L.R.
25 gennaio 1989, n. 7 (1).
Proroga
di alcuni termini di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 ed
integrazione della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 sulle attivitā di
ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19
settembre 1979 e successivi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 1° febbraio 1989, n. 5.
Art.
1
1. (2).
(2)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 1, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.
Art. 2
1. (3).
(3)
Sostituisce il primo comma dell'art. 2, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.
Art. 3
1. (4).
(4)
Il presente articolo, che sostituiva l'art. 3, L.R. 20 agosto 1987, n. 41, č
stato abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 18 agosto 1989, n. 25.
Art.
4
1. (5).
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(5)
Aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 18, L.R. 31 maggio 1982, n. 26.