L.R. 10 gennaio 1989, n. 2 (1).

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 agosto 1984, n. 39: «Contributi a titolo di indennizzo per i danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita».

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 gennaio 1989, n. 3.

 

 

Art. 1

 

1. All'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1984, n. 39, le parole «al patrimonio zootecnico» sono sostituite con le parole «a bovini, equini, ovini e caprini al pascolo».

2. All'art. 2 le parole «3 gennaio 1980, n. 1» sono sostituite con le parole «3 giugno 1986, n. 21».

 

 

Art. 2

 

1.  (2).

 

(2) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 3, L.R. 13 agosto 1984, n. 39.

 

 

Art. 3

 

1.  (3).

2.  (4).

 

(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 5, L.R. 13 agosto 1984, n. 39.

(4) Sostituisce il terzo comma dell'art. 5, L.R. 13 agosto 1984, n. 39.

 

 

Art. 4

 

1.  (5).

 

(5) Sostituisce il terzo comma dell'art. 7, L.R. 13 agosto 1984, n. 39.

 

 

Art. 5

 

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento annuale del cap. 4196 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla cui quantificazione si provvederà a norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.