L.R.
12 marzo 1990, n. 5 (1).
Testo
unico dell'artigianato (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 marzo 1990, n. 12, S.O. n. 1.
(2)
Vedi, anche, l'art. 5, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
1
Campi
di intervento.
1.
Per il conseguimento dei fini di tutela e di sviluppo dell'artigianato e per la
valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni
territoriali, artistiche, produttive e di servizio, la Regione in attuazione
dell'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dell'art. 21 dello
Statuto ed in attuazione delle indicazioni del Piano regionale di sviluppo,
disciplina con la presente legge:
a)
le agevolazioni per l'accesso al credito;
b)
gli interventi a favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore;
c)
il sistema di servizi reali, l'innovazione tecnologica, l'assistenza tecnica,
la ricerca applicata e la sperimentazione;
d)
gli interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei
centri storici;
e)
gli interventi nel settore dell'artigianato artistico;
f)
la formazione professionale e l'occupazione nel comparto;
g)
l'attività promozionale.
TITOLO
I
Agevolazioni
per l'accesso al credito
Art.
2
Forme
di intervento.
1.
Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, sono previste le seguenti
forme di intervento:
a)
credito allo sviluppo;
b)
rilascio di fidejussioni e prestazione di altri servizi finanziari attraverso
il Consorzio fidi di cui all'art. 8;
c)
incentivi di carattere straordinario.
Art.
3
Credito
allo sviluppo.
1.
Sono disposti contributi in conto interessi sulle operazioni di credito volte
al consolidamento e all'espansione delle imprese artigiane singole, associate o
consorziate.
2.
Nell'ambito del piano pluriennale di cui all'art. 42, sono definiti gli
obiettivi e la tipologia degli interventi da considerare prioritari ai fini del
comma 1.
3.
Gli interventi sono effettuati dalle cooperative artigiane di garanzia
costituite a norma degli artt. 10 e 11 della legge regionale 1° aprile 1985, n.
14.
4.
I fondi regionali sono assegnati annualmente dalle amministrazioni provinciali
alle cooperative artigiane di garanzia sulla base dei seguenti parametri:
1)
numero dei soci, risultante dal libro dei soci aggiornato alla data del 31
dicembre dell'anno
precedente;
2)
volume di attività documentato dai bilanci relativi al biennio precedente.
5.
Le operazioni creditizie di cui al comma 1 sono coperte dalla garanzia
sussidiaria della Regione per le perdite subite dalle cooperative artigiane di
garanzia, fino ad un massimo del 25 per cento delle perdite stesse.
6.
La garanzia regionale sussiste a condizione che le convenzioni di cui al comma
7 prevedano che le banche si assumano almeno il 50 per cento del rischio di
ogni singola operazione.
7.
Le cooperative stipulano le convenzioni con gli istituti di credito sulla base
dello schema-tipo adottato dalla Giunta regionale. In esso sono fissati, tra
l'altro, i criteri di accertamento della perdita, i tempi e le modalità di
copertura della quota a carico della Regione; il relativo intervento è
immediatamente susseguente all'avvenuto accollo dell'onere posto a carico
dell'istituto di credito convenzionato e della cooperativa artigiana di
garanzia.
Art.
4
Misura
degli incentivi.
1.
Il limite massimo per le operazioni di credito di cui all'art. 3 gestite dalle
cooperative artigiane di garanzia è di lire 50 milioni, restituibili entro 36
mesi dalla data di erogazione del prestito, elevabile a lire 100 milioni per le
imprese associate o consorziate.
2.
Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari delle operazioni di cui
all'art. 3 è stabilito semestralmente, dalla Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 109, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art.
5
Contributi
alle cooperative artigiane di garanzia.
1.
A favore delle cooperative artigiane di garanzia sono disposti contributi per
incrementare il capitale sociale e per le spese di gestione.
Art.
6
Misura
dei contributi.
1.
Le provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia consistono in:
a)
contributi pari all'importo delle quote versate da ciascun nuovo socio e
all'aumento delle quote già versate dagli attuali soci, fino ad una quota
massima di lire 200.000;
b)
contributi per le spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio
precedente determinati, per ciascuna cooperativa artigiana di garanzia, sulla
base dei parametri di cui all'art. 3, comma 4, nei limiti dello stanziamento di
bilancio.
Art.
7
Gestione
e controllo.
1.
Il costo di gestione del servizio delegato alle amministrazioni provinciali è
posto a carico della Regione.
2.
Ai fini della verifica dei risultati conseguiti e dell'efficacia della
gestione, le cooperative affidatarie trasmettono alla Giunta regionale e alle
amministrazioni provinciali, entro il mese di giugno, il bilancio e la
relazione previsti a norma di legge.
3.
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di ottobre
una relazione annuale sui risultati complessivamente conseguiti nel settore del
credito all'artigianato.
Art.
8
Consorzio
fidi regionale - Fondo di garanzia per l'artigianato.
