L.R.
9 agosto 1988, n. 27 (1).
Norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del dipendenti regionali, in
attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il
personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici
da esse dipendenti, per il periodo 1985/1987. Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 agosto 1988, n 54.
(2)
Per il periodo 1988/1990 vedi la L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Capo
I - Disposizioni generali
Art.
1
Finalità
della legge.
[1.
La presente legge, che modifica e integra la legge regionale 16 dicembre 1983,
n. 46, approva, nel rispetto degli artt. 2-3-10 della legge 29 marzo 1983, n.
93 la disciplina contenuta nell'accordo sindacale per il triennio 1985/1987,
relativo al personale delle regioni a statuto ordinario] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Campo
di applicazione e durata.
[1.
Le norme della presente legge si applicano al personale dipendente della
Regione, nonché al personale degli Enti regionali dipendenti dalla Regione ivi
comprese le Aziende di promozione turistica (A.P.T.) e gli Istituti per
l'edilizia residenziale pubblica (IERP).
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985, gli effetti economici
decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
II - Contrattazione decentrata e relazioni sindacali
Art.
3
Livelli
di contrattazione.
[1.
Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a)
regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e
aggiornamento del personale degli enti di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo
1986, n. 68, l'organizzazione ed il funzionamento dell'osservatorio regionale
del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilita tra enti in
ambito regionale nonché le altre materie specificatamente e tassativamente
indicate nella presente legge;
b)
territoriale, sub regionale, per le materie che sono delegate a tale livello
dalla contrattazione decentrata regionale di cui alla precedente lettera a),
nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nella
presente legge;
c)
a livello di singolo ente;
d)
a livello di decentramento dell'ente con riferimento alle materie delegate
dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente.
2.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, agli
accordi decentrati, che non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei
limiti previsti, in conformità all'accordo nazionale,
della
presente legge, si dà esecuzione mediante atti previsti dai singoli ordinamenti
degli enti] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Materie
di contrattazione decentrata.
[1.
Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n.
93, al D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 ed alla presente legge, formano oggetto
di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di
attuazione in ordine alle seguenti materie:
a)
l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei
servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per
la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
b)
l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del
personale;
c)
la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali
stabilite nel contratto nazionale;
d)
le «pari opportunità»;
e)
i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro
verifica e le incentivazioni connesse;
f)
la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità,
straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;
g)
la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella
interna;
h)
la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle
politiche degli organici;
i)
le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro
in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);
l)
l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa,
la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;
m)
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla
presente legge] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Composizione
delle delegazioni.
[
(8)] (9).
(8)
Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Procedure
di raffreddamento dei conflitti.
[
(10)] (11).
(10)
Articolo abrogato dall'art. 45, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Informazione.
[1.
L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le Organizzazioni
sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte
relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e
di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.
2.
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle
competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione
amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al
miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una
costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e
sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le
innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al
funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti
relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino
conseguenze riguardanti il personale e organizzazione del lavoro.
3.
L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle
organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento
all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi
collettivi di cui alla L. 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico
impiego. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi
decentrati.
4.
Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n.
93, possono richiedere i dati riguardanti la situazione del personale occupato
e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza l'efficacia e a
fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di
lavoro.
5.
Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, in occasione di
interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o
di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno
informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste
in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono
determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente,
all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e
proposte.
6.
In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge 29
marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile
raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni
lavorative dei singoli operatori, la Regione garantirà, sentite le
organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.
7.
Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e
l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle
organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.
8.
Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 3 saranno
definite le modalità ed i tempi dell'informazione] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
Attività
sociali, culturali, ricreative.
[1.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli Enti,
debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti,
in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300 del 1970.
2.
Per l'attuazione delle suddette attività, può essere iscritto in bilancio
apposito stanziamento] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
9
Trattenute
per scioperi brevi.
[1.
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative
trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della
astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso
la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario -
senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a
qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa
predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia]
(14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
10
Igiene,
sicurezza e salubrità del lavoro.
[1.
Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del
personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva
di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la
certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione di
appartenenza
nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
2.
Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli
periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza
di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la
vigente normativa CEE.
3.
Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti
disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche
di macchinari, impianti e strutture delle Amministrazioni.
4.
Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute
delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla
prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di
lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
5.
