L.R.
18 agosto 1989, n. 25 (1).
Disposizioni
relative al rifinanziamento delle attività di ripristino e di ricostruzione
delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, nonché per il
proseguimento dell'azione integrata di cui all'art. 3 della L.R. 30 aprile
1985, n. 40.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 agosto 1989, n. 35.
TITOLO
I
Rifinanziamento
delle attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti
dal sisma del 19 settembre 1979
Art.
1
Modifiche
alla L.R. 20 agosto 1987, n. 41.
1. (2).
2. (3).
(2)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 1, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.
(3)
Sostituisce il primo comma dell'art. 2, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.
Art. 2
Modifiche
alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, alla legge regionale 31 maggio
1982, n. 26 e alla legge regionale 25 gennaio 1989, n. 7.
1. (4).
2.
È abrogato l'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 7.
3. (5).
4. (6).
(4)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 27, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(5)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 17, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(6)
Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 17, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
3
Integrazione
della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
1. (7).
(7)
Aggiunge l'art. 29-bis alla L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
4
Interventi
per il trasferimento di abitati.
1.
Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 1° luglio
1981, n. 34, è incrementato di lire 5.500.000.000 in termini di competenza e di
lire 1.000.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 8906 dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, anche per consentire ai
Comuni di effettuare le concessioni contributive agli aventi diritto, di cui al
terzo comma dello stesso articolo 17, che abbiano optato per le provvidenze di
cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
5
Rifinanziamento
interventi per il consolidamento di abitati.
1.
Per gli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale 1° luglio 1981,
n. 34, è autorizzato lo stanziamento di lire 150.000.000 in termini di
competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 8905 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale 1989.
Art.
6
Rifinanziamento
provvidenze a favore di privati ed Enti pubblici economici.
1.
Per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 1° luglio
1981, n. 34, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 31.600.000.000 in
termini di competenza e di lire 7.510.000.000 in termini di cassa, con iscrizione
al cap. 7043 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989.
Art.
7
Ulteriori
contributi a favore dei Comuni e degli Enti pubblici non economici.
1.
Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n.
34, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 17.577.500.000 in termini di
competenza e di lire 3.000.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap.
8907 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
dell'esercizio 1989.
Art.
8
Ulteriori
contributi per spese tecniche.
1.
Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 1985, n.
20, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 600.000.000 in termini di
competenza e di lire 200.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap.
5875 dello stato di previsione della spesa nel bilancio regionale 1989.
2.
Nei limiti dei fondi disponibili la Giunta regionale provvede a predisporre un
piano di spesa, sulla base delle preventive documentate esigenze dei Comuni, da
rappresentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.
9
Ulteriori
autorizzazioni per spese a carattere amministrativo e per l'esercizio delle
funzioni delegate.
1.
Sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti in termini di competenza e
di cassa sullo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per
l'esercizio 1989:
a)
lire 300.000.000 sul cap. 465 per le finalità di cui all'articolo 50, comma 15,
lett. b) della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34;
b)
lire 500.000.000 sul cap. 5807 per le finalità di cui all'articolo 49 della
legge regionale 1° luglio 1981, n. 34;
c)
lire 163.750.000 sul cap. 5877 per le finalità di cui all'articolo 42, comma 2,
della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34;
d)
lire 1.213.750.000 sul cap. 5993 per le finalità di cui all'articolo 46 della
legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
2.
Lo stanziamento di lire 1.000.000.000 previsto al cap. 285 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989 per le
finalità di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1980,
n. 50, è finanziato con i fondi di cui alla presente legge. È eliminata la
corrispondente
previsione
di lire 1.000.000.000 di cui al cap. 1894 dell'entrata dello stesso bilancio.
3.
La descrizione del cap. 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale dell'esercizio 1989 è così sostituita: «Spesa per il personale
adibito alle attività di ricostruzione nelle zone della Valnerina colpite dagli
eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi».
Art.
10
Ulteriore
autorizzazione di spesa per smontaggio, trasporto e deposito di alloggi
prefabbricati.
1.
Per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera g), della legge regionale 11
giugno 1979, n. 24, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire
1.278.000.000 in termini di competenza e di lire 300.000.000 in termini di
cassa a carico del cap. 1501 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale dell'esercizio 1989.
Art.
11
Integrazione
articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20.
1. (8).
(8)
Aggiunge due commi, dopo l'ultimo, all'art. 6, L.R. 22 aprile 1985, n. 20.
TITOLO
II
Finanziamento
aggiuntivo a favore del progetto integrato Valnerina
Art.
12
Disposizione
generale.
1.
