L.R.
25 gennaio 1990, n. 4 (1).
Norme
in materia di bonifica. Nuova disciplina dei consorzi di bonifica.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 febbraio 1990, n. 6.
Legge
modificata con L.R. 27 dicembre 2001, n.
37.
Art.
1
Oggetto.
1.
La presente legge, in attuazione dello statuto della Regione dell'Umbria ed in
armonia con la programmazione economica nazionale e regionale e con la
pianificazione territoriale, disciplina gli interventi in materia di bonifica,
finalizzati al razionale utilizzo ed alla tutela del territorio e
dell'ambiente, con particolare riferimento alle risorse idriche, anche ai fini
della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi.
TITOLO
I
Attività
di bonifica
Art.
2
Quadro
degli interventi.
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione provvede alla
programmazione degli interventi di bonifica, nonché di tutela ed utilizzazione
delle risorse idriche, mediante piani comprensoriali di bonifica.
Art.
3
Comprensori
di bonifica.
1.
Ai fini della omogeneità e funzionalità degli interventi e nel rispetto delle
sue caratteristiche idrografiche, il territorio regionale è suddiviso in comprensori,
così come cartograficamente individuati nell'allegato A che fa parte integrante
della presente legge, corrispondenti ai seguenti bacini:
1)
Alto Tevere - Assino
2)
Chiascio
3)
Trasimeno - Medio Tevere - Nestore
4)
Topino - Marroggia
5)
Chiani - Paglia
6)
Alto Nera
7)
Basso Nera - Basso Tevere.
Art.
4
Integrazioni.
1.
Al fine di pervenire ad un organico coordinamento degli interventi, i territori
elencati nella tabella A, che fa parte integrante della presente legge, sono
inclusi nei comprensori di bonifica montana di cui alle tabelle B e C della
legge regionale 1° aprile 1985, n. 12 ai sensi del primo comma dell'art. 14
della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Art.
5
Piani
di bonifica.
1.
I consorzi di bonifica interessati predispongono, entro due anni dalla
approvazione dei piani di bacino di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, i piani di bonifica dei comprensori di cui all'allegato A, in armonia
con gli obiettivi della programmazione regionale e della pianificazione
territoriale.
2.
Le deliberazioni di adozione delle proposte di piano sono pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione, in almeno due quotidiani a diffusione
regionale e negli albi delle comunità montane, del Comune e degli stessi
consorzi di bonifica. Le proposte di piano sono depositate per trenta giorni
consecutivi presso le sedi dei consorzi di bonifica ai quali gli interessati
possono presentare osservazioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
delle stesse nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3.
I consorzi pronunciatisi sulle singole osservazioni, inviano i piani unitamente
alla documentazione relativa alla fase di pubblicazione alle comunità montane
territorialmente competenti, le quali deliberano il proprio parere entro trenta
giorni e li trasmettono quindi alla Giunta regionale per l'approvazione.
4.
Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica, le funzioni di cui al presente
articolo sono esercitate dalle comunità montane territorialmente competenti che
a tal fine si avvalgono dell'apporto tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo in
Umbria.
Art.
6
Programmazione
regionale.
1.
Ai fini della formazione del programma pluriennale delle opere pubbliche di cui
all'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, i consorzi di bonifica,
in attuazione dei piani di bonifica, formulano proposte di intervento alla
comunità montana che delibera in ordine alle stesse il proprio parere entro 30
giorni e provvede successivamente a trasmetterle alla Giunta regionale.
2.
I consorzi di bonifica trasmettono altresì alla comunità montana, entro il 30
giugno di ogni anno, a pena di decadenza, aggiornamenti delle proprie proposte,
ai fini della formazione da parte della Giunta regionale del piano attuativo
annuale d'intervento, di cui all'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986,
n. 19.
3.
La Giunta regionale approva il piano attuativo annuale di intervento per il
settore della bonifica, a norma dell'art. 3 della legge regionale 20 maggio
1986, n. 19 e nel rispetto della presente legge.
