L.R.
22 giugno 1989, n. 19 (1).
Norme
per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 giugno 1989, n. 26.
Art.
1
Finalità.
1.
In attuazione dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro
per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta turistica», la Regione dell'Umbria identifica la figura di
organizzatore professionale di congressi come fattore di sviluppo delle
iniziative convegnistiche, e ne disciplina l'esercizio dell'attività con le
norme della presente legge.
Art.
2
Definizione.
1.
È organizzatore di congressi colui il quale svolge professionalmente attività
di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi,
conferenze.
2.
Non rientra in tale categoria qualsiasi soggetto che, nell'espletamento di
attività legate alla sua appartenenza ad associazioni, enti ed istituti,
organizza, occasionalmente e senza scopo di lucro,
congressi,
manifestazioni convegnistiche o affini.
3.
La professione può esercitarsi anche nell'ambito di strutture aziendali -
individuali o societarie - i cui titolari, legali rappresentanti o direttori
tecnici siano abilitati ai sensi della presente legge e debitamente iscritti
nell'Albo regionale di cui all'art. 7.
4.
Dette strutture aziendali, oltre all'attività di organizzazione, produzione e
gestione di manifestazioni come definite al primo comma del presente articolo,
possono - nelle dette circostanze - fornire servizi di prenotazione
alberghiera, di assistenza, nonché di trasferimento da e per stazioni di
partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei convegnisti.
5.
Per l'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi i
cittadini degli altri Paesi membri della C.E.E., ai sensi dell'art. 11 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, sono equiparati ai cittadini italiani.
Art.
3
Abilitazione
professionale.
1.
L'attestato di abilitazione professionale di organizzatore di congressi viene
rilasciato dalla Regione, previo superamento di apposito esame indetto ai sensi
della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e successive modifiche ed
integrazioni e del Reg. 12 luglio 1988, n. 21.
2.
La Regione può organizzare, anche mediante convenzioni con istituti, enti ed
associazioni, corsi di formazione e di preparazione all'esame di cui al comma 1
(2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 5 marzo 1999, n. 6.
Art.
4
Requisiti
di ammissione all'esame di abilitazione.
1.
Chi intende conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di
organizzatore di congressi deve possedere i seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono
equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la propria posizione
ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40;
b)
godimento dei diritti civili e politici;
c)
età non inferiore agli anni diciotto;
d)
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma
conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equipollenza (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 5 marzo 1999, n. 6.
Art.
5
Prove
d'esame.
1.
Le prove d'esame consistono in:
una
prova scritta:
sulla
tecnica di amministrazione e organizzazione delle imprese congressuali, su
elementi di discipline relative alla comunicazione ed ai trasporti, su elementi
di legislazione, organizzazione, tecnica e geografia turistiche;
una
prova orale:
sulle
materie della prova scritta, nonché su altre nozioni di diritto civile e di
cultura generale. Tale prova comprende inoltre il colloquio in due lingue
estere prescelte dal candidato tra quelle maggiormente diffuse di cui all'art.
4 del Reg. 12 luglio 1988, n. 21, per l'abilitazione alle professioni
turistiche.
2.
I candidati che non conseguono l'idoneità alla prova scritta non sono ammessi
alla prova orale.
3.
L'abilitazione si consegue ottenendo l'idoneità in entrambe le prove.
Art.
6
Attestato
di abilitazione.
1.
La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato
l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di
ammissione, approva con propria deliberazione l'elenco degli abilitati
all'esercizio della professione di organizzatore di congressi. L'elenco viene
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
2.
L'Assessore regionale al turismo provvede al rilascio dell'attestato di
abilitazione.
Art.
7
Elenco
regionale.
1.
L'esercizio della professione di organizzatore professionale di congressi è
subordinato all'iscrizione nell'elenco regionale, istituito ai sensi del comma
2.
2.
È istituito presso la Giunta regionale l'elenco degli organizzatori
professionali di congressi operanti nella Regione dell'Umbria.
Nell'elenco
sono iscritti a domanda:
a)
coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale ai sensi dell'art. 3;
b)
coloro che hanno conseguito analoga abilitazione presso altra Regione;
c)
i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che documentino il possesso
delle conoscenze e attitudini generali e professionali richieste per
l'abilitazione all'esercizio della professione mediante certificazione
dell'effettivo svolgimento in uno Stato membro, dell'attività di organizzatore
professionale di congressi in analogia a quanto disposto dall'art. 4, commi 1,
2 e 3 del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.
3.
La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per la
documentazione dei requisiti di cui al comma 2, lett. a) e b) (4).
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 5 marzo 1999, n. 6. Vedi, anche,
l'art. 4 della stessa legge.
Art.
8
Divieti
e sanzioni.
1.
È fatto divieto agli organizzatori professionali di congressi di esercitare,
dietro compenso, altre attività turistiche per le quali non sia stata
conseguita la prescritta abilitazione.
2.
Essi debbono astenersi da attività di carattere commerciale, di concorrenza
alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a
favore di imprese commerciali, artigiane e industriali.
3.
È fatto divieto a chiunque di esercitare l'attività di organizzatore
professionale di congressi senza possedere l'abilitazione di cui all'art. 3
della presente legge.
4.
Per la violazione del disposto del primo e secondo comma del presente articolo,
è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 6.000.000.
5.
Per la violazione del disposto del terzo comma è comminata la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.
6.
In caso di recidiva, le sanzioni da applicarsi in sede di ordinanza di
ingiunzione sono comminate nella misura massima edittale.
7.
La vigilanza ed il controllo sull'attività professionale di cui alla presente
legge è delegata ai Comuni, e l'accertamento delle infrazioni, nonché
l'irrogazione delle sanzioni si effettuano con le modalità e le procedure
previste dalle vigenti norme.
8.
I Comuni entro il 31 marzo di ogni anno debbono trasmettere all'Ufficio
turismo-industria alberghiera della Regione dettagliata relazione sull'attività
di vigilanza effettuata.
9.
I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni quale
corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.
Art.
9
Sospensione,
revoca e cancellazione dall'Albo.
1.
L'iscrizione all'Albo, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica
sicurezza, può essere sospesa dalla Giunta regionale, per un periodo da 6 a 12
mesi ovvero revocata nei seguenti casi:
a)
reiterato inadempimento degli obblighi professionali;
b)
comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività
professionale, e comunque contrario agli scopi del turismo;
c)
reiterate violazioni ai divieti previsti all'articolo precedente.
2.
È altresì disposta la cancellazione dall'Albo qualora il titolare perda taluno
dei requisiti di cui all'art. 4 e al primo comma dell'art. 7.
Art.
10
Norma
transitoria.
1.
Coloro i quali dimostrino di aver svolto attività di organizzatore
professionale di congressi per almeno un anno alla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono iscritti, a domanda, nell'Albo regionale di cui
all'art. 7.
2.
A tal fine, gli interessati debbono produrre, a pena di decadenza, apposita
domanda indirizzata all'Ufficio turismo-industria alberghiera della Regione
dell'Umbria, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, allegando idonea documentazione.