È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che
operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo
secondo le modalità previste in materia per il personale dei VV.FF. dagli
allegati al D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210.
6.
Il libretto sanitario di cui al comma 5 del citato art. 10 deve essere
istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore
incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori (15).
7.
La Regione deve prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli
addetti in via continuativa, per l'intera giornata lavorativa, all'uso di
videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e
dei dipendenti. In attesa che la Regione provveda alla effettuazione delle visite
mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali
deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodo di
10 minuti, per ogni ora di lavoro, non cumulabili (16).
8.
Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le
disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenze mensili. Si
provvede, altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino,
attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità (17).
9.
La Regione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire
l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti
in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in
particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli
ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali (18).
10.
Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministero
per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alla Regione,
verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione delle anzidette
norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti (19)] (20).
(15)
Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
(16)
Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
(17)
Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
(18)
Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
(19)
Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
III - Occupazione
Art.
11
Piano
occupazionale.
[1.
La Regione, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge, promuove ogni
iniziativa per favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola:
a)
allo sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della
comunità;
b)
alla riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed
efficaci.
2.
A tal fine la Giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, comprese in essi le risorse di cui al comma 4 del
successivo art. 23, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del
fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto
agli obiettivi prefissati dall'amministrazione.
3.
La individuazione dei fabbisogni ovvero anche a seguito della revisione o
approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche, conseguente
all'analisi delle funzioni e alla verifica dei carichi di lavoro.
4.
Il processo riorganizzativo deve tendere a:
a)
realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per
ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi
profili professionali;
b)
attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione
del personale;
c)
incrementare l'efficienza e la produttività dell'Ente utilizzando anche il
rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in
rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.
5.
I programmi annuali di occupazione saranno inviati all'Osservatorio sul
pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e a
quello da istituire presso la Regione dell'Umbria] (21).
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
12
Progetti
finalizzati.
[1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n.
13, la Giunta regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla
realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non
fronteggiabili con solo personale di ruolo, può predisporre, sentite le OO.SS.
maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati
di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del
personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale
e degli obiettivi da perseguire.
2.
I progetti di cui al primo comma avranno in linea di massima riferimento alle
seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e
handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela
dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e
floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici,
sistemi integrati di educazione nonché o ogni iniziativa di sostegno,
promozione e sviluppo del e attività produttive e terziarie.
3.
I progetti saranno finanziati nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate
dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione potrà indicare
nel proprio bilancio.
4.
I progetti finalizzati saranno attuati utilizzando in parte personale già in
servizio, ed in parte personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei
limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite con
legge dello Stato, giusto quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13] (22).
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 13
Mobilità.
[1.
Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per
l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.
2.
La Giunta regionale determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove
necessario, con le delegazioni rappresentative dell'Associazione nazionale
Comuni d'Italia, Unione Province d'Italia, Unione nazionale Comunità montane e
Unione Camere di commercio, il contingente organico per profili professionali
del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.
3.
Sulla base delle predette determinazioni la Giunta regionale e gli Enti e gli
Organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco
del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa
contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.
4.
La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della
Regione, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al
conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
5.
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita
all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
6.
In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso,
nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate,
specifici accordi con le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, stabiliscono criteri per il trasferimento del personale
interessato.
7.
Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità
esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico,
secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente
degli enti firmatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente
legge.
8.
La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo
organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare
il 5 per cento dei posti disponibili per concorso pubblico.
9.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata, a
livello di singolo ente, vengono individuati i posti e i profili professionali
ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.
10.
I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali,
dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei
motivi di studio.
11.
Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente
di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.
12.
La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti
alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.
13.
Gli enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 trasmettono alla
Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica
e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al precedente
comma 12.
14.
La Giunta regionale procede, entro 30 giorni, alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione degli elenchi pervenuti.
15.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare
all'ente presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata
istanza, con allegato assenso dell'Amministrazione di provenienza.
16.
Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo
amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.
17.
I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande,
possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.
18.
L'utilizzazione della mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà
degli enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali
dell'ente ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità
di unità organica.
19.
Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale
tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa
delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di
due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli
provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.
È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari
dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge e tra questi e gli Enti del
comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato,
previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a
condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e
profilo professionale nell'ente di destinazione.
20.
Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche
attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti
del comparto di sanità. L'onere è a carico dell'ente presso il quale
l'impiegato opera funzionalmente.
21.
Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti
degli enti stessi, non può avere durata superiore ai dodici mesi eventualmente
rinnovabile.
22.
Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo
del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'ente di
provenienza] (23).
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
14
Rapporto
di lavoro a tempo determinato.
[1. (24)] (25).
(24)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 14, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.
(25)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 15
Part-time.
[1.
La Regione può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a part-time in
applicazione dell'art. 15 della L.R. n. 46/1983 e della emananda legge sul
rapporto di lavoro a tempo parziale] (26).
(26)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
16
Pari
opportunità.
[
(27)] (28).
(27)
Articolo abrogato dall'art. 45, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
IV - Produttività
Art.
17
Produttività.
[1.
Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dell'Amministrazione regionale, è istituito, a partire dal
bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa intitolato «fondo di produttività»
il cui stanziamento è alimentato:
a)
dai fondi straordinari previsti dall'articolo 14 del D.P.R. 1° febbraio 1986,
n. 13 (0,80 per cento del monte salari);
b)
da un importo pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da
dedurre dal tetto previsto dal successivo art. 23;
c)
dal 50 per cento delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi,
nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 9 dell'art. 23 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n.
910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono
nella quantità di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione
del piano annuale d'occupazione (29).
2.
Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, l'ente pone come
obiettivo primario quello di incentivare la programmazione del lavoro delle
singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di
riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture
organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa
finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di
gestione.
3.
L'ufficio organizzazione e metodi e i nuclei di valutazione
(Amministrazione-sindacati) di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, servendosi eventualmente di centri
specializzati anche esterni all'Amministrazione definiscono l'impostazione
complessiva di progetti di produttività e ne verificano periodicamente
l'attuazione ed i risultati conseguiti; con tali strumenti si provvede altresì
allo studio di specifiche sperimentazioni, con particolare riferimento:
a)
all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in
relazione alle tipologie di attività realizzate;
b)
all'individuazione di aree particolarmente significative come
microrealizzazione di processi di riorganizzazione;
c)
alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità
individuate dagli organi regionali.
4.
In mancanza dell'individuazione degli standard di produttività previsti dal
comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, ed in
attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli
incentivi alla produttività saranno corrisposti - previo accordo decentrato - a
partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi
già realizzati purché non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base
di programmi e progetti, obiettivi predisposti dalle strutture interne da
approvarsi dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di presidenza, a seconda delle
rispettive competenze.
5.
In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere richiesti
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
6.
Ferma restando l'approvazione da parte della Giunta e (dell'Ufficio di
presidenza) dei programmi e dei progetti di produttività predisposti e dalle
strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata con
le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità
organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo
programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale
degli uffici e di parametri oggettivi, quali il tempo ed il livello di professionalità,
ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla
realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi
compete al dirigente o ai dirigenti responsabili di progetti, e/o dell'unità
organizzativa sulla base di criteri precedentemente individuati.
7.
Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti-obiettivo,
attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per
l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono oggetto di contrattazione
decentrata.
8.
Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito,
periodicamente, la Giunta regionale effettuerà con le organizzazioni sindacali
di comparto e con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative,
unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate
d'intesa con la delegazione di parte pubblica regionale, un bilancio
dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali
ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo
spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti
ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa] (30).
(29)
Vedi, anche, l'art. 5, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 18
Progetti pilota.
[1.
La Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto,
valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di
cui all'art. 13 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i
progetti pilota, compatibili con le disponibilità previste alla emananda
legislazione nazionale in materia] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
V - Organizzazione del lavoro
Art.
19
Orario
di lavoro.
[1.
L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. (32).
3.
L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici,
esclusa ogni forma di tolleranza.
4.
L'orario di servizio e la disciplina del medesimo, ivi compresi l'istituto
della flessibilità e delle turnazioni, è determinato dalla Giunta regionale,
d'intesa, per quanto riguarda gli Uffici del Consiglio, con l'Ufficio di
presidenza, previa contrattazione decentrata, previste dal comma 2 dell'art. 6
della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.
5.
Nel rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dall'art. 6, comma 2 lett.
c), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, la programmazione
dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno
regolamentate, in sede di accordo decentrato secondo i seguenti criteri:
a)
migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;
b)
più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
c)
rispetto dei carichi di loro e dei riflessi sugli organici;
d)
ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso
preferenziale ed articolazioni degli orari connessi con la natura delle
prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono
richiedere orari diversi e anche più prolungati;
e)
riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
6.
