L.R. 27 novembre 1989, n. 38 (1).

Programma di alienazione degli alloggi di proprietà degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 dicembre 1989, n 50.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[1. La presente legge disciplina l'alienazione degli alloggi di proprietà degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica realizzati senza il contributo o il concorso dello Stato o di altri enti pubblici.

2. La vendita degli alloggi effettuata ai sensi della presente legge è diretta a consentire il reperimento di risorse finanziarie per:

a) l'esecuzione di programmi di manutenzione straordinaria sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli I.E.R.P.;

b) l'acquisto di immobili da recuperare per finalità abitative;

c) l'esecuzione di interventi abitativi di nuova costruzione o recupero inseriti in programmi integrati;

d) l'eventuale ripiano dei disavanzi degli Istituti] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Limiti di cessione.

 

[1. Gli alloggi ceduti in proprietà, in attuazione del programma di cessioni di cui al successivo articolo 3, non possono nel complesso superare il 25 per cento di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ogni singolo Istituto al momento dell'entrata in vigore della presente legge] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Programma di alienazione.

 

[1. L'Istituto trasmette alla Giunta regionale il programma di alienazione degli alloggi.

2. Il programma di alienazione, prevalentemente finalizzato alla cessione di interi edifici, indica:

a) il numero, l'ubicazione e le condizioni manutentive degli alloggi che l'Istituto intende cedere;

b) i tempi e le fasi degli adempimenti di competenza dell'Istituto, al fine di perfezionare le cessioni entro due anni dall'approvazione regionale del programma;

c) il prezzo di vendita degli alloggi stimato secondo i contenuti di cui all'articolo 6 della presente legge.

3. Il programma di alienazione è approvato dalla Giunta regionale] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Programma di utilizzo.

 

[1. Unitamente al programma di alienazione, l'Istituto trasmette alla Regione il programma di utilizzo delle somme derivanti dalla vendita degli alloggi.

2. Il programma di utilizzo indica:

a) l'ammontare complessivo e la ripartizione tra i vari settori di intervento di cui ai punti a), b), c), d) del precedente articolo 1;

b) i tempi di realizzazione degli interventi.

3. Il programma di utilizzo è approvato dalla Giunta regionale] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Modalità di acquisto degli alloggi.

 

[1. Gli alloggi compresi nel programma di alienazione possono essere ceduti:

a) all'assegnatario dell'alloggio;

b) ai componenti il nucleo familiare definito dal quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, modificata ed integrata dalla legge regionale 25 maggio 1988, n. 30, purché vi sia l'assenso scritto ell'assegnatario con dichiarazione autenticata e purché, contestualmente alla vendita, venga costituito, a favore dello stesso, diritto di uso dell'alloggio ceduto, ai sensi dell'articolo 1022 del codice civile;

c) ai componenti il nucleo familiare dell'assegnatario deceduto, ovvero al coniuge superstite, ai discendenti collaterali entro il quarto grado ed agli ascendenti degli assegnatari purché conduttori] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Prezzo di cessione.

 

[1. Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato dall'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica in relazione al loro valore venale, previa valutazione dell'Ufficio tecnico erariale, al momento della proposta di acquisto, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile, della sua ubicazione, nonché di eventuali migliorie realizzate dal conduttore acquirente] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Modalità di pagamento.

 

[1. Il pagamento del prezzo di vendita dell'alloggio può venire effettuato per contanti con la riduzione del 30 per cento o ratealmente con la riduzione del 15 per cento.

2. Qualora venga scelta la forma rateale, l'acquirente dovrà versare non meno del 20 per cento del prezzo ed il residuo importo con rate semestrali dilazionabili sino a 15 anni, al tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della proposta di acquisto.

3. A garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'Istituto iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

4. La cessione in proprietà degli alloggi comporta agli acquirenti le limitazioni ed i divieti circa le disponibilità degli alloggi stessi, previsti dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Contabilizzazione rientri.

 

[1. Gli Istituti contabilizzano le somme ricavate a norma della presente legge in apposita gestione speciale e destinano direttamente le stesse, detratto quanto necessario all'estinzione di eventuali gravami passivi sugli stabili ceduti, alle finalità di cui al secondo comma del precedente articolo 1] (10).

 

 

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. p), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.