L.R. 13 gennaio 1990, n. 1 (1).

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale ad esaurimento ex legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 e del personale del ruolo speciale transitorio ex legge regionale 7 giugno 1982, n. 30. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17 agosto 1984, n. 41 e della L.R. 1°

settembre 1988, n. 40 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 gennaio 1990, n 3.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo I - Personale addetto alla formazione professionale

 

Art. 1

Soppressione del ruolo unico speciale ad esaurimento ex legge n. 30/1983.

 

[1. Il ruolo unico speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale istituito dall'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, è soppresso.

2. Il personale del predetto ruolo è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con le modalità di cui al presente capo] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Immissione del personale nei ruoli regionali.

 

[1. Il personale docente nel ruolo unico speciale è inquadrato secondo i criteri di corrispondenza contenuti nell'allegata tabella A/1.

2. Il personale non docente del ruolo unico speciale è inquadrato secondo i criteri di corrispondenza contenuti nell'allegata tabella A/2] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Trattamento economico.

 

[1. L'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui all'art. 2 ha decorrenza dal 1° gennaio 1990.

2. Al medesimo personale si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico in vigore per i dipendenti regionali, fatti salvi i migliori trattamenti economici acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge. La differenza viene conservata a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con la progressione economica.

3. L'anzianità di servizio prestata nel ruolo unico speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale è considerata utile anche ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Immissione degli uditori docenti o non docenti nei ruoli regionali.

 

[1. Gli uditori docenti e non docenti di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 19-quater della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come aggiunto dall'art. 4 della legge 11 agosto 1983, n. 30, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo unico dei dipendenti regionali, rispettivamente, con le modalità di cui all'art. 2.

2. La domanda di inquadramento, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio e non prima del 1° gennaio 1990] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Dotazione organica del contingente provvisorio.

 

[1. I dipendenti inquadrati ai sensi dei precedenti articoli costituiscono il contingente provvisorio del personale addetto alla formazione professionale.

2. Dello stesso contingente fa parte il personale docente, già inquadrato nel ruolo unico regionale, addetto alla formazione professionale. Al personale docente del ruolo unico regionale di VI qualifica funzionale si applica il disposto di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge.

3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo il contingente del personale addetto alla formazione professionale è quello stabilito nell'allegata tabella B.

4. Con la legge di modifica della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sarà stabilito il contingente definitivo e le modalità di accesso al contingente medesimo] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Profili professionali.

 

[1. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei precedenti articoli è attribuito, nel rispetto della qualifica funzionale assegnata, il profilo professionale corrispondente ai contenuti di professionalità della posizione funzionale di provenienza secondo l'allegata tabella C] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo II - Personale del ruolo speciale transitorio ex legge n. 30/1982

 

Art. 7

Soppressione del titolo speciale transitorio.

 

[1. Il ruolo speciale transitorio istituito con la legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1987, n. 7, è soppresso.

2. Il personale del ruolo speciale è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale dal 1° gennaio 1990 nel rispetto della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondente ai contenuti di professionalità della posizione funzionale di provenienza secondo l'allegata tabella D.

3. L'anzianità di servizio prestata nel ruolo speciale transitorio è considerata utile anche ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo III - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40

 

Art. 8

Dotazione organica delle qualifiche funzionali di istruttore direttivo e di collaboratore professionale.

 

[1. La dotazione organica del ruolo del personale regionale, per la VII qualifica funzionale, di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, è incrementata, oltre che per l'effetto di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della presente legge, di ulteriori n. 93 unità.

2. La dotazione organica del ruolo del personale regionale, per la V qualifica funzionale, di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, è incrementata di n. 43 unità] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

Norma transitoria.

 

[1. Alla copertura dei 93 posti di istruttore direttivo di cui al primo comma dell'art. 8 della presente legge si provvede con concorso per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo, in servizio nella qualifica di istruttore alla data del 31 dicembre 1986.

