L.R. 25 gennaio 1990, n. 4 (1).

Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei consorzi di bonifica.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 febbraio 1990, n. 6.

 

Legge modificata con L.R. 27 dicembre 2001, n. 37.

 

 

Art. 1

Oggetto.

 

1. La presente legge, in attuazione dello statuto della Regione dell'Umbria ed in armonia con la programmazione economica nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, disciplina gli interventi in materia di bonifica, finalizzati al razionale utilizzo ed alla tutela del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento alle risorse idriche, anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi.

 

 

TITOLO I

Attività di bonifica

 

Art. 2

Quadro degli interventi.

 

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione provvede alla programmazione degli interventi di bonifica, nonché di tutela ed utilizzazione delle risorse idriche, mediante piani comprensoriali di bonifica.

 

 

Art. 3

Comprensori di bonifica.

 

1. Ai fini della omogeneità e funzionalità degli interventi e nel rispetto delle sue caratteristiche idrografiche, il territorio regionale è suddiviso in comprensori, così come cartograficamente individuati nell'allegato A che fa parte integrante della presente legge, corrispondenti ai seguenti bacini:

1) Alto Tevere - Assino

2) Chiascio

3) Trasimeno - Medio Tevere - Nestore

4) Topino - Marroggia

5) Chiani - Paglia

6) Alto Nera

7) Basso Nera - Basso Tevere.

 

 

Art. 4

Integrazioni.

 

1. Al fine di pervenire ad un organico coordinamento degli interventi, i territori elencati nella tabella A, che fa parte integrante della presente legge, sono inclusi nei comprensori di bonifica montana di cui alle tabelle B e C della legge regionale 1° aprile 1985, n. 12 ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

 

 

Art. 5

Piani di bonifica.

 

1. I consorzi di bonifica interessati predispongono, entro due anni dalla approvazione dei piani di bacino di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, i piani di bonifica dei comprensori di cui all'allegato A, in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale.

2. Le deliberazioni di adozione delle proposte di piano sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, in almeno due quotidiani a diffusione regionale e negli albi delle comunità montane, del Comune e degli stessi consorzi di bonifica. Le proposte di piano sono depositate per trenta giorni consecutivi presso le sedi dei consorzi di bonifica ai quali gli interessati possono presentare osservazioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. I consorzi pronunciatisi sulle singole osservazioni, inviano i piani unitamente alla documentazione relativa alla fase di pubblicazione alle comunità montane territorialmente competenti, le quali deliberano il proprio parere entro trenta giorni e li trasmettono quindi alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle comunità montane territorialmente competenti che a tal fine si avvalgono dell'apporto tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

 

 

Art. 6

Programmazione regionale.

 

1. Ai fini della formazione del programma pluriennale delle opere pubbliche di cui all'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, i consorzi di bonifica, in attuazione dei piani di bonifica, formulano proposte di intervento alla comunità montana che delibera in ordine alle stesse il proprio parere entro 30 giorni e provvede successivamente a trasmetterle alla Giunta regionale.

2. I consorzi di bonifica trasmettono altresì alla comunità montana, entro il 30 giugno di ogni anno, a pena di decadenza, aggiornamenti delle proprie proposte, ai fini della formazione da parte della Giunta regionale del piano attuativo annuale d'intervento, di cui all'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

3. La Giunta regionale approva il piano attuativo annuale di intervento per il settore della bonifica, a norma dell'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e nel rispetto della presente legge.

4. Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle comunità montane territorialmente competenti.

 

 

Art. 7

Deleghe.

 

1. Le comunità montane sono delegate ad esercitare le funzioni amministrative relative alla progettazione ed esecuzione delle opere di bonifica.

2. Le comunità montane esercitano le funzioni di cui alla presente legge anche nei Comuni non classificati montani ed in quelli di nuova classificazione di cui alla tabella «A», secondo l'aggregazione di cui all'allegato B, nonché in tutto il territorio dei Comuni parzialmente montani.

3. Le comunità montane stipulano apposite convenzioni con i Comuni aggregati di cui all'allegato B, al fine di regolamentare la partecipazione degli stessi alla gestione delle funzioni in materia di bonifica.