1.
La Regione promuove l'istituzione di un consorzio fidi regionale tra i soggetti
di cui al comma 3, al fine di assicurare:
a)
il necessario sostegno alle imprese artigiane nell'accesso al credito;
b)
il sostegno ed il potenziamento dell'attività delle cooperative artigiane di
garanzia;
c)
l'ampliamento e la qualificazione nella ricerca dei mezzi finanziari a medio
termine per le imprese, a copertura di operazioni relative ad investimenti in
strutture ed impianti.
2.
Il consorzio fidi regionale deve, in particolare:
a)
agevolare l'accesso al credito a medio termine, rilasciando la fidejussione per
piani di investimento non coperti con altre forme di garanzia, in misura non
superiore al 50 per cento degli investimenti previsti, entro un tetto massimo
di lire cinquecento milioni;
b)
promuovere un'azione contrattuale e di raccolta di risorse sui mercati
finanziari nazionali ed esteri al fine di minimizzare il costo relativo con
opportune diversificazioni delle fonti;
c)
contribuire ad abbattere ulteriormente il costo dei mezzi raccolti, con
eventuali incentivi al momento della loro collocazione presso le imprese, dando
priorità ai progetti di innovazione tecnologica;
d)
garantire parzialmente i rischi di cambio sulle risorse raccolte in valuta
estera;
e)
fornire selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle
operazioni sopra descritte;
f)
favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi.
3.
Per il conseguimento dei fini di cui al comma 2, lett. a), è promossa la
costituzione di un fondo di garanzia al quale possono concorrere, con proprie
quote:
a)
le amministrazioni provinciali;
b)
i comuni;
c)
le camere di commercio;
d)
la cassa per il credito alle imprese artigiane;
e)
la Sviluppumbria S.p.A.;
f)
cooperative artigiane di garanzia;
g)
istituti di credito;
h)
le associazioni artigiane e loro finanziarie;
i)
altri soggetti interessati pubblici e privati.
4.
Il finanziamento regionale è subordinato al rispetto, da parte del Consorzio,
delle seguenti condizioni:
a)
conseguimento degli obiettivi e delle modalità operative di cui ai commi 1 e 2;
b)
approvazione da parte del Consiglio regionale dello statuto e delle sue
modificazioni;
c)
nomina da parte del Consiglio regionale di due membri effettivi del Collegio
sindacale, di cui uno con funzioni di Presidente;
d)
presentazione alla Giunta regionale del programma annuale di attività, in
armonia con le indicazioni
programmatiche
regionali;
e)
presentazione alla Giunta regionale entro il 30 giugno, di una relazione
illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, corredata da idonei
elementi finanziario-contabili;
f)
previsione statutaria di una presenza dei consorziati negli organi di gestione.
5.
Lo statuto indica la composizione degli organi di gestione del fondo.
Art.
9
Incentivi
di carattere straordinario.
1.
Nell'ambito del piano pluriennale per l'artigianato, di cui all'art. 42 e del
bilancio annuale, appositi fondi possono essere stanziati per:
a)
progetti integrati;
b)
interventi in settori o aree in crisi;
c)
progetti diretti a favorire la ripresa economica, produttiva e occupazionale
nei settori dell'artigianato dichiarato in crisi;
d)
interventi atti a fronteggiare eventi eccezionali.
TITOLO
II
Associazionismo
e cooperazione
Art.
10
Finalità
e destinatari.
1.
La Regione favorisce la costituzione, la fusione, l'incorporazione e lo
sviluppo dei consorzi e delle cooperative artigiane nei settori indicati come
prioritari dal piano pluriennale di cui all'art. 42.
2.
Nell'ambito del piano sono privilegiate le forme associative dirette a fornire
servizi inerenti la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti,
specie se convenzionate con organismi istituzionalmente preposti a tali
servizi.
3.
La Regione e gli enti locali territoriali possono partecipare con proprie quote
al capitale sociale; in tal caso nominano un rappresentante in seno al
Consiglio di amministrazione e/o al Collegio dei revisori.
4.
L'intervento regionale, destinato alle strutture associative formate da un
minimo di 9 soci, di cui almeno 6 artigiani, tiene conto della consistenza
della struttura organizzativa, della tipologia dei servizi e della rispondenza
dei programmi di attività ai contenuti della programmazione regionale.
5.
I programmi di attività e la richiesta di contributo sono presentati alla
Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente, unitamente
all'ultimo bilancio approvato.
Art.
11
Tipologia
degli interventi.
1.
Gli interventi regionali sono diretti a finanziare:
a)
le spese di costituzione e avviamento sostenute nel primo anno di attività;
b)
le spese per la acquisizione di servizi reali a favore delle strutture
associative;
c)
le spese di gestione.
Art.
12
Misure
degli incentivi.
1.