Con le norme previste nel presente titolo si dispongono - in conformità del
Piano regionale di sviluppo 1988/1990, approvato dal Consiglio regionale con
Delib.C.R. 14 febbraio 1989, n. 893 - ulteriori interventi per il proseguimento
dell'azione integrata di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 aprile
1985, n. 40 (Progetto Integrato Valnerina - PIV).
Art.
13
Fondo
Sviluppumbria.
1.
Il fondo istituito con l'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1985, n.
40, è integrato di lire 5.000.000.000 in termini di competenza e di cassa, con
iscrizione al cap. 9508 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale dell'esercizio 1989.
2.
Gli interessi prodotti dallo stanziamento di cui al primo comma vanno ad
incrementare il predetto fondo.
3.
La Sviluppumbria, per le spese connesse alle funzioni di cui all'articolo 17
della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, può accedere al fondo di cui al
primo comma.
Art.
14
Apporto
al fondo di garanzia per il capitale di rischio (PIM).
1.
È autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 600.000.000 in termini di
competenza e di cassa per il conferimento regionale al fondo di garanzia per il
capitale di rischio di cui al PIM Umbria (sottoprogramma 2, misura 1), con
iscrizione al cap. 9457 istituito in bilancio con la legge regionale 19 luglio
1988, n. 22, alla voce n. 8080, di nuova istituzione, denominata:
«Finanziamento con fondi articolo 17, comma 7, legge 11 marzo 1988, n. 67». La
somma suddetta è finalizzata ad interventi per iniziative localizzate nel
territorio della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo,
Arrone e Montefranco.
Art.
15
Apporto
al fondo di garanzia per il credito a medio termine (PIM).
1.
È autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 62.000.000 in termini di
competenza e di cassa per il conferimento regionale al fondo di garanzia per il
credito a medio termine, di cui al PIM Umbria (sottoprogramma 2, misura 2/b),
con iscrizione al cap. 9516 istituito in bilancio con la legge regionale 19
luglio
1988, n. 22, alla voce n. 8080, di nuova istituzione, denominata «finanziamento
con fondi art. 17, comma 7, legge 11 marzo 1988, n. 67». La somma suddetta è
finalizzata ad interventi per iniziative localizzate nel territorio della
Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e
Montefranco.
Art.
16
Interventi
nei settori agricolo, zootecnico, agrituristico, forestale, faunistico e
dell'acquacoltura.
1.
È autorizzato lo stanziamento di lire 6.000.000.000, in termini di competenza e
di cassa, per la concessione di provvidenze a favore di investimenti nei
settori agricolo, zootecnico, agrituristico, faunistico, forestale e
dell'acquacoltura, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 della
legge
regionale
30 aprile 1985, n. 40, modificata dalla legge regionale 12 maggio 1987, n. 24,
con iscrizione al cap. 8171 - di nuova istituzione nel bilancio regionale
dell'esercizio 1989 - denominato: "Fondo per la concessione di provvidenze
a favore di investimenti nei settori agricolo, zootecnico, agrituristico,
faunistico, forestale e dell'acquacoltura, localizzati nel territorio della
Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone,
Montefranco e Polino" (9).
(9)
Articolo così sostituito dell'art. 1, comma 1, L.R. 8 novembre 1990, n. 39.
Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 1.
Art.
17
Interventi
nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera.
1.
È autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per contributi in conto
capitale e in conto interessi in forma attualizzata - da concedere con le
modalità previste nel PIM Umbria approvato dalla Commissione delle Comunità
europee con decisione del 19 maggio 1988 - per interventi volti a favorire lo
sviluppo della ricettività alberghiera ed extralberghiera attraverso la
realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento ed il miglioramento di quelle
esistenti, anche con interventi di recupero.
2.
La somma di cui al comma precedente è iscritta, in termini di competenza e di
cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
dell'esercizio 1989, al cap. 9292, di nuova istituzione, denominato:
«Contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata sulla
spesa per interventi nel settore della ricettività alberghiera ed
extralberghiera, localizzati nel territorio della Comunità montana della
Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco».
Art.
18
Interventi
nel settore delle strutture del turismo rurale.
1.
È autorizzato lo stanziamento di L. 1.500.000.000, per contributi in conto
capitale e in conto interessi in forma attualizzata, con destinazione alla
realizzazione delle strutture del centro agrituristico di Poggio Valaccone
(10).
2.
La somma di cui al comma precedente è iscritta, in termini dì competenza e di
cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
dell'esercizio 1989, al cap. 9293, di nuova istituzione denominato: «Contributi
in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata sulla spesa per la
realizzazione di strutture di turismo rurale».