4. Qualora i singoli comprensori di bonifica interessino territori di più comunità montane, le funzioni amministrative nonché quelle di pianificazione, sono esercitate dalla comunità montana in cui ricade la maggior parte del comprensorio, d'intesa con le altre, sulla base di apposito protocollo da approvarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nell'ipotesi di mancata intesa, la Giunta regionale, trascorso inutilmente l'ulteriore termine da essa assegnato per il raggiungimento dell'accordo, disciplina direttamente, con propria deliberazione i rapporti tra le comunità montane interessate.

6. Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica sono delegate alle comunità montane anche le funzioni amministrative relative all'esercizio e manutenzione delle opere di bonifica.

 

 

Art. 8

Concessioni.

 

1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di bonifica sono affidate dalle comunità montane in concessione ai consorzi di bonifica competenti territorialmente con le modalità previste, per i singoli interventi, dal programma pluriennale e dal piano attuativo annuale di cui all'art. 6 che prevedono inoltre l'eventuale apporto dell'ESAU nella fase di progettazione.

2. Nel caso in cui non sia costituito il consorzio di bonifica, le comunità montane provvedono alla progettazione ed esecuzione, nonché all'esercizio e manutenzione delle opere di bonifica anche mediante concessione all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, oppure ad antri enti pubblici operanti nel settore.

3. Per la esecuzione delle opere, i concessionari si avvalgono, ove possibile, dei dipendenti delle comunità montane.

 

 

Art. 9

Indirizzo, coordinamento e controllo.

 

1. Compete alla Giunta regionale esercitare l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle funzioni delegate con la presente legge.

 

 

Art. 10

Opere di competenza pubblica ed opere private obbligatorie.

 

1. Le proposte formulate ai sensi degli artt. 5 e 6 devono indicare le opere da realizzare a totale carico della Regione, nonché quelle di interesse particolare dei singoli fondi, direttamente connesse alla funzionalità delle prime di competenza dei privati ed obbligatorie per essi.

2. Per la realizzazione delle opere private di cui al comma 1 sono concessi contributi fino al 35 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 45 per cento nei territori classificati montani o svantaggiati e di cui agli artt. 2 e 3 della direttiva comunitaria n. 75/268.

3. Per l'aggiudicazione dei lavori, di importo superiore a 400 milioni di lire, relativi alla esecuzione delle opere di cui al titolo III del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, con particolare riferimento a quelle di approvvigionamento idrico e di viabilità rurale al servizio di più fondi, realizzati con il concorso finanziario della Regione, si applicano le norme vigenti in materia di appalti di opere pubbliche.

4. I soggetti beneficiari, per l'espletamento delle procedure d'appalto, si avvalgono dell'apporto delle strutture delle comunità montane o dei Comuni interessati cui compete il rimborso delle spese vive sostenute.

5. Restano comunque a carico dei beneficiari i maggiori oneri derivanti dalle variazioni in aumento nell'importo dei lavori eventualmente determinate dalle risultanze dell'appalto.

6. Ove beneficiari dell'intervento regionale per la realizzazione delle opere infrastrutturali siano i Comuni o le comunità montane, ad essi fa carico una quota della spesa totale non inferiore al 25 per cento.

 

 

Art. 11

Interventi di ripristino.

 

1. Nel caso di riconosciuta urgenza, gli interventi di ripristino della funzionalità delle opere pubbliche di bonifica sono disciplinati dalla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, così come modificata dall'art. 20 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

2. Gli interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali sono regolati dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

 

 

Art. 12

Contribuenza.

 

1. Ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, le spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle per la esecuzione, quando non siano a totale carico pubblico, sono a carico dei proprietari degli immobili agricoli ed extragricoli, situati entro il perimetro del comprensorio.

2. Le spese sono ripartite tra i proprietari in proporzione al beneficio che essi traggono dalle opere. Sono altresì a carico dei proprietari le spese per il funzionamento dei consorzi di bonifica, ove costituiti. La ripartizione delle spese è effettuata secondo il piano di riparto adottato dai consorzi di bonifica o, nell'ipotesi in cui questi non siano costituiti, dalle comunità montane.

3. Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica o di quelli tra gli utenti, di cui all'art. 18 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di irrigazione sono affidate all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, che adotta il piano di riparto della spesa tra gli utenti.

