L.R.
27 luglio 1988, n. 26 (1).
Disciplina
degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione
del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale nella Regione
dell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 agosto 1988, n 50.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Finalità
della legge.
1.
La Regione Umbria, con la presente legge, disciplina le proprie funzioni in
materia di sicurezza civile e ambientale, al fine di conseguire la
realizzazione di interventi volti alla protezione dei territori, delle
popolazioni e dei beni da eventi calamitosi e da rischi di degrado ambientale.
2.
Nelle funzioni di cui al precedente comma sono ricomprese quelle in materia di
protezione civile e di tutela ambientale, attribuite da leggi statali alla
competenza della Regione Umbria.
3.
La Regione armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche economiche,
territoriali e settoriali, con le esigenze di prevenzione e di sicurezza civile
ed ambientale.
4.
La Regione esercita le funzioni di cui ai commi che precedono per gli
interventi sul territorio in coordinamento con le Amministrazioni statali
centrali e periferiche e con le Amministrazioni locali le cui competenze sono
fatte salve.
5.
Per tali finalità promuove l'apporto autosufficiente delle comunità locali,
coordina ed utilizza i servizi civili resi da volontari, realizza progetti
occupazionali finalizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n.
13.
6.
Gli interventi di cui al precedente comma possono avere anche carattere di concorso,
nel territorio di altre Regioni o Stati, con riguardo a quelli che potranno
essere disposti, nei casi previsti e nel rispetto dei citati principi, dalle
Amministrazioni statali competenti.
Art.
2
Attività
regionale in materia di sicurezza civile ed ambientale.
1.
Le attività regionali in materia di sicurezza civile ed ambientale si
riferiscono agli interventi riguardanti la previsione, la prevenzione ed il
soccorso, nel caso di emergenza, al fine di salvaguardare le persone e i beni
dagli eventi calamitosi specificati nell'articolo 3 della presente legge.
2.
Successivamente al verificarsi degli eventi di cui al primo comma, l'attività
regionale è altresì diretta alla promozione, da parte degli organismi
competenti, delle iniziative volte al ripristino ed alla ricostruzione dei
beni, nonché alla rinascita dei territori colpiti nel caso di calamità
particolarmente gravi.
3.
Le procedure e le modalità di concessione delle provvidenze con riguardo ai
beni colpiti - salvo che siano diversamente regolate da normative statali o
regionali - sono stabilite dal successivo articolo 7.
Art.
3
Specificazione
degli interventi.
1.
Gli interventi previsti dal primo comma dell'articolo 2 sono attuati dalla
Regione, anche a carattere integrativo, nelle ipotesi di danno e negli
eventuali casi di rischio, derivanti dai seguenti eventi calamitosi:
1)
eventi sismici;
2)
nubifragi;
3)
dissesti idrogeologici;
4)
alluvioni;
5)
incendi di rilevante entità, con particolare riferimento a quelli boschivi;
6)
diffusione o dispersione di prodotti chimici, radioattivi, tossici e di
qualsiasi altra natura, tali da incidere sull'equilibrio dell'ambiente;
7)
emergenza nucleare;
8)
emergenza relativa all'approvvigionamento idrico;
9)
emergenza sanitaria di carattere collettivo, compresa quella veterinaria;
10)
ogni altra calamità connessa con l'attività dell'uomo, con riflessi
negativamente incidenti sull'ambiente.
Art.
4
Attività
di prevenzione primaria o di previsione.
1.
Le attività di prevenzione primaria o di previsione sono dirette allo studio ed
alla individuazione nel territorio regionale dei fenomeni di degrado ambientale
ed alla identificazione delle varie ipotesi di rischio di cui all'articolo 3.
2.
Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al primo comma, la Giunta regionale
utilizza le strumentazioni urbanistiche ed informatiche e i dati esistenti e
può disporre l'installazione delle apparecchiature idonee alle attività di
previsione.
Art.
5
Attività
di prevenzione secondaria.