4.
Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica le funzioni di cui al presente
articolo sono esercitate dalle comunità montane territorialmente competenti.
Art.
7
Deleghe.
1.
Le comunità montane sono delegate ad esercitare le funzioni amministrative
relative alla progettazione ed esecuzione delle opere di bonifica.
2.
Le comunità montane esercitano le funzioni di cui alla presente legge anche nei
Comuni non classificati montani ed in quelli di nuova classificazione di cui
alla tabella «A», secondo l'aggregazione di cui all'allegato B, nonché in tutto
il territorio dei Comuni parzialmente montani.
3.
Le comunità montane stipulano apposite convenzioni con i Comuni aggregati di
cui all'allegato B, al fine di regolamentare la partecipazione degli stessi
alla gestione delle funzioni in materia di bonifica.
4.
Qualora i singoli comprensori di bonifica interessino territori di più comunità
montane, le funzioni amministrative nonché quelle di pianificazione, sono
esercitate dalla comunità montana in cui ricade la maggior parte del
comprensorio, d'intesa con le altre, sulla base di apposito protocollo da
approvarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5.
Nell'ipotesi di mancata intesa, la Giunta regionale, trascorso inutilmente l'ulteriore
termine da essa assegnato per il raggiungimento dell'accordo, disciplina
direttamente, con propria deliberazione i rapporti tra le comunità montane
interessate.
6.
Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica sono delegate alle comunità
montane anche le funzioni amministrative relative all'esercizio e manutenzione
delle opere di bonifica.
Art.
8
Concessioni.
1.
La progettazione e l'esecuzione delle opere di bonifica sono affidate dalle
comunità montane in concessione ai consorzi di bonifica competenti
territorialmente con le modalità previste, per i singoli interventi, dal
programma pluriennale e dal piano attuativo annuale di cui all'art. 6 che
prevedono inoltre l'eventuale apporto dell'ESAU nella fase di progettazione.
2.
Nel caso in cui non sia costituito il consorzio di bonifica, le comunità
montane provvedono alla progettazione ed esecuzione, nonché all'esercizio e
manutenzione delle opere di bonifica anche mediante concessione all'Ente di
sviluppo agricolo in Umbria, oppure ad antri enti pubblici operanti nel
settore.
3.
Per la esecuzione delle opere, i concessionari si avvalgono, ove possibile, dei
dipendenti delle comunità montane.
Art.
9
Indirizzo,
coordinamento e controllo.
1.
Compete alla Giunta regionale esercitare l'indirizzo, il coordinamento ed il
controllo delle funzioni delegate con la presente legge.
Art.
10
Opere
di competenza pubblica ed opere private obbligatorie.
1.
Le proposte formulate ai sensi degli artt. 5 e 6 devono indicare le opere da
realizzare a totale carico della Regione, nonché quelle di interesse
particolare dei singoli fondi, direttamente connesse alla funzionalità delle
prime di competenza dei privati ed obbligatorie per essi.
2.
Per la realizzazione delle opere private di cui al comma 1 sono concessi
contributi fino al 35 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile
al 45 per cento nei territori classificati montani o svantaggiati e di cui agli
artt. 2 e 3 della direttiva comunitaria n. 75/268.
3.
Per l'aggiudicazione dei lavori, di importo superiore a 400 milioni di lire,
relativi alla esecuzione delle opere di cui al titolo III del R.D. 13 febbraio
1933, n. 215, con particolare riferimento a quelle di approvvigionamento idrico
e di viabilità rurale al servizio di più fondi, realizzati con il concorso
finanziario della Regione, si applicano le norme vigenti in materia di appalti
di opere pubbliche.
4.
I soggetti beneficiari, per l'espletamento delle procedure d'appalto, si
avvalgono dell'apporto delle strutture delle comunità montane o dei Comuni
interessati cui compete il rimborso delle spese vive sostenute.
5.
