L.R. 25 gennaio 1989, n. 7 (1).

Proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 ed integrazione della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 sulle attivitā di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 1° febbraio 1989, n. 5.

 

 

Art. 1

 

1.  (2).

 

(2) Sostituisce il secondo comma dell'art. 1, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.

 

 

Art. 2

 

1.  (3).

 

(3) Sostituisce il primo comma dell'art. 2, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.

 

 

Art. 3

 

1.  (4).

 

(4) Il presente articolo, che sostituiva l'art. 3, L.R. 20 agosto 1987, n. 41, č stato abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 18 agosto 1989, n. 25.

 

 

Art. 4

 

1.  (5).

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

(5) Aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 18, L.R. 31 maggio 1982, n. 26.