L.R.
13 gennaio 1990, n. 1 (1).
Inquadramento
nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale ad esaurimento ex
legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 e del personale del ruolo speciale
transitorio ex legge regionale 7 giugno 1982, n. 30. Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della L.R. 17 agosto 1984, n. 41 e della L.R. 1°
settembre
1988, n. 40 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 gennaio 1990, n 3.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. eee), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Capo
I - Personale addetto alla formazione professionale
Art.
1
Soppressione
del ruolo unico speciale ad esaurimento ex legge n. 30/1983.
[1.
Il ruolo unico speciale ad esaurimento del personale della formazione
professionale istituito dall'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1983, n.
30, è soppresso.
2.
Il personale del predetto ruolo è inquadrato nel ruolo unico del personale
regionale con le modalità di cui al presente capo] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Immissione
del personale nei ruoli regionali.
[1.
Il personale docente nel ruolo unico speciale è inquadrato secondo i criteri di
corrispondenza contenuti nell'allegata tabella A/1.
2.
Il personale non docente del ruolo unico speciale è inquadrato secondo i
criteri di corrispondenza contenuti nell'allegata tabella A/2] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Trattamento
economico.
[1.
L'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui all'art. 2 ha
decorrenza dal 1° gennaio 1990.
2.
Al medesimo personale si applicano le norme sullo stato giuridico ed il
trattamento economico in vigore per i dipendenti regionali, fatti salvi i
migliori trattamenti economici acquisiti alla data di entrata in vigore della
presente legge. La differenza viene conservata a titolo di assegno ad personam,
riassorbibile con la progressione economica.
3.
L'anzianità di servizio prestata nel ruolo unico speciale ad esaurimento del
personale della formazione professionale è considerata utile anche ai fini
della partecipazione alle procedure concorsuali] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Immissione
degli uditori docenti o non docenti nei ruoli regionali.
[1.
Gli uditori docenti e non docenti di cui ai commi terzo e quarto dell'art.
19-quater della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come aggiunto dall'art.
4 della legge 11 agosto 1983, n. 30, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo
unico dei dipendenti regionali, rispettivamente, con le modalità di cui
all'art. 2.
2.
La domanda di inquadramento, indirizzata al Presidente della Giunta regionale,
deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3.
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione
in servizio e non prima del 1° gennaio 1990] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Dotazione
organica del contingente provvisorio.
[1.
I dipendenti inquadrati ai sensi dei precedenti articoli costituiscono il
contingente provvisorio del personale addetto alla formazione professionale.
2.
Dello stesso contingente fa parte il personale docente, già inquadrato nel
ruolo unico regionale, addetto alla formazione professionale. Al personale
docente del ruolo unico regionale di VI qualifica funzionale si applica il
disposto di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge.
3.
Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo il
contingente del personale addetto alla formazione professionale è quello
stabilito nell'allegata tabella B.
4.
Con la legge di modifica della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sarà
stabilito il contingente definitivo e le modalità di accesso al contingente
medesimo] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Profili
professionali.
[1.
Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei precedenti
articoli è attribuito, nel rispetto della qualifica funzionale assegnata, il
profilo professionale corrispondente ai contenuti di professionalità della
posizione funzionale di provenienza secondo l'allegata tabella C] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
II - Personale del ruolo speciale transitorio ex legge n. 30/1982
Art.
7
Soppressione
del titolo speciale transitorio.
[1.
Il ruolo speciale transitorio istituito con la legge regionale 7 giugno 1982,
n. 30, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1987, n. 7, è
soppresso.
2.
Il personale del ruolo speciale è inquadrato nel ruolo unico del personale
regionale dal 1° gennaio 1990 nel rispetto della qualifica funzionale e del
profilo professionale corrispondente ai contenuti di professionalità della
posizione funzionale di provenienza secondo l'allegata tabella D.
3.
L'anzianità di servizio prestata nel ruolo speciale transitorio è considerata
utile anche ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
III - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40
Art.
8
Dotazione
organica delle qualifiche funzionali di istruttore direttivo e di collaboratore
professionale.
[1.
La dotazione organica del ruolo del personale regionale, per la VII qualifica
funzionale, di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 1° settembre
1988, n. 40, è incrementata, oltre che per l'effetto di quanto disposto dal
comma 1 dell'art. 2 della presente legge, di ulteriori n. 93 unità.
2.