Per le finalità di cui all'art. 10, comma 1, i contributi regionali sono
erogati a fondo perduto per:
a)
copertura integrale delle spese di costituzione;
b)
spese per consulenza ed assistenza sostenute nel primo anno di attività, fino
ad un massimo dell'80 per cento, in misura comunque non superiore a lire 10
milioni;
c)
spese per l'acquisizione di professionalità di alto profilo, fino ad un massimo
del 50 per cento degli oneri sostenuti nel primo anno di attività e comunque
per importi non superiori a lire 10 milioni;
d)
contributi per l'acquisizione dei servizi reali di cui all'art. 14, pari al 50
per cento del costo previsto, fino ad un massimo di lire 20 milioni;
e)
contributi per i servizi di cui all'art. 11, lett. e), pari al 50 per cento del
costo previsto, fino ad un massimo di lire 40 milioni.
2.
La concessione dei contributi di cui al comma 1., lett. a), b) e c), è disposta
a titolo di rimborso a rendicontazione avvenuta; i contributi di cui alle
lettere d) ed e) sono concessi a seguito dell'approvazione dei programmi di
attività da parte della Giunta regionale, con le seguenti modalità:
a)
40 per cento al momento dell'approvazione;
b)
60 per cento a presentazione del rendiconto finale accompagnato da una
relazione illustrativa.
Art.
13
Contributi
alle associazioni dell'artigianato.
1.
La Giunta regionale assegna annualmente alle associazioni dell'artigianato
specifici contributi per il finanziamento di iniziative da esse realizzate per
il potenziamento del settore, in armonia con il piano regionale di sviluppo.
2.
I contributi di cui al comma 1 sono assegnati sulla base dei programmi di
attività presentati alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno
precedente; essi trovano copertura nei fondi iscritti nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale annuale.
TITOLO
III
Servizi
reali alle imprese artigiane
Art.
14
Finalità.
1.
La Regione favorisce l'accesso delle imprese singole, associate o consorziate
al sistema dei servizi reali.
2.
I servizi reali vengono assicurati dai centri tecnico-promozionali e dal Centro
regionale per l'innovazione tecnologica, previsti dal piano regionale di
sviluppo, nonché da enti, consorzi, società o associazioni di professionisti.
Art.
15
Tipologia
degli interventi.
1.
Ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1, sono garantiti i seguenti servizi:
a)
consulenza organizzativo-gestionale, economico-finanziaria,
tecnologico-produttiva e commerciale;
b)
studi, ricerche e progettazione, con particolare riguardo ai problemi dello
smaltimento e riciclaggio dei rifiuti prodotti dalle imprese artigiane.
Art.
16
Procedure
per l'assegnazione dei contributi.
1.
I contributi regionali, finalizzati alla riduzione del costo dei servizi resi
alle imprese, sono concessi annualmente sulla base dei programmi presentati
alla Giunta regionale dai soggetti di cui all'art. 14, entro il 30 settembre
dell'anno precedente, secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale.
2.
Tali programmi debbono privilegiare prioritariamente imprese artigiane
insediate in aree non coperte da altre forme di intervento nazionali o
comunitarie, finalizzati al conseguimento degli stessi obiettivi.
3.
Il contributo regionale è contenuto entro la misura massima del 35 per cento
del costo previsto, per un importo non superiore a lire 10 milioni per ogni
impresa artigiana che si avvale del servizio.
TITOLO
IV
Interventi
diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici
Art.
17
Finalità.
1.
Nel quadro delle politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del
territorio, definite dal piano urbanistico territoriale regionale ed attuate
dai comuni con i piani regolatori generali, sono favoriti gli insediamenti
dell'artigianato produttivo all'interno di aree attrezzate e il reinserimento
di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici.
2.
Gli incentivi di cui al presente titolo vengono disposti tenuto conto delle
corrispondenti misure eventualmente previste dalle norme regionali in materia
di assetto del territorio.
Art.
18
Forme
di intervento.
1.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 17 la Regione istituisce un
fondo con il quale sono finanziati annualmente i programmi presentati dai
comuni per:
a)
la qualificazione, la razionalizzazione e il completamento delle aree per gli
insediamenti artigiani previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali
vigenti, con particolare riferimento alla realizzazione primaria e secondaria e
di opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi di cui all'art. 10 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
b)
il mantenimento o il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di
servizio nei centri storici, con particolare riferimento a progetti di
recupero, anche integrati, di contenitori dismessi, pubblici o privati;
c)
la realizzazione di centri integrati per l'artigianato produttivo e di
servizio.
2.
I programmi sono realizzati:
a)
direttamente dai comuni, in forma singola, associata o consorziata;
b)
dai comuni, con il concorso di imprese singole, associate o consorziate;
c)
direttamente da imprese singole, associate o consorziate.
3.
I soggetti di cui al comma 2, lett. c), sono tenuti a rendere conto ai comuni
interessati della corretta attuazione delle opere ammesse a finanziamento.
