L.R. 29 giugno 1988, n. 18 (1).

Integrazione della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, modificata con legge regionale 23 gennaio 1986, n. 7 e con legge regionale 21 gennaio 1987, n. 7 istitutiva di un ruolo speciale transitorio (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 luglio 1988, n. 43.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. tt), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Vedi art. 5 L.R. 7 giugno 1982, n. 30.

 

[ (3)] (4).

 

(3) Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art. 5, L.R. 7 giugno 1982, n. 30.

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. tt), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[1. La domanda di assunzione in ruolo, di cui al primo capoverso dell'articolo 1, deve essere presentata, a pena di decadenza, entra trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. tt), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.