La dotazione organica del ruolo del personale regionale, per la V qualifica
funzionale, di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 1° settembre
1988, n. 40, è incrementata di n. 43 unità] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 9
Norma
transitoria.
[1.
Alla copertura dei 93 posti di istruttore direttivo di cui al primo comma
dell'art. 8 della presente legge si provvede con concorso per titoli ed esami,
riservato al personale di ruolo, in servizio nella qualifica di istruttore alla
data del 31 dicembre 1986.
2.
Alla copertura dei 43 posti di collaboratore professionale di cui al comma 2
dell'art. 8, si provvede con concorso, per titoli ed esami, riservato al
personale di ruolo in servizio nella qualifica di esecutore alla data del 31
dicembre 1987.
3.
In via transitoria fino all'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai
precedenti commi, i contingenti delle qualifiche di istruttore e di esecutore
sono pari, rispettivamente, a n. 503 e n. 319 unità] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art. 10
Dotazione
organica del ruolo regionale.
[1.
Per effetto di quanto disposto con la presente legge la dotazione organica del
ruolo del personale regionale è quella di cui all'allegata tabella E che sostituisce
la tabella B allegata alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 40] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 11
Ricorso
alle liste di collocamento.
[1.
Per il reclutamento del personale dalla I alla IV qualifica funzionale, si fa
ricorso alle liste del collocamento ordinario nel rispetto della normativa
vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissione all'impiego e previa
selezione mediante test attitudinali e/o prova pratica] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 12
Norma
finanziaria.
[1.
Al presumibile onere annuo di lire 1.350.000.000 previsto per l'attuazione
della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1990, si farà fronte con le
disponibilità degli stanziamenti dei capitoli 50, 51, 280, 281 e 285 dello
stato di previsione della spesa del bilancio annuale regionale compresi nei
programmi di attività 1.06.1.01 - 1.06.1.02 - 1.06.1.03 - 1.06.1.04 - 1.06.1.05
e 1.06.1.06 del bilancio pluriennale 1989-1991] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
1 (15)
Tabella
A/1
Tabella
di corrispondenza tra i livelli del CCNL per il personale della formazione
professionale e le qualifiche funzionali ex L.R. n. 46/1983
Livello
CCNL
form.ne
prof.leQualif. funz.le
ex
L.R. n. 46/1983RequisitiVVIVVIIpossesso di una delle seguenti
condizioni:a)diploma
di laurea o titolo
equipollente;b)diploma
di scuola media superiore o titolo equipollente e attività di docenza, per il
cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea, per un periodo
di tempo non inferiore a cinque mesi continuativi.
Tabella
A/2
Tabella
di corrispondenza tra i livelli del CCNL per il personale della formazione
professionale e le qualifiche funzionali ex L.R. n. 46/1983
Livello
CCNL
form.ne
prof.leQualif. funz.le
ex
L.R. n. 46/198VI(direttore)VIIIIV(responsabile di
segreteria)VIIII(collaboratore amministrativo)VIII(operatore
amministrativo)VI(ausiliario)III
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
2 (16)
Tabella
B
Contingente
provvisorio del personale regionale addetto alla formazione professionale
Qualifiche
funzionaliDotazione- dirigente di strutture di II livello e qualifiche
equiparate--
dirigente di strutture di I livello e qualifiche equiparate-- funzionario10-
istruttore direttivo130- istruttore46- collaboratore professionale3-
esecutore-- operatore6- ausiliario-- addetto alle pulizie-Totale195
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
3 (17)
Tabella
C
Integrazione
all'allegato C, alla L.R. n. 41/1984 e all'allegato C, alla L.R. n. 40/1988
Profili
professionali nell'ambito delle qualifiche funzionali
Seconda
qualifica dirigenziale.II.1Dirigente giuridico-amministrativoII.2Dirigente per
l'economia e la finanzaII.3Dirigente per l'informazioneII.4Dirigente per il
territorioII.5Dirigente socio-sanitarioII.6Dirigente per la cultura e
l'istruzionePrima qualifica dirigenziale.I.1Dirigente giuridico-amministrativoI.2Dirigente
per l'economia e la finanzaI.3Dirigente per l'informazioneI.4Dirigente per il
territorioI.5Dirigente socio-sanitarioI.6Dirigente per la cultura e
l'istruzione8. Funzionario.8.1Funzionario
giuridico-amministrativo8.2Funzionario per l'economia e la
finanza8.3Funzionario per l'informazione 8.4Funzionario per il
territorio8.5Funzionario socio-sanitario8.6Funzionario per la cultura e
l'istruzione8.7Funzionario per la formazione professionale7. Istruttore
direttivo.7.1Istruttore direttivo7.2Istruttore direttivo per
l'informazione7.3Istruttore direttivo tecnico-professionale7.4Insegnante
formazione professionale6. Istruttore.6.1Istruttore6.2Istruttore per
l'informazione6.3Istruttore tecnico6.4Istruttore centri tecnici6.5Insegnante
tecnico-pratico formazione
professionale6.6Istruttore
per la formazione professionale5. Collaboratore professionale.5.1Collaboratore
tecnico-professionale5.2Collaboratore professionale EDP e addetto
ai
sistemi di scrittura complessi5.3Collaboratore professionale per la
formazione
professionale4. Esecutore.4.1Esecutore
amministrativo-contabile4.2Steno-dattilografo4.3Esecutore di C.E.D.4.4Esecutore
tecnico4.5Esecutore centri di ristorazione e
abitativi4.6Centralinista4.7Meccanico-autista4.8Esecutore per la formazione professionale3.
