L.R.
18 gennaio 1989, n. 4 (1).
Norme
per la disciplina dell'attività professionale di animatore turistico.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 25 gennaio 1989, n 4.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge regionale disciplina l'esercizio della professione di
animatore turistico, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge
quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta turistica».
Art.
2
Definizione.
1.
È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi
di turisti con attività ricreative, sportive e culturali.
Art.
3
Licenza
per l'esercizio della professione di animatore turistico.
1.
L'esercizio della professione di animatore turistico nel territorio della
Regione dell'Umbria è subordinata al possesso di licenza rilasciata dal Comune
di residenza dell'interessato, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2.
Condizione indispensabile per il rilascio della licenza è l'aver conseguito
l'attestato di abilitazione professionale di cui all'art. 5.
3.
La licenza, rilasciata dal Comune, deve contenere:
a)
cognome, nome, luogo e data di nascita e comune di residenza dell'interessato;
b)
estremi dell'attestato con cui e stata riconosciuta l'abilitazione
all'esercizio della professione;
c)
lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione.
4.
La licenza si intende rinnovata di anno in anno dietro domanda dell'interessato
da presentare prima della data di scadenza.
5.
Il rilascio di ciascuna licenza, nonché le eventuali variazioni, sospensioni e
revoche, debbono essere immediatamente comunicate alla Regione, ufficio turismo
industria alberghiera, a cura del Comune.
Art.
4
Esenzione
dall'obbligo della licenza.
1.
Non sono soggetti all'obbligo della licenza:
a)
chi svolge senza compenso le attività di cui alla presente legge esclusivamente
a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo
operanti nel settore del turismo e del tempo libero, in conformità al disposto
dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, previa comunicazione
all'ufficio turismo - industria alberghiera della Regione dell'Umbria;
b)
gli animatori turistici stranieri eventualmente al seguito di gruppi
provenienti dall'estero.
2.
Per i soggetti di cui alla lettera b) del primo comma valgono le vigenti
disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza.
Art.
5
Abilitazione
tecnico-professionale.
1.
L'attestato di abilitazione si consegue previo accertamento della capacità
tecnico-professionale dell'aspirante ed è rilasciato dalla Regione.
2.
L'accertamento avviene, a norma del Reg. 12 luglio 1988, n. 21, mediante
l'effettuazione di apposita sessione di esame indetta periodicamente dalla
Regione.
Art.
6
Corsi
di formazione professionale.
1.
Nel quadro delle attività formative regionali di cui alla legge regionale 21
ottobre 1981 n. 69 e successive modificazioni, la Regione può organizzare corsi
di formazione professionale finalizzati al sostenimento dell'esame di
abilitazione di cui all'art. 5.
2.
Per l'effettuazione di tali corsi, la Giunta regionale stipula apposite
convenzioni con istituzioni turistiche e culturali a tal fine ritenute idonee.
Art.
7
Requisiti
di ammissione all'esame.
1.
Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione
di animatore turistico debbono possedere i seguenti requisiti:
a)
maggiore età;
b)
cittadinanza italiana o di altro paese della C.E.E.;
c)
godimento dei diritti civili e politici;
d)
diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente;
e)
idoneità fisica all'attività professionale.
Art.
8
Domanda
d'esame e oggetto delle prove.
1.
La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di animatore turistico deve essere presentata alla Giunta
regionale, ufficio turismo - industria alberghiera, nei tempi e nei modi
previsti dal Reg. 12 luglio 1988, n. 21. Nella domanda gli aspiranti animatori
turistici debbono specificare la lingua o le lingue per le quali intendano
conseguire l'abilitazione.
2.
Oggetto delle prove d'esame sono le seguenti materie:
Prova
scritta:cultura generale, legislazione e organizzazione turistica, nozioni
elementari di diritto pubblico e privato.
Prova
pratica:elaborazione e realizzazione di un programma di animazione.
Colloquio:
a)
gli argomenti oggetto della prova scritta, nonché nozioni di igiene e medicina
dello sport e deontologia professionale;
b)
conversazione e traduzione nella lingua o nelle lingue prescelte dal candidato.
3.
La valutazione delle prove è espressa con la manifestazione di un giudizio di
«idoneità», ovvero di «non idoneità».
4.
I candidati che non abbiano conseguito il giudizio di «idoneità» in una prova
non possono sostenere quella successiva.
5.
L'idoneità finale si ottiene con il conseguimento dell'«idoneità» in tutte e
tre le prove.
6.
Gli animatori turistici in possesso di abilitazione possono successivamente, in
altra sessione, sostenere il solo colloquio in lingue estere di propria scelta,
allo scopo di ottenere l'abilitazione all'uso professionale di ulteriori
lingue.
Art.
9
Attestato
di abilitazione.
1.
Sono abilitati all'esercizio della professione di animatore turistico i
candidati che abbiano conseguito l'«idoneità» ai sensi dell'art. 8.