4.
La gestione del fondo è delegata alle amministrazioni provinciali.
5.
Il fondo è utilizzato:
a)
quale fondo di rotazione, per finanziamenti a tasso zero della durata massima
di tre anni;
b)
per l'azzeramento degli interessi sui mutui accesi dai comuni o dagli altri
soggetti indicati al comma 2, fino ad un massimo di cinque anni.
6.
Il fondo è alimentato, oltre che dalle dotazioni annuali della Regione, dagli
interessi moratori sulle somme restituite in ritardo dai beneficiari e dai
rientri delle rate relative al suo utilizzo quale fondo di rotazione.
7.
Il fondo è ripartito tra le Province di Perugia e Terni nella misura
rispettivamente del 70 e 30 per cento, salvo variazioni adottate con delibera
del Consiglio regionale base di motivate diverse esigenze poste dagli enti delegatari.
8.
I criteri e le priorità da seguire nella gestione del fondo di cui al comma 1,
sono fissate dal piano pluriennale di cui all'art. 42.
9.
Il costo di gestione del servizio delegato alle amministrazioni provinciali è
posto a carico della Regione.
TITOLO
V
Tutela
dell'artigianato artistico
Art.
19
Finalità.
1.
In coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano regionale di sviluppo la
Regione persegue, nel settore dell'artigianato artistico, le seguenti finalità:
a)
qualificazione stilistica dei prodotti;
b)
acquisizione di una propria immagine sui mercati;
c)
promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso l'approfondimento
della ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale.
2.
Ai fini di cui al comma 1:
a)
è istituito il contrassegno delle produzioni artigiane, ad alto contenuto
artistico, indicante l'origine e la qualità del prodotto;
b)
è promossa la creazione e il potenziamento di strutture integrate destinate
alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero della
produzione di serie limitata e predeterminata.
Art.
20
Settori
tutelati.
1.
I settori dell'artigianato artistico tutelati sono quelli della ceramica, del
legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e dell'oreficeria.
2.
Ulteriori settori possono essere individuati dal Consiglio regionale con
proprio provvedimento, su proposta del Comitato regionale per il contrassegno
di origine e qualità di cui all'art. 23.
Art.
21
Contrassegno
di origine e qualità.
1.
Il contrassegno di origine e qualità di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), è
istituito per la tutela delle produzioni artigiane di alto interesse
tradizionale per i caratteri formali e le peculiarità tecniche.
2.
Per i fini di cui al comma 1 sono considerate d'arte le produzioni che si
distinguono per requisiti dello stile, dei materiali e delle tecniche,
individuati nei disciplinari di cui all'art. 25 che nell'insieme costituiscono,
per consolidate tradizioni, patrimonio culturale di determinate aree umbre.
Art.
22
Albo
delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico.
1.
Presso le commissioni provinciali per l'artigianato è istituito l'Albo delle
imprese dell'artigianato artistico.
2.
L'iscrizione deve essere richiesta al Comitato all'uopo istituito ai sensi
dell'art. 23.
3.
Sono iscrivibili all'Albo le aziende artigiane in possesso dei requisiti
previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, la cui produzione sia
riconducibile, in tutto o in parte, per tipologia, caratteri e qualità dei requisiti
alle prescrizioni codificate per ciascun settore di attività dal rispettivo
disciplinare.
4.
Alle imprese iscritte all'Albo viene riconosciuto il diritto di avvalersi del
contrassegno di origine e qualità.
Art.
23
Comitato
regionale per il contrassegno di origine e qualità.
1.
Presso la Giunta regionale è istituito, con decreto del Presidente, un Comitato
per il contrassegno di origine e qualità così composto:
a)
un esperto designato dalla Giunta regionale, che lo presiede;
b)
un esperto per ciascuno dei settori individuati ai sensi dell'art. 20,
designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello regionale;
c)
tre esperti designati, rispettivamente, dalla commissione regionale per
l'artigianato e dalle commissioni provinciali per l'artigianato di Perugia e
Terni;
d)
un funzionario regionale di livello non inferiore all'ottavo del ruolo organico
della Regione, designato dalla Giunta regionale, che svolge le funzioni di
segretario.
2.
I membri del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di
professionalità e di esperienza nel campo degli studi sugli stili e sulle
produzioni artigiane.
Art.
24
Compiti
del Comitato regionale.
1.
Il Comitato regionale svolge le seguenti funzioni:
a)
predispone il proprio regolamento interno e lo inoltra alla Giunta regionale
per l'approvazione e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
b)
predispone il disciplinare di produzione per ciascuno dei settori d'arte
riconosciuti o riconoscibili ai sensi della presente legge e lo inoltra al
Consiglio regionale ai fini dell'approvazione;
c)
individua le zone di produzione interessate ed inoltra le relative proposte al
Consiglio regionale per l'approvazione;
d)
esamina le domande di iscrizione all'Albo ad esso inoltrate e le trasmette con
proprio parere motivato alla Commissione provinciale per l'artigianato per le
determinazioni di competenza ai fini dell'iscrizione;
e)
accerta, ai fini dell'iscrizione all'Albo, la rispondenza della produzione
assoggettabile a tutela, alle norme previste dal disciplinare di produzione;
f)
propone al Consiglio regionale le modifiche e gli aggiornamenti dei
disciplinari.