4. I contributi di cui al presente articolo sono esigibili a norma dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 da parte dei consorzi di bonifica. Le comunità montane esigono dai proprietari beneficiari di opere finanziate non a totale carico pubblico le relative quote secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti (2).

 

(2) Vedi, anche, l'art. 110, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

 

 

TITOLO II

Consorzi di bonifica

 

Art. 13

Natura e compiti.

 

1. I consorzi di bonifica hanno la natura giuridica ad essi attribuita dall'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; essi svolgono i compiti loro affidati dalle norme vigenti e dagli statuti, assicurano la partecipazione degli interessati all'attività di programmazione ed alla gestione pubblica in materia di bonifica provvedendo all'esercizio e manutenzione e, in regime di concessione, alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica.

2. I consorzi di bonifica sono costituiti fra i proprietari di immobili rientranti nei singoli comprensori di bonifica.

3. Sono inoltre iscritti nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, a loro richiesta e solidalmente con i proprietari, gli affittuari, i conduttori e i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili suddetti, i quali, per obbligo derivante da norme di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.

 

 

Art. 14

Costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica.

 

1. I consorzi sono costituiti dalla Regione, tra i proprietari degli immobili censiti in catasto che traggono beneficio dalla bonifica.

2. Il territorio di ciascun consorzio di bonifica è costituito da quello di un comprensorio di cui all'art. 3 o da parte di esso, quando ciò sia ritenuto utile e compatibile con i criteri di cui all'art. 3 medesimo.

3. Le proposte per la costituzione di nuovi consorzi sono trasmesse entro 60 giorni dalle comunità montane interessate alla Giunta regionale, quando sia ad esse pervenuta a tal fine richiesta da parte di almeno il 35 per cento dei proprietari, che rappresentino almeno il 30 per cento della superficie territoriale dell'istituendo consorzio.

4. Nell'ipotesi in cui lo reputi necessario ai fini della bonifica, la Giunta regionale, sentite le comunità montane interessate, propone al Consiglio la costituzione di consorzi, anche in mancanza di iniziativa da parte dei proprietari interessati.

5. Alla fusione, soppressione ed alle modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica provvede, anche su richiesta delle comunità montane interessate, la Regione, sentito il parere delle comunità montane stesse.

 

 

Art. 15

Statuto ed organi.

 

1. Ciascun consorzio di bonifica è retto da uno statuto, deliberato, anche in caso di modificazioni, dal Consiglio dei delegati, ed approvato dal Consiglio regionale.

2. Sono organi del consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio dei delegati;

c) la Deputazione amministrativa;

d) il Presidente;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

 

 

Art. 16

 

1. L'Assemblea è formata dai proprietari consorziati iscritti nel catasto consortile, che godano dei diritti civili e corrispondano il contributo consortile ovvero, in luogo di questi, dai soggetti di cui all'art. 13, comma 3.

2. L'Assemblea, convocata secondo le modalità previste dallo statuto, elegge i tre quarti dei componenti il Consiglio dei delegati.

3. A tal fine gli aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro sezioni di contribuenza, di cui una riservata ai contribuenti iscritti nel catasto urbano. Le rimanenti sezioni, riservate ai contribuenti iscritti nel catasto rustico, sono individuate dallo statuto del consorzio, tenendo conto dell'entità del contributo di ciascun iscritto e del numero complessivo dei contribuenti, in modo da assicurare a ciascuna sezione una percentuale di votanti non inferiore al 20 per cento del totale degli iscritti al catasto rustico.

4. Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto all'interno della sezione di appartenenza e vota in una sola di esse.

5. Nell'ambito dei delegati da eleggersi da parte dell'Assemblea, ciascuna sezione elegge un numero di delegati corrispondente alla percentuale derivante dal rapporto tra il totale dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere, per le sezioni relative al catasto rustico e del 10 per cento per quella riservata ai contribuenti iscritti nel catasto urbano.

6. Il numero dei delegati, eventualmente non eleggibile da una sezione, perché eccedente le percentuali di cui al comma 5, è ripartito tra le altre sezioni con i criteri previsti dallo stesso comma.

7. L'elezione dei delegati si svolge contemporaneamente e separatamente, sezione per sezione, con le modalità previste dallo statuto.

 

 

Art. 17

Elezione nei consorzi di nuova costituzione.

