Reg.
11 agosto 1988, n. 29 (1).
Disciplina
della caccia al cinghiale in battuta (2).
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 19 agosto 1988, n 56.
(2)
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30
novembre 1999, n. 34.
Art.
1
Finalità.
[1.
Il presente regolamento disciplina la caccia al cinghiale in battuta a fine di
regolare le presenze dei cacciatori sul territorio, il prelievo sulla specie,
le modalità di svolgimento delle battute] (3).
(3)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,
L.R. 30 novembre 1999, n. 34.
Art.
2
Censimento
della specie cinghiale.
[1.
Le Amministrazioni provinciali provvedono a stime annuali della consistenza e
della distribuzione della specie cinghiale, anche in collaborazione con le
associazioni venatorie, ponendo in particolare evidenza la presenza della
specie laddove essa contrasta con l'esigenza di salvaguardia dei raccolti
agricoli e dei terreni adibiti a pascolo. I dati rilevati vengono trasmessi
alla Giunta regionale entro il 15 giugno di ogni anno (4)] (5).
(4)
Articolo così modificato dall'art. 1, Reg. 19 ottobre 1992, n. 14.
(5)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,
L.R. 30 novembre 1999, n. 34.
Art.
3
Zone
di caccia.
[1.
Le Amministrazioni provinciali provvedono in collaborazione con le Associazioni
venatorie ad individuare mediante cartografia, nelle zone con costante e
consistente presenza di cinghiali, i settori dove consentire la caccia in
battuta. Nel restante territorio le squadre che effettuano le battute devono
mantenere una distanza tra loro di almeno 500 metri.
2.
Le Amministrazioni provinciali possono vietare la caccia in battuta al
cinghiale in alcuni settori, per periodi limitati, seguendo criteri di rotazione
a seguito di verifiche annuali (6)] (7).
(6)
Comma così modificato dall'art. 2, Reg. 19 ottobre 1992, n. 14.
(7)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,
L.R. 30 novembre 1999, n. 34.
Art.
4
Registri
delle squadre.
[1.
È istituito presso ciascun ambito territoriale di caccia il registro delle
squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale.
2.
L'iscrizione delle squadre per la caccia al cinghiale deve essere richiesta
entro il 31 agosto di ogni anno al comitato di gestione dell'ambito
territoriale di caccia competente, dal capo squadra designato, con
l'indicazione della denominazione assunta dalla squadra stessa, dell'indirizzo
e del distintivo adottato nonché con l'elenco nominativo dei componenti tra i quali
devono essere indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta.
3.
Le Amministrazioni provinciali competenti determinano annualmente il numero
massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia,
d'intesa con i relativi comitati di gestione.
4.
La iscrizione ai registri delle squadre costituite da cacciatori non residenti
in Umbria, è consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali
siano state stabilite le intese per l'accesso sulla base di criteri di reciprocità,
di cui all'art. 11 del Reg. 3 aprile 1995, n. 19.
5.
È comunque consentita nelle squadre umbre l'iscrizione di cacciatori non
residenti fino ad un massimo del 10 per cento dei componenti la squadra stessa.
6.
La iscrizione al registro dell'ambito territoriale di caccia avviene tenendo
conto dei seguenti criteri di priorità:
a)
residenza della squadra nei comuni interessati dall'ambito territoriale di
caccia;
b)
residenza della squadra in comuni umbri limitrofi all'ambito territoriale di
caccia;
c)
residenza della squadra in Umbria;
d)
residenza della squadra in comuni di altre regioni limitrofe all'ambito
territoriale di caccia;
e)
residenza della squadra in province di altre regioni limitrofe all'ambito
territoriale di caccia;
f)
residenza in regioni limitrofe;
g)
iscrizione negli anni precedenti nei registri regionali per la caccia al
cinghiale in battuta, con preferenza per le squadre iscritte da un maggior
numero di anni.
In
ogni caso la iscrizione è concessa in via prioritaria per Sa scelta del primo
ambito territoriale di caccia. Ai fini delle priorità perla iscrizione si
assume come residenza delle squadre quella di almeno la metà più o meno 1 dei
loro componenti, nel rispetto comunque del limite fissato dal comma 5 per il
requisito della residenza in Umbria.
7.
Possono esercitare la caccia al cinghiale in battuta esclusivamente le squadre
che hanno ottenuto la iscrizione ai registri di cui ai commi precedenti.
8.
Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.
9.
I comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero
distintivo ed un modulario per i verbali delle battute (8)] (9).
(8)
Articolo prima modificato dall'art. 3, Reg. 19 ottobre 1992, n. 14 e poi così
sostituito dall'art. 1, Reg. 9 agosto 1995, n. 36.
(9)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,
L.R. 30 novembre 1999, n. 34.
Art.
5
Numero
dei partecipanti.
[1.
La caccia al cinghiale in battuta può essere effettuata da gruppi composti
ciascuno da non più di cinquanta e non meno di quindici tra cacciatori,
battitori, bracchieri e conduttori con non più di trenta cani (10).
2.
In ciascuna battuta possono essere inseriti partecipanti non appartenenti alla
squadra in misura non superiore ad un quinto dei componenti il gruppo nel
rispetto dei limiti stabiliti dal comma precedente. A tali partecipanti non
appartenenti alla squadra, non è richiesta la iscrizione all'ambito
territoriale di caccia in cui si svolge la battuta (11)] (12).