2.
L'attività di verifica e di vigilanza sull'osservanza del disciplinare di
produzione e sulla rispondenza delle produzioni cui è attribuito il
contrassegno di origine e qualità, alle caratteristiche tecniche ed artistiche
richieste dal disciplinare medesimo, compete alle commissioni provinciali per
l'artigianato, che adottano i relativi provvedimenti, consistenti in
prescrizioni, diffide, sospensioni o cancellazione dall'Albo.
Per
quanto concerne le procedure relative agli eventuali ricorsi trovano
applicazione le norme di cui alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42.
3.
Il Comitato dura in carica 5 anni; alle spese per il funzionamento provvede la
Regione.
Art.
25
Disciplinare
di produzione.
1.
Il disciplinare di produzione, approvato dal Consiglio regionale su proposta
del Comitato per il contrassegno di origine e qualità, descrive e definisce,
per ciascun settore di attività artistica individuato ai sensi dell'art. 20, i
caratteri fondamentali della produzione soggetta a tutela con particolare
riferimento allo stile, ai materiali ed alle tecniche, che nell'insieme si
qualificano come patrimonio culturale di tradizioni produttive consolidatesi in
determinate zone della Regione.
2.
Il disciplinare indica le modalità per l'apposizione indelebile del
contrassegno di origine e qualità, relativamente alle zone di produzione
individuate dal Consiglio regionale sentiti i comuni interessati, tenendo conto
altresì delle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e
aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.
Art.
26
Sanzioni.
1.
L'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità è punito con la
sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 2 ad un massimo di 20
milioni di lire, fatte salve in materia le norme del codice penale.
2.
Per il provvedimento sanzionatorio si fa rinvio all'art. 39 della legge
regionale 7 novembre 1988, n. 42.
Art.
27
Competenze
della Regione.
1.
La Giunta regionale promuove la realizzazione di manifestazioni, di iniziative
culturali e di commercializzazione in Italia e all'estero, tutelando l'immagine
e la peculiarità dei prodotti di arte regionali, in raccordo con i soggetti
operanti nel settore.
Art.
28
Strutture
integrate per l'artigianato artistico.
1.
Al fine di favorire lo sviluppo dell'artigianato artistico, la Regione promuove
la creazione di strutture integrate per:
a)
la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio artistico e culturale, ai
fini della sua salvaguardia e conservazione;
b)
l'effettuazione di studi sull'evoluzione delle tecniche e loro diffusione anche
mediante la creazione di appositi laboratori;
c)
la diffusione dell'immagine dell'artigianato artistico, con particolare
riguardo alla politica commerciale, in raccordo con i soggetti operanti nel
settore.
2.
Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso:
a)
il potenziamento dei centri per le tradizioni popolari di Città di Castello e
Orvieto, istituiti con la legge regionale 9 agosto 1974, n. 46;
b)
la creazione di nuove strutture, individuate dal piano pluriennale di cui
all'art. 42, favorendo la realizzazione di un circuito regionale integrato di
interesse anche culturale e turistico.
3.
La gestione delle strutture di cui al comma 2 è delegata ai comuni, che si
attivano per realizzare il concorso di altri enti locali interessati, enti
pubblici, associazioni di categoria, Istituti universitari.
4.
I comuni, con propri provvedimenti disciplinano la consistenza numerica, la
composizione e le modalità di funzionamento delle strutture di cui al presente
articolo.
5.
Il finanziamento regionale è accordato sulla base dei programmi di attività
presentati, tenendo conto dei risultati conseguiti e del resoconto delle spese
approvato dal Comune; la relativa richiesta è inoltrata alla Giunta regionale
entro il primo settembre dell'anno precedente.
TITOLO
VI
Formazione
e occupazione
Art.
29
Finalità.
1.
In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 443/1985,
la Regione programma interventi di formazione nel settore dell'artigianato.
2.
Il Consiglio regionale definisce, nell'ambito dei piani pluriennali e nei
programmi annuali delle attività formative predisposti ai sensi della vigente
normativa regionale di settore, le iniziative da assumere nel comparto, sulla
base anche dei dati e degli elementi forniti dalle commissioni provinciali e
regionale per l'artigianato.
Art.
30
Tipologia
degli interventi.
1.
La tipologia degli interventi formativi è definita dai piani e dai programmi di
cui all'art. 29, comma 2.
2.
In tale ambito, particolare rilievo è dato alla formazione imprenditoriale,
attraverso l'individuazione di specifiche iniziative da realizzare anche con il
concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati.