2. Alla copertura dei 43 posti di collaboratore professionale di cui al comma 2 dell'art. 8, si provvede con concorso, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo in servizio nella qualifica di esecutore alla data del 31 dicembre 1987.

3. In via transitoria fino all'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai precedenti commi, i contingenti delle qualifiche di istruttore e di esecutore sono pari, rispettivamente, a n. 503 e n. 319 unità] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15

novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

Dotazione organica del ruolo regionale.

 

[1. Per effetto di quanto disposto con la presente legge la dotazione organica del ruolo del personale regionale è quella di cui all'allegata tabella E che sostituisce la tabella B allegata alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 40] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 11

Ricorso alle liste di collocamento.

 

[1. Per il reclutamento del personale dalla I alla IV qualifica funzionale, si fa ricorso alle liste del collocamento ordinario nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissione all'impiego e previa selezione mediante test attitudinali e/o prova pratica] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 12

Norma finanziaria.

 

[1. Al presumibile onere annuo di lire 1.350.000.000 previsto per l'attuazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1990, si farà fronte con le disponibilità degli stanziamenti dei capitoli 50, 51, 280, 281 e 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale regionale compresi nei programmi di attività 1.06.1.01 - 1.06.1.02 - 1.06.1.03 - 1.06.1.04 - 1.06.1.05 e 1.06.1.06 del bilancio pluriennale 1989-1991] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato 1 (15)

 

Tabella A/1

Tabella di corrispondenza tra i livelli del CCNL per il personale della formazione professionale e le qualifiche funzionali ex L.R. n. 46/1983

 

Livello CCNL

form.ne prof.leQualif. funz.le

ex L.R. n. 46/1983RequisitiVVIVVIIpossesso di una delle seguenti

condizioni:a)diploma di laurea o titolo

equipollente;b)diploma di scuola media superiore o titolo equipollente e attività di docenza, per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea, per un periodo di tempo non inferiore a cinque mesi continuativi.

 

Tabella A/2

Tabella di corrispondenza tra i livelli del CCNL per il personale della formazione professionale e le qualifiche funzionali ex L.R. n. 46/1983

 

Livello CCNL

form.ne prof.leQualif. funz.le

ex L.R. n. 46/198VI(direttore)VIIIIV(responsabile di segreteria)VIIII(collaboratore amministrativo)VIII(operatore amministrativo)VI(ausiliario)III

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato 2 (16)

 

Tabella B

Contingente provvisorio del personale regionale addetto alla formazione professionale

 

Qualifiche funzionaliDotazione- dirigente di strutture di II livello e qualifiche

equiparate-- dirigente di strutture di I livello e qualifiche equiparate-- funzionario10- istruttore direttivo130- istruttore46- collaboratore professionale3- esecutore-- operatore6- ausiliario-- addetto alle pulizie-Totale195

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato 3 (17)

 

Tabella C

Integrazione all'allegato C, alla L.R. n. 41/1984 e all'allegato C, alla L.R. n. 40/1988

Profili professionali nell'ambito delle qualifiche funzionali

 

Seconda qualifica dirigenziale.II.1Dirigente giuridico-amministrativoII.2Dirigente per l'economia e la finanzaII.3Dirigente per l'informazioneII.4Dirigente per il territorioII.5Dirigente socio-sanitarioII.6Dirigente per la cultura e l'istruzionePrima qualifica dirigenziale.I.1Dirigente giuridico-amministrativoI.2Dirigente per l'economia e la finanzaI.3Dirigente per l'informazioneI.4Dirigente per il territorioI.5Dirigente socio-sanitarioI.6Dirigente per la cultura e l'istruzione8. Funzionario.8.1Funzionario giuridico-amministrativo8.2Funzionario per l'economia e la finanza8.3Funzionario per l'informazione 8.4Funzionario per il territorio8.5Funzionario socio-sanitario8.6Funzionario per la cultura e l'istruzione8.7Funzionario per la formazione professionale7. Istruttore direttivo.7.1Istruttore direttivo7.2Istruttore direttivo per l'informazione7.3Istruttore direttivo tecnico-professionale7.4Insegnante formazione professionale6. Istruttore.6.1Istruttore6.2Istruttore per l'informazione6.3Istruttore tecnico6.4Istruttore centri tecnici6.5Insegnante tecnico-pratico formazione