L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su sei o cinque giornate
lavorative. Sulla base di accordo decentrato, può essere articolato, in termini
di flessibilità, turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la
fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle
ore pomeridiane e/o serali.
7.
Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati
nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, le modalità di
attuazione in concreto di detta articolazione, vengono individuate tenendo
conto delle realtà locali e della finalità di meglio corrispondere alle
esigenze degli utenti.
8.
Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo
parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione
flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli
organici e dei carichi di lavoro.
9.
A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno i seguenti parametri principali
per l'articolazione dell'orario di lavoro:
a)
grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in
condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici e
servizi dell'amministrazione;
b)
grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
c)
miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità
organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro
correlate sul piano dell'attività;
d)
grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle
caratteristiche socio-economiche.
10.
Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario
di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua
efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili
quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di
lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.
11.
La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime
e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a
mesi quattro nell'anno, individualmente non consecutivi.
12.
In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere
considerato orario di servizio.
13.
Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria di lavoro
ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20 per cento e quella
per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30 per cento.
14.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo, restano in vigore le
disposizioni recate dall'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46]
(33).
(32)
Comma abrogato dall'art. 45, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
(33)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
20
Orario
flessibile.
[1.
In sede di negoziazione decentrata di cui al precedente art. 19 saranno
determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri
e limiti.
2.
L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro
ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le
facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea
presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica. La sua
adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta
dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica
dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza,
ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate,
nonché del e caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.
3.
In ogni caso tutto il personale, ad eccezione di quello impegnato nelle
turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria
individuata, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero,
in sede di accordo decentrato, fatte salve le esigenze di assicurare
particolari servizi.
4.
L'introduzione dell'orario flessibile non deve incidere sugli orari di apertura
al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.
5.
In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel
comma 3 del precedente articolo 19, saranno definite le aliquote di personale
addette ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti,
centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di
indispensabilità con l'attività complessiva, non potranno essere comprese
nell'orario flessibile.
6.
L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il
personale di una unità organica, in altri casi - quando cioè sia necessario
intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro - può
essere attuato per gruppi di partecipazione.
7.
Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla
corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo] (34).
(34)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
21
Turnazioni.
[1.
Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli
orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2.
I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in
prestabilite articolazioni di orario.
3.
I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano
un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.
4.
L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei
servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e
strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci
turni al mese facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o
quelle derivanti da calamità o eventi naturali.
5.
L'Amministrazione provvede a disciplinare il controllo sulla regolarità dello
svolgimento delle turnazioni.
6.
Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la
maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale
del personale impegnato nel turno.
7.
La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni
viene maggiorata dall'entrata in vigore della presente legge, come segue:
-
5 per cento per la fascia oraria diurna;
-
20 per cento per la fascia notturna e i giorni festivi;
-
30 per cento per la fascia festiva notturna.
Le
presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra
indennità di turno.
8.
La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le
maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e
continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione
della tariffa suddetta, con esclusione dell'aggiunta di famiglia.
9.
Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno
successivo] (35).
(35)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
22
Permessi
- Recuperi.
[1.
Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, e a
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario
giornaliero.
2.
Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno
calcolate nel monte ore complessivo.
3.
I permessi complessivamente concessi non possano eccedere 36 ore nel corso
dell'anno.
4.
Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio.
5.
Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile
effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari
alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non
recuperate.
6.
Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere
perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento
di servizio ovvero per turni] (36).
(36)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
23
Lavoro
straordinario.
[1.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni
di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di
lavoro.
2.
La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di
servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma
generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche
con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro
straordinario.
3.
A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il
limite di 120 ore annue per dipendente.
4.
Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività
viene utilizzato un importo pari al compenso di 50 ore annue pro-capite di
lavoro straordinario nel modo seguente:
-
25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
-
18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività;
-
7 ore annue per dipendente da destinare al salario accessorio.
5.
In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può
eccedere il monte ore riferite all'anno pari a 70 ore annue per il numero dei
dipendenti, con un limite massimo individuale di 200 ore.
6.
Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di
diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di
dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico o per fronteggiare eventi
o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può
essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto
comunque del monte ore complessivo previsto al precedente comma 3.
7.
Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti
possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le
esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.
8.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è determinata maggiorando la misura oraria di
lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti
elementi retributivi:
-
stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;
-
indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno
precedente;
-
rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.
9.
La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
-
al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;
-
al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in
orario notturno;
-
al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno -
festivo.
10.
Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 85 dal preesistente sistema di
calcolo previste dai rispettivi ordinamenti, sono mantenute ad personam fino
alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo
sistema.
11.
Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma del presente
articolo è ridotto a 156.
12.
Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare
applicazione, ai fini della liquidazione delle prestazioni straordinarie già
effettuate, i limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 36, della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46] (37).
(37)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
24
Lavoro
elettorale.
[1.
Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o
referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente art. 23] (38).
(38)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
25
Eventi
straordinari e calamità naturali.
[1.
Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari
imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente
art. 23] (39).
(39)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
26
Riposo
compensativo.
[1.
Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del
riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria
maggiorata del 20 per cento con diritto al riposo compensativo da fruire di
regola entro 15 giorni e comunque, non oltre il bimestre successivo.
2.
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta
del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del
compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo.
3.
L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di
articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario non festivo] (40).
(40)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
27
Formazione
e aggiornamento professionale.
[1.
L'Amministrazione regionale promuove e favorisce la formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione
professionale del personale. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione
un apposito capitolo di spesa.
2.
Annualmente la Regione e gli enti firmatari dell'accordo nazionale di cui
all'art. 1, in accordo con le Organizzazioni sindacali, potranno definire per
le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione,
riqualificazione e aggiornamento a livello regionale; limitatamente a profili
specifici degli I.A.C.P. i programmi di formazione di ciascun settore potranno
essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.
3.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la Regione lo
iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono
a carico degli enti di appartenenza; qualora i corsi si svolgano fuori sede,
compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso
delle spese secondo la normativa vigente.
4.
L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente
acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie
all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle
strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento
istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
5.
La prima finalità è perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno
tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una
necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze
prioritarie.
6.
La seconda finalità è perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da
assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo
professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.
7.
Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di
riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto
conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del
singolo dipendente che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio] (41).
(41)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
28
Arricchimento
professionale.
[1.
In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione
professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di
processi di innovazione tecnologica volti ad uso ottimale delle risorse e per
migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Giunta
regionale, previa contrapposizione decentrata, può organizzare direttamente
ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in
almeno ottanta ore complessive.
2.
Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà
partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla
innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel
limite massimo annuo del 3 per cento della dotazione organica.
3.
Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo
programmato raggiunto, di cui al comma 6 dell'art. 17, dovrà essere previsto,
accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e
remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato, in particolare nella
efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati] (42).
(42)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
29
Diritto
allo studio.
[1.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue
individuali.
2.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate
annualmente in ragione del 3 per cento del personale in servizio e, comunque di
almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di
studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti
legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno
disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.
3.
Sino all'entrata in vigore di tale accordo si applica la normativa vigente in
quanto non modificata dai precedenti commi 1 e 2] (43).
(43)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
30
Informazione
e reclami.
[1.
La Regione, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, istituisce,
nel rispetto dei limiti della pianta organica, servizi di informazione
all'utenza e presentazione reclami] (44).
(44)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
VI - Dirigenza
Art.
31
Principi
generali.
[
(45)] (46).
(45)
Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.
(46)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
32
Responsabilità
dei dirigenti.
[
(47)] (48).
(47)
Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.
(48)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
33
Mobilità
dei dirigenti.
[
(49)] (50).
(49)
Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.
(50)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
34
Contingente
della 1a qualifica dirigenziale.
[
(51)] (52).
(51)
Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.
(52)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
VII - Trattamento economico
Art.
35
Stipendi.
[1.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 31 della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 sono così modificati (53):
Qualifiche
funzionaliStipendio annuo lordoaddetti alle
pulizie3.800.000ausiliario4.460.000operatore5.000.000esecutore5.650.000
collaboratoreprofessionale6.640.000istruttore7.500.000»direttivo8.700.000funzionario12.000.000dirigente
di struttura di I livello e qualifiche equiparate13.900.000dirigente di
struttura di II livello e qualifiche
equiparate17.000.000
2.