Operatore.3.1Operatore3.2Operatore tecnico3.3Operatore per la formazione
professionale2. Ausiliario.2.1Ausiliario1. Addetto alle pulizie1.1Addetto alle
pulizie
Profili
professionali
Descrizione8.Funzionario.8.7Funzionario
per la formazione professionale.Svolge, nell'ambito della declaratoria delle
funzioni della qualifica di funzionario, l'attività di gestione, amministrativa
e di coordinamento relativamente alle unità di lavoro e/o dei centri cui sono
preposti.7.Istruttore direttivo.7.4Insegnante formazione professionale.Svolge,
nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di istruttore
direttivo, l'attività di docenza, di progettazione e programmazione didattica e
formativa
secondo quanto specificato al quarto comma dell'art. 24 della legge
regionale
16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale, in una o
più discipline omogenee.6.Istruttore.6.5Insegnante tecnico-pratico formazione
professionale.Svolge, nell'ambito della declaratoria delle funzioni della
qualifica di istruttore, l'attività di docente di cui al terzo comma dell'art.
25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione
professionale.6.6Istruttore per la formazione professionale.Svolge le attività
di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 25 della legge regionale 16
dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione
professionale.5.Collaboratore professionale.5.3Collaboratore professionale per
la formazione professionale.Svolge le attività di cui al secondo comma
dell'art. 26 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo della
formazione professionale.4.Esecutore.4.8Esecutore per la formazione
professionale.Svolge, nell'ambito della declaratoria delle funzioni della
qualifica di esecutore, le attività di cui al primo comma, lett. a), b), c)
dell'art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 (attività
amministrativa, contabile e tecnica, archivio e protocollo integrata da
attività di dattilografia) nel settore della formazione professionale.3.Operatore.3.4Operatore
per la formazione professionale. Svolge, in forma integrata, l'attività di cui
al primo comma, lett. a), b), e) ed f) e secondo comma dell'art. 28 della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale.
Integrazioni
all'allegato D) alla L.R. n. 41/1984 e all'allegato D) alla legge n. 40/1988.
Tabella
relativa ai requisiti per l'accesso dall'esterno.Mobilità verticale e mobilità
orizzontale.Qualifica funzionale: Addetto alle pulizie (1)Accesso dall'esterno.Al
profilo professionale della qualifica funzionale di addetto alle pulizie (I
livello retributivo) si accede solo dall'esterno.Profilo profession.Titolo di
studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione
professionale richiesti1.1.Assolvimento dell'obbligo scolastico.Qualifica
funzionale: Ausiliario (2).Accesso dall'esterno.Al profilo professionale della
qualifica funzionale di ausiliario (II livello retributivo) si accede
dall'esterno con riserva di posti pari al 50 per cento a favore del profilo
professionale della qualifica funzionale di addetto alle pulizie.Profilo
profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o
formazione professionale richiesti2.1.Assolvimento dell'obbligo
scolastico.Qualifica funzionale: Operatore (3).Accesso dall'esterno.Profilo
profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o
formazione professionale richiesti3.1.Licenza della scuola
dell'obbligo.3.2.3.4.3.3.Licenza della scuola dell'obbligo, più patente di
guida C.Mobilità verticale.Al profilo profession.Dal profilo
profession.Requisiti e modalità3.1.
