L.R.
29 giugno 1988, n. 18 (1).
Integrazione
della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, modificata con legge regionale 23
gennaio 1986, n. 7 e con legge regionale 21 gennaio 1987, n. 7 istitutiva di un
ruolo speciale transitorio (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 luglio 1988, n. 43.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. tt), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Vedi
art. 5 L.R. 7 giugno 1982, n. 30.
[
(3)] (4).
(3)
Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art. 5, L.R. 7 giugno 1982, n. 30.
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. tt), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[1.
La domanda di assunzione in ruolo, di cui al primo capoverso dell'articolo 1,
deve essere presentata, a pena di decadenza, entra trenta giorni dalla entrata
in vigore della presente legge] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. tt), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.