L.R. 9 agosto 1988, n. 27 (1).

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1985/1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 agosto 1988, n 54.

(2) Per il periodo 1988/1990 vedi la L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità della legge.

 

[1. La presente legge, che modifica e integra la legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, approva, nel rispetto degli artt. 2-3-10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 la disciplina contenuta nell'accordo sindacale per il triennio 1985/1987, relativo al personale delle regioni a statuto ordinario] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Campo di applicazione e durata.

 

[1. Le norme della presente legge si applicano al personale dipendente della Regione, nonché al personale degli Enti regionali dipendenti dalla Regione ivi comprese le Aziende di promozione turistica (A.P.T.) e gli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (IERP).

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985, gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo II - Contrattazione decentrata e relazioni sindacali

 

Art. 3

Livelli di contrattazione.

 

[1. Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, l'organizzazione ed il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilita tra enti in ambito regionale nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge;

b) territoriale, sub regionale, per le materie che sono delegate a tale livello dalla contrattazione decentrata regionale di cui alla precedente lettera a), nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge;

c) a livello di singolo ente;

d) a livello di decentramento dell'ente con riferimento alle materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente.

2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, agli accordi decentrati, che non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti, in conformità all'accordo nazionale,

della presente legge, si dà esecuzione mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Materie di contrattazione decentrata.

 

[1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 ed alla presente legge, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;

d) le «pari opportunità»;

e) i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

g) la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;

h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;

m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Composizione delle delegazioni.

 

[ (8)] (9).

 

(8) Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Procedure di raffreddamento dei conflitti.

 

[ (10)] (11).

 

(10) Articolo abrogato dall'art. 45, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Informazione.

 

[1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le Organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

2. Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e organizzazione del lavoro.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla L. 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.

4. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza l'efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Regione garantirà, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 3 saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Attività sociali, culturali, ricreative.

 

[1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli Enti, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300 del 1970.

2. Per l'attuazione delle suddette attività, può essere iscritto in bilancio apposito stanziamento] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

Trattenute per scioperi brevi.

 

[1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro.

 

[1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione di

appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

2. Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente normativa CEE.

3. Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle Amministrazioni.

4. Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

5. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei VV.FF. dagli allegati al D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210.

6. Il libretto sanitario di cui al comma 5 del citato art. 10 deve essere istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori (15).

7. La Regione deve prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa, per l'intera giornata lavorativa, all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che la Regione provveda alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodo di 10 minuti, per ogni ora di lavoro, non cumulabili (16).

8. Alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenze mensili. Si provvede, altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità (17).

9. La Regione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali (18).

10. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministero per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alla Regione, verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti (19)] (20).

 

(15) Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

(16) Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

(17) Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

(18) Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

(19) Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo III - Occupazione

 

Art. 11

Piano occupazionale.

 

[1. La Regione, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge, promuove ogni iniziativa per favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola:

a) allo sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;

b) alla riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

2. A tal fine la Giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comprese in essi le risorse di cui al comma 4 del successivo art. 23, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati dall'amministrazione.

3. La individuazione dei fabbisogni ovvero anche a seguito della revisione o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche, conseguente all'analisi delle funzioni e alla verifica dei carichi di lavoro.

4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:

a) realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

b) attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

c) incrementare l'efficienza e la produttività dell'Ente utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

5. I programmi annuali di occupazione saranno inviati all'Osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e a quello da istituire presso la Regione dell'Umbria] (21).

 

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 12

Progetti finalizzati.

 

[1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, la Giunta regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, può predisporre, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I progetti di cui al primo comma avranno in linea di massima riferimento alle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché o ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo del e attività produttive e terziarie.

3. I progetti saranno finanziati nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione potrà indicare nel proprio bilancio.

4. I progetti finalizzati saranno attuati utilizzando in parte personale già in servizio, ed in parte personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite con legge dello Stato, giusto quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13] (22).

 

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 13

Mobilità.

 

[1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

2. La Giunta regionale determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con le delegazioni rappresentative dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia, Unione Province d'Italia, Unione nazionale Comunità montane e Unione Camere di commercio, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

3. Sulla base delle predette determinazioni la Giunta regionale e gli Enti e gli Organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.

4. La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti firmatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge.

8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5 per cento dei posti disponibili per concorso pubblico.

