L.R.
24 ottobre 1989, n. 34 (1).
Interventi
a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino
fondiario.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 31 ottobre 1989, n 45.
Art.
1
Finalità.
1.
Allo scopo di contribuire all'azione di adeguamento delle aziende agricole
umbre ai nuovi orientamenti della politica strutturale della Comunità economica
europea, in conformità alle indicazioni del Piano agricolo nazionale e del
Piano regionale di sviluppo, sono emanate le disposizioni di cui agli articoli
che seguono.
TITOLO
I
Intervento
per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice
Art.
2
Agevolazioni
creditizie.
1.
Per favorire il consolidamento e lo sviluppo della proprietà
diretto-coltivatrice, con particolare riguardo per le azioni proposte da
giovani imprenditori, la Regione concorre nel pagamento degli interessi
relativi a mutui di durata quindicennale per l'acquisto di terreni, contratti
ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art.
3
Soggetti
beneficiari.
1.
Possono beneficiare dell'agevolazione creditizia di cui all'art. 2, i
coltivatori diretti proprietari, affittuari, soccidari, mezzadri, coloni
parziari, compartecipanti non stagionali ed altri coltivatori della terra,
singoli od associati in cooperativa, nonché tecnici in possesso del diploma di
laurea in scienze agrarie o veterinarie o del diploma di perito agrario o di
agrotecnico, conseguito quest'ultimo ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1970, n. 253
(2).
2.
Non hanno titolo ad ottenere l'agevolazione i richiedenti che nel biennio
precedente la richiesta abbiano venduto fondi rustici o quote degli stessi di
superficie superiore ad un ettaro e mille metri quadrati, ad esclusione di
vendite finalizzate alla permuta a scopo di accorpamento o riordino fondiario.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 4 novembre 1991, n. 28.
Art.
4
Operazioni
ammissibili - Priorità.
1.
Le agevolazioni sono concesse con riferimento alle operazioni e secondo
l'ordine di priorità appresso indicati:
a)
formazione e ampliamento delle aziende proposti da giovani imprenditori
coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni;
b)
formazione o ampliamento richiesti nell'esercizio del diritto di prelazione o
di riscatto ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c)
ampliamento con precedenza per le operazioni realizzate mediante l'accorpamento
di superfici volte a favorire un razionale esercizio dell'attività agricola;
d)
formazione proposta da mezzadri, coloni parziari, compartecipanti non
stagionali o da soccidari, titolari di contratti non convertiti in affitto e
soggetti ad escomio per scadenza dei termini previsti dall'articolo 34 della
legge 3 maggio 1982, n. 203, nel caso in cui i proprietari dei fondi
acconsentano alla
vendita
in sede di accordo transattivo sempreché sussistano capacità produttive, anche
potenziali, sufficienti per la costituzione di una azienda valida sotto il
profilo tecnico ed economico;
e)
acquisto di diritti di comproprietà nonché di quote provenienti dall'asse
ereditario;
f)
permuta, nei casi in cui il valore del terreno da acquisire sia superiore a
quello del terreno da cedere;
g)
formazione, nei casi in cui il valore della produzione lorda vendibile media del
fondo acquistando sia inferiore ai limiti previsti per l'intervento della Cassa
per la formazione della proprietà coltivatrice.
L'agevolazione
è concessa sempreché sussistano i requisiti di produttività di cui alla
precedente lettera d).
2.
Il concorso negli interessi è concesso per mutui di importo non inferiore a
lire 10.000.000 e non superiore a:
a)
L. 30.000.000 nel caso di permuta;
b)
L. 90.000.000 nel caso di ampliamento anche mediante l'acquisto di diritti di
comproprietà o di quote provenienti dall'asse ereditario;
c)
L. 150.000.000 nel caso di formazione.
3.
Entro i limiti di cui al secondo comma il mutuo può coprire l'intero ammontare
del prezzo di acquisto ritenuto congruo.
Art.
5
Presentazione
e istruttoria delle domande.
1.
Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni creditizie sono presentate
all'Area operativa agricoltura e foreste della Giunta regionale.
2.
La Giunta regionale approva la graduatoria, formulata in base ai criteri di cui
al precedente articolo 4, entro il 31 luglio di ciascun anno di operatività per
le domande pervenute nel primo semestre ed entro il 31 gennaio successivo per
quelle pervenute nel secondo semestre. Le domande assegnate ad una stessa
fascia di priorità sono collocate in graduatoria secondo l'ordine cronologico
della loro presentazione.
3.
Nel corso di operatività della legge, le domande ammesse in graduatoria ma non
finanziate per insufficienza di disponibilità, sono inserite nella graduatoria
del semestre successivo secondo l'ordine di priorità alle stesse riconosciuto
ai sensi del precedente articolo 4.
4.
