L.R.
10 gennaio 1989, n. 2 (1).
Modificazioni
ed integrazioni della legge regionale 13 agosto 1984, n. 39: «Contributi a
titolo di indennizzo per i danni provocati alla produzione agricola dalla fauna
selvatica ed inselvatichita».
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 gennaio 1989, n. 3.
Art.
1
1.
All'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1984, n. 39, le parole «al
patrimonio zootecnico» sono sostituite con le parole «a bovini, equini, ovini e
caprini al pascolo».
2.
All'art. 2 le parole «3 gennaio 1980, n. 1» sono sostituite con le parole «3
giugno 1986, n. 21».
Art.
2
1. (2).
(2)
Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 3, L.R. 13 agosto 1984, n. 39.
Art. 3
1. (3).
2. (4).
(3)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 5, L.R. 13 agosto 1984, n. 39.
(4)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 5, L.R. 13 agosto 1984, n. 39.
Art. 4
1. (5).
(5)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 7, L.R. 13 agosto 1984, n. 39.
Art. 5
1.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento
annuale del cap. 4196 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale, alla cui quantificazione si provvederà a norma dell'art. 5, secondo
comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.