Restano comunque a carico dei beneficiari i maggiori oneri derivanti dalle
variazioni in aumento nell'importo dei lavori eventualmente determinate dalle
risultanze dell'appalto.
6.
Ove beneficiari dell'intervento regionale per la realizzazione delle opere
infrastrutturali siano i Comuni o le comunità montane, ad essi fa carico una
quota della spesa totale non inferiore al 25 per cento.
Art.
11
Interventi
di ripristino.
1.
Nel caso di riconosciuta urgenza, gli interventi di ripristino della
funzionalità delle opere pubbliche di bonifica sono disciplinati dalla legge
regionale 5 dicembre 1978, n. 65, così come modificata dall'art. 20 della legge
regionale 20 maggio 1986, n. 19.
2.
Gli interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da
calamità naturali sono regolati dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Art.
12
Contribuenza.
1.
Ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, le spese per la manutenzione e
l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle per la esecuzione, quando
non siano a totale carico pubblico, sono a carico dei proprietari degli
immobili agricoli ed extragricoli, situati entro il perimetro del comprensorio.
2.
Le spese sono ripartite tra i proprietari in proporzione al beneficio che essi
traggono dalle opere. Sono altresì a carico dei proprietari le spese per il
funzionamento dei consorzi di bonifica, ove costituiti. La ripartizione delle
spese è effettuata secondo il piano di riparto adottato dai consorzi di
bonifica o, nell'ipotesi in cui questi non siano costituiti, dalle comunità
montane.
3.
Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica o di quelli tra gli utenti, di
cui all'art. 18 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, l'esercizio e la
manutenzione delle opere pubbliche di irrigazione sono affidate all'Ente di
sviluppo agricolo in Umbria, che adotta il piano di riparto della spesa tra gli
utenti.
4.
I contributi di cui al presente articolo sono esigibili a norma dell'art. 21
del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 da parte dei consorzi di bonifica. Le
comunità montane esigono dai proprietari beneficiari di opere finanziate non a
totale carico pubblico le relative quote secondo le procedure previste dai
rispettivi ordinamenti (2).
(2)
Vedi, anche, l'art. 110, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
TITOLO
II
Consorzi
di bonifica
Art.
13
Natura
e compiti.
1.
I consorzi di bonifica hanno la natura giuridica ad essi attribuita dall'art. 59
del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; essi svolgono i compiti loro affidati dalle
norme vigenti e dagli statuti, assicurano la partecipazione degli interessati
all'attività di programmazione ed alla gestione pubblica in materia di bonifica
provvedendo all'esercizio e manutenzione e, in regime di concessione, alla
progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica.
2.
I consorzi di bonifica sono costituiti fra i proprietari di immobili rientranti
nei singoli comprensori di bonifica.
3.
Sono inoltre iscritti nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, a
loro richiesta e solidalmente con i proprietari, gli affittuari, i conduttori e
i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili suddetti, i quali, per
obbligo derivante da norme di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i
contributi consortili.
Art.
14
Costituzione,
fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica.
1.
I consorzi sono costituiti dalla Regione, tra i proprietari degli immobili
censiti in catasto che traggono beneficio dalla bonifica.
2.
Il territorio di ciascun consorzio di bonifica è costituito da quello di un
comprensorio di cui all'art. 3 o da parte di esso, quando ciò sia ritenuto
utile e compatibile con i criteri di cui all'art. 3 medesimo.
3.
Le proposte per la costituzione di nuovi consorzi sono trasmesse entro 60
giorni dalle comunità montane interessate alla Giunta regionale, quando sia ad
esse pervenuta a tal fine richiesta da parte di almeno il 35 per cento dei
proprietari, che rappresentino almeno il 30 per cento della superficie
territoriale dell'istituendo consorzio.
4.
Nell'ipotesi in cui lo reputi necessario ai fini della bonifica, la Giunta
regionale, sentite le comunità montane interessate, propone al Consiglio la
costituzione di consorzi, anche in mancanza di iniziativa da parte dei
proprietari interessati.