1.
Le attività di prevenzione secondaria sono dirette ad eliminare o a contenere i
fattori di rischio ed i conseguenti danni nel territorio regionale, connessi
con gli eventi calamitosi di cui all'art. 3.
2.
Per dette finalità dovranno essere utilizzate le conoscenze acquisite per
effetto delle attività di programmazione economica e territoriale e di
previsione, con particolare riferimento ai compiti di vigilanza preventiva,
svolti nei settori di competenza regionale.
3.
Le attività di prevenzione secondaria comprendono:
1)
interventi tecnici di accertamento preventivo;
2)
collaudi, verifiche tecniche, controlli periodici;
3)
interventi volti a migliorare il grado di resistenza ai rischi del patrimonio
pubblico e privato;
4)
attività educativa e di informazione;
5)
iniziative volte a migliorare l'autosufficienza delle popolazioni;
6)
piani di emergenza all'esterno degli stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti;
7)
esercitazioni.
Art.
6
Attività
di soccorso e di prevenzione terziaria.
1.
Sono attività di soccorso quelle volte all'attuazione di interventi di
emergenza, diretti ad assicurare la salvaguardia dei beni e l'assistenza alle
persone, colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 3.
2.
Sono attività di prevenzione terziaria quelle tese a ridurre, attraverso
adeguamenti tecnico-funzionali dei beni colpiti, le conseguenze di eventuali
nuovi eventi calamitosi.
Art.
7
Interventi
successivi alla fase di emergenza.
1.
Sono interventi successivi alla fase di emergenza quelli volti al
reinsediamento delle popolazioni nei beni colpiti da eventi calamitosi indicati
all'art. 3 della presente legge e gli interventi per la ripresa economica e
produttiva.
2.
Ai fini di cui al primo comma la Giunta regionale - fatte salve le disposizioni
normative statali - determina:
a)
i termini di presentazione delle domande di contributo e della relativa
documentazione;
b)
le modalità e i termini di presentazione di eventuali rendicontazioni;
c)
l'ammontare delle eventuali anticipazioni sul bilancio regionale, rispetto ai
finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le singole calamità;
d)
ogni altro elemento necessario per le finalità di cui sopra.
3.
Il Consiglio regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, approva il Regolamento in materia di tipologia, misura delle provvidenze
e relative procedure di concessione ed erogazione.
4.
Le attività amministrative di cui al secondo comma possono essere delegate
all'amministrazione provinciale competente per territorio.
TITOLO
II
Strutture
regionali in materia di sicurezza civile ed ambientale
Art.
8
Il
Presidente della Giunta regionale.
1.
Il Presidente della Giunta regionale assicura, anche attraverso l'Assessore
delegato alla sopraintendenza del Comitato di Coordinamento Dipartimentale, di
cui all'articolo 10, la promozione, il coordinamento e l'attuazione delle
attività di sicurezza civile ed ambientale di competenza regionale, in un
quadro di direzione unitaria.
2.
Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, assicura la
compatibilità fra i piani di previsione e di prevenzione, di competenza
regionale, e quelli di soccorso, elaborati dagli Organi e dalle strutture della
Protezione civile operanti nel territorio regionale.
3.
Al Presidente della Giunta regionale, o all'Assessore delegato, è dato, in caso
di urgenza e in vista di un rischio di emergenza, nonché nel caso dello stato
di emergenza regionale, decidere, con proprio decreto, sulle più immediate
esigenze del servizio di sicurezza civile ed ambientale e provvedere agli
interventi relativi.
4.
I provvedimenti adottati ai sensi del terzo comma sono sottoposti alla ratifica
dell'organo competente.
5.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma il Presidente, o
l'Assessore delegato, dispone del fondo regionale di cui all'articolo 24.
Art.
9
Dipartimento
della sicurezza civile ed ambientale.
1.
