L.R. 31 marzo 1988, n. 11 (1).

Norme per l'applicazione del regolamento C.E.E. n. 797/85 del consiglio in data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, come modificato dal regolamento C.E.E. n. 17960/87 del consiglio del 15 giugno 1987 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 aprile 1988, n. 24, edizione straordinaria.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[1. La presente legge dispone per l'applicazione nella regione Umbria del regime di aiuti previsti dal Regolamento C.E.E. n. 797 del Consiglio del 12 marzo 1985 e successive modificazioni, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, sostituito con il Regolamento 1228/91 del Consiglio del 15 luglio 1991, con esclusione delle misure di cui ai titoli I, II e III] (3) (4).

 

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

TITOLO I

Regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

 

Art. 2

Beneficiari.

 

[1. Possono beneficiare del regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole:

a) gli imprenditori agricoli a titolo principale, come definiti dall'art. 3;

b) i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o enfiteuti, loro familiari compartecipi di impresa ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile in forma stabile e permanente e gli altri imprenditori agricoli come definiti dall'art. 3, purché posseggano una sufficiente capacità professionale, presentino un piano di miglioramento materiale dell'azienda e si impegnino a tenere una contabilità, almeno del tipo semplificato, per quattro annate agrarie successive alla data di accertamento finale di avvenuta esecuzione dei lavori

riferiti al piano stesso (5).

2. Gli affittuari e i mezzadri possono beneficiare degli aiuti anche in mancanza di accordi con i concedenti, purché risultino osservate le norme in materia di miglioramenti fondiari e di modifica degli ordinamenti produttivi di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

3. Oltre le aziende singole, gli aiuti agli investimenti possono riguardare più aziende i cui conduttori si associno allo scopo di realizzare un piano di miglioramento comune, anche in vista di una fusione di tutte o di una parte delle aziende interessate.

4. Qualora le aziende si associno per la realizzazione di un piano di miglioramento comune in vista di una fusione totale o parziale, debbono costituirsi in cooperative agricole o in società di persone ai sensi degli articoli 2247 e seguenti del Codice civile, altrimenti debbono costituirsi in consorzi ai sensi dell'art. 2602 del Codice civile.

5. In tutti i casi, i contratti di associazione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) durata minima dell'associazione non inferiore ad anni 6 e comunque tale da garantire la realizzazione del piano e la gestione futura di quelle opere ed investimenti comuni la cui ripartizione tra le singole aziende invaliderebbe la rispondenza economica del piano medesimo;

b) individuazione delle forme di contribuzione da parte di ciascun membro della associazione per la formazione delle risorse comuni connesse alla realizzazione del piano;

c) modalità di partecipazione di tutti i membri alla gestione;

d) impegno a mantenere inalterata la entità delle superfici interessate al piano di miglioramento, a non mutare la destinazione e la utilizzazione delle opere realizzate nonché a mantenere ferma ogni altra condizione oggettiva per tutto il periodo di durata minima dell'associazione] (6).

 

(5) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 3

Definizione degli imprenditori agricoli beneficiari.

 

[1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), primo capoverso, del Regolamento C.E.E. n. 2328/91, è imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all'attività agricola svolta nella propria azienda almeno il 50 per cento del proprio tempo complessivo di lavoro e che ricava dalla medesima almeno il 50 per cento del reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo capoverso, del Regolamento C.E.E. n. 2328/91, gli altri imprenditori agricoli ammissibili al regime di aiuti agli investimenti sono quelli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavano almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne dell'azienda non superiori la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

3. Il requisito del reddito è accertato sulla base dell'ultima documentazione fiscale presentata, integrata, ove ricorra l'ipotesi di cui al comma 1, con dichiarazione di responsabilità circa la quota dei redditi per attività extragricole, ottenuti nell'azienda agricola, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 13. Tuttavia è facoltà dell'imprenditore chiedere che vengano presi in considerazione i dati del bilancio dell'ultimo esercizio precedente la presentazione del piano o di quello medio dell'ultimo triennio, se prodotto dagli imprenditori che tengono la contabilità da almeno tre anni, riferiti alle attività agricole dell'azienda. La contabilità, presentata almeno nelle forme di cui all'art. 6 deve essere preventivamente controllata e visitata da un tecnico dei servizi di gestione di cui all'art. 17 o, in mancanza di tale servizio, dall'Ente di sviluppo agricolo per l'Umbria.

4. Il requisito del tempo dedicato alle attività aziendali, sia agricole che extragricole, di cui al comma 1, è valutato con riferimento al tempo complessivo annuo di lavoro dell'imprenditore, dallo stesso dichiarato, entro il limite massimo di 2.800 ore, nonché sulla base del fabbisogno di ore di lavoro richieste dall'azienda, risultanti dagli accertamenti compiuti dall'amministrazione secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale.

5. Sono inoltre considerati imprenditori agricoli a titolo principale i seguenti soggetti diversi dalle persone fisiche:

a) società semplici, società di fatto o irregolari, società collettive e in accomandita semplice costituite per la conduzione di aziende agricole, purché la maggior parte dei componenti compreso l'amministratore, soddisfino alle condizioni di cui al primo comma;

b) cooperative agricole costituite a norma della vigente legislazione;

c) società di capitali:

1) che abbiano uno scopo esclusivamente agricolo;

2) il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 51 per cento da imprenditori agricoli a titolo principale;

3) i cui dipendenti rivestano la qualifica di lavoratori agricoli;

4) i cui amministratori con potere di rappresentanza possiedano la capacità professionale a norma dell'art. 4;

d) altre persone giuridiche che possiedano i requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 4) della leggera c)»] (7) (8).

 

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 3-bis

Schedario degli imprenditori agricoli a titolo principale.

 

[1. È istituito presso la Giunta regionale lo schedario regionale delle imprese diretto-coltivatrici e degli imprenditori agricoli a titolo principale, come definiti ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 2328/91 e della presente legge.

2. Per la realizzazione e la gestione dello schedario di cui al comma precedente, è istituita una commissione presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, composto da tre rappresentanti della Giunta regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale. Tale commissione è presieduta dall'assessore regionale o da un suo delegato.

3. L'iscrizione allo schedario è condizione essenziale ai fini dell'ottenimento delle provvidenze da assegnare da parte della Regione a tale categoria di imprenditori.

4. L'iscrizione allo schedario è deliberata dalla Giunta regionale, ad istanza dell'imprenditore interessato, sulla base dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio dell'area agricoltura e foreste, cui spetta altresì la tenuta dello schedario stesso ed il rilascio della relativa certificazione.

5. Nel contesto della domanda di iscrizione allo schedario, l'imprenditore deve dichiarare, se sussiste, il possesso del requisito della sufficiente capacità professionale, di cui all'articolo 4, ai fini della sua annotazione a margine.

6. Alla domanda di sierizione va allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'imprenditore agricolo a titolo principale.

7. I provvedimenti di diniego dell'iscrizione sono notificati agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Ogni modificazione incidente sui requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, così come la cessazione o sospensione dell'attività, deve essere denunciata alla Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi.

9. La Giunta regionale delibera la cancellazione dallo schedario degli imprenditori che abbiano perduto il possesso di uno o più dei requisiti richiesti.

10. I trasgressori delle disposizioni di cui al comma 8 sono puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, irrogata dall'autorità regionale competente in materia di procedimento sanzionatorio, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.

11. Il presente articolo si applica esclusivamente ai procedimenti relativi ad istanze inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge] (9) (10).

 

(9) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 4

Accertamento della capacità professionale.

 

[1. Il requisito della capacità professionale è presunto o accertato con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Si presume in possesso del requisito suddetto l'imprenditore che abbia conseguito un titolo di studio universitario nel campo agrario, veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario equipollente.

3. Si presume, altresì, in possesso del requisito suddetto l'imprenditore che abbia esercitato per almeno tre anni attività agricola come capo o dirigente di azienda ovvero come compartecipe di impresa di cui all'art. 230-bis del Codice civile o come lavoratore agricolo.

4. Negli altri casi, il requisito è accertato da una commissione tecnica regionale, nominata dalla Giunta regionale, presieduta da un dipendente regionale e composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale nonché da tre rappresentanti iscritti agli albi professionali dei tecnici agricoli designati congiuntamente dai relativi ordini professionali.

5. Nel caso di cooperative agricole o altre società, la capacità professionale è accertata nei confronti del direttore dell'azienda o, in mancanza, del legale rappresentante amministratore (11).

6. Ai componenti la commissione di cui al comma 4 è corrisposto un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni giornata di seduta a cui partecipano oltre al rimborso delle spese di viaggio in base alle vigenti disposizioni in materia] (12), (13).

 

(11) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(12) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 5

Piano di miglioramento materiale dell'azienda.

 

[1. Ai fini della concessione dell'aiuto, il piano di miglioramento materiale, formulato secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, comporta:

a) una descrizione della situazione iniziale;

b) una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;

c) l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.

2. Il piano deve dimostrare che gli investimenti sono giustificati dal punto di vista della situazione dell'azienda e della sua economia e che la realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione, in particolare del reddito di lavoro per ULU (unità di lavoro umane) impiegata nell'azienda, oppure è necessaria per mantenere l'attuale livello del reddito da lavoro per ULU.

3. L'ULU rappresenta il tempo massimo di lavoro in azienda attribuibile ad una unità di personale nell'arco di un anno, che, ai fini dell'applicazione del Regolamento C.E.E. n. 2328/91, è pari al numero delle ore annue di lavoro stabilite dai contratti collettivi per operai salariati fissi in agricoltura, vigenti in Umbria nell'anno di presentazione del piano di miglioramento.

4. Il piano può essere presentato dai soggetti indicati dall'articolo 2 per le aziende in cui il reddito di lavoro aziendale per ULU sia inferiore al reddito di riferimento di cui al successivo articolo 7 e deve prevedere il conseguimento, a seguito della sua realizzazione, di un reddito da lavoro non superiore al 120 per cento dell'importo di tale reddito stabilito per l'anno di presentazione del piano medesimo.