5.
Alla fusione, soppressione ed alle modificazioni territoriali dei consorzi di
bonifica provvede, anche su richiesta delle comunità montane interessate, la
Regione, sentito il parere delle comunità montane stesse.
Art.
15
Statuto
ed organi.
1.
Ciascun consorzio di bonifica è retto da uno statuto, deliberato, anche in caso
di modificazioni, dal Consiglio dei delegati, ed approvato dal Consiglio
regionale.
2.
Sono organi del consorzio:
a)
l'Assemblea dei consorziati;
b)
il Consiglio dei delegati;
c)
la Deputazione amministrativa;
d)
il Presidente;
e)
il Collegio dei revisori dei conti.
Art.
16
1.
L'Assemblea è formata dai proprietari consorziati iscritti nel catasto
consortile, che godano dei diritti civili e corrispondano il contributo
consortile ovvero, in luogo di questi, dai soggetti di cui all'art. 13, comma
3.
2.
L'Assemblea, convocata secondo le modalità previste dallo statuto, elegge i tre
quarti dei componenti il Consiglio dei delegati.
3.
A tal fine gli aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro sezioni di
contribuenza, di cui una riservata ai contribuenti iscritti nel catasto urbano.
Le rimanenti sezioni, riservate ai contribuenti iscritti nel catasto rustico,
sono individuate dallo statuto del consorzio, tenendo conto dell'entità del
contributo di ciascun iscritto e del numero complessivo dei contribuenti, in
modo da assicurare a ciascuna sezione una percentuale di votanti non inferiore
al 20 per cento del totale degli iscritti al catasto rustico.
4.
Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto all'interno della sezione di
appartenenza e vota in una sola di esse.
5.
Nell'ambito dei delegati da eleggersi da parte dell'Assemblea, ciascuna sezione
elegge un numero di delegati corrispondente alla percentuale derivante dal
rapporto tra il totale dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di
ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite
massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere, per le sezioni relative al
catasto rustico e del 10 per cento per quella riservata ai contribuenti
iscritti nel catasto urbano.
6.
Il numero dei delegati, eventualmente non eleggibile da una sezione, perché
eccedente le percentuali di cui al comma 5, è ripartito tra le altre sezioni
con i criteri previsti dallo stesso comma.
7.
L'elezione dei delegati si svolge contemporaneamente e separatamente, sezione
per sezione, con le modalità previste dallo statuto.
Art.
17
Elezione
nei consorzi di nuova costituzione.
1.
Per la costituzione di nuovi consorzi di bonifica, derivante anche da fusione
di preesistenti consorzi, le comunità montane, entro sei mesi dalla
pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale del consorzio, indicono
l'elezione del Consiglio dei delegati, determinandone in via provvisoria il
numero dei componenti, con le modalità di cui all'art. 16, comma 3.
2.
Ai fini dell'elezione dei delegati, i consorziati sono iscritti, a cura delle
comunità montane ed in base, a seconda delle varie ipotesi, a documentazione
pubblica o atto di notorietà o dichiarazione sottoscritta ed autenticata nei
modi di legge, in liste elettorali suddivise in sezioni, con le modalità di cui
all'art. 16, comma 3.
3.
Le deliberazioni relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono
sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.
4.
Il Consiglio dei delegati delibera lo statuto entro 90 giorni dall'elezione ed
indice nuove elezioni, sulla base delle norme dello statuto stesso, entro un
anno dalla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.
5.
Le spese relative alla fase costitutiva del consorzio sono anticipate dalle
comunità montane e rimborsate dai consorzi interessati entro il secondo
esercizio della loro gestione finanziaria. Restano a carico delle comunità
montane le spese relative al personale adibito alle operazioni elettorali.
Art.
18
Consiglio
dei delegati.
1.