 

1. Per la costituzione di nuovi consorzi di bonifica, derivante anche da fusione di preesistenti consorzi, le comunità montane, entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale del consorzio, indicono l'elezione del Consiglio dei delegati, determinandone in via provvisoria il numero dei componenti, con le modalità di cui all'art. 16, comma 3.

2. Ai fini dell'elezione dei delegati, i consorziati sono iscritti, a cura delle comunità montane ed in base, a seconda delle varie ipotesi, a documentazione pubblica o atto di notorietà o dichiarazione sottoscritta ed autenticata nei modi di legge, in liste elettorali suddivise in sezioni, con le modalità di cui all'art. 16, comma 3.

3. Le deliberazioni relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

4. Il Consiglio dei delegati delibera lo statuto entro 90 giorni dall'elezione ed indice nuove elezioni, sulla base delle norme dello statuto stesso, entro un anno dalla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

5. Le spese relative alla fase costitutiva del consorzio sono anticipate dalle comunità montane e rimborsate dai consorzi interessati entro il secondo esercizio della loro gestione finanziaria. Restano a carico delle comunità montane le spese relative al personale adibito alle operazioni elettorali.

 

 

Art. 18

Consiglio dei delegati.

 

1. Il Consiglio dei delegati è composto per il 75 per cento da membri eletti dall'Assemblea a norma degli articoli 16 e 17 e per il 25 per cento da membri nominati dalla o dalle comunità montane interessate, in modo da garantire anche la rappresentanza delle minoranze.

2. Le nomine da parte delle comunità montane sono effettuate, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Consiglio regionale provvede direttamente alle nomine previa diffida da parte della Giunta regionale alla comunità montana inadempiente e secondo le modalità previste dal comma precedente.

3. Il Consiglio dei delegati resta in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. I delegati eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

5. Alla sostituzione dei delegati nominati dalle comunità montane provvedono gli enti stessi.

 

 

Art. 19

Deputazione amministrativa e Presidente.

 

1. Il Consiglio dei delegati elegge nel proprio seno la Deputazione amministrativa e il Presidente.

2. La Deputazione amministrativa è eletta nel rispetto della proporzione esistente nel Consiglio dei delegati tra i membri espressi dall'Assemblea e quelli nominati dalle comunità montane.

3. Il Presidente presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa.

 

 

Art. 20

Collegio dei revisori dei conti.

 

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno effettivo ed uno supplente nominati dalle comunità montane interessate ed uno effettivo nominato dalla Regione.

2. Al membro effettivo nominato dalla Regione è affidata la presidenza del Collegio.

 

 

Art. 21

Controlli e contabilità.

 

1. Per i controlli sui consorzi di bonifica si fa rinvio alla legge regionale 25 novembre 1986, n. 44.

2. I consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare un regolamento di contabilità da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

 

 

TITOLO III

Norme finali e transitorie

 

Art. 22

Finanziamento delle funzioni delle comunità montane.

 

1. All'onere derivante dall'esercizio della delega di cui alla presente legge le comunità montane fanno fronte con un contributo annuale di lire 50.000.000 da iscrivere ad apposito capitolo di spesa istituito con la legge di bilancio.

2. Le comunità montane presentano annualmente, in allegato al conto consuntivo, una relazione illustrativa dell'attività svolta a norma della presente legge.

 

 

Art. 23

Ridelimitazione dei comprensori dei consorzi esistenti.

 

1. Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di bonifica ed alla unitarietà degli interventi, nonché tenuto conto della esiguità della parte di comprensorio ricadente nel territorio regionale, i seguenti consorzi di bonifica interregionali:

- consorzio di bonifica della Val di Paglia superiore;

- consorzio di bonifica della Media Valle del Tevere

sono soppressi ai sensi dell'art. 62 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 e dall'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 per la parte di comprensorio ricadente in Umbria rispettivamente esteso ha. 782 (ha. 452 in comune di Alberona, ha. 330 in comune di Castelgiorgio) e ha. 436 (ha. 111 in comune di Otricoli, ha. 325 in comune di Narni).

2. Le funzioni dei consorzi soppressi sono rispettivamente attribuite al consorzio unico per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa ed al consorzio di bonifica Tevere-Nera.

3. I territori di operatività dei consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridelimitati come risulta cartograficamente dall'allegato «C», che fa parte integrante della stessa.