9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata, a livello di singolo ente, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

13. Gli enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al precedente comma 12.

14. La Giunta regionale procede, entro 30 giorni, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi pervenuti.

15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'ente presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'Amministrazione di provenienza.

16. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

17. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

18. L'utilizzazione della mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica.

19. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge e tra questi e gli Enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.

20. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto di sanità. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

21. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai dodici mesi eventualmente rinnovabile.

22. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza] (23).

 

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 14

Rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

[1.  (24)] (25).

 

(24) Sostituisce il comma 1 dell'art. 14, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.

(25) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 15

Part-time.

 

[1. La Regione può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a part-time in applicazione dell'art. 15 della L.R. n. 46/1983 e della emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale] (26).

 

(26) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 16

Pari opportunità.

 

[ (27)] (28).

 

(27) Articolo abrogato dall'art. 45, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

(28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo IV - Produttività

 

Art. 17

Produttività.

 

[1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione regionale, è istituito, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa intitolato «fondo di produttività» il cui stanziamento è alimentato:

a) dai fondi straordinari previsti dall'articolo 14 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 (0,80 per cento del monte salari);

b) da un importo pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto dal successivo art. 23;

c) dal 50 per cento delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 9 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione (29).

2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, l'ente pone come obiettivo primario quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

3. L'ufficio organizzazione e metodi e i nuclei di valutazione (Amministrazione-sindacati) di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni all'Amministrazione definiscono l'impostazione complessiva di progetti di produttività e ne verificano periodicamente l'attuazione ed i risultati conseguiti; con tali strumenti si provvede altresì allo studio di specifiche sperimentazioni, con particolare riferimento:

a) all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

b) all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;

c) alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi regionali.

4. In mancanza dell'individuazione degli standard di produttività previsti dal comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi già realizzati purché non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti, obiettivi predisposti dalle strutture interne da approvarsi dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di presidenza, a seconda delle rispettive competenze.

5. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. Ferma restando l'approvazione da parte della Giunta e (dell'Ufficio di presidenza) dei programmi e dei progetti di produttività predisposti e dalle strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi, quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili di progetti, e/o dell'unità organizzativa sulla base di criteri precedentemente individuati.

7. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti-obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono oggetto di contrattazione decentrata.

8. Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente, la Giunta regionale effettuerà con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la delegazione di parte pubblica regionale, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa] (30).

 

(29) Vedi, anche, l'art. 5, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 18

Progetti pilota.

 

[1. La Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto, valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i progetti pilota, compatibili con le disponibilità previste alla emananda legislazione nazionale in materia] (31).

 

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo V - Organizzazione del lavoro

 

Art. 19

Orario di lavoro.

 

[1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2.  (32).

3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

4. L'orario di servizio e la disciplina del medesimo, ivi compresi l'istituto della flessibilità e delle turnazioni, è determinato dalla Giunta regionale, d'intesa, per quanto riguarda gli Uffici del Consiglio, con l'Ufficio di presidenza, previa contrattazione decentrata, previste dal comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

5. Nel rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dall'art. 6, comma 2 lett. c), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordo decentrato secondo i seguenti criteri:

a) migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;

b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

c) rispetto dei carichi di loro e dei riflessi sugli organici;

d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ed articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

6. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su sei o cinque giornate lavorative. Sulla base di accordo decentrato, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

7. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, vengono individuate tenendo conto delle realtà locali e della finalità di meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

8. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

9. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno i seguenti parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro:

a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici e servizi dell'amministrazione;

b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

10. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

11. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi quattro nell'anno, individualmente non consecutivi.

12. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

13. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria di lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20 per cento e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30 per cento.

14. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, restano in vigore le disposizioni recate dall'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46] (33).

 

(32) Comma abrogato dall'art. 45, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

(33) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 20

Orario flessibile.

 

[1. In sede di negoziazione decentrata di cui al precedente art. 19 saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti.

2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché del e caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

3. In ogni caso tutto il personale, ad eccezione di quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, in sede di accordo decentrato, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

4. L'introduzione dell'orario flessibile non deve incidere sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 3 del precedente articolo 19, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

6. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi - quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro - può essere attuato per gruppi di partecipazione.

7. Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo] (34).

 

(34) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 21

Turnazioni.