Il Consiglio dei delegati è composto per il 75 per cento da membri eletti dall'Assemblea
a norma degli articoli 16 e 17 e per il 25 per cento da membri nominati dalla o
dalle comunità montane interessate, in modo da garantire anche la
rappresentanza delle minoranze.
2.
Le nomine da parte delle comunità montane sono effettuate, secondo modalità
definite dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso
tale termine il Consiglio regionale provvede direttamente alle nomine previa
diffida da parte della Giunta regionale alla comunità montana inadempiente e
secondo le modalità previste dal comma precedente.
3.
Il Consiglio dei delegati resta in carica 5 anni ed i suoi membri sono
rieleggibili.
4.
I delegati eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica sono
sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
5.
Alla sostituzione dei delegati nominati dalle comunità montane provvedono gli
enti stessi.
Art.
19
Deputazione
amministrativa e Presidente.
1.
Il Consiglio dei delegati elegge nel proprio seno la Deputazione amministrativa
e il Presidente.
2.
La Deputazione amministrativa è eletta nel rispetto della proporzione esistente
nel Consiglio dei delegati tra i membri espressi dall'Assemblea e quelli
nominati dalle comunità montane.
3.
Il Presidente presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione
amministrativa.
Art.
20
Collegio
dei revisori dei conti.
1.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due
supplenti, di cui almeno uno effettivo ed uno supplente nominati dalle comunità
montane interessate ed uno effettivo nominato dalla Regione.
2.
Al membro effettivo nominato dalla Regione è affidata la presidenza del
Collegio.
Art.
21
Controlli
e contabilità.
1.
Per i controlli sui consorzi di bonifica si fa rinvio alla legge regionale 25
novembre 1986, n. 44.
2.
I consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare un regolamento di contabilità da
sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
TITOLO
III
Norme
finali e transitorie
Art.
22
Finanziamento
delle funzioni delle comunità montane.
1.
All'onere derivante dall'esercizio della delega di cui alla presente legge le
comunità montane fanno fronte con un contributo annuale di lire 50.000.000 da
iscrivere ad apposito capitolo di spesa istituito con la legge di bilancio.
2.
Le comunità montane presentano annualmente, in allegato al conto consuntivo,
una relazione illustrativa dell'attività svolta a norma della presente legge.
Art.
23
Ridelimitazione
dei comprensori dei consorzi esistenti.
1.
Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in
materia di bonifica ed alla unitarietà degli interventi, nonché tenuto conto
della esiguità della parte di comprensorio ricadente nel territorio regionale,
i seguenti consorzi di bonifica interregionali:
-
consorzio di bonifica della Val di Paglia superiore;
-
consorzio di bonifica della Media Valle del Tevere
sono
soppressi ai sensi dell'art. 62 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, come
modificato dall'art. 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 e dall'art. 73 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 per la parte di comprensorio ricadente in Umbria
rispettivamente esteso ha. 782 (ha. 452 in comune di Alberona, ha. 330 in
comune di Castelgiorgio) e ha. 436 (ha. 111 in comune di Otricoli, ha. 325 in
comune di Narni).
2.
Le funzioni dei consorzi soppressi sono rispettivamente attribuite al consorzio
unico per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa ed al consorzio
di bonifica Tevere-Nera.
3.
I territori di operatività dei consorzi di bonifica esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge sono ridelimitati come risulta
cartograficamente dall'allegato «C», che fa parte integrante della stessa.
4.
Alla individuazione catastale degli ambiti di cui all'art. 3 ed al terzo comma
del presente articolo provvede la Giunta regionale.
Art.
24
Nuovi
statuti ed elezioni.
1.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi di
bonifica provvedono all'adeguamento degli statuti secondo le norme della
stessa.
2.
Entro 180 giorni dalla data di approvazione del nuovo statuto da parte del
Consiglio regionale, i consorzi di bonifica indicono le elezioni del Consiglio
dei delegati.
3.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dei delegati sono prorogati i poteri
degli organi in carica.
Art.
25
Esecuzione
di opere nella fase di prima applicazione.
1.
