L.R. 27 dicembre 1989, n. 45 (1).

Modificazioni ed integrazioni della L.R. 18 novembre 1987, n. 51: «Istituzione del Centro per la realizzazione della parità e della pari opportunità tra uomo e donna» e della L.R. 1° settembre 1988, n. 40 «Ordinamento degli uffici regionali».

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 gennaio 1990, n. 2.

 

 

Art. 1

Denominazione del Centro.

 

1.  (2).

2. Nel comma primo dell'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, le parole da «istituisce ...» a «denominato "Centro"», sono sostituite dalle seguenti: «istituisce il "Centro regionale per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna", denominato "Centro per le pari opportunità"».

 

(2) Sostituisce il titolo della L.R. 18 novembre 1987, n. 51.

 

 

Art. 2

Organizzazione interna del Centro.

 

1.  (3).

2.  (4).

 

(3) Sostituisce, con i commi 1 e 1-bis, l'originario comma 1 dell'art. 4, L.R. 18 novembre 1987, n. 51.

(4) Aggiunge i commi 8 e 9 all'art. 4, L.R. 18 novembre 1987, n. 51.

 

 

Art. 3

Gestione economico-finanziaria e struttura operativa.

 

1.  (5).

 

(5) Sostituisce l'art. 6, L.R. 18 novembre 1987, n. 51.

 

 

Art. 4

Dotazione organica.

 

1. Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del ruolo regionale è incrementata di quattro unità, come segue:

a) qualifica funzionale di «funzionario» (ottavo livello retributivo): due unità;

b) qualifica funzionale di «esecutore» quarto livello retributivo): due unità.

2. La dotazione organica complessiva del ruolo regionale di cui alla tabella B), recata dall'allegato n. 2 alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, è sostituita come risulta nell'allegato alla presente legge.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria.

 

1. All'onere annuo, valutato in L. 150.000.000, si farà fronte con gli stanziamenti dei predetti capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa dei bilanci dal 1990 in poi, come da previsioni di cui al bilancio pluriennale 1989/1991, programma di attività 1.06.1.01.

 

 

Allegato (6).

 

 

 

(6) Sostituisce la dotazione organica complessiva del ruolo regionale di cui alla tabella B, recata dall'allegato 2 alla L.R. 1° settembre 1988, n. 40, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della presente legge.