5. Nel caso di aziende associate di cui al terzo comma dell'articolo 2 il piano può riguardare l'azienda associata come anche, eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai singoli membri.

6. La durata del piano è stabilita in relazione al tipo ed entità degli investimenti programmati e non potrà essere comunque superiore ad anni sei.

7. Il piano di miglioramento è redatto, di norma, da un tecnico agricolo iscritto all'albo, dallo stesso imprenditore agricolo se in possesso di un titolo di studio «in campo agrario» di cui al secondo comma dell'art. 4 o da un tecnico dei nuclei operativi di base operante ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41.

8. Le strutture immobili realizzate in attuazione del piano di miglioramento sono soggette ad un vincolo di destinazione decennale decorrente dalla data di ultimazione del piano] (14), (15).

 

(14) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 6

Contabilità semplificata.

 

[1. La contabilità semplificata di cui all'art. 2 comporta almeno:

a) la registrazione delle entrate e delle spese, sulla base di documenti giustificativi delle stesse;

b) la elaborazione di un bilancio annuale, concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda eventualmente integrato da una relazione e da un conto economico di costi e ricavi;

secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.

2. La contabilità deve essere preventivamente controllata e vistata dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, che rilasciano al beneficiario idonea, certificazione. Tale certificazione è trasmessa annualmente alla Giunta regionale, entro il primo semestre di ogni anno e per il periodo vincolativo quadriennale. Per gli stessi fini è ritenuta valida la certificazione rilasciata dall'INEA ai sensi dell'art. 14 (16).

3. L'azienda è tenuta a conservare le registrazioni e i documenti giustificativi, di cui al precedente primo comma, per almeno cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

4. La Giunta regionale emana disposizioni per garantire la segretezza dei dati di bilancio di cui al secondo comma] (17).

 

(16) Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 7

Reddito di riferimento.

 

[1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, determina il reddito di riferimento per l'anno successivo, tenendo conto dei dati forniti dall'ISTAT relativamente alle retribuzioni medie procapite dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli della regione nonché al coefficiente

medio di incremento delle retribuzioni stesse nel triennio precedente. Entro il 31 dicembre la Giunta regionale comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il reddito di riferimento come sopra determinato.

2. Il livello del reddito di riferimento non può superare l'ammontare della retribuzione lorda media regionale dei dipendenti addetti ai settori extra-agricoli.

3. Nella fase di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno 1986, il reddito di riferimento è fissato nell'importo di L. 20.093.000] (18).

 

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1. In precedenza il comma 3 del presente articolo era stato abrogato dall'art. 8, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

 

 

Art. 8

Investimenti ammissibili al regime di aiuti e numero dei piani accettabili.

 

1. Gli investimenti oggetto del piano di miglioramento materiale di cui all'articolo 5 devono essere finanziati:

a) al miglioramento qualitativo e alla riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato;

b) all'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro o realizzare risparmi di energia;

c) alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;

d) alla diversificazione dell'attività dell'azienda, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali inerenti la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti ottenuti nella stessa;

e) al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti ed al rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali, fino all'adozione delle norme comunitarie.

2. La concessione dell'aiuto è esclusa o limitata qualora gli investimenti proposti abbiano come conseguenza un aumento delle produzioni dell'azienda che non trovano normale collocamento sui mercati e, in quanto tali, comprese tra quelle indicate nella deliberazione del Consiglio delle Comunità europee, adottata ai sensi dell'articolo 6 - par. 2 - del Regolamento C.E.E. n. 2328/1991.

3. Negli altri casi, gli incrementi quantitativi delle produzioni possono essere preventivamente tenendo conto delle indicazioni in materia fornite dalla programmazione nazionale e regionale e nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni dell'aiuto attualmente fissate dall'articolo 6 - parr. 3, 4, 5 e 6 - del regolamento C.E.E. n. 2328/1991 per i seguenti settori:

a) settore della produzione lattiero-casearia: la concessione dell'aiuto è esclusa per investimenti che abbiano come conseguenza un superamento del quantitativo di riferimento determinato in virtù degli articoli 3 e 6 del regolamento C.E.E. n. 857/1984, modificato dal regolamento n. 590/1985, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato all'azienda a norma dell'articolo 4, par. 1 - lett. c) o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi dell'articolo 7, par. 1 di detto regolamento. In tal caso, l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di vacche da latte a più di 40 per ULU o a più di 60 per azienda o, se l'azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di oltre il 15 per cento del numero di vacche da latte;

b) settore della produzione suina: la concessione dell'aiuto è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 per cento degli alimenti consumati dai suini sia prodotta in azienda ed è limitata agli investimenti che consentono di raggiungere:

1) per le domande presentate il 31 dicembre 1986, i 500 posti per azienda per i suini da ingrasso;

2) per quelle presentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987, i 400 posti per azienda;

3) per le domande presentate dopo il 31 marzo 1988 e fino al 31 dicembre 1990, i 300 posti per azienda, fermo restando che il numero totale di posti suino per azienda dopo la realizzazione dell'investimento non superi gli 800 e salvo condizioni e limitazioni diverse eventualmente stabilite dalla C.E.E., ai sensi dell'articolo 6 - paragrafo 4 - del regolamento n. 2328/1991, anche gli anni successivi.

La superficie coperta destinabile ad un suino da ingrasso non può superare mq. 1,50 e quella destinabile ad una scrofa non può essere superiore a mq. 9,75;

c) settore della produzione delle uova e del pollame: la concessione di aiuti agli investimenti è esclusa a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel settore della produzione delle carni bovine l'aiuto è limitato agli allevamenti in cui la densità di bovini non supera, alla fine del piano, 3 UBA per ettaro di superficie foraggera totale destinata all'alimentazione di tale bestiame, tenendo conto dell'allegato B per la conversione in UBA. Sono esclusi da tale limitazione gli aiuti connessi alla protezione dell'ambiente. Fino al 31 dicembre 1991, la limitazione non si applica qualora non si preveda l'incremento della capacità produttiva.

5. Anche se possono essere comprese nel piano di miglioramento dell'azienda, le spese relative all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino e avicolo nonché di vitelli da macello non sono ammissibili al regime di aiuti.

6. Per gli altri tipi di bestiame può essere preso in considerazione soltanto il primo acquisto previsto dal piano di miglioramento.

7. L'aiuto è concesso per un volume di investimenti non superiore a 60743 ECU per ULU e 121486 ECU per azienda.

8. Ai sensi dell'articolo 9, comma da 1 a 4 del regolamento C.E.E. n. 2328/1991, per i piani di miglioramento presentati dalle aziende associate di cui al quarto comma dell'articolo 2, nelle quali tutti i membri soddisfino alle condizioni dell'articolo 3, primo comma, i volumi massimi di investimento ammissibili all'aiuto per le aziende singole possono essere moltiplicati per il numero delle aziende associate, fatta eccezione per i piani relativi al settore dell'acquacoltura.

9. Le limitazioni stabilite al terzo comma per investimenti nei settori della produzione lattiero-casearia e della produzione suina possono essere superati con le modalità di cui all'ottavo comma solo nel caso di una azienda risultante da una fusione totale.

10. Nelle ipotesi previste all'ottavo e al nono comma i massimali per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda medesima, non possono superare:

n. 120 vacche;

tre volte il numero dei posti per i suini stabilito al terzo comma;

364.458 ECU di investimenti.

11. Qualora trattasi di cooperative aventi come unico scopo la gestione di un'azienda agricola, la concessione degli aiuti di cui all'articolo 9, nonché l'eventuale superamento del volume massimo di investimenti previsto al decimo comma, sono subordinati a specifica autorizzazione della Commissione C.E.E., come stabilito dall'articolo 9 - paragrafo 5 - del Regolamento C.E.E. n. 2328/1991.

12. Gli imprenditori che, dopo la realizzazione di un piano di miglioramento, continuino a soddisfare le condizioni soggettive ed oggettive di cui all'art. 2, possono presentare un altro piano di miglioramento alle condizioni previste dal presente articolo.

13. Il numero di piani accettabili nel periodo di sei anni, decorrenti dall'approvazione del primo piano, è limitato a due ed il volume totale degli investimenti ammissibili non può essere superiore ai massimali stabili ai precedenti commi] (19), (20).

 

(19) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 9

Tipi di misure di aiuto agli investimenti garanzia fidejussoria.

 

[1. Gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 8 consistono in contributi in conto capitale nella misura del 35 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e del 20 per cento per gli altri tipi di investimento, elevabili rispettivamente fino al 45 per cento e fino al 30 per cento nelle zone di montagna e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva C.E.E. n. 268/1975.

2. Le misure massime di contributo sopra stabilite sono maggiorate di 10 punti per i piani di miglioramento presentati entro il 30 giugno 1992 o entro altra data successiva stabilita dalla C.E.E. (21).

3. A richiesta dell'imprenditore il contributo in conto capitale può essere sostituito, in tutto o in parte, da un equivalente concorso negli interessi relativi ai mutui contratti, per la realizzazione dei piani, con gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento o da ammortamento differito dei mutui stessi, ovvero da una combinazione di queste forme.

4. A norma del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 marzo 1986, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali contratti per la realizzazione dei piani di miglioramento aziendali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 18, primo coma, e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il concorso negli interessi - attualizzati al tasso di attualizzazione previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 vigente alla data di stipulazione del contratto definitivo - maggiorato dell'eventuale contributo concesso in conto capitale, non può superare la misura massima degli aiuti previsti al primo comma.

4-bis. Per quanto riguarda l'aiuto concesso sotto forma di concorso negli interessi, la Giunta regionale, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, emana apposita tabella da inviare alla Commissione C.E.E., che indichi il valore dell'aiuto stesso nella percentuale dell'importo dell'investimento tenuto conto del tasso di interesse annuo medio dei prestiti senza l'applicazione dell'abbuono, del valore dell'abbuono, della durata dei prestiti, degli abbuoni e degli ammortamenti differiti e di qualsiasi altro parametro utilizzato per esprimere l'aiuto in termini di sovvenzione equivalente. Il tasso globale di riferimento ed l tasso di attualizzazione da utilizzare per il calcolo precedente sono quelli di cui al comma 4 e sono determinati sulla media dei tassi vigenti nell'anno precedente (22).