Fino all'approvazione dei piani di bonifica di cui all'art. 5, le esigenze di
intervento in materia sono individuate dalla Giunta regionale e la esecuzione
delle opere relative è affidata in concessione ai consorzi di bonifica, ove
esistenti, oppure alle comunità montane o all'Ente di sviluppo agricolo in
Umbria, quanto ai territori non riferibili ad alcun consorzio di bonifica.
2.
L'esecuzione delle opere già affidate in concessione alla data di entrata in
vigore della presente legge continua ad essere regolata dal R.D. 13 febbraio
1933, n. 215.
3.
Nell'ipotesi di opere la cui esecuzione è prevista per lotti, già iniziate
prima dell'entrata in vigore della presente legge, la esecuzione dei rimanenti
lotti è affidata dalla Giunta regionale al medesimo concessionario.
4.
Le opere di cui ai commi precedenti devono essere recepite nei piani di
bonifica di cui all'art. 5.
Art.
26
Soppressione
dei consorzi idraulici di scolo e di difesa.
1.
Sono soppressi i consorzi idraulici di difesa e di scolo che ricadano nei
comprensori delimitati ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
2.
La soppressione degli enti di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale.
3.
Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale definisce la successione dei
rapporti giuridici ed amministrativi tra gli organismi soppressi ed i consorzi
di bonifica che subentrano nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.
Art.
27
Rinvio.
1.
Per quanto non disposto dalla presente legge si fa rinvio alle norme del R.D.
13 febbraio 1933, n. 215, in quanto compatibili.
Art.
28
Finanziamento.
1.
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte annualmente
con legge di bilancio.
Tabella
A
Elenco
dei fogli di mappa dei territori dei comuni inclusi nei comprensori di bonifica
montana1) Comprensorio di bonifica montana del Medio Tevere
Umbro-Nestore:Comunefoglio di mappaMarsciano (già parz. montano)1, 2, 26, 48,
49, 61, 81, 98, 119, dal 136 al 138, 150, dal 158 al 160;2) Comprensorio di
bonifica montana del Teverone - Marroggia e Basso Nera:Bettona (già parz.
montano)9-15;Narni (già parz. montano)110, 111, 125, 126, dal 143 al 147, 149,
150, 157, dal 161 al 163, dal 165 al 170, dal 174 al 181, dal 184 al
186;Torgiano29, 32, 33, dal 35 al 39;3) Comprensorio di bonifica montana del
Basso Tevere Umbro e Paglia:Alviano (già parz. montano)5, dal 10 al 12, 14, 15,
20;Amelia (già parz. montano)13, 14, dal 17 al 19, 22, 23, dal 28 al 35, dal 38
al 44, dal 48 al 52, 54, 55, dal 57 al 67, dal 73 al 79, dall'87 al 93, dal 100
al 105, 107, 114, 115.Attiglianotutti;Giovetutti;Guardea (già parz.
montano)dall'1 al 3, dal 12 al 16, 23, 24, 31;Lugnano in Teverina (già parz.
montano)dal 5 al 28;Montecchio (già parz. montano)13, 20, 24, dal 27 al 30, dal
37 al 43;Orvieto (già parz. montano)171, 173, dal 205 al 231, 241, dal 249 al
252, dal 254 al 262;Penna in Teverinatutti;Poranotutti;Sangeminitutti.
Allegato
A (3)
(3)
L'allegato, che si omette, contiene la cartografia prevista dall'art. 3 della
presente legge.
Allegato
B
ComuneComunità
montanaBastia UmbraMonte SubasioTorgianoMonti del TrasimenoSan GeminiValle del
Nera e Monte S. PancrazioAttiglianoAmerino e Croce di SerraGioveAmerino e Croce
di SerraPenna in TeverinaAmerino e Croce di SerraPoranoMonte Peglia e Selva di
Meana
Allegato
C (4)
(4)
L'allegato, che si omette, contiene la cartografia prevista dall'art. 23 della
presente legge.