L.R.
1 settembre 1988, n. 41 (1).
Interventi
in agricoltura. Variazione al bilancio preventivo regionale per l'esercizio
finanziario 1988.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 settembre 1988, n. 62.
Art.
1
1.
È autorizzata, per l'anno 1988, la complessiva spesa di lire 45.001.500.000, in
termini di competenza e di lire 27.038.500.000 in termini di cassa per gli
interventi in agricoltura indicati nelle tabelle n. 1), 2), 3) e
4)
allegate alla presente legge.
2.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con le disponibilità indicate
nelle tabelle stesse.
3.
Gli interventi previsti dalla presente legge saranno realizzati in conformità
del programma adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 novembre
1986, n. 752.
4.
Con le leggi di bilancio o di variazione dello stesso sarà disposto,
nell'esercizio 1990, a valere sulle assegnazioni recate per detto anno
dall'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, il reintegro degli
stanziamenti di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente legge (2).
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 agosto 1989, n. 32.
Art. 2
1.
La decorrenza dell'ammortamento dei mutui di cui all'art. 3 della L.R. 4
settembre 1981, n. 68, è ulteriormente prorogata al 1° gennaio 1990 fermo
quant'altro con essa stabilito.
Art.
3
1.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1988 sono apportate le
variazioni di cui alla allegata tabella n. 5.
2.
Alla descrizione della voce n. 2439 del cap. 7820 sono aggiunte le parole: «e
agricoli»; nella descrizione della voce 2135 del cap. 7667 sono soppresse le
parole: «acquisizione quote sociali».
Art.
4
1.
All'elenco n. 5, allegato alla legge regionale 21 aprile 1988, n. 13, al n.
d'ordine n. 2, aggiungere: «Interventi per la proprietà contadina ed il
riordino fondiario - competenza lire 150.000.000; cassa lire 100.000.000».
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Allegati
(3).
(3)
Gli allegati, che si omettono, contengono gli interventi in agricoltura di cui
all'art. 1 e le variazioni al bilancio di previsione per il 1988, approvato con
L.R. 21 aprile 1988, n. 13.