Reg. 11 agosto 1988, n. 29 (1).

Disciplina della caccia al cinghiale in battuta (2).

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 19 agosto 1988, n 56.

(2) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[1. Il presente regolamento disciplina la caccia al cinghiale in battuta a fine di regolare le presenze dei cacciatori sul territorio, il prelievo sulla specie, le modalità di svolgimento delle battute] (3).

 

(3) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.

 

 

Art. 2

Censimento della specie cinghiale.

 

[1. Le Amministrazioni provinciali provvedono a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale, anche in collaborazione con le associazioni venatorie, ponendo in particolare evidenza la presenza della specie laddove essa contrasta con l'esigenza di salvaguardia dei raccolti agricoli e dei terreni adibiti a pascolo. I dati rilevati vengono trasmessi alla Giunta regionale entro il 15 giugno di ogni anno (4)] (5).

 

(4) Articolo così modificato dall'art. 1, Reg. 19 ottobre 1992, n. 14.

(5) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.

 

 

Art. 3

Zone di caccia.

 

[1. Le Amministrazioni provinciali provvedono in collaborazione con le Associazioni venatorie ad individuare mediante cartografia, nelle zone con costante e consistente presenza di cinghiali, i settori dove consentire la caccia in battuta. Nel restante territorio le squadre che effettuano le battute devono mantenere una distanza tra loro di almeno 500 metri.

2. Le Amministrazioni provinciali possono vietare la caccia in battuta al cinghiale in alcuni settori, per periodi limitati, seguendo criteri di rotazione a seguito di verifiche annuali (6)] (7).

 

(6) Comma così modificato dall'art. 2, Reg. 19 ottobre 1992, n. 14.

(7) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.

 

 

Art. 4

Registri delle squadre.

 

[1. È istituito presso ciascun ambito territoriale di caccia il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale.

2. L'iscrizione delle squadre per la caccia al cinghiale deve essere richiesta entro il 31 agosto di ogni anno al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia competente, dal capo squadra designato, con l'indicazione della denominazione assunta dalla squadra stessa, dell'indirizzo e del distintivo adottato nonché con l'elenco nominativo dei componenti tra i quali devono essere indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta.

3. Le Amministrazioni provinciali competenti determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, d'intesa con i relativi comitati di gestione.

4. La iscrizione ai registri delle squadre costituite da cacciatori non residenti in Umbria, è consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali siano state stabilite le intese per l'accesso sulla base di criteri di reciprocità, di cui all'art. 11 del Reg. 3 aprile 1995, n. 19.

5. È comunque consentita nelle squadre umbre l'iscrizione di cacciatori non residenti fino ad un massimo del 10 per cento dei componenti la squadra stessa.

6. La iscrizione al registro dell'ambito territoriale di caccia avviene tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) residenza della squadra nei comuni interessati dall'ambito territoriale di caccia;

b) residenza della squadra in comuni umbri limitrofi all'ambito territoriale di caccia;

c) residenza della squadra in Umbria;

d) residenza della squadra in comuni di altre regioni limitrofe all'ambito territoriale di caccia;

e) residenza della squadra in province di altre regioni limitrofe all'ambito territoriale di caccia;

f) residenza in regioni limitrofe;

g) iscrizione negli anni precedenti nei registri regionali per la caccia al cinghiale in battuta, con preferenza per le squadre iscritte da un maggior numero di anni.

In ogni caso la iscrizione è concessa in via prioritaria per Sa scelta del primo ambito territoriale di caccia. Ai fini delle priorità perla iscrizione si assume come residenza delle squadre quella di almeno la metà più o meno 1 dei loro componenti, nel rispetto comunque del limite fissato dal comma 5 per il requisito della residenza in Umbria.

7. Possono esercitare la caccia al cinghiale in battuta esclusivamente le squadre che hanno ottenuto la iscrizione ai registri di cui ai commi precedenti.

8. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

9. I comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo ed un modulario per i verbali delle battute (8)] (9).

 

(8) Articolo prima modificato dall'art. 3, Reg. 19 ottobre 1992, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 1, Reg. 9 agosto 1995, n. 36.

(9) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.

 

 

Art. 5

Numero dei partecipanti.

 

[1. La caccia al cinghiale in battuta può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di cinquanta e non meno di quindici tra cacciatori, battitori, bracchieri e conduttori con non più di trenta cani (10).

2. In ciascuna battuta possono essere inseriti partecipanti non appartenenti alla squadra in misura non superiore ad un quinto dei componenti il gruppo nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma precedente. A tali partecipanti non appartenenti alla squadra, non è richiesta la iscrizione all'ambito territoriale di caccia in cui si svolge la battuta (11)] (12).