3.2.
3.4.2.1.Riserva
del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale della qualifica di
ausiliario con una anzianità di servizio di cinque anni e il possesso del
titolo di studio di assolvimento dell'obbligo scolastico, ovvero,
indipendentemente
dall'anzianità, con il possesso del titolo di studio di licenza della scuola
dell'obbligo.3.3.2.1.Idem, più il possesso della patente di
guida
C.Mobilità orizzontale(tra profili professionali della medesima qualifica
funzionale).Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e
modalità3.1.
3.2.3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
La mobilità tra i profili professionali può avvenire dopo un anno di permanenza
nel profilo di provenienza, previo accertamento dei necessari requisiti
professionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983.3,3.3.1.
3.2.Idem,
più il possesso della patente di guida C.Qualifica funzionale: Esecutore
(4).Accesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni,
esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale richiesti4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.8.Licenza
della scuola media dell'obbligo. Può essere richiesta una particolare
specializzazione professionale o il possesso di abilitazioni.4.7.Idem, può
essere richiesta la patente di guida C.Mobilità verticale.Al profilo
profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.3.1.
3.2.
3.3.Riserva
del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili della
qualifica funzionale di operatore con una anzianità di servizio di cinque anni
e il possesso della licenza della scuola dell'obbligo: ovvero,
indipendentemente dall'anzianità, con il possesso di licenza della scuola media
dell'obbligo e delle eventuali specializzazioni o abilitazioni richieste.4.7.
4.8.3.3.
3.1.
3.2.
3.4.Idem,
più il possesso della patente di guida C se richiesta.Mobilità orizzontale(tra
profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al profilo
profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.8.4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.8.La
mobilità tra i profili professionali può avvenire dopo due anni di permanenza
nel profilo di provenienza, previo accertamento dei necessari requisiti
professionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983, fatto salvo il
possesso delle specializzazioni, abilitazioni e patenti richieste dal nuovo
profilo.Qualifica funzionale: Collaboratore professionale (5).Accesso
dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in
posti di lavoro e/o formazione professionale richiesti5.1.Diploma di scuola
secondaria superiore.5.2.Per mansioni specifiche definite, nell'ambito dei
predetti profili professionali, in relazione al campo o settore di attività,
possono essere richiesti anche particolari requisiti e una specifica
specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di
lavoro.5.3.Idem, c.s.Mobilità verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti
e modalità5.1.4.1.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.Riserva
di legge sui posti disponibili in favore del personale dei profili
professionali indicati con un'anzianità di servizio di due anni e il possesso
del
diploma
di istruzione secondaria di secondo grado; ovvero con un'anzianità di tre anni
e il possesso della licenza della scuola media dell'obbligo.5.2.4.2.
4.3.
4.1.Idem,
c.s.5.3.4.8.Idem, c.s.Mobilità orizzontale(tra le mansioni specifiche della
medesima qualifica funzionale).Al profilo profession.Dal profilo
profession.Requisiti e modalità5.1.
5.2.5.2.
5.1.La
mobilità tra i profili professionali può avvenire dopo due anni di permanenza
nel profilo di provenienza, previo accertamento dei necessari requisiti
professionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983, fatto salvo il
possesso delle specializzazioni, abilitazioni e patenti richieste dal nuovo
profilo.Qualifica funzionale: Istruttore (6).Accesso dall'esterno.Profilo
profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o
formazione professionale richiestiDiploma di scuola secondaria superiore in uno
del seguenti indirizzi:6.1.-tutti, fatta eccezione per le mansioni specifiche
nel campo contabile, per le quali è richiesto il diploma di ragioniere o titolo
equipollente.6.2.-tutti6.3.-geometra-perito edile-perito agronomo-altri ad
indirizzo tecnico e titoli equipollenti, in relazione alle specifiche mansioni
previste nel settore di destinazione.6.4.-tutti6.5.-gli indirizzi richiesti per
l'insegnamento delle singole discipline6.6.-tuttiMobilità orizzontale(tra
profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al profilo
profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità6.1.
6.2.
6.4.6.1.
6.2.
6.3.
6.4.La
mobilità tra i profili professionali può avvenire previo accertamento dei
necessari requisiti professionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.
46/1983.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità
6.1.
6.2.6.6.Idem.6.3.6.1.
6.2.