professionale6.6Istruttore per la formazione professionale5. Collaboratore professionale.5.1Collaboratore tecnico-professionale5.2Collaboratore professionale EDP e addetto

ai sistemi di scrittura complessi5.3Collaboratore professionale per la

formazione professionale4. Esecutore.4.1Esecutore amministrativo-contabile4.2Steno-dattilografo4.3Esecutore di C.E.D.4.4Esecutore tecnico4.5Esecutore centri di ristorazione e abitativi4.6Centralinista4.7Meccanico-autista4.8Esecutore per la formazione professionale3. Operatore.3.1Operatore3.2Operatore tecnico3.3Operatore per la formazione professionale2. Ausiliario.2.1Ausiliario1. Addetto alle pulizie1.1Addetto alle pulizie

 

Profili professionali

 

Descrizione8.Funzionario.8.7Funzionario per la formazione professionale.Svolge, nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di funzionario, l'attività di gestione, amministrativa e di coordinamento relativamente alle unità di lavoro e/o dei centri cui sono preposti.7.Istruttore direttivo.7.4Insegnante formazione professionale.Svolge, nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di istruttore direttivo, l'attività di docenza, di progettazione e programmazione didattica e

formativa secondo quanto specificato al quarto comma dell'art. 24 della legge

regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale, in una o più discipline omogenee.6.Istruttore.6.5Insegnante tecnico-pratico formazione professionale.Svolge, nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di istruttore, l'attività di docente di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale.6.6Istruttore per la formazione professionale.Svolge le attività di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale.5.Collaboratore professionale.5.3Collaboratore professionale per la formazione professionale.Svolge le attività di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo della formazione professionale.4.Esecutore.4.8Esecutore per la formazione professionale.Svolge, nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di esecutore, le attività di cui al primo comma, lett. a), b), c) dell'art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 (attività amministrativa, contabile e tecnica, archivio e protocollo integrata da attività di dattilografia) nel settore della formazione professionale.3.Operatore.3.4Operatore per la formazione professionale. Svolge, in forma integrata, l'attività di cui al primo comma, lett. a), b), e) ed f) e secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale.

 

Integrazioni all'allegato D) alla L.R. n. 41/1984 e all'allegato D) alla legge n. 40/1988.

 

Tabella relativa ai requisiti per l'accesso dall'esterno.Mobilità verticale e mobilità orizzontale.Qualifica funzionale: Addetto alle pulizie (1)Accesso dall'esterno.Al profilo professionale della qualifica funzionale di addetto alle pulizie (I livello retributivo) si accede solo dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale richiesti1.1.Assolvimento dell'obbligo scolastico.Qualifica funzionale: Ausiliario (2).Accesso dall'esterno.Al profilo professionale della qualifica funzionale di ausiliario (II livello retributivo) si accede dall'esterno con riserva di posti pari al 50 per cento a favore del profilo professionale della qualifica funzionale di addetto alle pulizie.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale richiesti2.1.Assolvimento dell'obbligo scolastico.Qualifica funzionale: Operatore (3).Accesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale richiesti3.1.Licenza della scuola dell'obbligo.3.2.3.4.3.3.Licenza della scuola dell'obbligo, più patente di guida C.Mobilità verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità3.1.

3.2.

