L.R.
23 maggio 1988, n. 16 (1).
Revisione
della tariffa relativa alla tassa regionale per il rilascio e rinnovamento
della concessione per l'esercizio di Aziende faunistico-venatorie.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 1° giugno 1988, n. 36.
Art.
1
1. (2).
(2)
Sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 1987 il numero d'ordine 16 della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa alla L.R. 28 maggio
1980, n. 57.
Art.
2
1.
Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale è, inoltre, dovuta
la sopratassa di lire 100, ai sensi dell'articolo 91 del R.D. 5 giugno 1939, n.
1016, sostituito dall'art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
Art.
3
1.
Limitatamente agli anni 1987 e 1988 la tassa relativa al rilascio e
rinnovamento della concessione per l'esercizio di azienda faunistico-venatoria
dovrà essere corrisposta entro due mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art.
4
1.
Alla tariffa prevista dalla presente legge è applicato, con effetto dal 1°
gennaio 1988, l'aumento di cui alla legge regionale 21 dicembre 1987, n. 56.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.