Le domande e la documentazione nonché ogni atto inerente la concessione delle
agevolazioni sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 28 -
comma 8 - della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art.
6
Vincolo
di indivisibilità.
1.
I fondi acquistati con le agevolazioni della presente legge sono assoggettati
al vincolo di indivisibilità, previsto dalla vigente normativa in materia, a
favore della Regione dell'Umbria, del quale deve essere fatta espressa menzione
negli atti di acquisto e di mutuo e da trascriversi nei pubblici registri
immobiliari.
2.
Deroghe al vincolo di cui al primo comma, a richiesta degli interessati,
possono essere autorizzate con provvedimento della Giunta regionale, previa
istruttoria dell'Ufficio che, a suo tempo, istruì la domanda di mutuo:
a)
in caso di successione, quando i fondi risultanti dalla divisione ereditaria
siano comunque in grado di mantenere la propria efficienza produttiva ed
organizzativa sotto il profilo tecnico ed economico;
b)
in caso di permuta a scopo di accorpamento o per il miglioramento della
organicità aziendale, purché ritenuta idonea e necessaria. In tale ipotesi, il
vincolo gravante sulla superficie ceduta viene trasferito su quella ricevuta in
permuta.
3.
In caso di cessione di aree per esproprio dichiarato di pubblica utilità, il
vincolo viene revocato limitatamente alla superficie espropriata.
Art.
7
Decadenza
dai benefici.
1.
Costituiscono motivi di decadenza dai benefici accordati con la presente legge
la estinzione anticipata del mutuo o la vendita anche parziale del fondo
acquistato o di quello preposseduto - che ha concorso alla formazione del
giudizio di idoneità circa la validità della nuova azienda - prima che siano
trascorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto di acquisto, fatti salvi i
casi di forza maggiore, sui quali decide la Giunta regionale a richiesta degli
interessati.
Art.
8
Misura
e liquidazione del concorso regionale - Fondo interbancario di garanzia.
1.
Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 2 è
pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso di
riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti, per le operazioni
di credito agrario di miglioramento, alla data della stipula del contratto di
mutuo.
2.
Il tasso agevolato a carico del beneficiario non può essere inferiore a quelli
minimi previsti, ai sensi del terzo comma dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, dalle disposizioni in materia vigenti alla data di stipulazione dei
contratti di mutuo.
3.
Il concorso è liquidato agli istituti di credito, previa attualizzazione del
relativo importo, ad un tasso pari al costo delle provviste indicate nei relativi
decreti ministeriali e con le modalità stabilite dalla convenzione stipulata
tra la Giunta regionale e gli istituti medesimi.
4.
Alle operazioni di mutuo di cui alla presente legge si applicano le
disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di
cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.
9
Norma
di rinvio
1.
Per quanto non espressamente previsto dal titolo I, valgono le disposizioni di
cui alla legge n. 590/1965 e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO
II
Avvio
di azioni di ricomposizione e di riordino fondiario
Art.
10
Incentivazione
delle operazioni di permuta.
1.
Al fine di agevolare iniziative di ricomposizione fondiaria mediante permute di
quote di terreno di superficie non inferiore ad 1 ettaro, la Giunta regionale
concede contributi fino al 50 per cento delle spese notarili e di quelle
relative a tasse e imposte, non soggette a riduzioni ai sensi della vigente
normativa in materia, gravanti sulle operazioni di permuta.
2.
Le domande, sottoscritte congiuntamente dai proprietari dei terreni da
permutare, sono presentate all'Area operativa agricoltura e foreste.
Art.
11
Predisposizione
di progetti di riordino fondiario.
1.
La Regione incentiva lo studio e la predisposizione, da parte dell'Ente di
sviluppo agricolo in Umbria, anche con la collaborazione dei Consorzi di
bonifica, di progetti di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria,
da inserire nei piani finalizzati al conseguimento dell'obiettivo n. 5 -
fissato dall'articolo 1 del Reg. C.E.E. n. 2052/1988 del Consiglio del 24
giugno 1988 e riguardanti zone del territorio regionale riconosciute, ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento medesimo, ammissibili al contributo dei fondi comunitari
a finalità strutturali - nonché nei piani previsti dall'articolo 4 della legge
8 novembre 1986, n. 752.
2.
L'Ente procede alla redazione dei progetti previa approvazione da parte della
Giunta regionale delle relative proposte.
TITOLO
III
Norme
finali
Art.
12
Abrogazione
di precedenti disposizioni.
1.
È abrogata la legge regionale 16 gennaio 1981 n. 5.
2.
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad essere disciplinati, fino all'esaurimento, dalla legge di cui al
primo comma.
Art.
13
Norma
finanziaria.
1.
La determinazione annuale della spesa per l'attuazione della presente legge è
effettuata con legge di bilancio a norma di quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di
contabilità, e successive modificazioni ed integrazioni.