L.R.
25 agosto 1989, n. 29 (1).
Incentivi
finanziari alle aziende di trasporto pubblico di persone ed ai Comuni che
gestiscono in economia il servizio di trasporto pubblico di persone per il
rinnovo e l'installazione di elementi funzionali all'uso dei sistemi di
trasporto pubblico (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 settembre 1989, n 36.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. qq), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalità.
[1.
La Regione dell'Umbria con la presente legge favorisce, a partire dal 1989, il
rinnovo e l'installazione di elementi funzionali all'uso dei sistemi di
trasporto pubblico, quali le pensiline, in ambito urbano ed extra urbano] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. qq), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Soggetti
interessati.
[1.
Le aziende di trasporto pubblico di persone ed i Comuni, che gestiscono in
economia il servizio di trasporto pubblico di persone operanti in ambito
urbano, che rinnovino o installino nuove pensiline o altri elementi di arredo
urbano, funzionali all'uso del sistema di trasporto pubblico, potranno
beneficiare di un contributo regionale pari al 50 per cento del costo standard,
definito con atto della Giunta regionale, purché l'intervento sia realizzato in
centri con meno di 20.000 abitanti.
2.
Le aziende di trasporto pubblico di persone ed i Comuni che gestiscono in
economia il servizio di trasporto pubblico di persone operanti in ambito
extraurbano, che rinnovino o installino nuove pensiline o altri elementi di
arredo urbano, funzionali all'uso del sistema di trasporto pubblico, potranno
beneficiare di un contributo regionale pari al 75 per cento del costo standard
stabilito con deliberazione della Giunta regionale] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. qq), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Norma
procedurale.
[1.
Per l'attivazione del contributo regionale i soggetti interessati, di cui al
precedente art. 2, debbono presentare un progetto complessivo degli interventi
proposti contenente quantità, qualità, tempi, costi, localizzazione degli
elementi che si intendono installare o di quelli che si intendono sostituire,
con una relazione che espliciti e giustifichi le ragioni del progetto e gli
aspetti funzionali e promozionali dell'uso del trasporto pubblico di persone
che ne conseguiranno.
2.
Le richieste formulate dai soggetti interessati, di cui al precedente art. 2,
dovranno pervenire entro il 31 ottobre 1989, alla Regione dell'Umbria, Ufficio
viabilità e trasporti.
3.
Le suddette richieste saranno valutate da apposita commissione nominata con
proprio atto dalla Giunta regionale ed ammesse ai benefici della presente
legge, in relazione alle caratteristiche funzionali, estetiche e di arredo
urbano, individuate nell'ambito dello specifico concorso nazionale a tal fine
promosso] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. qq), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Norma
finanziaria.
[1.
All'onere di lire 200 milioni previsto per l'attuazione della presente legge
nell'anno 1989 si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 7406 dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1989, in
relazione all'importo di L. 935.190.000 ivi reiscritto con legge regionale 2
maggio 1989, n. 14, ai sensi dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale
3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, come modificata con
l'articolo unico della legge regionale 19 luglio 1975, n. 35.
2.
Per gli anni successivi al 1989 l'ammontare degli stanziamenti sarà stabilito
con le rispettive leggi di bilancio.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. qq), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.