6.4.Idem,
con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore specifico richiesto
dalla mansione specifica definita, nell'ambito del profilo professionale di
istruttore tecnico. In relazione alla disciplina o settore di
attività.6.5.6.5.Nota. In attuazione della legge 21 aprile 1965, n. 449, a
decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i diplomi di qualifica
per segretario di azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile
d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale
in lingue estere e diplomi di qualifiche equiparabili rilasciati dagli istituti
professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini
dell'ammissione ai concorsi banditi dalla Regione dell'Umbria per posti della
qualifica di istruttore, fatta eccezione per la qualifica di cui al
6.3.Mobilità verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e
modalità6.1.
6.2.
6.5.4.1.
4.2.
4.3.
4.6.Riserva
del 50 per cento dei posti vacanti in favore del persona dei profili
amministrativi
della qualifica funzionale di esecutore con una anzianità di cinque anni e il
possesso della licenza della scuola media dell'obbligo: ovvero,
indipendentemente dall'anzianità, con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore.6.6.4.8.Idem.6.3.4.1.Idem, ma unicamente con il possesso del
diploma di scuola secondaria superiore richiesto dalla mansione specifica
(geometra, perito edile, perito agronomo, perito industriale, altri ad
indirizzo tecnico e titoli equipollenti).6.5.4.8.Idem, ma unicamente per il
possesso del diploma di scuola secondaria superiore richiesto per
l'insegnamento delle singole discipline.6.4.5.1.Riserva del 50 per cento dei
posti vacanti in favore del personale del profilo di collaboratore
professionale con una anzianità di cinque anni e il possesso della licenza della
scuola media dell'obbligo e particolari requisiti previsti per il profilo di
provenienza e specifica specializzazione professionale acquisita anche
attraverso altre esperienze di lavoro ovvero, indipendentemente dall'anzianità,
con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.Qualifica
funzionale: Istruttore direttivo (7).Accesso dall'esterno.Profilo
profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o
formazione professionale richiestiDiploma di laurea in uno dei seguenti
indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del
profilo professionale, in relazione al campo o settore di
attività:7.1.-giuridico-economico-socio-politico-statistico-letterario7.2.-informatico-ingegneria-giuridico-fisico-statistico-letterario7.3.-ingegneria-architettura-agrario-forestale-naturalistico-biologico-chimico-fisico-geologico-medicina-veterinaria7.4.-indirizzo
compatibile con le discipline oggetto dell'insegnamento.Mobilità verticale.Al
profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità7.1.
7.2.
7.3.6.1.
6.2.
6.3.
6.4.Riserva
del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili
professionali della qualifica funzionale di istruttore con una anzianità di
servizio di cinque anni e il possesso del diploma di scuola media superiore;
ovvero, indipendentemente dall'anzianità di servizio, con il possesso del
diploma di laurea richiesto.7.4.6.5.Idem.Mobilità orizzontale(tra profili
professionali della medesima qualifica funzionale).Al profilo profession.Dal
profilo profession.Requisiti e modalità7.1.
7.2.
7.3.7.1.
7.2.
7.3.La
mobilità tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale può
avvenire previo accertamento dei necessari requisiti professionali, ai sensi
dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983, fatto salvo il possesso delle eventuali
specializzazioni
o abilitazioni richieste.7.4.7.4.
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Integrazioni
all'allegato D) alla L.R. n. 41/1984 e all'allegato D) alla legge n. 40/1988.
Qualifica
funzionale: Funzionario (8).Accesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo di
studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione
professionale richiestiDiploma di laurea in uno dei seguenti indirizzi, in
relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del profilo
professionale, con riguardo al campo o settore di attività:8.1.-giuridico (più
l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per
l'eventuale mansione specifica di funzionario addetto agli uffici legislativi e
affari
giuridici)-economico-ingegneria-socio-politico-psico-pedagogico-sociologico8.2.-economico-statistico-ingegneria-architettura-matematico-socio-economico-agrario-forestale-alimentare8.3.-informatico-ingegneria-giuridico-matematico-fisico-statistico-economico-letterario-psicologico-sociologico8.4.-ingegneria-architettura-geologico-naturalistico-agrario-forestale-biologico-fisico-chimicopiù
l'eventuale abilitazione all'esercizio
dell'attività
professionale.8.5.-medicina-veterinaria-biologico-farmacia-chimico-fisico-sociologico-socio-politicopiù
l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività
professionale.8.6.-socio-politico-psico-pedagogico-sociologico-letterario-storico-artistico
(arti figurative) e dello spettacolo-architettura-naturalisticopiù eventuali
specializzazioni richieste dalle mansioni
specifiche8.7.-giuridico-economico-socio-politico-psico-pedagogico-sociologico-letterarioMobilità
verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e
modalità8.1.7.1.