Per lo svolgimento dei compiti previsti dal Titolo I - ai sensi del primo comma
dell'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 - la Giunta
regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
istituisce il Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale, che provvede:
a)
per quanto concerne l'attività di prevenzione primaria e secondaria di
calamità:
1)
alla raccolta dei dati conoscitivi utili per la predisposizione e l'aggiornamento
dei piani e dei programmi in materia di previsione di calamità;
2)
alla predisposizione dei piani e dei programmi di cui al precedente primo
punto;
3)
alla verifica dell'attuazione dei compiti attribuiti ai singoli Uffici
regionale in materia di previsione e prevenzione, di calamità;
4)
all'attivazione di studi volti alla previsione e prevenzione, con finalità di
eliminazione o di contenimento delle condizioni che possono favorire il
realizzarsi di calamità;
5)
all'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al precedente
punto 4;
6)
alla predisposizione dei piani di cui all'articolo 14;
7)
alla promozione di iniziative volte alla formazione nei cittadini di una
moderna coscienza di sicurezza civile ed ambientale, nonché alla predisposizione
di attività finalizzate alla diffusione di informazioni nella materia;
8)
alla formazione ed all'aggiornamento, in collaborazione con gli Enti locali
interessati, di elenchi relativi a servizi e strutture pubbliche, attinenti ai
compiti di Protezione civile;
9)
alla previsione per l'acquisto e la custodia dei mezzi e delle attrezzature,
indispensabili per fronteggiare ipotesi di rischio localizzate nel territorio
regionale, anche al fine della costituzione di una dotazione permanente, da
utilizzare in vista o in occasione di pubbliche calamità;
10)
alla definizione di modalità di concessione di contributi per le finalità di
cui al precedente punto 9) in favore di Enti locali e loro Consorzi;
b)
per quanto concerne l'attività di emergenza conseguente a calamità:
1)
a disciplinare, nelle attività di competenza regionale, le procedure per la
segnalazione delle emergenze, per l'attivazione dei primi interventi e per la
esecuzione dei lavori di primo intervento;
2)
a proporre alla Giunta regionale l'adozione di atti amministrativi di carattere
generale, volti a snellire le procedure autorizzative e di rimborso delle spese
sostenute o dei fondi anticipati;
3)
alla previsione di forme di concorso degli Enti locali nelle attività di
emergenza di competenza regionale;
4)
all'acquisizione dei dati in ordine ai danni conseguenti a calamità;
5)
alla determinazione delle esigenze alloggiative delle famiglie rimaste prive di
alloggio e di sistemazione del bestiame rimasto privo di strutture, nonché alla
realizzazione dei relativi interventi;
6)
alla promozione, da parte degli organi competenti, delle iniziative volte al
ripristino ed alla ricostruzione dei beni, nonché alla rinascita dei territori
colpiti, nel caso di calamità particolarmente gravi.
Art.
10
Comitato
di coordinamento dipartimentale.
1.
Con il medesimo atto, di cui all'art. 9, la Giunta regionale costituisce il
Comitato di Coordinamento del Dipartimento della sicurezza civile ed
ambientale, composto dagli Assessori e dai Coordinatori preposti alle aree
operative interessate.
2.
Il Comitato di Coordinamento è diretto dal Presidente della Giunta regionale o
da uno degli Assessori componenti del comitato stesso, da lui delegato.
3.
Ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1984,
n. 41, il Comitato si avvale, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni,
della collaborazione dei dirigenti degli Uffici regionali e dei Settori
interessati, nonché dei dirigenti di studio e ricerca delle aree funzionali ed
operative, in relazione alle specializzazioni richieste.
Art.
11
Segreteria
del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale.
1.
La Giunta regionale istituisce, con lo stesso atto di cui al primo comma
dell'articolo 9, la Segreteria del dipartimento della sicurezza civile ed
ambientale e determina la dotazione organica di personale addetto e le relative
qualifiche funzionali.
2.