5. A norma del settimo comma del citato decreto ministeriale 26 marzo 1986, a far tempo dall'inizio dell'ammortamento le rate di concorso regionale, a richiesta del mutuatario, possono essere attualizzate al tasso globale applicato all'operazione di mutuo.

6. In tal caso, l'importo attualizzato del concorso regionale, a scelta del mutuatario, può essere utilizzato:

a) a diminuzione del valore capitale del mutuo, di modo che le rate di ammortamento sono calcolate, a tasso di riferimento, sul valore capitale residuo;

b) a copertura di interessi relativi ad un ulteriore periodo di preammortamento, al fine di differire l'inizio dell'ammortamennto del mutuo a tasso di riferimento;

c) a copertura di rate iniziali di ammortamento del mutuo a tasso di riferimento, al fine di ridurre il numero delle rate a carico dell'imprenditore.

7. Gli imprenditori che abbiano ottenuto il nulla-osta per la concessione del concorso negli interessi sui mutui, qualora non siano in grado di prestare sufficienti garanzie reali o personali, possono ottenere da parte della sezione speciale del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità e i limiti previsti agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

8. In alternativa alla suddetta garanzia sussidiaria, può essere concessa, nei casi previsti, fidejussione da parte dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria o da parte della cassa per la formazione della proprietà contadina] (23).

 

(21) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(22) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 10

Selettività e limitazioni degli aiuti.

 

[1. A norma dell'art. 8 del regolamento C.E.E. n. 797/1985:

a) gli aiuti concessi senza l'intervento finanziario del FEOGA, per investimenti in aziende singole o associate che soddisfano le condizioni di cui all'art. 2, non possono superare quelli previsti all'art. 9, maggiorati eventualmente dell'aiuto supplementare di cui all'art. 13, settimo comma, lettera c),a d eccezione degli aiuti per l costruzione di fabbricati aziendali, per il trasferimento di fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità, per le opere di miglioramento fondiario, nonché per gli investimenti destinati alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente. Tali aiuti saranno concessi nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 e degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato C.E.E.;

b) gli aiuti per investimenti in aziende che non soddisfano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 2 sono ridotti di un quarto rispetto alle misure previste dall'art. 9, ad eccezione degli aiuti per la realizzazione di risparmi di energia e per il miglioramento fondiario che possono raggiungere le misure suddette. Tali aiuti possono essere concessi per un volume di investimenti totale di 60.743 ECU per ULU e 121.486 ECU per azienda per un periodo di 6 anni (24);

c) in deroga alle disposizioni della lettera b), per investimenti non superiori a 25.252 ECU, effettuati in piccole aziende che non soddisfano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 2, possono essere concessi aiuti transitori fino alle misure massime previste dall'art. 9, eventualmente maggiorate dell'aiuto

supplementare di cui al settimo comma, lettera c), dell'art. 13 (25);

d) agli investimenti nelle aziende di cui alle lettere b) e c) si applicano le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste ai commi da 1 a 5 dell'art. 8, con eccezione per i seguenti:

1) per investimenti del settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di «foie gras»;

2) per l'acquisto di bestiame vivo diverso da quello suino, avicolo o vitelli da macello, anche se non si tratta del primo acquisto.

Nelle stesse aziende il numero di vacche da latte indicato al terzo comma, lettera a), dell'art. 8 è ridotto a 40 per ULU e per azienda (26);

e) i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo non si applicano:

1) alle misure di aiuto all'acquisto di terre;

2) ai crediti di esercizio agevolati di durata non superiore a un anno;

3) alle misure di aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi;

4) alle garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi;

5) alle misure di aiuto concernenti la protezione ed il miglioramento dell'ambiente, purché, non determinino un aumento della produzione;

6) alle misure per investimenti volti al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonché al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, delle norme nazionali quando sono più rigide delle norme comunitarie, sempreché detti investimenti non comportino un aumento della produzione (27).

Dette misure saranno adottate in conformità alle disposizioni degli articoli 92 ,93 e 94 del Trattato C.E.E..

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli aiuti previsti dalla vigente legislazione regionale, come da tabella, allegato A) alla presente legge] (28).

 

(24) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(25) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 2, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(26) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 3, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(27) Numero aggiunto dall'art. 11, comma 4, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 11

Presentazione delle domande e ordine di priorità per la concessione degli aiuti.

 

[1. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui all'art. 9, formulate secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale e corredate del piano di miglioramento materiale nonché della documentazione e certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, sono presentate alla Giunta regionale.

2. Alla concessione degli aiuti provvede la Giunta regionale secondo l'ordine di priorità dalla stessa individuato con propria deliberazione sentite le organizzazioni professionali agricole e quelle delle cooperative agricole nonché la commissione consiliare permanente.

3. Nella fase di prima applicazione delle presenti norme, sono definite con precedenza assoluta le domande presentate ai sensi della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, pervenute entro il 30 settembre 1985 e non evase per esaurimento delle necessarie disponibilità, purché soddisfino alle condizioni

previste dalla presente legge] (29).

 

(29) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1. In precedenza il comma 3 del presente articolo era stato abrogato dall'art. 12, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

 

 

Art. 12

Controlli e decadenza dai benefici.

 

[1. La Giunta regionale ha facoltà di disporre controlli in ordine al rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con l'applicazione del piano.

2. Nell'ipotesi di gravi inadempienze in ordine agli impegni assunti e imputabili all'imprenditore, sia nella fase di attuazione del piano sia nel decennio successivo all'ultimazione dello steso, la Giunta regionale pronuncia la decadenza dai benefici con il conseguente recupero delle somme erogate, comprensive degli interessi] (30), (31).

 

(30) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 13

Aiuto speciali ed aiuto supplementare agli investimenti per giovani agricoltori.

 

[1. Ai giovani di età non inferiore a 18 anni, che si insediano in aziende agricole, sono concessi aiuti speciali di primo insediamento a condizione che:

a) non abbiano compiuto 40 anni alla data del primo insediamento;

b) acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale all'atto dell'insediamento o al più tardi, entro i due anni successivi;

c) l'azienda in cui ha luogo l'insediamento richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU per ogni giovane insediato, fermo restando che tale volume deve essere raggiunto al più tardi due anni dopo l'insediamento;

d) entrino in possesso di qualifica professionale sufficiente entro due anni dall'insediamento;

e) si impegnino a tenere la contabilità dell'azienda, almeno del tipo semplificato.

2. Ai fini di quanto stabilito alle lett. c) e d) del comma 1, la data dalla quale inizia a decorrere il periodo dei due anni è quella del provvedimento della Giunta regionale con il quale viene definita la pratica individuale di insediamento.

3. Per primo insediamento si intende l'acquisizione, in data successiva al 31 marzo 1985, della titolarità giuridica dell'azienda, comportante le contemporanea assunzione della responsabilità civile e fiscale derivante dall'acquisto dell'azienda, dal trasferimento della stessa, per donazione o mortis causa, dalla costituzione di usufrutto, da contratto di affitto di durata non inferiore a 15 anni. È considerato altresì insediato anche il giovane agricoltore che:

a) acquisisca la contitolarità di almeno un terzo dei beni immobili dell'azienda ed a condizione che la medesima richieda un volume pari ad almeno una ULU per ogni contitolare. La presente modifica produce effetti sin dall'anno in corso anche con riferimento al bando in scadenza al 31 marzo 1997 (32);

b) enti a far parte di una cooperativa agricola il cui unico oggetto è la gestione di un'azienda agricola, sempreché la frazione di azienda attribuibile a ciascun giovane richieda un apporto di lavoro equivalente ad almeno una ULU.

4. Si ritiene in possesso di qualifica professionale sufficiente il giovane agricoltore che abbia conseguito n titolo di studio universitario nel campo agrario o veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario equipollente o abbia almeno frequentato un corso di formazione per giovani agricoltori previsti dall'articolo 23, primo comma, lett. c).

5. Qualora non posseduta all'atto dell'insediamento, la qualifica professionale sufficiente riconosciuta al giovane agricoltore che abbia esercitato continuativamente, nei due anni successivi, attività agricola nel fondo oggetto dell'insediamento medesimo e frequentato positivamente nel biennio di cui al secondo comma uno dei corsi di formazione complementare per giovani agricoltori previsti all'articolo 23 oppure, in alternativa al corso, abbia conseguito uno dei titoli di studio di cui al precedente secondo comma.

6. Per un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica professionale sufficiente può essere riconosciuta, da parte della commissione tecnica di cui al quarto comma dell'articolo 4, ai giovani che abbiano presentato domanda entro tale periodo ed esercitato, per almeno tre anni, l'attività agricola in qualità di dipendenti o come capo o dirigente di azienda o partecipe di impresa o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.

7. La domanda di aiuto, formulata secondo lo schema e le modalità stabilite dalla Giunta regionale, è presentata alla giunta stessa e dovrà evidenziare le caratteristiche fisiche ed economiche dell'azienda oggetto dell'insediamento nonché illustrare il programma colturale e zootecnico che il giovane agricoltore intende realizzare, anche in riferimento al numero di ULU occupabili.

8. La domanda di cui al comma 7 deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno dell'avvenuto insediamento. Tuttavia in insediamenti avvenuti dal 1° aprile 1985 al 31 dicembre 1992 può essere ritenuta valida la domanda presentata entro il 30 giugno 1993.

9. La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante la titolarità o la contitolarità dell'azienda nonché della certificazione relativa alla qualifica professionale, ove tale qualifica sia posseduta. Debbono essere, altresì allegate le dichiarazioni relative agli impegni comportati dalla concessione dell'aiuto, intesi in particolare ad assicurare la gestione dell'azienda agricola.

10. Gli aiuti speciali ai giovani agricoltori che si insediano in aziende agricole consistono in:

a) un premio unico di importo non superiore a 10.000 ECU erogabili entro un anno dall'insediamento.

