L.R. 4 luglio 1988, n. 19 (1).

Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 13 luglio 1988, n. 44.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La presente legge in attuazione degli artt. 1. 9 e 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche, ivi compresa quella di

direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo.

 

 

Art. 2

Accertamento dei requisiti professionali.

 

1. L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato all'accertamento dei requisiti professionali previsti dalle singole leggi regionali.

 

 

Art. 3

Commissioni d'esame.

 

1. La commissione esaminatrice è così composta:

a) un dirigente dell'Ufficio turismo-industria alberghiera che la presiede;

b) un esperto di legislazione turistica;

c) due esperti delle materie in esame proprie della figura professionale di cui trattasi;

d) un rappresentante della categoria professionale interessata;

e) membri aggiunti esperti nelle lingue estere, che partecipano ai lavori della commissione limitatamente alle sedute concernenti le prove di esame, scritto e orali, nella lingua di competenza.

Funge da segretario della commissione un dipendente regionale di livello non inferiore al sesto (2).

2. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, rimane in carica tre anni, e può essere confermata, in tutto o in parte.

3. Ai componenti la commissione è corrisposto, a carico del bilancio della Regione, il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale.

4. Per le procedure d'esame si applicano le norme dell'apposito regolamento regionale.

 

(2) Comma così sostituito prima dall'art. 1, L.R. 18 aprile 1989, n. 11 e poi dall'art. 1, L.R. 5 marzo 1999, n. 5.

 

 

Art. 4

Elenchi delle professioni.

 

1. Per ciascuna professione turistica, e con le modalità previste dalle singole leggi regionali, la Regione cura la tenuta di apposito elenco, da aggiornarsi annualmente, che costituisce il registro ufficiale degli esercenti la professione all'interno della Regione Umbria, regolarmente abilitati.

2. Salve le norme transitorie e speciali delle singole leggi regionali, l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda degli interessati, rivolgendo apposita istanza alla Regione dell'Umbria - Ufficio turismo-industria alberghiera, e allegando copia autentica della licenza di esercizio della professione.

3. Per la professione di direttore tecnico di Agenzia di viaggio e turismo l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 7 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42, è disposta d'ufficio per coloro i quali abbiano conseguito la prescritta abitazione presso la Regione Umbria.

4. Ai soli fini anagrafici, l'Ufficio turismo-industria alberghiera cura la tenuta di un registro generale degli abilitati per ciascuna professione turistica, con l'indicazione dell'anno di sostenimento dell'esame e delle lingue estere di abilitazione.

 

 

Art. 5

Domanda d'esame.

 

1. Per la partecipazione agli esami abilitanti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché per la professione di direttore d'albergo ed ivi compresa quella di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, la Giunta regionale emana appositi bandi da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione agli esami, da far pervenire in carta semplice alla Giunta regionale, è di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando (3).

3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata ricevuta del versamento della somma di lire 150.000 a titolo di concorso alle spese di effettuazione degli esami (4).

 

(3) Articolo prima modificato dall'art. 1, L.R. 1° aprile 1996, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 29, L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 5 marzo 1999, n. 5.

 

 

Art. 6

Effettuazione delle sessioni.

 

1. Le sessioni di esame si svolgono sulla base delle materie previste dalle specifiche leggi regionali sulle professioni e secondo le modalità in esse previste.

2. Qualora la legge regionale specifica non disponga in merito, si applicano le norme di cui all'art. 4 del regolamento regionale per l'effettuazione delle sessioni d'esame.

3. Le procedure d'esame sono disciplinate dal medesimo regolamento regionale e, per quanto in esso non previsto, si fa riferimento alle disposizioni del Titolo I del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contenente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato».

 

 

Art. 7

 

1. Sono abrogati l'art. 6 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 - «Norme per la disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo» -, nonché i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 5, l'art. 7 e il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36, recante «Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici».

2. È abrogata altresì l'espressione «nei tempi e nei modi previsti dal decreto di cui al precedente art. 5», in conclusione del primo comma dell'art. 9, della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36.

3. All'art. 10 della medesima legge regionale 14 agosto 1986, n. 36, ovunque compaia, alla parola «bando» è sostituita l'espressione «regolamento regionale sulle abilitazioni alle professioni turistiche», ed è soppressa, alla lettera c) della prova orale dell'esame per accompagnatore turistico, l'espressione «ed in ciascuna di quelle facoltative».

4. All'art. 11 della stessa legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 l'espressione «secondo le disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 9» è sostituita da «secondo le disposizioni di cui all'art. 9 della presente legge e di cui al terzo e quarto comma dell'art. 4 del regolamento regionale sulle abilitazioni alle professioni turistiche».

5.  (5).

 

 

 

(5) Aggiunge l'art. 10-bis alla L.R. 14 agosto 1986, n. 36.