nomina
e durata.
[1.
La Consulta è nominata con decreto del Presidente Giunta regionale e resta in
carica per la durata della legislatura regionale] (4).
(4)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 3
Dimissioni
dei membri della Consulta per i beni e le attività culturali.
[1.
Le dimissioni devono essere presentate al Presidente della Consulta e
all'amministrazione, ente o associazione rappresentati e hanno efficacia dal
momento in cui il Presidente le comunica alla Consulta nella prima riunione
successiva alla data di presentazione delle stesse] (5).
(5)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 4
Sostituzione
dei membri in caso di morte, decadenza, dimissioni.
[1.
In caso di morte, decadenza o dimissioni di un componente la Consulta, l'ente o
associazione che lo ha designato dovrà provvedere per iscritto ad effettuarne
la designazione entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente.
2.
I membri della Consulta, dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle
sedute, decadono dalle loro funzioni e sono sostituiti con le modalità di cui
al primo comma] (6).
(6)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 5
Presidente,
attribuzioni e compiti.
[1.
Il Presidente rappresenta la Consulta, la presiede e ne è l'oratore ufficiale.
2.
Il Presidente convoca la Consulta e le Commissioni di cui all'art. 11, dirige e
modera la discussione, cura l'osservanza del regolamento, concede la facoltà di
parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia
il risultato, provvede al buon andamento dei lavori della Consulta.
3.
Il Presidente trasmette alla Giunta e al Consiglio regionale, i programmi, le
proposte e la relazione annuale prevista dalla lettera e) dell'art. 1] (7).
(7)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 6
Vicepresidenti.
[1.
La Consulta elegge tra i suoi membri, con voto limitato, due vicepresidenti.
2.
I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'esplicazione delle sue funzioni
e, alternativamente, lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento] (8).
(8)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 7
Comitato
di presidenza.
[1.
Il Presidente si avvale della collaborazione di un Comitato di presidenza, che
egli stesso presiede, di cui fanno parte i due vicepresidenti ed i coordinatori
delle commissioni di cui all'art. 11.
2.
Il Comitato di presidenza ha i seguenti compiti:
a)
predisporre gli atti da sottoporre all'esame della Consulta e delle commissioni
di lavoro;
b)
dare esecuzione alle deliberazioni della Consulta;
c)
mantenere i rapporti con gli organismi operanti nella Regione previsti dagli
artt. 32 e 35 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 «Organizzazione del Ministero
per i beni culturali e ambientali»] (9).
(9)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 8
Segretario.
Attribuzioni e compiti.
[1.
Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale
dell'area istruzione e cultura di livello funzionale non inferiore al VII,
designato dalla Giunta regionale.
2.
Il segretario sovrintende alla redazione dei processi verbali delle sedute,
tiene nota dei membri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine di
iscrizione, dà lettura, ove necessario delle proposte e dei documenti, cura la
trascrizione e la conservazione del materiale relativo alle sedute.
3.
In caso di assenza del segretario il Presidente della Consulta incarica altro
funzionario dell'area istruzione e cultura di svolgere le sue funzioni] (10).
(10)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 9
Processo
verbale.
[1.
Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli
atti e una breve sintesi degli interventi svolti.
2.
I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono
sottoposti all'approvazione della Consulta nella seduta immediatamente
successiva a quella cui si riferiscono] (11).
(11)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 10
Periodicità
e validità delle riunioni.
[1.
La Consulta regionale per i beni e le attività culturali si riunisce in via
ordinaria almeno sei volte l'anno, su convocazione del Presidente.
2.
Viene inoltre convocata in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo
ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica,
entro venti giorni dalla data della richiesta stessa.
3.
Le convocazioni della Consulta debbono essere fatte, di norma, con un preavviso
di quindici giorni.
4.
La Consulta delibera, in prima convocazione, a maggioranza dei componenti e, in
seconda convocazione che potrà avere luogo nello stesso giorno a distanza di
almeno un'ora dalla prima, a maggioranza dei presenti.
5.
Il Presidente della Consulta regionale per i beni e le attività culturali
convoca periodicamente il Comitato di presidenza per formulare il calendario
delle attività della Consulta e delle commissioni di cui al successivo art. 11]
(12).
(12)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 11
Commissioni
di lavoro.
[1.
In seno alla Consulta regionale per i beni e le attività culturali vengono
istituite le seguenti commissioni di lavoro, con compiti di istruzione nelle
materie per ciascuna indicata:
a)
Biblioteche, sistemi bibliotecari e catalogo unico regionale dei beni
bibliografici, archivi.
b)
Beni ambientali, artistici, archeologici e storici e loro catalogo, musei,
restauro.
c)
Musica e balletto, teatro, cinema.
d)
Associazionismo culturale.
2.
Ogni membro della Consulta, escluso il Presidente, fa parte di una commissione.
3.
La composizione delle commissioni è deliberata dalla Consulta regionale, su
proposta del Presidente.
Il
numero dei membri della Consulta assegnati a una commissione non può essere
inferiore a 11.
4.
In ciascuna commissione deve essere presente almeno un rappresentante dei
seguenti enti o associazioni (consorzi, associazioni democratiche del tempo
libero, sindacati).
5.
Ciascuna commissione elegge nel proprio seno un coordinatore.
6.
Ai lavori delle commissioni possono partecipare anche i membri delle altre
commissioni senza diritto di voto. Le commissioni restano in carica per la
durata della Consulta. La Consulta su proposta del Presidente o del Comitato di
presidenza può procedere alla istituzione di altre commissioni per l'esame di
specifiche questioni] (13).
(13)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 12
Partecipazione
di esperti ai lavori delle commissioni.
[1.
Ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile, di propria iniziativa o su
proposta del Comitato di presidenza, può invitare ai lavori della Consulta o
delle commissioni rappresentanti di amministrazioni, enti, associazioni ed
esperti interessati agli argomenti in esame senza diritto di voto] (14).
(14)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 13
Indennità
forfettaria.
[1.
Ai membri della Consulta ed ai rappresentanti di enti od associazioni ed agli
esperti invitati viene corrisposta per ogni seduta della Consulta, del Comitato
di presidenza e delle commissioni un'indennità forfettaria e il rimborso spese
di viaggio ai sensi dell'ultimo comma, dell'art. 6 della L.R. 20 gennaio 1981,
n. 7, così come modificato dall'art. 5 della L.R. 26 aprile 1985, n. 26] (15).
(15)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 14
Sede
della Consulta regionale per i beni e le attività culturali.
[1.
La Consulta regionale per i beni e le attività culturali ha la propria sede
ufficiale presso la Giunta regionale, Area istruzione e cultura, Ufficio beni e
servizi culturali] (16).
(16)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 11, comma 1,
lett. i), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.