La Segreteria di cui al primo comma, sulla base delle disposizioni impartite
dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, provvede agli
adempimenti di carattere attuativo, diretti all'effettuazione delle attività
previste dall'articolo 2 della presente legge.
3.
La Segreteria cura, altresì, la tenuta dell'albo di cui agli articoli 2, lett.
f) e 3 della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9.
Art.
12
Sala
operativa.
1.
La Giunta regionale istituisce - nell'ambito della struttura organizzativa
prevista dal presente titolo - la sala operativa per la sicurezza civile ed
ambientale e determina la dotazione organica del personale addetto e le
relative qualifiche funzionali.
2.
La sala operativa, cui fanno capo i sistemi regionali di informazione e
rilevamento dei dati, svolge la propria attività sotto la direzione del
Presidente della Giunta regionale, o dell'Assessore delegato, preposto alla
direzione del Comitato dipartimentale, di cui all'articolo 10 ed assicura:
a)
il servizio in periodo di normale attività e nei casi di emergenza, nell'arco
delle 24 ore giornaliere, da effettuarsi anche nei giorni festivi;
b)
il collegamento, in tempo reale, con le sedi e con gli Uffici del Servizio
Nazionale della Protezione Civile, degli organismi statali, degli Enti e delle
Associazioni competenti in materia, nonché, in occasione di calamità, con le
strutture operative costituite nelle zone colpite;
c)
l'acquisizione ed il costante aggiornamento di dati interessanti la previsione
e la prevenzione delle cause di possibili calamità;
d)
l'attivazione nel caso di calamità di cui all'articolo 3 della presente legge,
degli Uffici regionali competenti, secondo le previsioni del piano regionale di
sicurezza civile ed ambientale, tenuto conto del programma di reperibilità,
predisposto dalla Segreteria di cui all'articolo 11, in collaborazione con le
strutture previste dall'articolo 52 della L.R. 17 agosto 1984, n. 41;
e)
l'acquisizione, in occasione di calamità di cui all'articolo 3 della presente
legge, di tutti gli elementi che pervengono dalle zone sinistrate, in ordine ai
danni ed alle esigenze di soccorso delle popolazioni colpite, da sottoporre al
Comitato di Coordinamento di cui all'art. 10.
3.
La responsabilità dell'organizzazione del servizio della sala operativa è
affidata al dipendente regionale preposto alla Segreteria del Comitato di
Coordinamento di cui all'articolo 11.
Art.
13
Centro
regionale di sicurezza civile ed ambientale.
1.
Per l'espletamento dei compiti di cui al secondo comma, la Giunta regionale è
autorizzata ad istituire il Centro regionale di sicurezza civile ed ambientale
e a determinare il relativo organico del personale.
2.
Il Centro regionale di sicurezza civile ed ambientale provvede:
1)
alla consulenza e assistenza tecnica agli Enti locali in materia di:
-
installazione delle apparecchiature idonee alla attività di prevenzione
primaria, di cui all'articolo 4 della presente legge;
-
uniformazione delle metodiche di raccolta, valutazione ed elaborazione
coordinata dei dati conoscitivi;
-
definizione di specifiche tecniche, collaudo e verifica di conformità alle
norme di sicurezza delle attrezzature;
2)
alla gestione e alla conservazione degli alloggi provvisori in dotazione della
Regione e di tutto il materiale occorrente per gli interventi di sicurezza
civile ed ambientale di supporto delle attività delle strutture operative;
3)
alla realizzazione - anche in collaborazione o per conto della istituenda
scuola nazionale di protezione civile - di attività formative, di
aggiornamento, qualificazione e perfezionamento professionale in materia di
sicurezza civile ed ambientale a favore di pubblici dipendenti, istruttori, insegnanti,
volontari e professionisti, nonché alla predisposizione di progetti finalizzati
all'occupazione giovanile ai sensi del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13;
4)
alla preparazione di sussidi audiovisivi per le attività formative e
informative, nonché alla promozione di manifestazioni ed iniziative, volte alla
presa di coscienza delle tematiche connesse alla sicurezza civile ed ambientale
della popolazione;
5)
alla programmazione di esercitazioni di sicurezza civile ed ambientale,
riguardanti la popolazione o le strutture operative locali;
6)
al coordinamento di iniziative tecnico-promozionali finalizzate allo sviluppo
produttivo e all'innovazione tecnologica nelle attività industriali,
riguardanti la sicurezza civile ed ambientale d'intesa con le strutture promozionali
previste dal Piano di sviluppo regionale.