4. Alla individuazione catastale degli ambiti di cui all'art. 3 ed al terzo comma del presente articolo provvede la Giunta regionale.

 

 

Art. 24

Nuovi statuti ed elezioni.

 

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica provvedono all'adeguamento degli statuti secondo le norme della stessa.

2. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del nuovo statuto da parte del Consiglio regionale, i consorzi di bonifica indicono le elezioni del Consiglio dei delegati.

3. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dei delegati sono prorogati i poteri degli organi in carica.

 

 

Art. 25

Esecuzione di opere nella fase di prima applicazione.

 

1. Fino all'approvazione dei piani di bonifica di cui all'art. 5, le esigenze di intervento in materia sono individuate dalla Giunta regionale e la esecuzione delle opere relative è affidata in concessione ai consorzi di bonifica, ove esistenti, oppure alle comunità montane o all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, quanto ai territori non riferibili ad alcun consorzio di bonifica.

2. L'esecuzione delle opere già affidate in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere regolata dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

3. Nell'ipotesi di opere la cui esecuzione è prevista per lotti, già iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, la esecuzione dei rimanenti lotti è affidata dalla Giunta regionale al medesimo concessionario.

4. Le opere di cui ai commi precedenti devono essere recepite nei piani di bonifica di cui all'art. 5.

 

 

Art. 26

Soppressione dei consorzi idraulici di scolo e di difesa.

 

1. Sono soppressi i consorzi idraulici di difesa e di scolo che ricadano nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

2. La soppressione degli enti di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale definisce la successione dei rapporti giuridici ed amministrativi tra gli organismi soppressi ed i consorzi di bonifica che subentrano nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.

 

 

Art. 27

Rinvio.

 

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si fa rinvio alle norme del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, in quanto compatibili.

 

 

Art. 28

Finanziamento.

 

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte annualmente con legge di bilancio.

 

 

Tabella A

 

Elenco dei fogli di mappa dei territori dei comuni inclusi nei comprensori di bonifica montana1) Comprensorio di bonifica montana del Medio Tevere Umbro-Nestore:Comunefoglio di mappaMarsciano (già parz. montano)1, 2, 26, 48, 49, 61, 81, 98, 119, dal 136 al 138, 150, dal 158 al 160;2) Comprensorio di bonifica montana del Teverone - Marroggia e Basso Nera:Bettona (già parz. montano)9-15;Narni (già parz. montano)110, 111, 125, 126, dal 143 al 147, 149, 150, 157, dal 161 al 163, dal 165 al 170, dal 174 al 181, dal 184 al 186;Torgiano29, 32, 33, dal 35 al 39;3) Comprensorio di bonifica montana del Basso Tevere Umbro e Paglia:Alviano (già parz. montano)5, dal 10 al 12, 14, 15, 20;Amelia (già parz. montano)13, 14, dal 17 al 19, 22, 23, dal 28 al 35, dal 38 al 44, dal 48 al 52, 54, 55, dal 57 al 67, dal 73 al 79, dall'87 al 93, dal 100 al 105, 107, 114, 115.Attiglianotutti;Giovetutti;Guardea (già parz. montano)dall'1 al 3, dal 12 al 16, 23, 24, 31;Lugnano in Teverina (già parz. montano)dal 5 al 28;Montecchio (già parz. montano)13, 20, 24, dal 27 al 30, dal 37 al 43;Orvieto (già parz. montano)171, 173, dal 205 al 231, 241, dal 249 al 252, dal 254 al 262;Penna in Teverinatutti;Poranotutti;Sangeminitutti.

 

 

Allegato A (3)

 

 

(3) L'allegato, che si omette, contiene la cartografia prevista dall'art. 3 della presente legge.

 

 

Allegato B

 

ComuneComunità montanaBastia UmbraMonte SubasioTorgianoMonti del TrasimenoSan GeminiValle del Nera e Monte S. PancrazioAttiglianoAmerino e Croce di SerraGioveAmerino e Croce di SerraPenna in TeverinaAmerino e Croce di SerraPoranoMonte Peglia e Selva di Meana

 

 

Allegato C (4)

 

 

 

(4) L'allegato, che si omette, contiene la cartografia prevista dall'art. 23 della presente legge.