 

[1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni al mese facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

5. L'Amministrazione provvede a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata dall'entrata in vigore della presente legge, come segue:

- 5 per cento per la fascia oraria diurna;

- 20 per cento per la fascia notturna e i giorni festivi;

- 30 per cento per la fascia festiva notturna.

Le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di turno.

8. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione dell'aggiunta di famiglia.

9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo] (35).

 

(35) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 22

Permessi - Recuperi.

 

[1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possano eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni] (36).

 

(36) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 23

Lavoro straordinario.

 

[1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di 120 ore annue per dipendente.

4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato un importo pari al compenso di 50 ore annue pro-capite di lavoro straordinario nel modo seguente:

- 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;

- 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività;

- 7 ore annue per dipendente da destinare al salario accessorio.

5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari a 70 ore annue per il numero dei dipendenti, con un limite massimo individuale di 200 ore.

6. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente comma 3.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

- stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

- rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

- al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;

- al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno;

- al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno - festivo.

10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 85 dal preesistente sistema di calcolo previste dai rispettivi ordinamenti, sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma del presente articolo è ridotto a 156.

12. Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione, ai fini della liquidazione delle prestazioni straordinarie già effettuate, i limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 36, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46] (37).

 

(37) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 24

Lavoro elettorale.

 

[1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente art. 23] (38).

 

(38) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 25

Eventi straordinari e calamità naturali.

 

[1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente art. 23] (39).

 

(39) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 26

Riposo compensativo.

 

[1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20 per cento con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque, non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo] (40).

 

(40) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 27

Formazione e aggiornamento professionale.

 

[1. L'Amministrazione regionale promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa.

2. Annualmente la Regione e gli enti firmatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, in accordo con le Organizzazioni sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale; limitatamente a profili specifici degli I.A.C.P. i programmi di formazione di ciascun settore potranno essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza; qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

4. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

5. La prima finalità è perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

6. La seconda finalità è perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

7. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio] (41).

 

(41) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 28

Arricchimento professionale.

 

[1. In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Giunta regionale, previa contrapposizione decentrata, può organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno ottanta ore complessive.

2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3 per cento della dotazione organica.

3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 6 dell'art. 17, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato, in particolare nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati] (42).

 

(42) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 29

Diritto allo studio.

 

[1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3 per cento del personale in servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

3. Sino all'entrata in vigore di tale accordo si applica la normativa vigente in quanto non modificata dai precedenti commi 1 e 2] (43).

 

(43) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 30

Informazione e reclami.

 

[1. La Regione, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, istituisce, nel rispetto dei limiti della pianta organica, servizi di informazione all'utenza e presentazione reclami] (44).

 

(44) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo VI - Dirigenza

 

Art. 31

Principi generali.

 

[ (45)] (46).

 

(45) Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(46) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 32

Responsabilità dei dirigenti.

 

[ (47)] (48).

 

(47) Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(48) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 33

Mobilità dei dirigenti.

 

[ (49)] (50).

 

(49) Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(50) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 34

Contingente della 1a qualifica dirigenziale.

 

[ (51)] (52).

 

(51) Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(52) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo VII - Trattamento economico

 

Art. 35

Stipendi.

 

[1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 31 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 sono così modificati (53):

 

Qualifiche funzionaliStipendio annuo lordoaddetti alle pulizie3.800.000ausiliario4.460.000operatore5.000.000esecutore5.650.000 collaboratoreprofessionale6.640.000istruttore7.500.000»direttivo8.700.000funzionario12.000.000dirigente di struttura di I livello e qualifiche equiparate13.900.000dirigente di struttura di II livello e qualifiche

equiparate17.000.000

 

2. Il trattamento tabellare dei dirigenti di primo e secondo livello è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000.

3. Ai dirigenti di primo livello l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

4. Le integrazioni tabellari relative alla 1ª e 2ª qualifica dirigenziale rispettivamente di L. 2.100.000 e lire 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30 per cento, 35 per cento, 35 per cento dal 1° gennaio 1986, dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988 (54).

5. Le indennità di cui all'art. 32 lettere d). e), f), g), h), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46. nelle misure di seguito indicate:

- 2ª qualifica 60.000

- 3ª qualifica 120.000

- 4ª qualifica 120.000

- 5ª qualifica 120.000

- 6ª qualifica 360.000

- 7ª qualifica 360.000

- 8ª qualifica 500.000

vengono soppresse, concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi trattamenti tabellari.

6. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare della presente legge sono così determinati:

 

dal 1° gennaio 1987dal 1° gennaio 1988Qualificadal 1° gennaio(compreso quello(compreso quello 1986del 1986)del 1986 e 1987)1ª150.000325.000500.0002ª240.000520.000800.0003ª294.000637.000980.0004ª324.000702.0001.080.0005ª396.000858.0001.320.0006ª492.0001.066.0001.640.0007ª582.0001.261.0001.940.0008ª858.0001.859.0002.860.0001ª dirigenz.810.0001.755.0002.700.0002ª dirigenz.900.0001.950.0003.000.000(55)]

 

(53) Vedi, ora, l'art. 39, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

(54) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 10 gennaio 1989, n. 1.

(55) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 36

Indennità.

 

[1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

a) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo pastorale) inquadrato nella funzione di collaboratore l'indennità annua fissa di L. 480.000 per 12 mesi;

b) al personale con qualifica di funzionario, con direzione di unità operativa, nonché al personale laureato della stessa qualifica, munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di lire 1.000.000 per dodici mensilità;

c) ai dirigenti di primo livello è attribuita una indennità annua fissa per la direzione di una delle strutture organizzative istituite ai sensi della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni di L. 3.000.000 per dodici mensilità;

d) ai dirigenti di secondo livello è attribuita una indennità annua fissa di funzione di L. 4.600.000 per dodici mensilità per le posizioni previste dalla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni;

e) per i dirigenti di primo e secondo livello è istituita altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1° luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

f) l'indennità di coordinamento rimane fissata negli importi e nelle forme di attribuzione previste dall'art. 32, comma 1 lett. a), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46;

g) l'indennità di rischio di cui all'art. 32, comma 1 lettera i), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue per dodici mensilità;

h) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 39, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 è elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere (56)] (57).

 

(56) Vedi, anche, gli artt. 36, 41 e 44, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

(57) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 37

Scaglionamento degli aumenti e delle indennità.

 

[1. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità, di cui alle lett. g) e h) del precedente art. 36, è corrisposto per intero a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (58).

2. Le altre indennità di cui all'art. 32 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 continuano ad essere corrisposte fino al 31 dicembre 1987] (59).

 

(58) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 10 gennaio 1989, n. 1.

(59) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 38

Destinazione acconto di cui all'art. 34 legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

 

[1. L'acconto corrisposto ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità ed è aggiuntivo al beneficio economico complessivo risultante dalla presente legge] (60).

 

(60) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 39

Passaggi di qualifica.

 

[1. Nei passaggi a qualifica di livello superiori conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito] (61).

 

(61) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 40

Clausola di garanzia.

 

[1. Qualora non venga adottata entro il 30 giugno 1989 una nuova normativa in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario della presente legge, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 34, primo comma, della L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.

2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ventiquattresimi in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica funzionale di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988] (62).

 

(62) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 41

Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale.

 

[1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione all'aliquota di reversibilità della pensione spettante osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità e attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe] (63).

 

(63) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo VIII - Personale della formazione professionale

 

Art. 42

Personale dei corsi di formazione professionale.

 

[1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalla Regione è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

a) istruttore (VI livello retributivo) docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado e degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

b) istruttore direttivo (VII livello retributivo) docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.

4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del primo comma, avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte e orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazioni dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50 per cento dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione.

L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'art. 4.

7. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale] (64).

 

(64) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 43

Primo inquadramento.

 

[1. Il personale docente, di cui al precedente art. 42, che, per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

3. Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla VI viene inquadrato nella qualifica funzionale di istruttore (VI livello retributivo).

4. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più tre ore di supplenza] (65).

 

(65) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo IX - Personale degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica

 

Art. 44

Norma di primo inquadramento.

 

[1. In fase di prima applicazione il personale dipendente degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica istituiti con legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 è inquadrato in base alla seguente tabella di equiparazione:

 

Tabella di equiparazione fra IERP e RegioniIerpRegioniPortieri e custodi1 aqualif.funz.I Fascia funzionale2 a»»II Fascia funzionale3 a»»III Fascia funzionale4 a»»...5 a»»IV Fascia funzionale6 a»»V Fascia funzionale7 a»»VI Fascia funzionale8 a»»VII Fascia funzionale1aqualif.dirig.