TITOLO
III
Piano
regionale di sicurezza civile ed ambientale
Art.
14
Piano
Regionale di sicurezza civile ed ambientale.
1.
La Regione, allo scopo di perseguire le finalità previste dall'articolo 1 della
presente legge, formula il Piano regionale di sicurezza civile ed ambientale.
2.
Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, approva, su proposta della Giunta regionale, i criteri ai quali il Piano
di cui al primo comma deve uniformarsi, in correlazione con gli strumenti
programmatori previsti dallo Statuto regionale, sentita la Consulta degli Enti
locali.
3.
La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al secondo comma, sentito il
Comitato regionale di cui all'articolo 20 della presente legge, predispone
entro i successivi sei mesi ed attua il Piano regionale di sicurezza civile ed
ambientale, provvedendo altresì annualmente all'aggiornamento ed alla revisione
del Piano stesso.
4.
La legge di bilancio regionale individua le risorse finanziarie, necessarie per
l'attuazione del Piano.
5.
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione
sullo stato di attuazione delle previsioni del Piano di sicurezza civile ed
ambientale.
Art.
15
Contenuti
del Piano regionale di sicurezza civile ed ambientale.
1.
Con riguardo agli eventi calamitosi, di cui all'articolo 3 della presente
legge, nel Piano regionale di sicurezza civile ed ambientale sono programmate
le attività di previsione, prevenzione e soccorso in coordinamento con gli
indirizzi forniti dagli organi statali competenti.
2.
Il Piano di sicurezza civile ed ambientale deve assicurare l'effettuazione dei
compiti e degli interventi previsti dall'articolo 9 della presente legge.
3.
Il piano definisce in particolare:
1)
le mappe di rischio nel territorio regionale;
2)
l'organizzazione degli interventi di competenza regionale in fase di emergenza,
nonché la compatibilità dei piani provinciali elaborati dalle Prefetture;
3)
i modi e le responsabilità delle varie istituzioni e dei relativi organi, in
relazione alle varie ipotesi di calamità e alle varie attività necessarie;
4)
le forme di intervento integrato;
5)
i supporti informatici, formativi, logistici, cartografici e di
telecomunicazioni;
6)
le forme e le modalità per l'apporto alle attività del volontariato, singolo ed
associato;
7)
le eventuali attività da delegare alle Province ed ai Comuni;
8)
gli indirizzi per lo sviluppo di attività produttive, connesse alla sicurezza
civile ed ambientale.
4.
Per la elaborazione e l'attuazione del predetto piano, la Giunta regionale è
autorizzata ad avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni,
della collaborazione scientifica di Università, Istituti Universitari, Società
di studio e progettazione o singoli esperti.
Art.
16
Intese
con Regioni finitime.
1.
La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del piano regionale di cui
all'articolo 14, può addivenire ad intese con le Regioni finitime, ai fini
dell'espletamento di attività di interesse comune in materia di sicurezza
civile od ambientale.
2.
Lo schema di intesa, predisposto di concerto con le Regioni interessate, è
approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
TITOLO
IV
Forme
di concorso degli Enti locali e Comitati provinciali e regionali di protezione
civile
Art.
17
Competenze
delle Province.
1.
