L.R.
27 dicembre 1989, n. 45 (1).
Modificazioni
ed integrazioni della L.R. 18 novembre 1987, n. 51: «Istituzione del Centro per
la realizzazione della parità e della pari opportunità tra uomo e donna» e
della L.R. 1° settembre 1988, n. 40 «Ordinamento degli uffici regionali».
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 gennaio 1990, n. 2.
Art.
1
Denominazione
del Centro.
1. (2).
2.
Nel comma primo dell'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, le
parole da «istituisce ...» a «denominato "Centro"», sono sostituite
dalle seguenti: «istituisce il "Centro regionale per la realizzazione
della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna", denominato
"Centro per le pari opportunità"».
(2)
Sostituisce il titolo della L.R. 18 novembre 1987, n. 51.
Art.
2
Organizzazione
interna del Centro.
1. (3).
2. (4).
(3)
Sostituisce, con i commi 1 e 1-bis, l'originario comma 1 dell'art. 4, L.R. 18
novembre 1987, n. 51.
(4)
Aggiunge i commi 8 e 9 all'art. 4, L.R. 18 novembre 1987, n. 51.
Art.
3
Gestione
economico-finanziaria e struttura operativa.
1. (5).
(5)
Sostituisce l'art. 6, L.R. 18 novembre 1987, n. 51.
Art.
4
Dotazione
organica.
1.
Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, la dotazione organica
delle qualifiche funzionali del ruolo regionale è incrementata di quattro
unità, come segue:
a)
qualifica funzionale di «funzionario» (ottavo livello retributivo): due unità;
b)
qualifica funzionale di «esecutore» quarto livello retributivo): due unità.
2.
La dotazione organica complessiva del ruolo regionale di cui alla tabella B),
recata dall'allegato n. 2 alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, è
sostituita come risulta nell'allegato alla presente legge.
Art.
5
Norma
finanziaria.
1.
All'onere annuo, valutato in L. 150.000.000, si farà fronte con gli
stanziamenti dei predetti capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della
spesa dei bilanci dal 1990 in poi, come da previsioni di cui al bilancio
pluriennale 1989/1991, programma di attività 1.06.1.01.
Allegato
(6).
(6)
Sostituisce la dotazione organica complessiva del ruolo regionale di cui alla
tabella B, recata dall'allegato 2 alla L.R. 1° settembre 1988, n. 40, in virtù
di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della presente legge.