2.
La Giunta regionale, accertata la regolarità del procedimento e verificato
l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della
presentazione della domanda, approva con deliberazione, da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, gli elenchi degli abilitati
all'esercizio della professione di animatore turistico.
3.
L'assessore al turismo della Regione rilascia all'interessato l'attestato di
abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza d'esercizio della
professione da parte del Comune, con l'indicazione della lingua o delle lingue
estere per cui è stato effettuato l'accertamento di idoneità.
Art.
10
Elenco
regionale.
1.
Ai fini della redazione e della tenuta dell'elenco regionale professionale di
cui all'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, i Comuni dell'Umbria
sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno all'ufficio turismo -
industria alberghiera della Regione l'elenco nominativo delle licenze
rilasciate
e/o
rinnovate.
2.
All'atto dell'iscrizione nell'elenco la Giunta regionale rilascia
all'interessato apposita tessera di riconoscimento che deve essere mantenuta in
vista dallo stesso sulla propria persona durante l'espletamento della propria
attività.
3.
Gli animatori turistici abilitati all'esercizio della professione in altre
regioni i quali intendano essere iscritti nell'elenco della Regione dell'Umbria
devono produrre domanda alla Regione, ufficio turismo-industria alberghiera per
la ricognizione della loro qualità.
4.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso
della necessaria licenza per l'esercizio della professione e dall'attestato
concernente la non iscrizione in altro elenco regionale.
5.
L'elenco regionale degli animatori turistici è annualmente pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
Art.
11
Compensi
professionali.
1.
I compensi professionali da applicare per prestazioni di lavoro non subordinato
degli animatori turistici sono fissati annualmente con deliberazione della
Giunta regionale.
Art.
12
Divieti
e sanzioni.
1.
È fatto divieto:
a)
agli animatori turistici di esercitare abusando della propria professione,
attività proprie di altre professioni turistiche;
b)
ai committenti di praticare, nei confronti di animatori turistici, compensi
difformi da quelli di cui all'art. 11;
c)
agli animatori turistici di praticare tariffe difformi da quelle di cui
all'art. 11;
d)
a chiunque di praticare abusivamente l'attività di animatore turistico,
sprovvisto della licenza di cui all'art. 3;
e)
a chiunque di avvalersi di prestazioni professionali rientranti fra quelle di
animatore turistico utilizzando soggetti non in possesso della regolare licenza
di cui all'art. 3.
2.
Per le violazioni di cui al primo comma, si fa luogo all'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria del seguente ammontare:
-
da lire 500.000 a lire 3.000.000 per le infrazioni di cui alle lettere a), b) e
c);
-
da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per le infrazioni di cui alle lettere d) ed
e).
3.
In caso di recidiva, le sanzioni da applicarsi in sede di ordinanza di
ingiunzione sono comminate nella misura massima edittale. Può essere altresì
sospesa ai titolari la licenza per l'esercizio della professione, ai sensi del
secondo comma, lett. c), dell'art. 14.
4.
È comunque fatta salva l'applicazione delle norme penali.
Art.
13
Vigilanza
e controllo.
1.
La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle norme della presente legge
sono delegati ai Comuni.
2.
L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla
presente legge si effettuano con le modalità e le procedure previste dalle
norme vigenti.
3.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti ai Comuni
quale corrispettivo delle funzioni di vigilanza e controllo.
Art.
14
Sospensione
e revoca della licenza.
1.
Il mancato rinnovo della licenza di cui al quarto comma dell'art. 3 comporta la
sospensione della licenza stessa fino alla presentazione della domanda.
2.
La licenza, salvo quanto disposto dalle norme penali e di pubblica sicurezza,
può essere sospesa dal Comune che l'ha rilasciata per un periodo da 6 a 12 mesi
o, nei casi più gravi, revocata a seguito di:
a)
reiterato inadempimento degli obblighi professionali;
b)
comportamento gravemente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale e
comunque contrario agli scopi del turismo;
c)
reiterate violazioni ai divieti previsti dall'art. 12.
3.
La licenza è altresì revocata allorquando il titolare della medesima venga a
perdere uno o più dei requisiti necessari per il rilascio.
Art.
15
Norma
transitoria.
1.
Coloro che abbiano svolto documentata attività di animazione turistica e che
risiedano ed operino in Umbria alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché coloro i quali - alla data medesima abbiano frequentato corsi di
formazione specifici riconosciuti dalla Regione, per ottenere il rilascio
dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione debbono
inoltrare domanda all'ufficio turismo - industria alberghiera, a norma del Reg.
12 luglio 1988, n. 21, al fine di sostenere una prova integrativa orale in
almeno una lingua estera.
2.
A detti fini, la Giunta regionale, provvede, entro 180 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, a indire la sessione dell'esame integrativo.