3.
Nello stesso piano sono previste, altresì, attività formative in materia di
esportazione e interventi speciali a sostegno dell'artigianato artistico e
tradizionale.
Art.
31
Modalità
di svolgimento delle attività formative.
1.
La Regione favorisce la formazione nel settore, anche attraverso il metodo
dell'alternanza scuola-lavoro, utilizzando con apposite convenzioni aziende in
possesso dei necessari requisiti preventivamente accertati e riconosciuti dagli
enti delegatari in materia di formazione professionale.
2.
Nei piani pluriennali e nei programmi annuali di cui all'art. 29, comma 2, sono
individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l'occupazione nel
settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di
apprendistato e di formazione-lavoro ed alla bottega-scuola.
3.
Con apposito regolamento regionale sono disciplinate le modalità di attuazione
della formazione professionale nelle botteghe-scuola.
4.
La Regione favorisce l'inserimento nelle aziende artigiane di soggetti
appartenenti alle categorie svantaggiate.
Art.
32
Incentivi
per le attività formative.
1.
La misura dei corrispettivi dovuti alle imprese artigiane per le attività
formative svolte presso le stesse è determinata dal piano pluriennale e dal
programma annuale di formazione professionale.
2.
L'entità dell'onere relativo alle attività formative riguardanti il settore
dell'artigianato è definito nell'ambito dei piani pluriennali di cui all'art.
42 e del bilancio annuale della Regione.
TITOLO
VII
Attività
promozionale
Art.
33
Finalità.
1.
Le iniziative regionali nel settore della promozione sono dirette alla
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti delle imprese artigiane
singole, associate o consorziate, sui mercati interni ed internazionali.
2.
A tal fine la Regione coordina e favorisce il concorso finanziario dei soggetti
pubblici e/o privati operanti nel settore.
3.
Gli interventi regionali nel settore sono così articolati:
a)
interventi promozionali per l'esportazione;
b)
interventi promozionali nel territorio nazionale;
c)
interventi promozionali nel territorio regionale.
Art.
34
Interventi
promozionali per l'esportazione.
1.
Gli interventi di cui all'art. 33, comma 3, lett. a) sono finalizzati alla:
a)
predisposizione di servizi di orientamento, informazione e assistenza diretti a
favorire, nelle varie fasi del rapporto con i mercati, l'inserimento delle
aziende ed il conseguimento di più elevati livelli di competitività;
b)
partecipazione a fiere mostre ed esposizioni aventi la qualifica
internazionale, con scopi promozionali, di immagine o commerciali, anche per la
valorizzazione delle produzioni tipiche e dell'artigianato artistico;
c)
realizzazione di missioni commerciali e di progetti pilota, anche per
l'importazione di materie prime e semilavorati;
d)
effettuazione di studi, indagini di mercato, convegni, seminari, iniziative
editoriali e pubblicitarie;
e)
costituzione di strutture commerciali permanenti all'estero;
f)
realizzazione di specifiche iniziative di sostegno e sviluppo nei confronti dei
soggetti di cui all'art. 35, lett. b).
Art. 35
Soggetti.
1.
Le iniziative di cui all'art. 34, previste nel programma annuale delle attività
promozionali sono coordinate dalla Regione che le attua direttamente, in
collaborazione e/o tramite:
a)
il Centro regionale per il commercio estero istituito dalle camere di commercio
dell'Umbria;
b)
i consorzi artigiani per l'esportazione operanti in Umbria, come definiti dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 83 e dalla legge n. 443/1985;
c)
società di servizio alle imprese di emanazione delle associazioni di categoria
o alle quali le stesse partecipano;
d)
altri soggetti indicati nel programma annuale di cui all'art. 40 che concorrono
finanziariamente alla realizzazione delle attività promozionali.
Art.
36
Convenzioni.
1.
I rapporti della Regione con il Centro regionale per il commercio estero e con
l'Istituto italiano per il commercio con l'estero (ICE) sono regolati a mezzo
convenzione.
Art.
37
Contributi
regionali.
1.
Per le iniziative di cui all'art. 34 contenute nel programma annuale di
attività, sono disposte le seguenti forme di sostegno:
a)
contributi ai consorzi artigiani per l'esportazione di cui alla legge n.
83/1989 e alla legge n. 443/1985 fino ad un massimo del 40 per cento delle
spese ammissibili, esposte in un piano previsionale per tutte le iniziative;
b)
contributi ad aziende singole o associate per la partecipazione fino a due
manifestazioni all'anno che si svolgono all'estero, nella misura massima del 50
per cento delle spese ammissibili dimostrate a rendiconto, qualora non sia
prevista una presenza consortile;
c)
la misura dei contributi a favore dei soggetti di cui all'art. 35, lett. c) è
determinata nell'ambito del programma annuale previsto dall'art. 40.
2.