Le Province concorrono all'organizzazione della sicurezza civile ed ambientale,
assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:
1)
rilevamento, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la sicurezza civile
ed ambientale, da trasmettere alla Giunta regionale, in vista della
predisposizione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e
prevenzione e della verifica di compatibilità dei piani di emergenza;
2)
predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione, in
armonia con gli indirizzi stabiliti dalla Regione;
3)
predisposizione permanente dei mezzi e delle strutture operative per interventi
di sicurezza civile ed ambientale, compresi quelli di supporto ai Comuni, con
particolare riguardo alle misure di emergenza, anche in relazione all'attività
delle altre componenti operanti sul territorio, in conformità dei piani e dei
programmi approvati.
Art.
18
Competenza
dei Comuni.
1.
I Comuni concorrono all'organizzazione della sicurezza civile ed ambientale,
assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:
1)
raccolgono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ogni
dato utile per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi
di sicurezza civile ed ambientale e li trasmettono al Presidente
dell'amministrazione provinciale ed al Presidente della Giunta regionale;
2)
esplicano l'attività di previsione e prevenzione, per quanto di competenza,
anche sulla base di appositi programmi comunali o intercomunali, secondo le
direttive e gli indirizzi regionali;
3)
assicurano, nell'ambito delle proprie competenze o di quelle delegate, la
predisposizione di piani comunali, sulla base del piano regionale per quanto
attiene alla previsione e prevenzione, nonché sulla base del piano provinciale
per quanto attiene le operazioni di emergenza;
4)
provvedono all'organizzazione permanente dei servizi e delle strutture
necessarie agli interventi di soccorso e di assistenza e all'adozione di misure
per il loro coordinamento a livello locale;
5)
promuovono e collaborano ad iniziative atte a stimolare la formazione nei
cittadini, sin dall'età scolare, d'intesa soprattutto con le autorità e gli
organi scolastici, di una moderna coscienza di sicurezza civile ed ambientale,
anche incoraggiando e promuovendo le attività di volontariato.
2.
Il piano di cui al primo comma:
a)
individua le disponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature e di
infrastrutture nell'ambito comunale e intercomunale, anche attraverso accordi
con le associazioni del volontariato e convenzioni con Enti pubblici e privati;
b)
stabilisce le procedure di allertamento dei predetti organi ed Enti;
c)
prevede i rapporti con le associazioni del volontariato.
3.
Copia del Piano è trasmessa al Presidente della Regione.
4.
Il Consiglio comunale discute annualmente la relazione del Sindaco
sull'attività comunale in materia di sicurezza civile ed ambientale.
5.
Le attività e le iniziative previste nel presente articolo possono essere
espletate dai Comuni in forma singola o associata.
Art.
19
Competenze
delle Unità locali dei Servizi Socio Sanitari.
1.
Le strutture del servizio sanitario regionale concorrono all'attività delle
strutture operative della sicurezza civile ed ambientale, secondo il proprio
ordinamento.
2.
In particolare le U.L.S.S. predispongono servizi di pronto soccorso e di
trasporto di urgenza, partecipano alle attività di soccorso delle popolazioni
colpite da calamità con propri nuclei operativi e concorrono alla diffusione
delle informazioni tecniche, ai fini della prevenzione e sicurezza civile ed
ambientale. Predispongono inoltre piani operativi per le emergenze sanitarie.
3.
I piani e gli interventi delle U.L.S.S. sono coordinati con i piani dei Comuni
facenti parte della Associazione Intercomunale relativa.
Art.
20
Comitati
provinciali e regionali per la protezione civile.
1.
Per quanto attiene alle modalità di istituzione, alla durata in carica, alla
composizione ed alla competenza dei Comitati provinciali e regionali per la
protezione civile, si fa rinvio alle disposizioni legislative statali in
materia.
Art.
21
Comitato
tecnico-scientifico per la sicurezza civile ed ambientale.
1.
Al fine di assicurare adeguati supporti tecnico-scientifici per l'espletamento
delle attività regionali, previste dal Piano di cui all'articolo 14, la Giunta
regionale costituisce il Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza civile
ed ambientale.
2.