Il trattamento tabellare dei dirigenti di primo e secondo livello è integrato a
tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L.
4.000.000.
3.
Ai dirigenti di primo livello l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni
di effettivo servizio nella qualifica.
4.
Le integrazioni tabellari relative alla 1ª e 2ª qualifica dirigenziale
rispettivamente di L. 2.100.000 e lire 4.000.000 sono corrisposte in ragione
del 30 per cento, 35 per cento, 35 per cento dal 1° gennaio 1986, dal 1°
gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988 (54).
5.
Le indennità di cui all'art. 32 lettere d). e), f), g), h), della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46. nelle misure di seguito indicate:
-
2ª qualifica 60.000
-
3ª qualifica 120.000
-
4ª qualifica 120.000
-
5ª qualifica 120.000
-
6ª qualifica 360.000
-
7ª qualifica 360.000
-
8ª qualifica 500.000
vengono
soppresse, concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi
trattamenti tabellari.
6.
Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare della presente legge sono così
determinati:
dal
1° gennaio 1987dal 1° gennaio 1988Qualificadal 1° gennaio(compreso
quello(compreso quello 1986del 1986)del 1986 e
1987)1ª150.000325.000500.0002ª240.000520.000800.0003ª294.000637.000980.0004ª324.000702.0001.080.0005ª396.000858.0001.320.0006ª492.0001.066.0001.640.0007ª582.0001.261.0001.940.0008ª858.0001.859.0002.860.0001ª
dirigenz.810.0001.755.0002.700.0002ª dirigenz.900.0001.950.0003.000.000(55)]
(53)
Vedi, ora, l'art. 39, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
(54)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 10 gennaio 1989, n. 1.
(55)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 36
Indennità.
[1.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:
a)
al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo pastorale) inquadrato nella
funzione di collaboratore l'indennità annua fissa di L. 480.000 per 12 mesi;
b)
al personale con qualifica di funzionario, con direzione di unità operativa,
nonché al personale laureato della stessa qualifica, munito della prescritta
abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi
in posizione di staff compete una indennità annua fissa di lire 1.000.000 per
dodici mensilità;
c)
ai dirigenti di primo livello è attribuita una indennità annua fissa per la
direzione di una delle strutture organizzative istituite ai sensi della legge
regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni di L.
3.000.000 per dodici mensilità;
d)
ai dirigenti di secondo livello è attribuita una indennità annua fissa di
funzione di L. 4.600.000 per dodici mensilità per le posizioni previste dalla
legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e
integrazioni;
e)
per i dirigenti di primo e secondo livello è istituita altresì, una indennità
annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio.
Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° per ogni giornata di
assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1°
luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;
f)
l'indennità di coordinamento rimane fissata negli importi e nelle forme di
attribuzione previste dall'art. 32, comma 1 lett. a), della legge regionale 16
dicembre 1983, n. 46;
g)
l'indennità di rischio di cui all'art. 32, comma 1 lettera i), della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue
per dodici mensilità;
h)
l'indennità di reperibilità di cui all'art. 39, della legge regionale 16
dicembre 1983, n. 46 è elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere
(56)] (57).
(56)
Vedi, anche, gli artt. 36, 41 e 44, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.
(57)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
37
Scaglionamento
degli aumenti e delle indennità.
[1.
L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità, di cui alle lett. g) e
h) del precedente art. 36, è corrisposto per intero a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge (58).
2.
Le altre indennità di cui all'art. 32 della legge regionale 16 dicembre 1983,
n. 46 continuano ad essere corrisposte fino al 31 dicembre 1987] (59).
(58)
Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 10 gennaio 1989, n. 1.
(59)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
38
Destinazione
acconto di cui all'art. 34 legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.
[1.
L'acconto corrisposto ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 16 dicembre
1983, n. 46 costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità
ed è aggiuntivo al beneficio economico complessivo risultante dalla presente
legge] (60).
(60)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
39
Passaggi
di qualifica.
[1.
Nei passaggi a qualifica di livello superiori conseguiti successivamente al 31
dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la
retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito] (61).
(61)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
40
Clausola
di garanzia.
[1.
Qualora non venga adottata entro il 30 giugno 1989 una nuova normativa in
materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità
relativa al personale destinatario della presente legge, verrà incrementata,
con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 34, primo
comma, della L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.
2.
Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi
competono in ventiquattresimi in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla
data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
3.
Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore,
l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica
funzionale di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al
31 dicembre 1988] (62).
(62)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
41
Conglobamento
di una quota dell'indennità integrativa speciale.
[1.
Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello
in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari
a L. 1.081.000 annue lorde.
2.
Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale
spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3.
Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di
previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988,
la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo
2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni,
ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione
provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo,
nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è
portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4.
Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale iscritto
alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza
successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a
decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L.
72.067 va operata in proporzione all'aliquota di reversibilità della pensione
spettante osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la
pensione di reversibilità e attribuita a più compartecipi, la predetta
riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun
partecipe] (63).
(63)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
VIII - Personale della formazione professionale
Art.
42
Personale
dei corsi di formazione professionale.
[1.
Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalla
Regione è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle
seguenti qualifiche funzionali:
a)
istruttore (VI livello retributivo) docenti in attività della formazione
professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di
istruzione secondaria di 2° grado e degli specifici requisiti culturali e
professionali previsti dalle leggi regionali;
b)
istruttore direttivo (VII livello retributivo) docenti in attività della
formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del
diploma di laurea.
2.
I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere
strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.
3.
Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a
distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di
appartenenza.
4.
L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del primo
comma, avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili,
mediante prove - scritte e orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la
relativa professionalità e valutazioni dei titoli culturali e professionali con
criteri predeterminati. Il 50 per cento dei posti messi a concorso, relativi
alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio
presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica
funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di
studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.
5.
L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale
è fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo
debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate
in altre attività connesse con la formazione.
L'articolazione
sarà oggetto di contrattazione decentrata.
6.
Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il
docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle
attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va
disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione
professionale secondo i criteri di cui all'art. 4.
7.
La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività
didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e
temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse
dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a
quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale] (64).
(64)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
43
Primo
inquadramento.
[1.
Il personale docente, di cui al precedente art. 42, che, per effetto di meccanismi
contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla
settima, può essere assegnato anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro
profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello
retributivo in godimento.
2.
L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà
continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un
quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la
necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale
docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.
3.
Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla VI
viene inquadrato nella qualifica funzionale di istruttore (VI livello
retributivo).
4.
Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena
l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più tre ore di
supplenza] (65).
(65)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
IX - Personale degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica
Art.
44
Norma
di primo inquadramento.
[1.
In fase di prima applicazione il personale dipendente degli Istituti per
l'edilizia residenziale pubblica istituiti con legge regionale 2 maggio 1983,
n. 12 è inquadrato in base alla seguente tabella di equiparazione:
Tabella
di equiparazione fra IERP e RegioniIerpRegioniPortieri e custodi1
aqualif.funz.I Fascia funzionale2 a»»II Fascia funzionale3 a»»III Fascia
funzionale4 a»»...5 a»»IV Fascia funzionale6 a»»V Fascia funzionale7 a»»VI
Fascia funzionale8 a»»VII Fascia funzionale1aqualif.dirig.
2.
Al predetto personale compete il trattamento economico previsto dal capo VII
della presente legge.
3.
Le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di
attribuzione previste dal precedente accordo per il personale degli I.A.C.P.
4.
A decorrere dal 1° gennaio 1989 al personale degli IERP l'importo della 14ª
mensilità di cui all'art. 81 del C.C.N.L. 13 aprile 1983 è corrisposto in
dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità. La eventuale
eccedenza fra il trattamento annuo a regime ed il trattamento stipendiale base
di cui al C.C.N.L. 83/85 depurato della quota di indennità integrativa speciale
pari a L. 1.081.000 annue conglobata ed incrementata dell'aumento di cui al
precedente art. 35, concorre ad incrementare la retribuzione individuale di
anzianità.
5.
Al personale degli IERP continuano ad applicarsi i meccanismi in materia di
incentivi alla produttività previsti dagli artt. 86 e 87 del C.C.N.L. 1983/85,
sino al 31 dicembre 1987] (66).
(66)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
45
Retribuzione
individuale di anzianità.
[1.
Per il personale dipendente dagli I.E.R.P. il valore per classi e scatti o
altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986 con
l'aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data
costituisce la retribuzione individuale di anzianità.
2.
Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale
previsto dal contratto di lavoro vigente al 31 dicembre 1985.
3.