 

2. Al predetto personale compete il trattamento economico previsto dal capo VII della presente legge.

3. Le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previste dal precedente accordo per il personale degli I.A.C.P.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 al personale degli IERP l'importo della 14ª mensilità di cui all'art. 81 del C.C.N.L. 13 aprile 1983 è corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità. La eventuale eccedenza fra il trattamento annuo a regime ed il trattamento stipendiale base di cui al C.C.N.L. 83/85 depurato della quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue conglobata ed incrementata dell'aumento di cui al precedente art. 35, concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.

5. Al personale degli IERP continuano ad applicarsi i meccanismi in materia di incentivi alla produttività previsti dagli artt. 86 e 87 del C.C.N.L. 1983/85, sino al 31 dicembre 1987] (66).

 

(66) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 45

Retribuzione individuale di anzianità.

 

[1. Per il personale dipendente dagli I.E.R.P. il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986 con l'aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dal contratto di lavoro vigente al 31 dicembre 1985.

3. Le classi o scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore della presente legge, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986] (67).

 

(67) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 46

Funzioni dirigenziali.

 

[1. Negli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica vengono istituiti posti di ruolo di dirigente di I livello e possono essere istituiti posti di ruolo di dirigente di II livello con i criteri e le modalità seguenti:

a) nella fase di prima applicazione il contingente organico per ciascun Ente, della qualifica di dirigente di I livello, sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità, che sarà riassorbita per effetto o dal passaggio alla qualifica di dirigente di II livello o per conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dalla presente legge;

b) successivamente l'eventuale contingente organico della qualifica di dirigente di II livello, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti da apposita legge regionale. La copertura dei posti avverrà con i criteri definiti con il predetto provvedimento] (68).

 

(68) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo X - Norme finali

 

Art. 47

Documentazione dello stato di infermità.

 

[1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza] (69).

 

(69) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 48

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica.

 

[1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento] (70).

 

(70) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 49

Equo indennizzo.

 

[1. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato] (71).

 

(71) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 50

Mensa.

 

[1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale dell'E.R.S.U. che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa] (72).

 

(72) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 51

Patrocinio legale.

 

[1. La Regione anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a

condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio] (73).

 

(73) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 52

Professionisti legali.

 

[1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai dipendenti regionali che prestano attività professionale legale per la Regione è riconosciuto, al conseguimento della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1 per cento dello stipendio tabellare base indicato nel primo comma dell'art. 35 della presente legge da aggiungere al salario di anzianità.

2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente] (74).

 

(74) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 53

Compensi ISTAT.

 

[1. È consentita da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite dell'amministrazione regionale, la corresponsione di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario di servizio in deroga ai limiti di cui al precedente art. 23] (75).

 

(75) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 54

Accordo intercompartimentale.

 

[1. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono demandate alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:

a) disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio;

b) disciplina del congedo ordinario;

c) disciplina del congedo straordinario;

d) disciplina dell'aspettativa;

e) disciplina del trattamento di missione;

f) disciplina del trattamento di trasferimento;

g) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;

h) inserimento nella tredicesima mensilità della quota i.i.s. di L. 48.400] (76).

 

(76) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 55

Trattamento a regime.

 

[1. Al personale regionale, iscritto a forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto nel trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime] (77).

 

(77) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 56

Verifica.

 

[1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito con la presente legge, effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento, all'efficacia dei servizi in favore della utenza ed alle pari opportunità.

2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della L. 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese] (78).

 

(78) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 57

Norme incompatibili.

 

[1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili o in contrasto con la presente legge] (79).

 

(79) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 58

Norma finanziaria.

 

[1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per il triennio 1986/1988, l'amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli del bilancio.

2. I fondi che verranno assegnati dallo Stato per il riconoscimento di parte degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale saranno destinati al finanziamento degli oneri del nuovo contratto] (80).

 

(80) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 59

Rinvio.

 

[1. Con separata legge regionale, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno recepite le norme relative agli accessi all'impiego regionale, nell'ambito di un riordino organico della materia] (81).

 

 

 

(81) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. uu), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.