(10)
Comma così modificato dall'art. 4, Reg. 19 ottobre 1992, n. 14.
(11)
Comma così sostituito dall'art. 2, Reg. 9 agosto 1995, n. 36.
(12)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,
L.R. 30 novembre 1999, n. 34.
Art.
6
Appostamento.
[1.
La squadra o suoi rappresentanti che prima si apposta ha diritto di svolgere la
battuta nel settore prescelto.
2.
L'appostamento non può essere effettuato prima del tramonto del giorno
precedente alla giornata prescelta per la battuta.
3.
Coloro che arrivano successivamente, non possono cacciare nel medesimo
territorio. finché i primi occupanti non lo abbandonino.
4.
Ciascuna squadra non può occupare contemporaneamente più di un settore per lo
svolgimento delle battute ed occupare lo stesso settore per due giorni di
caccia consecutivi.
5.
Le squadre possono presentare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali
di caccia proposte di autoregolamentazione dell'accesso all'appostamento (13).
6.
In caso di controversie decidono i comitati di gestione degli ambiti
territoriali di caccia (14)] (15).
(13)
Comma così modificato dall'art. 3, Reg. 9 agosto 1995, n. 36.
(14)
Comma così modificato dall'art. 3, Reg. 9 agosto 1995, n. 36.
(15)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,
L.R. 30 novembre 1999, n. 34.
Art.
7
Segnalazione.
[1.
Almeno un'ora prima dell'inizio della battuta, devono essere apposti cartelli
di avviso ben visibili lungo le vie di accesso alle zone interessate indicanti
anche la denominazione della squadra.
2.
I cartelli di segnalazione non devono essere apposti prima dell'alba del giorno
stesso di svolgimento della battuta e devono essere immediatamente rimossi al
termine della stessa.
3.
Ciascun partecipante alla battuta deve indossare il distintivo della squadra
che l'ha organizzata.
4.
L'inizio della battuta deve essere segnalato con avviso acustico udibile su
tutta la zona occupata] (16).
(16)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,
L.R. 30 novembre 1999, n. 34.
Art.
8
Mezzi
di caccia.
[1.
La caccia al cinghiale in battuta è consentita con i mezzi previsti dall'art.
13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I battitori, i bracchieri e i
conduttori possono usare anche cartucce a salve (17).
2.
Per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani, i partecipanti
devono tenere il fucile scarico.
3.
Sono vietati l'accensione di fuochi, l'uso di sostanze repellenti o altro
materiale comunque inquinante nonché l'uso di attrezzi rumorosi allo scopo di
sospingere i cinghiali nella direzione voluta] (18).
(17)
Comma così sostituito dall'art. 5, Reg. 19 ottobre 1992, n. 14.
(18)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,
L.R. 30 novembre 1999, n. 34.
Art.
9
Responsabile
della battuta.
[1.
Per ogni battuta deve essere designato un responsabile che deve essere in
possesso dell'elenco dei partecipanti.
2.
I capibattuta devono essere individuati tra quelli preventivamente indicati
nella comunicazione alla Amministrazione provinciale di cui all'articolo 4.
3.
Il capobattuta organizza, dirige la battuta ed in particolare:
a)
controlla il numero e l'elenco dei partecipanti;
b)
cura l'apposizione dei cartelli di cui all'articolo 7;
c)
controlla e comunica il numero dei capi abbattuti ai sensi dell'articolo 10;
d)
controlla il rispetto delle distanze di cui all'articolo 3;
e)
redige il verbale della battuta] (19).
(19)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,
L.R. 30 novembre 1999, n. 34.
Art.
10
Abbattimento.
[1.
La Giunta regionale può determinare in sede di approvazione del calendario
venatorio il limite di capi che possono essere abbattuti nell'intera stagione
da ciascuna squadra.
2.
L'abbattimento del cinghiale, sia in battuta che individualmente deve essere segnalato
entro trenta giorni alla Amministrazione provinciale territorialmente
competente indicando la data, la località, nonché il peso, il sesso e l'età
presunta del capo abbattuto (20).
3.
Le squadre collaborano con le Amministrazioni provinciali ai programmi di
ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di
sangue o di organi di capi abbattuti] (21).
(20)
Comma così modificato dall'art. 6, Reg. 19 ottobre 1992, n. 14.
(21)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,
L.R. 30 novembre 1999, n. 34.
Art.
11
Sanzioni.
[1.
Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si
applica la sanzione da L. 10.000 a L. 100.000 prevista al punto 2) del primo
comma dell'articolo 31 della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21.
2.
La sanzione si applica a ciascun partecipante alla battuta nei limiti del
concorso alla violazione accertata ad eccezione dei casi previsti dal terzo
comma del precedente articolo 9 nel quale la sanzione si applica al solo
capobattuta] (22).
(22)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,
L.R. 30 novembre 1999, n. 34.
Art.
12
Norme
finali e transitorie.
[1.
Il presente regolamento entra in vigore nella stagione venatoria 1988-1989.
2.
Gli adempimenti previsti all'articolo 4 in sede di prima applicazione sono
effettuati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del presente regolamento.
3.
Fino alla individuazione da parte delle Amministrazioni provinciali dei settori
di cui all'articolo 3, la caccia al cinghiale in battuta è consentita su tutto
il territorio regionale nel rispetto delle modalità previste dal presente
regolamento] (23).
(23)
L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,
L.R. 30 novembre 1999, n. 34.