3.4.2.1.Riserva del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale della qualifica di ausiliario con una anzianità di servizio di cinque anni e il possesso del titolo di studio di assolvimento dell'obbligo scolastico, ovvero,

indipendentemente dall'anzianità, con il possesso del titolo di studio di licenza della scuola dell'obbligo.3.3.2.1.Idem, più il possesso della patente di

guida C.Mobilità orizzontale(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità3.1.

3.2.3.1.

3.2.

3.3.

3.4. La mobilità tra i profili professionali può avvenire dopo un anno di permanenza nel profilo di provenienza, previo accertamento dei necessari requisiti professionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983.3,3.3.1.

3.2.Idem, più il possesso della patente di guida C.Qualifica funzionale: Esecutore (4).Accesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale richiesti4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.8.Licenza della scuola media dell'obbligo. Può essere richiesta una particolare specializzazione professionale o il possesso di abilitazioni.4.7.Idem, può essere richiesta la patente di guida C.Mobilità verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.3.1.

3.2.

3.3.Riserva del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili della qualifica funzionale di operatore con una anzianità di servizio di cinque anni e il possesso della licenza della scuola dell'obbligo: ovvero, indipendentemente dall'anzianità, con il possesso di licenza della scuola media dell'obbligo e delle eventuali specializzazioni o abilitazioni richieste.4.7.

 

 

4.8.3.3.

3.1.

3.2.

3.4.Idem, più il possesso della patente di guida C se richiesta.Mobilità orizzontale(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.8.4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.8.La mobilità tra i profili professionali può avvenire dopo due anni di permanenza nel profilo di provenienza, previo accertamento dei necessari requisiti professionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983, fatto salvo il possesso delle specializzazioni, abilitazioni e patenti richieste dal nuovo profilo.Qualifica funzionale: Collaboratore professionale (5).Accesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale richiesti5.1.Diploma di scuola secondaria superiore.5.2.Per mansioni specifiche definite, nell'ambito dei predetti profili professionali, in relazione al campo o settore di attività, possono essere richiesti anche particolari requisiti e una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.5.3.Idem, c.s.Mobilità verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità5.1.4.1.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.Riserva di legge sui posti disponibili in favore del personale dei profili professionali indicati con un'anzianità di servizio di due anni e il possesso del

diploma di istruzione secondaria di secondo grado; ovvero con un'anzianità di tre anni e il possesso della licenza della scuola media dell'obbligo.5.2.4.2.

4.3.

4.1.Idem, c.s.5.3.4.8.Idem, c.s.Mobilità orizzontale(tra le mansioni specifiche della medesima qualifica funzionale).Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità5.1.

5.2.5.2.

5.1.La mobilità tra i profili professionali può avvenire dopo due anni di permanenza nel profilo di provenienza, previo accertamento dei necessari requisiti professionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983, fatto salvo il possesso delle specializzazioni, abilitazioni e patenti richieste dal nuovo profilo.Qualifica funzionale: Istruttore (6).Accesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale richiestiDiploma di scuola secondaria superiore in uno del seguenti indirizzi:6.1.-tutti, fatta eccezione per le mansioni specifiche nel campo contabile, per le quali è richiesto il diploma di ragioniere o titolo equipollente.6.2.-tutti6.3.-geometra-perito edile-perito agronomo-altri ad indirizzo tecnico e titoli equipollenti, in relazione alle specifiche mansioni previste nel settore di destinazione.6.4.-tutti6.5.-gli indirizzi richiesti per l'insegnamento delle singole discipline6.6.-tuttiMobilità orizzontale(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità6.1.

6.2.

6.4.6.1.

6.2.

6.3.

6.4.La mobilità tra i profili professionali può avvenire previo accertamento dei necessari requisiti professionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità

6.1.

6.2.6.6.Idem.6.3.6.1.

6.2.