L'intervento regionale a favore dei consorzi artigiani per l'esportazione è
subordinato per ogni iniziativa, alla partecipazione di almeno 8 aziende
associate al consorzio beneficiario; esso è armonizzato con le altre
contribuzioni pubbliche erogate a qualsiasi titolo, tenendo presente che il
totale complessivo deve essere contenuto entro il limite dell'80 per cento
previsto dalla normativa nazionale vigente. Il contributo regionale non può
superare in nessun caso le misure fissate dall'art. 5 della legge n. 83/1989.
Il
numero delle aziende partecipanti può essere ridotto in considerazione dello
spazio messo a disposizione dall'ente organizzatore.
3.
Sono riconosciute come prioritarie le iniziative promozionali che non abbiano
carattere ripetitivo e che interessino aziende di nuova e/o recente
costituzione e consorzi all'esportazione che dispongono di una struttura
stabile all'estero per la commercializzazione dei prodotti delle imprese
associate.
4.
La Regione e gli altri soggetti pubblici operanti nel settore possono
partecipare con proprie quote al capitale sociale dei consorzi artigiani per
l'esportazione; in tal caso essi nominano un proprio rappresentante in seno al
Consiglio di amministrazione e/o al Collegio dei revisori.
5.
Le richieste di contributo da parte dei soggetti di cui all'art. 35, comma 1,
lettere b) e c) debbono essere inoltrate alla Giunta regionale entro il primo
settembre dell'anno precedente.
Art.
38
Interventi
promozionali nel territorio nazionale.
1.
La Regione promuove, coordina e realizza in forma diretta o indiretta le
attività volte alla qualificazione, presentazione e commercializzazione dei
prodotti dell'artigianato umbro sul territorio nazionale, con particolare
riguardo alle iniziative innovative e di immagine, coordinando e favorendo il
concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati interessati alla
realizzazione delle stesse.
2.
A tal fine sono concessi contributi ad aziende artigiane singole, associate o
consorziate, consorzi per il marchio di qualità ed altre strutture consortili
per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni realizzate sul territorio
nazionale, aventi la qualifica di nazionale o internazionale e iscritte nel
calendario ufficiale nazionale.
3.
La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 2, contributi per la
partecipazione fino a due manifestazioni all'anno che si svolgono fuori del
territorio regionale, nella misura massima del 40 per cento delle spese
ammissibili dimostrate a rendiconto.
4.
Le richieste di contributo debbono essere inoltrate alla Giunta regionale entro
il primo settembre dell'anno precedente.
Art.
39
Interventi
promozionali nel territorio regionale.
1.
La Regione promuove, favorisce ed incentiva la qualificazione e il
coordinamento di manifestazioni che si svolgono in Umbria, inserite nel
calendario regionale, finalizzate alla presentazione della produzione artigiana
ed in particolare di quella artistica.
2.
La Giunta regionale dispone annualmente la concessione di contributi ai
soggetti organizzatori di iniziative promozionali secondo i criteri e con le
modalità previste dalla vigente legge regionale in materia di fiere, mostre ed
esposizioni.
3.
La Giunta regionale può inserire un proprio rappresentante nel comitato
organizzatore, qualora venga richiesto il patrocinio della Regione.
4.
Nel programma annuale di attività di cui all'articolo 40 sono specificate le
eventuali iniziative da realizzare direttamente da parte della Regione.
Art.
40
Programma
delle attività promozionali.
1.
Le iniziative da assumere in campo promozionale sono individuate in maniera
unitaria con il programma annuale.
2.
Nella sua elaborazione si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano
regionale di sviluppo e nel piano triennale per l'artigianato di cui all'art.
42, delle potenzialità e delle prospettive esistenti sui mercati interni ed
internazionali, delle caratteristiche e delle capacità delle imprese artigiane
umbre, nonché delle indicazioni fornite annualmente dall'ICE e dal Ministero
per il commercio estero.
3.
Il programma annuale è articolato come segue:
a)
interventi promozionali per l'esportazione;
b)
interventi promozionali nel territorio nazionale;
c)
interventi promozionali nel territorio regionale.
4.
Per ciascuna iniziativa contenuta nel programma è specificato:
a)
l'ente o i soggetti organizzatori;
b)
la previsione analitica della spesa;
c)
il contributo assicurato da ciascuno dei soggetti che concorrono alla
realizzazione dell'iniziativa;
d)
le modalità di attuazione.
5.
Le relative proposte debbono essere inoltrate alla Giunta regionale dai
soggetti operanti nel settore entro il primo settembre dell'anno precedente.
6.
Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale in attuazione del piano
pluriennale di cui all'art. 42 e sulla base delle proposte formulate dal
Comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 48, comma 1, lett. b), entro il 30
ottobre; esso può essere modificato con successivo provvedimento opportunamente
motivato.
Art.
41
Gestione
delle attività promozionali.