 

(10) Comma così modificato dall'art. 4, Reg. 19 ottobre 1992, n. 14.

(11) Comma così sostituito dall'art. 2, Reg. 9 agosto 1995, n. 36.

(12) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.

 

 

Art. 6

Appostamento.

 

[1. La squadra o suoi rappresentanti che prima si apposta ha diritto di svolgere la battuta nel settore prescelto.

2. L'appostamento non può essere effettuato prima del tramonto del giorno precedente alla giornata prescelta per la battuta.

3. Coloro che arrivano successivamente, non possono cacciare nel medesimo territorio. finché i primi occupanti non lo abbandonino.

4. Ciascuna squadra non può occupare contemporaneamente più di un settore per lo svolgimento delle battute ed occupare lo stesso settore per due giorni di caccia consecutivi.

5. Le squadre possono presentare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia proposte di autoregolamentazione dell'accesso all'appostamento (13).

6. In caso di controversie decidono i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (14)] (15).

 

(13) Comma così modificato dall'art. 3, Reg. 9 agosto 1995, n. 36.

(14) Comma così modificato dall'art. 3, Reg. 9 agosto 1995, n. 36.

(15) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.

 

 

Art. 7

Segnalazione.

 

[1. Almeno un'ora prima dell'inizio della battuta, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili lungo le vie di accesso alle zone interessate indicanti anche la denominazione della squadra.

2. I cartelli di segnalazione non devono essere apposti prima dell'alba del giorno stesso di svolgimento della battuta e devono essere immediatamente rimossi al termine della stessa.

3. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare il distintivo della squadra che l'ha organizzata.

4. L'inizio della battuta deve essere segnalato con avviso acustico udibile su tutta la zona occupata] (16).

 

(16) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.

 

 

Art. 8

Mezzi di caccia.

 

[1. La caccia al cinghiale in battuta è consentita con i mezzi previsti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I battitori, i bracchieri e i conduttori possono usare anche cartucce a salve (17).

2. Per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani, i partecipanti devono tenere il fucile scarico.

3. Sono vietati l'accensione di fuochi, l'uso di sostanze repellenti o altro materiale comunque inquinante nonché l'uso di attrezzi rumorosi allo scopo di sospingere i cinghiali nella direzione voluta] (18).

 

(17) Comma così sostituito dall'art. 5, Reg. 19 ottobre 1992, n. 14.

(18) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.

 

 

Art. 9

Responsabile della battuta.

 

[1. Per ogni battuta deve essere designato un responsabile che deve essere in possesso dell'elenco dei partecipanti.

2. I capibattuta devono essere individuati tra quelli preventivamente indicati nella comunicazione alla Amministrazione provinciale di cui all'articolo 4.

3. Il capobattuta organizza, dirige la battuta ed in particolare:

a) controlla il numero e l'elenco dei partecipanti;

b) cura l'apposizione dei cartelli di cui all'articolo 7;

c) controlla e comunica il numero dei capi abbattuti ai sensi dell'articolo 10;

d) controlla il rispetto delle distanze di cui all'articolo 3;

e) redige il verbale della battuta] (19).

 

(19) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.

 

 

Art. 10

Abbattimento.

 

[1. La Giunta regionale può determinare in sede di approvazione del calendario venatorio il limite di capi che possono essere abbattuti nell'intera stagione da ciascuna squadra.

2. L'abbattimento del cinghiale, sia in battuta che individualmente deve essere segnalato entro trenta giorni alla Amministrazione provinciale territorialmente competente indicando la data, la località, nonché il peso, il sesso e l'età presunta del capo abbattuto (20).

3. Le squadre collaborano con le Amministrazioni provinciali ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti] (21).

 

(20) Comma così modificato dall'art. 6, Reg. 19 ottobre 1992, n. 14.

(21) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.

 

 

Art. 11

Sanzioni.

 

[1. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione da L. 10.000 a L. 100.000 prevista al punto 2) del primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21.

2. La sanzione si applica a ciascun partecipante alla battuta nei limiti del concorso alla violazione accertata ad eccezione dei casi previsti dal terzo comma del precedente articolo 9 nel quale la sanzione si applica al solo capobattuta] (22).

 

(22) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.

 

 

Art. 12

Norme finali e transitorie.

 

[1. Il presente regolamento entra in vigore nella stagione venatoria 1988-1989.

2. Gli adempimenti previsti all'articolo 4 in sede di prima applicazione sono effettuati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento.

3. Fino alla individuazione da parte delle Amministrazioni provinciali dei settori di cui all'articolo 3, la caccia al cinghiale in battuta è consentita su tutto il territorio regionale nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento] (23).

 

 

 

(23) L'intero testo del presente regolamento è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 novembre 1999, n. 34.