A richiesta dell'interessato, la regione può sostituire tale premio con un concorso attualizzato negli interessi, dello stesso importo, relativi a prestiti contratti;

b) un concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 5 per cento, per la durata di anni quindici, sui prestiti contratti per coprire le spese relative al primo insediamento. IL valore attualizzato di tale concorso non può essere superiore a 10.000 ECU. Entro tale importo e ammessa la capitalizzazione del concorso negli interessi. In alternativa al concorso, può essere concessa una sovvenzione di un importo equivalente all'abbuono derivante dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti.

11. Ai giovani agricoltori che non abbiano raggiunto i 40 anni è concesso un aiuto supplementare agli investimenti pari, al massimo, al 25 per cento del contributo concesso e norma dell'articolo 9, a conduzione che il giovane agricoltore che si insedia presenti il piano di miglioramento materiale, ai sensi

dell'articolo 5, entro cinque anni dall'insediamento e sia in possesso della squalifica professionale di cui ai commi 4, 5 e 6.

12. Gli aiuti sono erogati ad insediamento avvenuto.

13. Gli stessi benefici si applicano a favore di giovani agricoltori in possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 1 e 2 che costituiscono cooperative. In tal caso, il concorso nel pagamento degli interessi di cui al comma 10, lett. b), è concesso a condizione che i finanziamenti contratti siano destinati all'attività a condizione che i finanziamenti contratti siano destinati all'attività aziendale o, nel caso di ingresso in cooperative già costituite, all'acquisto di quote del capitale sociale delle stesse. Alle cooperative costituite soltanto da giovani può essere concesso anche l'aiuto supplementare agli investimenti di cui al comma 11, purché tutti i soci soddisfino le condizioni ivi previste.

14. Ai fini della corresponsione degli aiuti previsti dal presente articolo, il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l'attività agricola e a rispettare gli impegni assunti in sede di domanda con le

dichiarazioni di cui al comma 9 per almeno sei anni.

15. IL mancato insediamento entro il termine di un anno dal riconoscimento del beneficio comporta la decadenza dal beneficio medesimo.

16. L'abbandono dell'attività agricola nonché il mancato rispetto degli impegni assunti in sede di domanda

con le dichiarazioni di cui al comma 9, prima del termine di sei anni dalla data del provvedimento di erogazione dell'aiuto di cui al comma 10, lett. a), comporta la decadenza di cui al comma 2 dell'articolo 12.

17. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande presentate nel periodo 1° settembre-31 dicembre 1989] (33), (34).

 

(32) Lettera così sostituita dall'articolo unico, L.R. 7 maggio 1997, n. 17.

(33) Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(34) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

TITOLO II

Altre misure a favore delle aziende agricole

 

Art. 14

Incoraggiamento alla tenuta della contabilità.

 

[1. Agli imprenditori agricoli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 2 che ne facciano richiesta, viene concesso un aiuto di incoraggiamento alla tenuta della contabilità aziendale, a condizione che si impegnino a tenerla per almeno quattro anni.

2. Tale aiuto è pari a 1.050 ECU da erogarsi in quattro annualità, a consuntivo di ciascun anno, secondo le seguenti percentuali: 45 per cento nel primo anno, 30 per cento nel secondo, 15 per cento nel terzo, 10 per cento nel quarto.

3. La contabilità comprende:

a) la redazione di un inventario di apertura e di chiusura;

b) la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda, e si conclude con la presentazione annuale di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati: di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costa-ricani) redatti in modo dettagliato; degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

4. Qualora l'azienda sia stata inserita nell'ambito della rete di informazione contabile della C.E.E. ai fini della raccolta di dati contabili a scopo informativo e scientifico, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al primo comma deve impegnarsi a mettere a disposizione dell'organismo suddetto, in forma anonima, i dati contabili relativi all'azienda medesima, pena la revoca del contributo.

5. Le domande intese ad ottenere l'aiuto di cui al primo comma sono presentate alla Giunta regionale e formulate secondo lo schema predisposto alla Giunta stessa.

6. La contabilità aziendale è tenuta secondo gli schemi predisposti dalla Giunta regionale. La irregolare o infedele compilazioni dei modelli comporta l'esclusione dell'aiuto.

7. La Giunta regionale, al fine di acquisire conoscenza analitica dei fatti economici connessi all'attività agricola, provvederà a disciplinare l'espletamento delle seguenti funzioni:

a) promuovere lo sviluppo di una diffusa rete contabile;

b) prestare assistenza per una corretta ed omogenea tenuta della contabilità;

c) acquisire dati conoscitivi sulle tendenze dello sviluppo dell'economia agricola;

d) elaborate dati contabili al fine di trarre indicazioni per la programmazione agricola regionale.

8. Per il raggiungimento delle finalità di cui al settimo comma, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, dell'Università e di altre istituzioni e centri particolarmente qualificati] (35), (36).

 

(35) Articolo così sostituito dall'art. 15, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(36) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 15

Assistenza interaziendale.

 

[1. Alle associazioni di produttori riconosciute ed alle cooperative di servizio aventi come scopo:

a) l'assistenza interaziendale per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale;

b) l'introduzione di sistemi agricoli alternativi;

c) una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola;

d) la gestione di un'attività aziendale comune, costituite successivamente al 31 marzo 1985, è concesso un aiuto per l'avviamento, destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro creazione.

2. I nuclei operativi di base individuati in associazioni di produttori agricoli, costituiti ai sensi delle leggi regionali 20 ottobre 1983, n. 41 e 29 aprile 1985, n. 38 e che abbiano ottenuto dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria il riconoscimento della idoneità all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica, sono legittimati a svolgere i servizi di cui al comma 1.

3. Le relative associazioni di produttori possono richiedere all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, nell'arco di validità dell'azione prevista dal Regolamento C.E.E. 2328/91, l'aiuto all'avviamento destinato a contribuire ai loro costi di gestione, per un massimo di anni cinque, come previsto dall'art. 14 del Regolamento medesimo.

4. L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, nella rendicontazione e relazione finale da presentare annualmente alla Giunta regionale per l'attività di assistenza tecnica svolta secondo il disposto delle leggi regionali sopra citate, fa specifico riferimento alle attività svolte da detti nuclei nel campo dell'assistenza interaziendale, indicando gli interventi attivati ai sensi del presente articolo nonché i relativi costi, fino ad un importo massimo di 15.044 ECU per associazione.

5. Tale aiuto può essere concesso ad ogni associazione, riconosciuta a norma del sesto coma, per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività, per un importo massimo di 15.044 ECU, da graduare in funzione del numero dei partecipanti e del tipo e consistenza di attività svolta in comune.

6. La Giunta regionale provvede al riconoscimento delle associazioni di produttori, di cui al primo comma, accertando che lo statuto delle stesse specifiche, fra l'altro, le finalità l'ambito territoriale di operatività nonché definisca ed assicuri in particolare, le forme di collaborazione di tutti i membri

all'attività sociale.

7. La domanda di riconoscimento è formulata secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale.

8. La Giunta regionale eroga l'aiuto alle associazioni interessate sulla base delle richieste formulate in conformità allo schema dalla stessa predisposto.

9. Gli aiuti di cui all'ottavo comma vengono assegnati alle associazioni di due o più aziende, nella misura di 3.000 ECU per partecipante e per non più di 15.044 ECU per associazione.

10. L'aiuto è commisurato al 50 per cento delle spese sostenute per la costituzione e per la gestione, documentate e ritenute congrue, elevabile fino al 95 per cento per attività comuni riguardanti settori individuati come prioritari dalla programmazione regionale o per altre attività di particolare incidenza sotto il profilo della valorizzazione di aree marginali o della tutela della salute e dell'ambiente.

11. Sulla base di preventivi annuali, relativi alle spese di costituzione e di gestione, la Giunta può erogare in anticipo fino al 90 per cento dell'aiuto di cui al decimo comma.

12. La concessione dell'aiuto per gli anni successivi è subordinata alla presentazione e approvazione della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente] (37), (38).

 

(37) Articolo così sostituito dall'art. 16, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(38) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 16

Servizi di sostituzione.

 

[1. Alle associazioni agricole riconosciute a norma del successivo terzo comma, aventi per scopo la prestazione di servizi di sostituzione alle aziende agricole, può essere concesso, su richiesta, un aiuto all'avviamento a sostegno dei costi di gestione.

2. I nuclei operativi di base autogestiti, di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 41/1983 e all'articolo unico della legge regionale n. 38/1985, possono essere legittimati a presentare progetti volti alla prestazione di servizi di sostituzione alle aziende agricole purché adeguino i loro statuti allo scopo di conseguire il riconoscimento.

3. Al riconoscimento delle associazioni di cui ai precedenti commi provvede la Giunta regionale con apposito provvedimento, a condizione che nei relativi statuti sia specificato:

a) il numero delle aziende affiliate cui il servizio si rivolge, che non deve comunque essere inferiore a sei. Per affiliate si intendono sia le aziende socie sia le aziende che stipulino con le associazioni riconosciute apposite convenzioni per l'utilizzo dei servizi di sostituzione;

b) i criteri per determinare l'ammontare annuo degli oneri di partecipazione di ciascun membro dell'associazione;

c) il tipo di contabilità tenuta che contempli un bilancio di costi e ricavi;

d) i casi in cui è prevista la sostituzione temporanea del conduttore dell'azienda, del suo coniuge o di un partecipe d'impresa o di un coadiuvante adulto, riconducibili comunque a motivi di malattia infortunio,

maternità, formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie ed altri analoghi;

e) le modalità e le condizioni di prestazione del servizio;

f) il numero degli operatori qualificati che il servizio occupa, tenuto conto che almeno un agente deve essere comunque occupato a tempo pieno;

g) la durata minima dell'associazione, che non può essere inferiore ad anni dieci.

4. Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto nonché la documentazione comprovante, almeno per uno degli addetti al servizio, la capacità professionale posseduta.

5. La capacità professionale si intende posseduta quando l'operatore abbia esercitato attività agricola come capo o dirigente d'azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio antecedente la richiesta di riconoscimento, oppure sia in possesso di un diploma di scuola superiore di tipo agrario o di un diploma di laurea in campo agrario o veterinario. Debbono essere, inoltre, allegate le convenzioni di cui alla lettera a) del terzo comma.

