L.R. 21 dicembre 1989, n. 42 (1).

Adeguamento delle indennità di presenza ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 1989, n 53.

 

 

Art. 1

Nuova misura dell'indennità.

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, ai componenti effettivi e supplenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Collegio nella misura di:

a) lire 90.000 al Presidente;

b) lire 65.000 agli altri componenti.

 

 

Art. 2

Indennità collegate.

 

1. Le indennità dei componenti di organismi regionali, la cui determinazione è collegata alla misura dell'indennità dei componenti del Comitato regionale di controllo restano invariate negli importi stabiliti ai sensi della L.R. 14 aprile 1987, n. 22.

 

 

Art. 3

Norma finanziaria.

 

1. L'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 97.000.000, graverà sul cap. 250 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1990 in poi e troverà copertura finanziaria nella previsione del programma 1.03.1.03 del bilancio pluriennale 1990/1992.