7.2.Riserva
del 50 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili
professionali della qualifica funzionale di istruttore direttivo con il
possesso del diploma di laurea richiesto per il profilo di destinazione (e
l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per la
specifica mansione di funzionario addetto agli uffici legislativi e affari
giuridici), fatta salva l'applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 26/1979 (cinque
anni di anzianità nella qualifica di istruttore direttivo).8.2.7.1.
7.2.
7.3.Idem,
più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.8.3.7.1.
7.2.
7.3.Idem.8.7.7.4.Idem.8.4.7.2.
7.3.Idem,
più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.8.5.7.1.
7.3.Idem,
più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.Mobilità
orizzontale(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al
profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità8.1.8.2.
8.3.
8.6.La
mobilità tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale è
possibile fatto salvo il possesso del 8.2.8.1.
8.3.
8.4.diploma
di laurea specifico e dell'abilitazione all'esercizio dell'attività
professionale eventualmente richiesti dal8.3.8.1.
8.2.
8.4.profilo
di destinazione, previo accertamento dei necessari requisiti
professionali.8.4.8.2.
8.3.
8.6.8.5.8.1.8.6.8.1.
8.4.8.1.8.7.8.6.Qualifica
funzionale: Prima qualifica dirigenziale.Accesso dall'esterno.Profilo
profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti
di
lavoro e/o formazione professionale richiestiDiploma di laurea in uno dei
seguenti indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito
del profilo professionale, con riguardo al campo o settore di attività e il
possesso di un'anzianità di anni 3 di specifica esperienza di lavoro in posti
corrispondenti o equiparabili alla qualifica di funzionario:I.1.-giuridico,più
l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per
l'eventuale mansione specifica di dirigente addetto agli uffici legislativi e
affari
giuridici.-economico-ingegneria-socio-politico-psico-pedagogico-sociologicoI.2.-economico-statistico-ingegneria-architettura-matematico-socio-economico-agrario-forestale-alimentareI.3.-informatico-ingegneria-giuridico-matematico-fisico-statistico-economico-letterario-psicologico-sociologicopiù
l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività
professionale.I.4.-ingegneria-architettura-geologico-naturalistico-agrario-forestale-biologico-fisico-chimicopiù
l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività
professionale.I.5.-medicina-veterinaria-biologico-chimico-fisico-sociologico-socio-politicopiù
l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.I.6.-socio-politico-psico-pedagogico-sociologico-letterario-storico-artistico
(arti figurative) e dello spettacolo-architettura-naturalisticopiù eventuali
specializzazioni richieste dalle mansioni specifiche
Mobilità
verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalitàI.1.
8.1.
8.2.
8.3.
8.5.
8.6.Riserva
del 25 per cento dei posti vacanti in favore del personale dei profili
professionali della qualifica di funzionario con tre anni di anzianità (art.
16, primo comma, L.R. n. 46/1983).I.2.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.I.3.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.I.4.
8.4.
8.2.
8.3.I.5.8.5.
8.1.I.6.8.6.
8.1.
8.4.Mobilità
orizzontale(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al
profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalitàI.1.I.2.
I.3.
I.6.La
mobilità tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale è
applicata in maniera ampia, fatto salvo I.2.I.1.
I.3.
I.4.il
possesso dei requisiti professionali specifici necessari da accertare ai sensi
dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983I.3.I.1.
I.2.
I.4.I.4.I.2.
I.3.
I.6.I.5.I.1.I.6.I.1.