6. Ad intervenuto riconoscimento, le forme associative di cui al presente articolo sono finanziate con provvedimento della Giunta regionale su specifica richiesta.

7. Il contributo viene commisurato in 12.000 ECU per ogni operatore impiegato a tempo pieno ed in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti.

8. Per gli operatori impiegati a tempo parziale in aggiunta quello o quelli occupati a tempo pieno, l'aiuto è commisurato al tempo effettivamente dedicato al servizio.

9. Il contributo è ripartito in cinque anni, secondo le seguenti percentuali: 40 per cento nel primo anno, 20 per cento nel secondo, 20 per cento nel terzo, 10 per cento per ciascuno dei due anni successivi, ed erogato al termine di ciascun anno di attività dietro presentazione di una relazione e del bilancio dei costi e ricavi inerenti la gestione del servizio] (39).

 

(39) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 17

Servizi di gestione.

 

[1. Alle associazioni aventi lo scopo di fornire servizi di gestione alle aziende agricole e riconosciute ai sensi del quarto comma può essere concesso un aiuto all'avviamento a sostegno dei costi, a norma dell'art. 12 del regolamento C.E.E. n. 797/85.

2. Le associazioni di produttori, che si sono costituite per lo svolgimento dell'attività dei nuclei operativi di base di cui alle leggi regionale n. 41/83 e n. 38/85 e riconosciute dall'E.S.A.U., possono ottenere il riconoscimento della Giunta regionale ai fini dell'aiuto di cui al primo coma, a condizione che i loro statuti risultino adeguati per lo svolgimento del servizio di gestione alle imprese agricole.

3. Successivamente a detto riconoscimento, le associazioni possono formulare all'E.S.A.U. richieste annuali di erogazione dell'aiuto per l'avviamento, come previsto dall'art. 12 del citato regolamento C.E.E. n. 797/1985.

4. Le associazioni di cui al primo e secondo comma sono riconosciute dalla Giunta regionale, su proposta dell'E.S.A.U., dietro domanda di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 797/1985 e formulata secondo le modalità indicate nello schema approvato dalla giunta medesima.

5. Ai fini del riconoscimento, lo statuto deve prevedere:

a) il possesso, da parte dei tecnici preposti all'analisi dei risultati contabili, delle qualificazioni professionali previste al primo e secondo comma dall'art. 10 della legge regionale n. 41/1983;

b) la tenuta di una contabilità ordinaria, che contempli un bilancio finale di costi e ricavi;

c) una durata minima di attività di anni dieci;

d) il numero delle aziende affiliate, che non deve essere comunque inferiore a venti per ogni agente impiegato a tempo pieno. Per affiliate si intendono sia le aziende membri delle associazioni sia le aziende che stipulino con le associazioni riconosciute apposite convenzioni per l'utilizzazione dei servizi di gestione;

e) le modalità e le condizioni di prestazione del servizio. In ogni caso, l'agente a tempo pieno non può seguire più di trenta aziende.

6. Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto, la documentazione comprovante la qualificazione professionale degli addetti al servizio, nonché le convenzioni stipulate con le aziende affiliate.

7. Su richiesta dell'associazione, gli aiuti all'avviamento dei servizi di gestione sono concessi e determinati fino ad un importo massimo di 36.000 ECU per ogni operatore impiegato a tempo pieno, incaricato della rilevazione dei dati della contabilità agraria e dell'analisi dei risultati contabili, secondo le seguenti percentuali: 30 per cento nel primo anno, 25 per cento nel secondo, 20 per cento nel terzo, 15 per cento nel quarto, 10 per cento nel quinto, ripartito nei primi cinque anni di attività di ogni agente.

8. Nella concessione dell'aiuto è data priorità alle associazioni costituite tra produttori.

9. Per gli operatori impiegati a tempo parziale, in aggiunta a quello o quelli occupati a tempo pieno, l'aiuto è commisurato al numero delle aziende seguite. Ogni operatore impiegato a tempo parziale da più di una azienda non può seguire un numero di aziende superiore a venti.

10. All'erogazione dei contributi annuali provvede l'E.S.A.U., sulla base di uno specifico programma annuale di attività per la gestione aziendale, da presentare, ai fini del finanziamento, ala Giunta regionale contestualmente al programma annuale di assistenza tecnica di cui all'art. 2 della legge regionale n. 41/83.

11. Il programma per la gestione di cui al precedente comma è formulato sulla base delle richieste di finanziamento pervenute da parte delle associazioni riconosciute.

12. Al termine di ogni anno di attività, l'E.S.A.U. presenta alla Giunta regionale, contestualmente alla rendicontazione e relazione finale sull'attività di assistenza tecnica svolta ai sensi della legge regionale n. 41/83, specifica rendicontazione circa l'attività svolta dalle predette associazioni, con l'indicazione dell'onere finanziario da porre a carico del regolamento C.E.E. n.797/1985, articolo 12, e con la specifica dei controlli effettuati dall'ente medesimo per accertare il regolare svolgimento delle attività dei servizi di gestione finanziati] (40).

 

(40) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

TITOLO III

Misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate

 

Art. 18

Indennità compensativa.

 

[1. In attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento CEE n. 2328/1991, a sostegno dell'attività agricola, nelle zone svantaggiate della regione delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 della Direttive C.E.E. n. 268 del 1975, è prevista la concessione di una indennità compensativa annua, commisurata agli svantaggi naturali permanenti descritti all'art. 3 della citata direttiva.

2. L'indennità è concessa agli imprenditori che non percepiscono pensione di vecchiaia, che dimostrino di coltivare a qualsiasi titolo un fondo la cui estensione non sia inferiore a ettari 3 di superficie agricola utilizzata e che si impegnino a proseguire l'attività agricola, conformemente agli obiettivi di cui all'art. 1 della Direttiva C.E.E., n. 268/1975, per almeno un quinquennio a decorrere dalla data del primo pagamento della indennità medesima.

3. L'imprenditore beneficiario può essere esonerato da tale impegno qualora:

a) cessi l'attività agricola, sempreché sia garantita la continuità nella coltivazione delle superfici interessate;

b) percepisca una pensione di vecchiaia. In tal caso l'indennità compensativa non è più erogata a decorrere dalla data di pensionamento.

4. L'esonero è, altresì, riconosciuto per causa di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione dei terreni per pubblica utilità.

5. Ai fini del calcolo della superficie agricola utilizzata dall'imprenditore e fino al raggiungimento del limite massimo di tre ettari di superficie agricola utilizzata, sarà tenuto conto anche delle quote di comproprietà, della partecipazione a proprietà collettive, consortili, interessenze, regole, comunità agrarie e simili nonché dei diritti attivi o di uso civico.

6. Nel caso di forme associative di gestione, il limite minimo di tre ettari, previsto al secondo comma, deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda.

7. La Giunta regionale, in relazione alle specifiche assegnazioni finanziarie statali e in rapporto al grado di incidenza degli svantaggi naturali permanenti pregiudizievoli per l'attività agricola delle diverse zone, determina annualmente le misure dell'indennità compensativa tenendo conto dei limiti e delle modalità di cui al presente comma e di quelli successivi, fermo restando il limite minimo di 20,3 ECU per unità di bestiame adulto (UBA) o, per le aziende ricadenti nelle zone di cui all'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268 C.E.E., per ettaro di superficie presa a base per il calcolo dell'indennità stessa:

a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione del bestiame posseduto, in misura non superiore a 102 ECU all'anno per UBA, comunque nel limite massimo di 102 ECU per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. Tuttavia, in zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali lo giustifichi, l'importo sull'indennità può essere elevato fino a 121,5 ECU per UBA e per ettaro. In ogni caso la concessione dell'indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. Per la conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in UBA si applicano i coefficienti di cui alla tabella allegato B) alla presente legge. Le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo dell'indennità soltanto nelle zone della regione delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della Direttiva 75/268 C.E.E., nonché nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della stessa Direttiva, per le aziende nelle quali la produzione di latte rappresenta almeno il 50 per cento della PLV totale. Tuttavia, il numero delle vacche da latte che nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della Direttiva 75/268 C.E.E., può venire preso in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità, non può essere superiore a 20 unità per imprenditore beneficiario;

b) per produzioni diverse da quella bovina, equina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata al netto di quella destinata:

1) all'alimentazione del bestiame allevato;

2) alla produzione di grano tenero nelle zone in cui la resa media supera i 25 quintali per ettaro destinato a tale produzione;

3) alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ettari per azienda, nonché, limitatamente alle zone agricole sfavorite di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5, della Direttiva 75/268 C.E.E., al netto della superficie destinata;

4) alla produzione di vino, qualora la resa del vigneto superi i 20 ettolitri per ettaro;

5) alla produzione di barbabietole da zucchero;

6) a colture intensive.

8. Qualora la superficie aziendale coltivata sia esuberante rispetto alle necessità alimentari del bestiame bovino, equino, ovino e caprino allevato l'indennità è calcolata sia sul bestiame, con le modalità di cui alla lett. d), settimo comma, sia sulla superficie totale coltivata, applicando a quest'ultima le detrazioni elencate alla lett. b) di detto comma.

9. L'importo delle indennità, nei casi in cui viene determinata in base alla superficie coltivata, non può essere superiore a 100 ECU per ettaro. Tuttavia, nelle zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli ostacoli naturali lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato a 120 ECU.

10. Nell'ambito degli importi massimi di cui al settimo comma, lett. a) e al nono comma, l'indennità compensativa può essere oggetto di differenziazione in relazione alla situazione economica dell'azienda e al reddito del conduttore beneficiario.

11. L'indennità compensativa per gli anni successivi al primo è riconosciuta all'imprenditore previa conferma del permanere dei requisiti previsti e nella misura fissata dalla Giunta regionale a norma del settimo comma.

12. Le procedure per la concessione dell'indennità compensativa e gli importi della medesima nonché i criteri per la individuazione delle zone agricole caratterizzate da particolare gravità degli svantaggi naturali saranno precisati in sede di disposizioni regolamentari.