(10)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 33.
Art.
19
Recupero
Terme Bagni di Triponzo.
1.
Lo stanziamento del cap. 9215, voce n. 8015 - istituito nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale in attuazione dell'art. 3 della
legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, per il recupero delle Terme di Triponzo
- è integrato, per l'anno 1989, di lire 2.900.000.000 in termini di competenza
e di cassa.
Art.
20
Interventi
sulla struttura di Forca Canapine.
1.
In corrispondenza del cap. 9301 - iscritto nello stato di previsione della
spesa del bilancio con la legge regionale 19 luglio 1988, n. 22, per il
finanziamento del PIM Umbria - sottoprogramma 3, misura 5 (Centri Servizi) - è
istituita, per il 1989, la voce n. 8080, denominata: «Finanziamento con fondi
articolo 17, comma 7, legge 11 marzo 1988, n. 67» con uno stanziamento di lire
539.000.000 destinato in modo specifico ad interventi sulla struttura di Forca
Canapine.
2.
È autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per la concessione di un contributo
in conto capitale a favore dell'Amministrazione della Provincia di Perugia con
vincolo di destinazione al cofinanziamento degli interventi previsti nel PIM
Umbria al sottoprogramma 3, misura 5 (Centri Servizi) di cui alla legge
regionale 19 luglio 1988, n. 22.
3.
La somma, di cui al secondo comma, è iscritta in termini di competenza e di
cassa al cap. 9294, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale 1989, denominato: «Contributo a favore
dell'Amministrazione della Provincia di Perugia per la realizzazione di un
centro servizi polivalente rivolto a sostenere lo sviluppo turistico dell'area
di Forca Canapine nell'ambito del PIM Umbria (Attrezzature sportive,
commerciali, per ristorazione, per spettacoli, per animazione, per ricezione e
informazione)».
Art.
21
Itinerari
turistici e aree attrezzate pluriuso.
1.
È autorizzata la spesa di lire 500.000.000, da destinare alla realizzazione di
un progetto relativo agli itinerari turistici attrezzati della Valnerina, con
interventi nella viabilità sentieristica, segnaletica e connesso materiale
promozionale e informativo.
2.
I soggetti pubblici attuatori saranno individuati dalla Giunta regionale in
sede di approvazione del progetto.
3.
La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap.
9302, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per la realizzazione nei
territori della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo,
Arrone e Montefranco, di un progetto relativo ad itinerari turistici ed aree
attrezzate pluriuso».
Art.
22
Carta
geologica della Valnerina.
1.
È autorizzata la spesa di lire 500.000.000, da destinare alla realizzazione
della Carta geologica della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e
Montefranco.
2.
La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap.
5810, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per la realizzazione della Carta
geologica dei territori della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di
Ferentillo, Arrone e Montefranco».
Art.
23
Teatri
storici della Valnerina.
1.
È autorizzata la spesa di lire 2.300.000.000 da destinare al restauro dei
teatri di Norcia e Monteleone di Spoleto.
2.
La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap.
6821, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per il restauro dei Teatri
storici di Norcia e di Monteleone di Spoleto».
Art.
24
Sistema
archivistico della Valnerina.
1.
È autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000, da destinare alla realizzazione
del progetto relativo al Sistema archivistico della Valnerina.
2.
I soggetti pubblici attuatori saranno individuati dalla Giunta regionale in
sede di approvazione del progetto.
3.
La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap.
6822, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per la realizzazione nei
territori della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo,
Arrone
e Montefranco del progetto relativo al Sistema archivistico della Valnerina»
(11).
(11)
Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 4 aprile 1990, n. 14.
Art.
25
Centro
per la documentazione e la ricerca antropologica nella Valnerina.
1.
È autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per interventi relativi al complesso
di S. Giacomo, in Cerreto di Spoleto, destinato alla attività del Centro per la
documentazione e la ricerca antropologica nella Valnerina (CEDRAV).
2.
La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap.
6823, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per il Centro per la
documentazione e la ricerca antropologica nella Valnerina».
Art.
26
Infrastrutture
per la mobilità alternativa.
1.
Lo stanziamento del cap. 7375, voce n. 8015 - istituito nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale in attuazione dell'art. 3 della
legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, per interventi nelle infrastrutture per
la mobilità alternativa e il parcheggio di Cascia, è integrato di lire
1.200.000.000 in termini di competenza e di cassa.
2.
L'entità del contributo - che non potrà essere inferiore al 50 per cento
dell'investimento - sarà determinata in sede di approvazione dei progetti da
parte della Giunta regionale.