I.4.Qualifica
funzionale: Seconda qualifica dirigenzialeAccesso dall'esterno.Profilo
profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o
formazione professionale richiestiDiploma di laurea in uno dei seguenti
indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del
profilo professionale, con riguardo al campo o settore di attività e il
possesso di un'anzianità di anni 3 di specifica esperienza di lavoro in posti
corrispondenti o equiparabili alla I qualifica dirigenziale:II.1.-giuridico,più
l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per
l'eventuale mansione specifica di dirigente addetto agli uffici legislativi e
affari giuridici. -economico-ingegneria-socio-politico-psico-pedagogico-sociologicoII.2.-economico-statistico-ingegneria-architettura-matematico-socio-economico-agrario-forestale-alimentareII.3.-informatico-ingegneria-giuridico-matematico-fisico-statistico-economico-letterario-psicologico-sociologicopiù
le eventuali specializzazioni richieste dalle mansioni
specifiche.II.4.-ingegneria-architettura-geologico-naturalistico-agrario-forestale-biologico-fisico-chimicopiù
l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.II.5.-medicina-veterinaria-biologico-chimico-fisico-sociologico-socio-politicopiù
l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività
professionale.II.6.-socio-politico-psico-pedagogico-sociologico-letterario-storico-artistico
(arti figurative) e dello spettacolo-architettura-naturalisticopiù eventuali
specializzazioni richieste dalle mansioni specificheMobilità verticale.Al
profilo
profession.Dal
profilo profession.Requisiti e modalitàII.1.I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.Per
concorso interno per non meno del 70 per cento dei posti disponibili
riservati
al personale dei profili professionali della prima qualifica dirigenziale con
tre anni di anzianità nella qualifica (art. 16, secondo comma, L.R. n.
46/1983).II.2.I.1.
I.2.
I.3.
I.4.II.3.I.1.
I.2.
I.3.
I.4.II.4.I.4.
I.2.
I.3.II.5.I.5.
I.1.II.6.I.6.
I.1.
I.4.Mobilità
orizzontale(tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al
profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalitàII.1.II.2.
II.3.
II.6.La
mobilità tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale è
applicata
in maniera ampia, fatto salvoII.2.II.1.
II.3.
II.4.il
possesso dei requisiti professionali specifici necessari da accertare ai sensi
dell'art. 8 della L.R. n. 46/1983II.3.II.1.
II.2.
II.4.II.4.II.2.
II.3.
II.6.II.5.II.1.II.6.II.1.
II.4.
Allegato
4 (18)
Tabella
D
Tabella
di corrispondenza tra i livelli funzionali del ruolo speciale transitorio ex
L.R. n. 30/1982 e le qualifiche funzionali ex L.R. n. 46/1983
Livello
ruolo
specialeQualif.
funzionale
ex L.R. n. 46/1983Profilo professionaleVI - amministrativoVI6.1.VI -
contabileVI6.1.VI - geometraVI6.3.IV - amministrativoIV4.1.IV -
dattilografoIV4.2.III - autistaIV4.7.
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett.
eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
5 (19)
Tabella
E
Dotazione
organica del ruolo regionale [*]
Qualifiche
funzionaliDotazione-dirigente di strutture di II livello e qualifiche
equiparate
78-dirigente
di strutture di I livello e qualifiche equiparate
187-funzionario292-istruttore
direttivo458-istruttore416-collaboratore professionale193-esecutore266
-operatore113 -ausiliario1-addetto alle pulizie-Totale2.004
[*]
Comprese le dotazioni degli enti dipendenti dalla Regione e i contingenti del
personale assegnato agli enti locali o alle loro associazioni.
Tabella
E/1
Contingente
del personale regionale da assegnare all'E.R.S.U.
Qualifiche
funzionaliDotazione-dirigente di strutture di II livello e qualifiche
equiparate
1-dirigente
di strutture di I livello e qualifiche equiparate
6-funzionario23-istruttore
direttivo27-istruttore46-collaboratore
professionale75-esecutore103-operatore--ausiliario--addetto alle
pulizie-Totale281
Tabella
E/2
Contingente
del ruolo unico regionale del personale delle AA.P.T.
Qualifiche
funzionaliDotazione-dirigente di strutture di II livello e qualifiche
equiparate
5-dirigente
di strutture di I livello e qualifiche equiparate
7-funzionario12-istruttore
direttivo24-istruttore52-collaboratore professionale--esecutore16-operatore12-ausiliario--addetto
alle pulizie-Totale128
Tabella
E/3
Contingente
provvisorio del personale regionale addetto alla formazione professionale
Qualifiche
funzionaliDotazione-dirigente di strutture di II
livello
e qualifiche equiparate
--dirigente
di strutture di I livello e qualifiche equiparate
--funzionario10-istruttore
direttivo130-istruttore46-collaboratore
professionale3-esecutore--operatore6-ausiliario--addetto alle pulizie-Totale195
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. eee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.