Il Comitato è composto da quindici membri, esperti delle diverse ipotesi di
rischio specificate all'articolo 3 della presente legge, individuati tra
docenti universitari, funzionari delle pubbliche amministrazioni e liberi
professionisti, aventi particolare competenza.
3.
Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato si avvale, per le
funzioni di segreteria, di un dipendente regionale appartenente alla struttura
di cui all'articolo 11.
TITOLO
V
Volontariato
Art.
22
Rapporti
con il volontariato.
1.
Il Piano regionale, di cui al punto 6 del terzo comma dell'articolo 15, per
quanto non previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9, stabilisce
forme e modalità per l'apporto organico del volontariato, singolo ed associato,
alle attività di sicurezza civile ed ambientale.
2.
Il piano definisce i criteri di utilizzazione integrata e razionale del
volontariato nell'ambito dei servizi di sicurezza civile ed ambientale, con
particolare riferimento a:
-
interventi fuori del territorio di iscrizione;
-
rimborso delle eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio;
-
partecipazione ed esercitazioni, iniziative formative e di qualificazione di
interesse regionale o interregionale;
-
fornitura, utilizzo, mantenimento e rinnovo di equipaggiamento individuale e
attrezzature indispensabili per attuare particolari interventi;
-
livello delle prestazioni da garantire attraverso forme assicurative in caso di
mobilità derivante dai servizi prestati.
Art.
23
Competenze
per l'impiego del volontariato.
1.
Gli eventuali impieghi del volontariato fuori del territorio di iscrizione
vengono richiesti dal Sindaco nel cui Comune si verifica la disponibilità
oppure l'esigenza di intervento, al Presidente della Giunta regionale o
all'Assessore delegato, il quale coordina l'intervento e dispone, occorrendo,
la fornitura dei mezzi tecnici atti a fronteggiare le prevedibili necessità.
Art.
24
Fondo
regionale per la sicurezza civile ed ambientale.
1.
Per gli interventi di cui al terzo comma dell'articolo 8 è costituito il fondo
regionale per la sicurezza civile ed ambientale.
2.
Il fondo è costituito:
-
dai finanziamenti stabiliti annualmente con legge di Bilancio della Regione;
-
da somme che lo Stato assegna alla Regione per interventi di protezione civile;
-
da eventuali altre entrate.
3.
Il fondo è amministrato dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore
delegato, con le modalità indicate al terzo comma dell'articolo 8.
Art.
25
Norma
finanziaria.
1.
A norma di quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della vigente L.R. 3
maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità gli stanziamenti di spesa,
per le attività e gli interventi previsti dalla presente legge, saranno
annualmente determinati con legge di bilancio.
2.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio
in corso sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli:
cap.
2848, denominato «Fondo per interventi regionali in materia di sicurezza civile
e ambientale in seguito ad eventi calamitosi, ivi compresi gli interventi di
emergenza diretti ad assicurare la salvaguardia dei beni e l'assistenza alle
persone»;
cap.
7350, denominato «Fondo per gli interventi regionali volti al reinsediamento
delle popolazioni nei beni colpiti da eventi calamitosi e alla ripresa
economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi stessi»;
cap.
2849, denominato «Fondo per l'attività regionale di prevenzione primaria e di
previsione di fenomeni di degrado ambientale nonché di identificazione delle
ipotesi di rischio di eventi calamitosi»;
cap.
2850, denominato «Gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti del
comitato tecnico-scientifico per la sicurezza civile e ambientale estranei
all'amministrazione regionale».
3.
La dotazione del fondo regionale di cui all'art. 24 è disposto dalla giunta
regionale mediante impiego dello stanziamento del cap. 2849, come sopra
istituito.
4.
Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge sono disposti dalla
Regione a titolo di anticipazione sui finanziamenti statali per i singoli
eventi calamitosi, in relazione al disposto di cui all'art. 30, terzo comma,
della vigente legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di
contabilità.