L.R. 23 maggio 1988, n. 16 (1).

Revisione della tariffa relativa alla tassa regionale per il rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di Aziende faunistico-venatorie.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 1° giugno 1988, n. 36.

 

 

Art. 1

 

1.  (2).

 

(2) Sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 1987 il numero d'ordine 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57.

 

 

Art. 2

 

1. Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale è, inoltre, dovuta la sopratassa di lire 100, ai sensi dell'articolo 91 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

 

 

Art. 3

 

1. Limitatamente agli anni 1987 e 1988 la tassa relativa al rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di azienda faunistico-venatoria dovrà essere corrisposta entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 4

 

1. Alla tariffa prevista dalla presente legge è applicato, con effetto dal 1° gennaio 1988, l'aumento di cui alla legge regionale 21 dicembre 1987, n. 56.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.