6.4.Idem, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore specifico richiesto dalla mansione specifica definita, nell'ambito del profilo professionale di istruttore tecnico. In relazione alla disciplina o settore di attività.6.5.6.5.Nota. In attuazione della legge 21 aprile 1965, n. 449, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i diplomi di qualifica per segretario di azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere e diplomi di qualifiche equiparabili rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dalla Regione dell'Umbria per posti della qualifica di istruttore, fatta eccezione per la qualifica di cui al 6.3.Mobilità verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità6.1.

6.2.

6.5.4.1.

4.2.

4.3.

4.6.Riserva del 50 per cento dei posti vacanti in favore del persona dei profili

amministrativi della qualifica funzionale di esecutore con una anzianità di cinque anni e il possesso della licenza della scuola media dell'obbligo: ovvero, indipendentemente dall'anzianità, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.6.6.4.8.Idem.6.3.4.1.Idem, ma unicamente con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore richiesto dalla mansione specifica (geometra, perito edile, perito agronomo, perito industriale, altri ad indirizzo tecnico e titoli equipollenti).6.5.4.8.Idem, ma unicamente per il possesso del diploma di scuola secondaria superiore richiesto per l'insegnamento delle singole discipline.6.4.5.1.Riserva del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale del profilo di collaboratore professionale con una anzianità di cinque anni e il possesso della licenza della scuola media dell'obbligo e particolari requisiti previsti per il profilo di provenienza e specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro ovvero, indipendentemente dall'anzianità, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.Qualifica funzionale: Istruttore direttivo (7).Accesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale richiestiDiploma di laurea in uno dei seguenti indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del profilo professionale, in relazione al campo o settore di attività:7.1.-giuridico-economico-socio-politico-statistico-letterario7.2.-informatico-ingegneria-giuridico-fisico-statistico-letterario7.3.-ingegneria-architettura-agrario-forestale-naturalistico-biologico-chimico-fisico-geologico-medicina-veterinaria7.4.-indirizzo compatibile con le discipline oggetto dell'insegnamento.Mobilità verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità7.1.

7.2.

7.3.6.1.

6.2.

6.3.

6.4.Riserva del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili professionali della qualifica funzionale di istruttore con una anzianità di servizio di cinque anni e il possesso del diploma di scuola media superiore; ovvero, indipendentemente dall'anzianità di servizio, con il possesso del diploma di laurea richiesto.7.4.6.5.Idem.Mobilità orizzontale(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità7.1.

7.2.

7.3.7.1.

7.2.

7.3.La mobilità tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale può avvenire previo accertamento dei necessari requisiti professionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983, fatto salvo il possesso delle eventuali

specializzazioni o abilitazioni richieste.7.4.7.4.

 

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Integrazioni all'allegato D) alla L.R. n. 41/1984 e all'allegato D) alla legge n. 40/1988.

 

Qualifica funzionale: Funzionario (8).Accesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale richiestiDiploma di laurea in uno dei seguenti indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del profilo professionale, con riguardo al campo o settore di attività:8.1.-giuridico (più l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per l'eventuale mansione specifica di funzionario addetto agli uffici legislativi e affari giuridici)-economico-ingegneria-socio-politico-psico-pedagogico-sociologico8.2.-economico-statistico-ingegneria-architettura-matematico-socio-economico-agrario-forestale-alimentare8.3.-informatico-ingegneria-giuridico-matematico-fisico-statistico-economico-letterario-psicologico-sociologico8.4.-ingegneria-architettura-geologico-naturalistico-agrario-forestale-biologico-fisico-chimicopiù l'eventuale abilitazione all'esercizio

dell'attività professionale.8.5.-medicina-veterinaria-biologico-farmacia-chimico-fisico-sociologico-socio-politicopiù l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.8.6.-socio-politico-psico-pedagogico-sociologico-letterario-storico-artistico (arti figurative) e dello spettacolo-architettura-naturalisticopiù eventuali specializzazioni richieste dalle mansioni specifiche8.7.-giuridico-economico-socio-politico-psico-pedagogico-sociologico-letterarioMobilità verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità8.1.7.1.