Art.
27
Programma
di metanizzazione.
1.
È autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000, da destinare alla realizzazione
del progetto di metanizzazione ad usi civili, industriali e artigianali nei
territori dei comuni della Comunità montana della Valnerina.
2.
La somma di cui al primo comma è iscritta, in termini di competenza e di cassa,
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989 al cap. 8915,
di nuova istituzione denominato: «Spese per la realizzazione, nei territori della
Comunità montana della Valnerina, del progetto relativo alla costruzione della
rete di metanizzazione ad usi civili, industriali ed artigianali».
3.
Lo stanziamento del cap. 9500 - voce n. 3110 iscritto nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale e relativo a contributi della Sviluppumbria
per programmi regionali di metanizzazione, è integrato, per l'anno 1989, di
lire 160.000.000 in termini di competenza e di cassa con vincolo di
destinazione ai progetti di metanizzazione in atto nei comuni di Ferentillo,
Arrone e Montefranco;
-
lo stanziamento predetto è disposto a favore dei Comuni destinatari
dell'intervento ed è erogato attraverso accredito alla società per azioni, a
prevalente capitale pubblico locale, costituita per la realizzazione
dell'infrastruttura e per la gestione del servizio di distribuzione del metano,
nel rispetto dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (12);
-
il contributo concesso è pari all'ammontare dell'intera spesa (13).
(12)
Alinea aggiunto dall'art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 32.
(13)
Alinea aggiunto dall'art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 32.
Art.
28
Fondo
a favore dei Comuni per la costruzione o ripristino di centraline
idroelettriche.
1.
Presso la Regione è costituito un fondo di lire 1.500.000.000 assegnato ai
Comuni di Sellano e Preci per la costruzione e l'ampliamento delle centraline
idroelettriche site nel loro territorio nella misura di lire 750.000.000 a
favore di ciascun Comune.
2.
L'erogazione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale
sulla base dei piani finanziari dei Comuni, che devono costituire parte
essenziale della richiesta di finanziamento.
3.
È ricompreso nella quota di lire 750.000.000 assentito sub 1. al Comune di
Sellano il contributo di lire 621.174.612 già erogato al medesimo Comune in
applicazione della citata legge regionale 18 agosto 1989, n. 25.
4.
Al finanziamento della quota residua di lire 878.825.388, corrispondente agli
interventi ancora da eseguire a norma del precedente comma 1, si provvederà con
pari disponibilità dello stanziamento assegnato alla Regione Umbria a valere
sui fondi recati dall'art. 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e che
verrà reiscritta - a norma degli artt. 27 e 53 della vigente legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, con legge di assestamento
al bilancio 1995, al corrispondente cap. 8916 della spesa (14).
(14)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 15 novembre 1995, n. 42.
TITOLO
III
Norme
finali
Art.
29
Norma
finale.
1.
La Giunta regionale è incaricata di elaborare e trasmettere al Consiglio
regionale ed agli Enti locali interessati schede-progetto esplicative degli
interventi di cui al titolo II, conformemente agli schemi previsti nel
Programma Integrato Mediterraneo.
Art.
30
Accantonamento.
1.
Sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione del bilancio
regionale dell'esercizio 1989 è accantonata la somma di lire 656.000.000 da
destinare alle eventuali maggiori esigenze finanziarie, che dovessero
manifestarsi nel corso della realizzazione degli interventi di cui alla
presente legge.
2.
L'utilizzo dell'accantonamento, di cui al precedente comma, sarà disposto con
legge di bilancio o di variazione dello stesso.
Art.
31
Sostituzione
in caso di inadempienza.
1.
(15).
(15)
Aggiunge l'art. 19-bis alla L.R. 31 maggio 1982, n. 26.
TITOLO
IV
Norma
finanziaria
Art.
32
1.
All'onere complessivo di lire 97.100.000.000 previsto per l'attuazione della
presente legge, è fatto fronte:
quanto
a lire 95.000.000.000 con corrispondente somma assegnata alla Regione Umbria
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione
civile, a valere sullo stanziamento recato dall'art. 17, comma 7, della legge
11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);
quanto
a lire 2.100.000.000 mediante utilizzo di quota della somma accantonata sul
fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale dell'esercizio 1985 con l'art. 2 della legge regionale 30 aprile
1985, n. 40 e reiscritta nello stesso capitolo del bilancio 1989 a norma
dell'art. 53, comma 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. (16).
(16)
Il comma che si omette apporta variazioni al bilancio di previsione per il
1989, approvato con L.R. 2 maggio 1989, n. 13.