Le classi o scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel
1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore della presente
legge, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al
31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti
contrattuali relativi al 1986] (67).
(67)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
46
Funzioni
dirigenziali.
[1.
Negli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica vengono istituiti posti di
ruolo di dirigente di I livello e possono essere istituiti posti di ruolo di
dirigente di II livello con i criteri e le modalità seguenti:
a)
nella fase di prima applicazione il contingente organico per ciascun Ente,
della qualifica di dirigente di I livello, sarà pari al numero dei dipendenti
appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella
predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere
e la relativa indennità, che sarà riassorbita per effetto o dal passaggio alla
qualifica di dirigente di II livello o per conferimento dell'indennità di
coordinamento prevista dalla presente legge;
b)
successivamente l'eventuale contingente organico della qualifica di dirigente
di II livello, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla
determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà
determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti da apposita
legge regionale. La copertura dei posti avverrà con i criteri definiti con il
predetto provvedimento] (68).
(68)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
X - Norme finali
Art.
47
Documentazione
dello stato di infermità.
[1.
Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve
darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla
propria Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo
giorno di assenza] (69).
(69)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
48
Mutamento
di mansioni per inidoneità fisica.
[1.
Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via
permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non
potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di
aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture
organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per
recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a
quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale
od a qualifica funzionale inferiore.
2.
Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica
retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del
trattamento in godimento] (70).
(70)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
49
Equo
indennizzo.
[1.
Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a
tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato] (71).
(71)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 50
Mensa.
[1.
Il servizio di mensa è gratuito per il personale dell'E.R.S.U. che sia tenuto a
consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione
dei servizi di mensa] (72).
(72)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
51
Patrocinio
legale.
[1.
La Regione anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti
di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento
del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio
carico, a
condizione
che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura
del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune
gradimento.
2.
In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave, la
Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in
ogni grado di giudizio] (73).
(73)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
52
Professionisti
legali.
[1.
Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla
normativa vigente ai dipendenti regionali che prestano attività professionale
legale per la Regione è riconosciuto, al conseguimento della qualifica di
avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1 per cento dello
stipendio tabellare base indicato nel primo comma dell'art. 35 della presente
legge da aggiungere al salario di anzianità.
2.
Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale
previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di
condanna della parte avversa soccombente] (74).
(74)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
53
Compensi
ISTAT.
[1.
È consentita da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici
autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite
dell'amministrazione regionale, la corresponsione di specifici compensi al
personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di
settore rese al di fuori dell'orario di servizio in deroga ai limiti di cui al
precedente art. 23] (75).
(75)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
54
Accordo
intercompartimentale.
[1.
Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono
demandate alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti
materie:
a)
disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio;
b)
disciplina del congedo ordinario;
c)
disciplina del congedo straordinario;
d)
disciplina dell'aspettativa;
e)
disciplina del trattamento di missione;
f)
disciplina del trattamento di trasferimento;
g)
disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
h)
inserimento nella tredicesima mensilità della quota i.i.s. di L. 48.400] (76).
(76)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
55
Trattamento
a regime.
[1.
Al personale regionale, iscritto a forme esclusive, sostitutive ed esonerative
dell'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti
limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente
assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto nel trattamento di pensione negli
importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle
misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con
decorrenza dalle date medesime] (77).
(77)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 56
Verifica.
[1.
Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni
stipulanti l'accordo recepito con la presente legge, effettueranno una verifica
sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare
riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di
produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento, all'efficacia dei
servizi in favore della utenza ed alle pari opportunità.
2.
Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti potranno formulare
osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della
L. 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego o da porre a base di
iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva
attuazione delle intese] (78).
(78)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
57
Norme
incompatibili.
[1.
Sono abrogate tutte le norme incompatibili o in contrasto con la presente
legge] (79).
(79)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
58
Norma
finanziaria.
[1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per il triennio
1986/1988, l'amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti previsti
ai capitoli del bilancio.
2.
I fondi che verranno assegnati dallo Stato per il riconoscimento di parte degli
oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale
saranno destinati al finanziamento degli oneri del nuovo contratto] (80).
(80)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
59
Rinvio.
[1.
Con separata legge regionale, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, saranno recepite le norme relative agli accessi
all'impiego regionale, nell'ambito di un riordino organico della materia] (81).
(81)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.