7.2.Riserva del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili professionali della qualifica funzionale di istruttore direttivo con il possesso del diploma di laurea richiesto per il profilo di destinazione (e l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per la specifica mansione di funzionario addetto agli uffici legislativi e affari giuridici), fatta salva l'applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 26/1979 (cinque anni di anzianità nella qualifica di istruttore direttivo).8.2.7.1.

7.2.

7.3.Idem, più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.8.3.7.1.

7.2.

7.3.Idem.8.7.7.4.Idem.8.4.7.2.

7.3.Idem, più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.8.5.7.1.

7.3.Idem, più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.Mobilità orizzontale(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità8.1.8.2.

8.3.

8.6.La mobilità tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale è possibile fatto salvo il possesso del 8.2.8.1.

8.3.

8.4.diploma di laurea specifico e dell'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale eventualmente richiesti dal8.3.8.1.

8.2.

8.4.profilo di destinazione, previo accertamento dei necessari requisiti professionali.8.4.8.2.

8.3.

8.6.8.5.8.1.8.6.8.1.

8.4.8.1.8.7.8.6.Qualifica funzionale: Prima qualifica dirigenziale.Accesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti

di lavoro e/o formazione professionale richiestiDiploma di laurea in uno dei seguenti indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del profilo professionale, con riguardo al campo o settore di attività e il possesso di un'anzianità di anni 3 di specifica esperienza di lavoro in posti corrispondenti o equiparabili alla qualifica di funzionario:I.1.-giuridico,più l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per l'eventuale mansione specifica di dirigente addetto agli uffici legislativi e affari giuridici.-economico-ingegneria-socio-politico-psico-pedagogico-sociologicoI.2.-economico-statistico-ingegneria-architettura-matematico-socio-economico-agrario-forestale-alimentareI.3.-informatico-ingegneria-giuridico-matematico-fisico-statistico-economico-letterario-psicologico-sociologicopiù l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.I.4.-ingegneria-architettura-geologico-naturalistico-agrario-forestale-biologico-fisico-chimicopiù l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.I.5.-medicina-veterinaria-biologico-chimico-fisico-sociologico-socio-politicopiù l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.I.6.-socio-politico-psico-pedagogico-sociologico-letterario-storico-artistico (arti figurative) e dello spettacolo-architettura-naturalisticopiù eventuali specializzazioni richieste dalle mansioni specifiche

Mobilità verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalitàI.1.

8.1.

8.2.

8.3.

8.5.

8.6.Riserva del 25 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili professionali della qualifica di funzionario con tre anni di anzianità (art. 16, primo comma, L.R. n. 46/1983).I.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.I.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.I.4.

8.4.

8.2.

8.3.I.5.8.5.

8.1.I.6.8.6.

8.1.

8.4.Mobilità orizzontale(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalitàI.1.I.2.

I.3.

I.6.La mobilità tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale è applicata in maniera ampia, fatto salvo I.2.I.1.

I.3.

I.4.il possesso dei requisiti professionali specifici necessari da accertare ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983I.3.I.1.

I.2.

I.4.I.4.I.2.

I.3.

I.6.I.5.I.1.I.6.I.1.

I.4.Qualifica funzionale: Seconda qualifica dirigenzialeAccesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale richiestiDiploma di laurea in uno dei seguenti indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del profilo professionale, con riguardo al campo o settore di attività e il possesso di un'anzianità di anni 3 di specifica esperienza di lavoro in posti corrispondenti o equiparabili alla I qualifica dirigenziale:II.1.-giuridico,più l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per l'eventuale mansione specifica di dirigente addetto agli uffici legislativi e affari giuridici. -economico-ingegneria-socio-politico-psico-pedagogico-sociologicoII.2.-economico-statistico-ingegneria-architettura-matematico-socio-economico-agrario-forestale-alimentareII.3.-informatico-ingegneria-giuridico-matematico-fisico-statistico-economico-letterario-psicologico-sociologicopiù le eventuali specializzazioni richieste dalle mansioni specifiche.II.4.-ingegneria-architettura-geologico-naturalistico-agrario-forestale-biologico-fisico-chimicopiù l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.II.5.-medicina-veterinaria-biologico-chimico-fisico-sociologico-socio-politicopiù l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.II.6.-socio-politico-psico-pedagogico-sociologico-letterario-storico-artistico (arti figurative) e dello spettacolo-architettura-naturalisticopiù eventuali specializzazioni richieste dalle mansioni specificheMobilità verticale.Al profilo

profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalitàII.1.I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

I.6.Per concorso interno per non meno del 70 per cento dei posti disponibili

riservati al personale dei profili professionali della prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica (art. 16, secondo comma, L.R. n. 46/1983).II.2.I.1.

I.2.

I.3.

I.4.II.3.I.1.

I.2.

I.3.

I.4.II.4.I.4.

I.2.

I.3.II.5.I.5.

I.1.II.6.I.6.

I.1.

I.4.Mobilità orizzontale(tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalitàII.1.II.2.

II.3.

II.6.La mobilità tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale è

applicata in maniera ampia, fatto salvoII.2.II.1.

II.3.

II.4.il possesso dei requisiti professionali specifici necessari da accertare ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983II.3.II.1.

II.2.

II.4.II.4.II.2.

II.3.

II.6.II.5.II.1.II.6.II.1.

II.4.

 

 

Allegato 4 (18)

 

Tabella D

Tabella di corrispondenza tra i livelli funzionali del ruolo speciale transitorio ex L.R. n. 30/1982 e le qualifiche funzionali ex L.R. n. 46/1983

 

Livello

ruolo specialeQualif.

funzionale ex L.R. n. 46/1983Profilo professionaleVI - amministrativoVI6.1.VI - contabileVI6.1.VI - geometraVI6.3.IV - amministrativoIV4.1.IV - dattilografoIV4.2.III - autistaIV4.7.

 

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato 5 (19)

 

Tabella E

Dotazione organica del ruolo regionale [*]

 

Qualifiche funzionaliDotazione-dirigente di strutture di II livello e qualifiche equiparate

78-dirigente di strutture di I livello e qualifiche equiparate

187-funzionario292-istruttore direttivo458-istruttore416-collaboratore professionale193-esecutore266 -operatore113 -ausiliario1-addetto alle pulizie-Totale2.004

 

[*] Comprese le dotazioni degli enti dipendenti dalla Regione e i contingenti del personale assegnato agli enti locali o alle loro associazioni.

 

Tabella E/1

Contingente del personale regionale da assegnare all'E.R.S.U.

 

Qualifiche funzionaliDotazione-dirigente di strutture di II livello e qualifiche equiparate

1-dirigente di strutture di I livello e qualifiche equiparate

6-funzionario23-istruttore direttivo27-istruttore46-collaboratore professionale75-esecutore103-operatore--ausiliario--addetto alle pulizie-Totale281

 

Tabella E/2

Contingente del ruolo unico regionale del personale delle AA.P.T.

 

Qualifiche funzionaliDotazione-dirigente di strutture di II livello e qualifiche equiparate

5-dirigente di strutture di I livello e qualifiche equiparate

7-funzionario12-istruttore direttivo24-istruttore52-collaboratore professionale--esecutore16-operatore12-ausiliario--addetto alle pulizie-Totale128

 

Tabella E/3

Contingente provvisorio del personale regionale addetto alla formazione professionale

 

Qualifiche funzionaliDotazione-dirigente di strutture di II

livello e qualifiche equiparate

--dirigente di strutture di I livello e qualifiche equiparate

--funzionario10-istruttore direttivo130-istruttore46-collaboratore professionale3-esecutore--operatore6-ausiliario--addetto alle pulizie-Totale195

 

 

 

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.