13. Le funzioni amministrative inerenti la concessione e la erogazione dell'indennità compensativa annua sono delegate alle Comunità montane, alle quali vanno presentate le relative domande.

14. Le Comunità montane rimettono annualmente alla Giunta regionale, ai fini delle determinazioni di competenza, i dati riguardanti le domande pervenute nonché la rendicontazione dettagliata delle somme erogate, corredata da una relazione in ordine agli interventi effettuati.

15. L'importo massimo dell'indennità compensativa concessa a norma del presente articolo non può superare l'equivalente di 120 unità per azienda, sia che si tratti di UBA che di unità di superficie, inoltre, al di sopra dell'equivalente delle prime 60 unità l'importo massimo ammissibile per UBA o per ettaro è ridotto al 50 per cento di quello previsto dal comma 7, lettera a) e al comma 9. Qualora si tratti di cooperative aventi come unico scopo la gestione di un'azienda agricola, l'equivalente di 120 unità è elevato a 360 unità, ferma restando la riduzione del 50 per cento oltre le prime 180 unità] (41), (42).

 

(41) Articolo così sostituito dall'art. 17, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(42) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 19

Investimenti di carattere turistico o artigianale.

 

[1. A norma dell'art. 16 del regolamento C.E.E. n. 797/85, nelle zone comprese nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva C.E.E. n. 268/75, a propensione artigianale ed in quelle a prevalente interesse agrituristico, individuale dal programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, di cui all'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, il piano di miglioramento di cui al precedente art. 5 può prevedere, oltre agli investimenti agricoli, investimenti di carattere turistico o artigianale da effettuare nell'azienda agricola.

2. La spesa relativa ai suddetti investimenti non può superare i 40.000 ECU per azienda, fermo restando il volume massimo di investimenti ammissibili al regime di aiuti di 120.000 ECU.

3. Sono considerati investimenti turistici l'adattamento di fabbricati e pertinenze aziendali per l'alloggio e il campeggio di turisti nonché per l'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli e zootecnici.

4. Sono considerati investimenti artigianali l'adattamento di fabbricati aziendali per l'esercizio di piccole attività artigianali compatibili con quella agricola nonché l'acquisto delle necessarie attrezzature.

5. Le provvidenze di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730] (43).

 

(43) Articolo abrogato dall'art. 18, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 20

Aiuti agli investimenti collettivi nelle zone svantaggiate.

 

[1. Nelle zone svantaggiate, delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva C.E.E. n. 268/1975, possono essere concessi, a norma dell'art. 17 del regolamento C.E.E. n. 797/1985, aiuti agli investimenti collettivi per il miglioramento e lo sviluppo della foraggicoltura e della connessa attività zootecnica. Tuttavia, per gli investimenti collettivi realizzati da aziende in cui per ciascuna, la PLV proveniente da attività zootecniche non supera il 30 per cento della PLV totale, gli aiuti sono estesi ad investimenti riferiti a colture alternative a basso impatto ambientale e ad attività agricole integrative (44).

2. Gli investimenti collettivi ammissibili agli aiuti riguardano:

a) la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e distribuzione;

b) la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune e, limitatamente alle zone di montagna, la realizzazione di punti d'acqua e di strade di accesso immediato ai pascoli, agli alpeggi nonché di ricoveri per le mandrie.

3. Nell'ambito degli investimenti di cui al secondo comma possono essere ammesse, se giustificate sotto il profilo economico, sistemazioni idraulico-agrarie, di contenuta entità compatibili con la protezione dell'ambiente, compresi i piccoli impianti per l'irrigazione, nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.

4. Possono beneficiare degli aiuti di cui al primo comma:

a) le forme associative fra aziende agricole aventi come scopo sociale la realizzazione e gestione degli investimenti collettivi per i quali richiedono i benefici del presente articolo;

b) le società cooperative agricole di conduzione;

c) i comuni e le comunità montane;

d) le università agrarie, le comunanze agrarie, i domini collettivi ed altri organismi ed enti a queste assimilabili (45).

5. Entro il 30 aprile di ciascun anno, le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione il piano degli investimenti di cui al precedente secondo comma, indicando l'ordine di priorità.

6. Il piano comprende iniziative proposte dai soggetti di cui al quarto comma, oltre quelle proprie delle comunità montane.

7. La Giunta regionale ripartisce annualmente gli aiuti tra le comunità montane con propria deliberazione.

8. L'aiuto concesso sotto forma di contributo in conto capitale in misura fino all'80 per cento della spesa ammessa, non può superare 100.000 ECU per investimento collettivo, 500 ECU per ettaro di pascolo di alpeggio o di eventuale altra superficie migliorata o attrezzata e 5.000 ECU per ettaro irrigato] (46), (47).

 

(44) Periodo aggiunto dall'art. 19, comma 1, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(45) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 2, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(46) Comma così modificato dall'art. 19, comma 3, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(47) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

TITOLO IV

Aiuti nelle zone significative dal punto di vista della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali e del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio

 

Art. 21

Programmi specifici - Regime di aiuto.

 

[1. Al fine di contribuire alla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali ed alla conservazione dello spazio naturale e del paesaggio mediante l'instaurazione e il mantenimento di idonee pratiche di produzione agricola, la Giunta regionale, a norma dell'art. 19 del regolamento C.E.E. n. 797/1985, adotta programmi specifici che prevedono:

a) la delimitazione delle zone significative agli effetti di cui sopra. La delimitazione riguarderà in particolare i territori della regione riconosciuti, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n 52, come territori che rivestono

rilevante importanza ecologica e paesaggistica;

b) gli obiettivi specifici da perseguire nelle zone prese in considerazione, comprendendo tra questi l'adattamento e l'orientamento delle produzioni agricole secondo il fabbisogno dei mercati nonché la salvaguardia del reddito degli agricoltori;

c) le pratiche di produzione agricola e zootecnica compatibili con gli obiettivi da perseguire, con la specificazione delle regole e dei criteri che debbono essere osservati, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la riduzione dell'intensità delle produzioni nonché la densità del bestiame richiesta;

d) un regime di aiuto specifico consistente in un premio annuo da concedere agli agricoltori che si impegnino per almeno cinque anni, ad instaurare o mantenere le pratiche di produzione di cui alla lett. c).

Il premio è concesso nel limite massimo di 150 ECU per ogni ettaro assoggettato all'impegno. L'importo e la durata del premio sono determinati in funzione dell'impegno assunto dall'agricoltore (48).

2. I programmi specifici di cui al primo comma sono trasmessi alla Commissione C.E.E. per le decisioni della stessa anche in ordine alla partecipazione del FEOGA previsto dall'art. 19-quater del regolamento C.E.E. n. 797/1985.

3. Le misure di cui al comma 1 sono applicabili fino al 30 giugno 1990, fatte salve diverse decisioni del Consiglio della Comunità economica europea adottate in virtù dell'art. 39 del Regolamento C.E.E. 2328/1991 che dovranno ritenersi direttamente applicabili] (49), (50).

 

(48) Lettera così sostituita dall'art. 20, comma 1, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(49) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 2, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(50) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

TITOLO V

Misure forestali nelle aziende agricole

 

Art. 22

Beneficiari ed investimenti ammissibili.

 

[1. A norma dell'art. 25 del regolamento C.E.E. n. 2328/1991, agli imprenditori agricoli singoli o associati, alle associazioni o cooperative forestali, agli enti titolari di aziende agricole, sono concessi aiuti per l'imboschimento di terreni agricoli. L'imboschimento può essere realizzato anche mediante impianti specializzati per la produzione del legno con specie pregiate ed a rapido accrescimento nonché, nei terreni a specifica vocazione, mediante impianti con specie tartufigene. Gli stessi aiuti sono concessi agli imprenditori beneficiari degli aiuti di cui al titolo 1 del regolamento C.E.E. n. 2328/1991 o dell'aiuto di cui all'art. 4 del regolamento C.E.E. n. 1096/1988.

2. Agli imprenditori agricoli definiti ai sensi dell'art. 3 è inoltre concesso un aiuto per il miglioramento delle superfici boscate in particolare mediante:

a) ricostituzione di boschi cedui radi o degradati;

b) conversione dei boschi cedui in fustaie, con priorità per le formazioni che hanno superato i normali turni di utilizzazione e nelle quali si manifesta una evoluzione della struttura verso stadi favorevoli alla conversione medesima;

c) miglioramento dei castagneti, mediante impiego di innesti di cultivars resistenti, nel caso della lotta contro il cancro corticale e la batteriosi del castagno;

d) installazione e sistemazione di fasce frangivento;

e) realizzazione di face parafuoco e di viali tagliafuoco con pista di servizio transitabile a fondo naturale;

f) costituzione di riserve d'acqua, variamente realizzate, dislocate in punti facilmente accessibili;

g) costruzione di strade forestali in connessione ad interventi di miglioramento e di utilizzazione dei boschi. È data priorità alle strade a servizio di complessi boscati in funzione della maggiore estensione di questi.

3. Tra le spese di investimento sono ammissibili anche quelle necessarie per l'adattamento del macchinario agricolo ai lavori di fomentazione e silvicoltura.

4. I limiti massimi dell'aiuto di cui al paragrafo 4 primo comma dell'art. 25 del regolamento C.E.E. n. 2328/1991, sono determinati come segue:

nelle zone preferenziali elencate all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 1990, n. 35, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) 3.000 ECU per ettaro per l'imboschimento con essenze forestali autoctone, ad eccezione del noce e del pioppo;

b) 2.500 ECU per ettaro per l'imboschimento realizzato con il noce;

c) 1.800 ECU per ettaro per l'impianto a pioppeto con una densità minima di 330 piante per ettaro;

d) 1.200 ECU per ettaro per il miglioramento delle superfici boschive e la sistemazione di frangivento:

nelle altre zone del territorio regionale:

a) 1.824 ECU per ettaro per l'imboschimento con essenza forestali autoctone;

b) 702 ECU per ettaro per il miglioramento delle superfici boschive e la sistemazione di frangivento:

in tutto il territorio regionale:

a) 18.053 ECU per chilometro di strade forestali;

b) 150.4 ECU per ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua.

La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto ad adeguare i suddetti limiti massimi dell'importo ad ettaro nonché la delimitazione delle zone preferenziali, in relazione a modificazioni apportate con provvedimenti nazionali o comunitari.

5. L'aiuto sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa accertata e ammissibile, è concesso fino alla concorrenza massima delle seguenti misure:

90 per cento per l'impianto di boschi permanenti;

80 per cento per impianti specializzati da legno e tartufigeni;

80 per cento per la costruzione di strade forestali;

60 per cento per tutti gli altri investimenti considerati al primo comma.

6. Su richiesta degli imprenditori che intendono beneficiare dell'aiuto, le Comunità montane, a norma del terzo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47, possono effettuare la progettazione e la realizzazione degli interventi, limitatamente agli investimenti che ricadono nei territori di rispettiva competenza classificati montani ai sensi della vigente normativa.

7. Nel caso di cui al comma 6, la partecipazione dell'imprenditore al pagamento delle spese sostenute dalla Comunità montana è determinata in misura fissa pari alla differenza tra il costo totale degli investimenti, calcolati in base agli importi massimi imputabili ed ammissibili stabiliti al comma 4 e le

misure massime dei contributi stabilite al comma 5. La quota a carico dell'imprenditore è versata alla Comunità montana con modalità preventivamente stabilite nell'apposita convenzione prevista al terzo comma dall'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47 e la restante parte della spesa, fino a concorrenza del costo totale effettivamente sostenuto dalla Comunità montana è posta a carico del bilancio regionale, a norma del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47.

8. Le domande per beneficiare dei contributi sono inviate alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno corredate del progetto esecutivo dei lavori.

9. Qualora gli investimenti vengano realizzati con le modalità di cui al sesto comma, la domanda di contributo è formulata dalla Comunità montana competente per territorio e deve essere corredata anche di copia della convenzione di cui al settimo comma.

10. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori] (51), (52).

 

(51) Articolo così sostituito dall'art. 21, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(52) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 22-bis

Premio annuo per ettaro imboschito.

 

[1. Agli imprenditori agricoli che effettuano l'imboschimento delle superfici agricole e non beneficiano del premio di cui all'art. 6 del regolamento C.E.E. n. 1096/1988, è concorso per un periodo massimo di 20 anni, un premio annuo non superiore a 150,4 ECU per ettaro imboschito.

Tale importo è ridotto al limite massimo di 50,2 ECU per ettaro qualora per una medesima superficie venga concesso un aiuto per il ritiro dei seminativi dalla produzione previsto dal Titolo I del regolamento C.E.E. n. 2328/1991 per la durata di detto aiuto. L'importo suddetto, nel caso di impianto di pioppeti è ulteriormente ridotto a 25 ECU per ettaro.

2. La concessione del premio annuo per ettaro imboschito è ridotta ad un periodo massimo di 12 anni per gli impianti tartufigeni, per pioppeti, per gelseti e per altre specie a rapido accrescimento] (53), (54).

 

(53) Articolo aggiunto dall'art. 22, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(54) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 22-ter

Condizioni di imboschimento delle superfici agricole.

 

[1. L'imboschimento di superfici agricole è consentito sull'intero territorio regionale, nel rispetto dei vincoli di cui ala legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e successive integrazioni e modificazioni.

2. La superficie minima da imboschire è fissata in ettari due, nelle zone preferenziali elencate all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 1990, n. 35 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in ettari uno nella restante parte del territorio regionale.

3. Per le condizioni di imboschimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49 e del piano di settore approvato annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.

4. Ai fini della valutazione e del controllo delle ripercussioni sull'ambiente, si applicano le disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 431 e della legge regionale 27 dicembre 1963, n. 52 e successive integrazioni e modificazioni] (55), (56).

 

(55) Articolo aggiunto dall'art. 23, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(56) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

TITOLO VI

Adeguamento della formazione professionale alle esigenze di una agricoltura moderna

 

Art. 23

Corsi di formazione e perfezionamento professionale.

 

[1. Per l'attuazione del regime di aiuti particolari istituito dall'art. 21 del regolamento C.E.E. n. 797/1985, allo scopo di migliorare la qualificazione professionale degli agricoltori, gli enti delegati di cui all'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, anche secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 7 della legge medesima, sono autorizzati ad includere nelle proposte di piano delle attività di formazione professionale per l settore agricolo le seguenti iniziative:

a) corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, partecipi di impresa familiare e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo e che beneficiano delle misure di cui agli articoli 1 e da 5 a 16 Regolamento C.E.E. 2328/91 nonché corsi o tirocini di formazione complementare di tali persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale e all'accesso alla formazione necessaria per lo sfruttamento della loro superficie forestale (57);

b) corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative agricole;

c) corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di formazione professionale di cui al precedente art. 13.

2. Il programma dettagliato dei corsi e i relativi contenuti saranno comunicati alla Commissione C.E.E. al momento della loro definizione.

3. I corsi e i tirocini di cui alle lettere a) e b) del primo comma hanno durata non inferiore alle 150 ore ed i loro contenuti didattici sono stabiliti in relazione alle specifiche richieste ed alle effettive necessità dei soggetti interessati a parteciparvi.

4. I corsi di formazione complementare di cui alla lettera c) hanno durata non inferiore alle 150 ore, così articolate per contenuti didattici, teorici e pratici:

a) conduzione contabilità aziendale: 40 ore;

b) agronomia e coltivazioni: 30 ore;

c) tecniche di allevamento: 10 ore:

d) legislazione fiscale, tributaria e diritto agrario: 10 ore;

e) antinfortunistica ed igiene del lavoro: 10 ore;

f) attività di tirocinio presso strutture produttive sulle tematiche oggetto delle lezioni teoriche di cui sopra: 50 ore (58).

5. In sede di proposte dei programmi di formazione professionale formulate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, per i corsi di cui al primo comma è fatto esplicito riferimento al regolamento C.E.E. n. 797/1985.

6. Nella fase attuativa dei corsi si applicano le norme in materia di formazione professionale di cui alla citata legge regionale 69 del 1981, al regolamento di attuazione n. 3 del 7 ottobre 1982 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

7. L'aiuto di cui al primo comma consiste in un contributo pari a 7.000 ECU, per ogni persona che abbia seguito corsi o tirocini completi, a copertura delle spese di organizzazione e svolgimento dei corsi e tirocini medesimi. Di tale importo 2.500 ECU sono riservati ai corsi o ai tirocini complementari concernenti il riorientamento della produzione, l'applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale e o sfruttamento delle superfici forestali.

8. Del contributo complessivo di cui al sesto comma almeno un terzo deve essere erogato a favore di ciascun partecipante che abbia frequentato i corsi e tirocini nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari innanzi richiamate] (59).

 

(57) Lettera così modificata dall'art. 24, comma 1, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(58) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 2, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(59) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 24

Centri di formazione professionale.

 

[1. Nell'ambito del regime di aiuti previsto dall'art. 23, oltre il convenzionamento con i centri esistenti per la realizzazione delle attività di promozione su iniziativa della Regione, possono essere realizzati centri di formazione professionale nelle zone agricole svantaggiate, riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 della Direttiva C.E.E. n. 268/1975, che ne sono attualmente sprovviste.

2. Le spese sostenute per la realizzazione e il funzionamento di detti centri, sempreché non possano beneficiare di altri aiuti comunitari, sono imputabili al FEOGA fino alla concorrenza di un importo massimo di 400.000 ECU per cento] (60).

 

(60) Articolo abrogato dall'art. 25, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 25

Dimostrazione, diffusione e verifica risultati.

 

[1. allo scopo di orientare gli imprenditori agricoli nella scelta di modelli aziendali più rispondenti agli obiettivi di miglioramento delle strutture agrarie nonché di individuare idonee metodologie per la valutazione dell'efficacia delle misure adottate, la Regione può richiedere, ai sensi dell'art. 22 del regolamento C.E.E. n. 797/1985 e con le procedure ivi previste, l'intervento finanziario del FEOGA per promuovere:

a) la realizzazione di progetti pilota destinati ad illustrare agli agricoltori le possibilità reali di sistemi, metodi e tecniche di produzione rispondenti agli obiettivi di cui al primo comma, del precedente art. 8;

b) la realizzazione di studi di valutazione dell'efficacia economica delle misure previste dalla presente legge nonché dell'incidenza, agli stessi fini, dei servizi di sviluppo agricolo] (61).

 

(61) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

Art. 26

Disposizioni di carattere generale.

 

[1. Nell'applicazione della presente legge, gli aiuti previsti dai precedenti articoli sono prioritariamente accordati nell'ambito delle disponibilità finanziarie e delle domande presenti in ciascun anno di operatività, alle iniziative ricadenti nell'ambito dell'area interessata dal «Programma Integrato

Mediterraneo» per l'Umbria, di cui al Regolamento C.E.E. n. 2088/1985] (62).

 

(62) Articolo abrogato dall'art. 26, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15. Vedi, anche, quanto altro disposto dallo stesso art. 26. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 27

Valore dell'ECU.

 

[1. Ai fini della presente legge il valore in lire italiane dell'ECU è determinato annualmente secondo le disposizioni di cui al Reg. C.E.E. 129/1978 del 24 gennaio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie] (63), (64).

 

(63) Articolo così sostituito dall'art. 27, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15.

(64) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 28

Abrogazione.

 

[1. È abrogato l'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1979, n. 38, già abrogata, per tutti gli altri articoli, dall'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11.

2. Le leggi i regolamenti e gli atti regionali che fanno riferimento, per la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, all'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1979, n. 38, devono intendersi riferiti agli articoli 3 e 3-bis della legge regionale 31 marzo 1988, n. 11, così come modificata ed integrata dalla presente legge] (65), (66).

 

(65) Articolo così sostituito dall'art. 28, L.R. 21 ottobre 1992, n. 15. Il riferimento all'art. 28, L.R. 31 marzo 1988, n. 11 è da intendersi effettuato al testo originario dello stesso articolo che è qui opportuno riportare:

«Art. 28

 

Abrogazione

 

1. Le L.R. 20 luglio 1979, n. 37 e L.R. 20 luglio 1979, n. 38, ad eccezione dell'art. 4 di quest'ultima, recante norme per l'attuazione delle Direttive C.E.E. numeri 159, 160 e 161 del 1972 e n. 268 del 1975, sono abrogate.

 

2. A norma dell'art. 32, paragrafo 2, del regolamento C.E.E. n. 797/85, gli aiuti previsti dalle leggi regionali di cui al precedente comma si continuano ad applicare alle domande presentate anteriormente al 30 settembre 1985, nel rispetto, per quelle presentate dal 1° aprile 1985, dei divieti e delle restrizioni di cui al terzo comma dell'art. 8 della presente legge e all'art. 8, paragrafo 4, del citato regolamento».

(66) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Art. 29

Norma finanziaria.

 

[1. All'individuazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sarà provveduto con legge di bilancio] (67).

 

(67) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Allegato A) (68)

 

Regione Umbria

Aiuti regionali in vigore - contributi in conto capitale e in conto interessi, in percentuale dell'importo dell'investimento, adeguati alle limitazioni stabilite dall'art. 8 del Reg. C.E.E. n. 797/1985

 

Adeguamento alle limitazioni di cui all'art. 8 del Reg. n. 797/1985Aiuti regionali vigentiMisure massime degli aiuti previsti dalle leggi reg.li [1]Misure massime degli aiuti agli imprenditori che soddisfano alle condizioni art. 2/797 [2], [3]Misure massime degli aiuti agli altri imprenditori [4], [5]Zone montaneZone depresseAltre zoneZone montaneZone depresseAltre zoneZone montaneZone depresseAltre zone123456789L.R. n. 17/1979 - (non prevede piano di miglioramento az.le)- art. 5 - lett. a) miglioramenti fondiari [6] c/i---------- art. 5 - lett. b) e c):macchine e attrezzature agricole e zootecniche - impianti mobili irrigazione, serre obili e tunnels, bestiame da riproduzione:- per investimenti non superiori a 25.000 ECU in piccole aziende [7] c/i221912,8---303020- per investimenti superiori a 25.000 ECU c/i221912,8---22,522,515L.R. n. 17/1985 - art. 1. (non prevede piano di migl. Az.le)- fabbricati e annessi rurali - sistemazioni idraulico-agrarie - infrastrutture az.li, per investimenti non superiori a 25.000 ECU in piccole aziende. (7. c/i484232,4---454535- fabbricati e annessi rurali* c/i484232,4---343426- sistemazioni idraulico-agrarie* [8] c/i484232,4---454535- infrastrutture az.li* [8] c/i484232,4---454535* per investimenti superiori a 25.000 ECUL.R n. 40/1985 - art. 9 e L.R. n. 24/1987 - art. 1(non prevede piano di miglioramento az.le - investimenti non superiori a L. 30.000.000

(19.736 ECU) in zone totalmente classificate montane - Valnerina) [7]1) fabbricati e annessi rurali in aziende zootecniche c/c + c/i50-----45--2) fabbricati e annessi rur. in aziende non zootecniche c/i48-----45--3) sistemazioni idraulico-agrarie in aziende zootecn. c/c + c/i50-----45--4) sistemazioni idraulico-agrarie in az. Non zootecn. c/i48-----45--5) impianti fissi irrig. e fertirrig. in az. Zootecn. c/c + c/i50-----45--6) imp. fissi irrig. e fertirrig. in az. non zootecn. c/i48-----45--7) serre fisse c/i48-----45--8) impianti itticoltura (strutture fisse) c/i48-----45--9) impianti per la fungicoltura, etc. (strutture fisse) c/i48-----45--10) impianti mobili irrigazione e fertirrig. in az. Zoot. c/c + c/i37,5-----30--11) impianti mobili irrigaz. e fertirrig. In az. non zoot. c/i22-----30--12) serre mobili e tunnels c/i22-----30--13) impianti itticoltura (attrezzature) c/i22-----30--14) impianti per la fungicoltura, etc. (attrezzature) c/i22-----30--15) macchine e attrezzature agricole c/i22-----30--16) macchine e attrezzature per le stalle c/c + c/i37,5-----30--17) bestiame selezionato da riproduzione (femmine) c/c + c/i37,5-----30--18) bestiame selezionato da riproduzione (maschi) [9] c/c + c/i 37,5-----37,5--19) impianto e migl. pascoli e prati-pascolo c/c40-----40--20) recinzioni pascoli e prati-pascolo c/c40-----40--21) viabilità pascoli e prati-pascolo c/c40-----40--22) acquedotti e provviste acque pascoli e prati-pascolo c/c40-----40--L.R. n. 40/1985 - art. 10 e L.R. n. 24/1987 - art. 1(prevede piano di miglioramento aziendale - investimenti superiori a L. 30.000.000 (19.736 ECU) in zone totalmente classificate montane - Valnerina)- opere e dotazioni sopraindicate per l'art. 9 - L.R. n. 40/1985:- voci nn. 1 e 2 c/c + c/i58,5--58,5 [10] [12]--34--- voci nn. 1 e 2 c/c50 [11]--50 [10]--34--- voci da 3 a 9 c/c + c/i58,5--58,5 [10]

[12] --45 [8]--- voci da 3 a 9 c/c50 [11]--50 [10]--45 [8]--- voci da 10 a 17 c/c + c/i 35,5--30--22,5--- voce n. 18 c/c + c/i37,5--37,5 [9] [12]--37,5 [9]--- voci da 19 a 22:- se ricomprese nel piano di miglioramento az.le insieme ad altre opere (£) c/c20--20--20--- se unico oggetto del piano di miglioramento az.le [8] c/c40--40--40--

 

Note

[1] Le misure dell'aiuto in conto interessi indicate alle colonne 1, 2 e 3 sono calcolate ai tassi attuali (bimestre gennaio-febbraio 1988) e derivano dalla attualizzazione delle rate su mutui quindicennali o prestiti quinquennali. Dette misure possono variare nel tempo con il variare dei tassi, ma non possono superare quelle indicate alle colonne 7, 8 e 9.

[2] Le misure sottondicate sono concedibili, ai sensi dell'art. 8 - par. 1 - del Reg. C.E.E. n. 797/1985, alle aziende il cui conduttore ha presentato il piano di miglioramento aziendale, riveste la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, possiede una sufficiente capacità professionale e si impegna a tenere una contabilità semplificata.

[3] Gli aiuti possono essere concessi per un volume di investimenti, nel periodo di 6 anni, non superiore a 60.000 ECU/ULU o, se l'azienda impiega più di una ULU, non superiore a 120.000 ECU per azienda e sono condizionati al rispetto delle limitazioni ed esclusioni previste dagli artt. 3 e 4 del Reg. n. 797/1985. Qualora trattasi di aziende associate contemplate dall'art. 6 del Reg. n. 797/1985, il volume di investimenti può superare gli importi prima indicati e raggiungere i massimali dallo stesso articolo fissati.

[4] Gli aiuti possono essere concessi per un volume di investimenti, nel periodo di anni 6, non superiore a 60.000 ECU/ULU o, se l'azienda dispone di più di una ULU, non superiore a 120.000 ECU per azienda e sono condizionati al rispetto delle limitazioni ed esclusioni previste dagli artt. 3 e 4 del Reg. n. 797/1985, con le eccezioni di cui ai parr. 4 e 5 dell'art. 8 del Reg. medesimo. Inoltre, qualora trattasi di piccole aziende agricole, l'aiuto è concesso fino a concorrenza di un importo di 25.000 ECU (art. 8 - par. 3 - Reg. n. 797/1985). In tutti i casi considerati, il numero massimo di vacche da latte è fissato a 40 per ULU e per azienda (art. 8 - par. 4 - Reg. n. 797/1985).

[5] Quando la legge regionale non prevede la presentazione di un piano di migl.to, la riduzione del 25%, di cui all'art. 8 - par. 2 del Reg. n. 797/1985, è calcolata rispetto alle misure massimo di aiuto di cui all'art. 4 del Reg. medesimo.

[6] Gli interventi previsti dalla lettera a) dell'art. 5 della L.R. n. 17/1979 (miglioramenti fondiari) non sono più applicati.

[7] Poiché si tratta di piccole aziende che richiedono investimenti di importo non superiore a 25.000 ECU, i valori delle colonne 7, 8 e 9 tengono conto delle previsioni dell'art. 8 - par. 3 - Reg. C.E.E. n. 797/1985.

[8] Poiché trattasi di miglioramenti fondiari, le misure indicate alle colonne 7, 8 e 9 sono calcolate senza applicare la riduzione di almeno un quarto prevista dall'art. 8 - par. 2 - del Reg. n. 797/1985.

[9] Poiché si tratta di riproduttori maschi, la misura dell'aiuto prevista dalla legge regionale, anche se superiore ai limiti stabiliti dall'art. 4 del Reg. 797/1985, non è soggetta a riduzioni per quanto stabilito dall'art. 8 - par. 5 - dello stesso regolamento.

[10] Poiché si tratta di fabbricati aziendali o di miglioramenti fondiari, l'aiuto, per quanto previsto dall'art. 8 - par. 1 - del Reg. C.E.E. n. 797/1985, può superare i limiti fissati dall'art. 4 dello stesso Reg.

[11] L'aiuto è rappresentato dal contributo in c/capitale previsto dall'art. 10 della L.R. n. 40/1985 e dal concorso negli interessi attualizzato relativo al mutuo non contratto, concorso che viene erogato direttamente al beneficiario (cfr. art. 3 - L.R. n. 24/1987.) La misura complessiva di tale aiuto non può superare il 50% dell'importo dell'investimento.

[12] La misura massima di aiuto oggi indicata può subire aumenti nel tempo qualora aumentino i tassi di interesse sui mutui e sui prestiti.

 

(68) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.

 

 

Allegato B) (69)

 

Tabella di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unità bestiame adulto (UBA), di cui all'art. 18 - comma 7 - lett. A):

 

Tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di età superiore a 6 mesi:1,0UBABovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni:0,6UBAPecore: 0,15UBACapre:0,15UBA

 

 

 

(69) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 15 gennaio 1998, n. 1.