1.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere del
Comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 48, comma 1, lett. b), determina le
modalità per la gestione delle attività promozionali.
2.
Il provvedimento di cui al comma 1, indica in particolare:
a)
gli elementi da fornire all'atto della presentazione delle iniziative
progettate;
b)
l'entità dell'onere posto a carico delle imprese partecipanti alle iniziative;
c)
le voci di spesa riconoscibili;
d)
i criteri da seguire nella individuazione delle aziende ammissibili
all'iniziativa;
e)
le modalità per l'erogazione dei contributi regionali;
f)
le modalità per la presentazione del rendiconto finale della spesa e della
relazione conclusiva (3).
(3)
Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi il Reg. 5
aprile 1995, n. 24.
TITOLO
VIII
Programmazione
degli interventi e informatizzazione
Art. 42
Piano pluriennale.
1.
Al fine di dare al sistema ipotizzato dalla legge la necessaria elasticità e di
adeguarlo costantemente alle mutevoli esigenze del settore artigiano e della
economia regionale e nazionale, la Regione adotta il metodo della
programmazione, che si realizza attraverso piani pluriennali, nell'ambito dei
quali tutte le forme di intervento sono coordinate e armonizzate in un quadro
unitario.
2.
Le linee programmatiche e gli obiettivi verso cui sono indirizzate le politiche
regionali per l'artigianato sono definite dal piano pluriennale approvato dal
Consiglio regionale con cadenza triennale su proposta della Giunta regionale.
3.
L'elaborazione del piano avviene in armonia con gli indirizzi contenuti nel
piano regionale di sviluppo e sulla base delle proposte formulate dalle
province, dai comuni e dagli organismi che concorrono al governo del settore.
4.
Nella elaborazione del piano pluriennale si tiene conto, altresì, delle
indicazioni fornite dal sistema informativo regionale sull'artigianato, di cui
all'art. 44, nonché dalle disposizioni contenute nei programmi, nelle leggi
nazionali e nelle direttive comunitarie riguardanti il settore.
5.
Il piano pluriennale è finanziato con il bilancio annuale, anche sulla base
delle indicazioni fornite dalla Consulta regionale permanente per l'artigianato
di cui all'art. 46.
Art.
43
Contenuti
del piano pluriennale.
1.
La Giunta regionale, sentiti i soggetti indicati all'art. 42, comma 3,
predispone una proposta di piano pluriennale nella quale sono indicati:
a)
gli obiettivi generali da conseguire in relazione al carattere unitario e
intersettoriale delle politiche per l'artigianato;
b)
le priorità degli interventi per ciascuno dei campi disciplinati dalla presente
legge, riferite alle esigenze di sviluppo e di riequilibrio socio-economico
individuate dalla programmazione regionale, con le indicazioni di spesa per il
triennio;
c)
i criteri e le modalità per la sua attuazione.
2.
Il piano dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio
pluriennale ed assume come riferimento finanziario le sue disponibilità.
3.
Il piano pluriennale può essere aggiornato annualmente al momento
dell'approvazione della legge di bilancio.
Art.
44
Sistema
informativo regionale sull'artigianato.
1.
È istituito presso l'Ufficio artigianato e cooperazione della Giunta regionale
il Sistema informativo regionale sull'artigianato (S.I.R.A.).
2.
In armonia con le indicazioni contenute nella legge regionale 24 marzo 1980, n.
21, il S.I.R.A. persegue i seguenti obiettivi:
a)
promuovere il coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nel settore
dell'artigianato da soggetti pubblici e privati;
b)
acquisire sistematicamente i dati raccolti dai soggetti di cui alla lett. a) ed
alle altre strutture esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario ed
extra-comunitario;
c)
aggiornare i dati disponibili ed elaborare periodicamente proprie note
informative nei vari campi di intervento riguardanti il settore
dell'artigianato;
d)
fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni di cui alle
lettere precedenti per una migliore conoscenza dei problemi del settore, anche
al fine di rafforzare la presenza delle aziende umbre sul mercato interno ed
internazionale;
e)
contribuire, attraverso le proprie rilevazioni, alla programmazione degli
interventi regionali nel settore ed alla definizione di una politica mirata a
favore dell'impresa artigiana;
f)
valutare l'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
g)
fornire agli organismi operanti nel settore dell'artigianato i dati e le
informazioni richieste, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 12,
primo comma, della legge n. 443/1985.
3.
Per il conseguimento dei fini di cui al comma 2 la Giunta regionale stipula con
i soggetti interessati apposite convenzioni nelle quali sono stabilite:
a)
la logica funzionale del sistema prescelto e le relative fasi di realizzazione;
b)
la tipologia dei dati forniti;
c)
la periodicità del flusso informativo;
d)
i criteri e i sistemi per il trattamento e la successiva distribuzione delle
informazioni;
e)
gli strumenti e le risorse umane impiegate;
f)
le forme di raccordo e di coordinamento sviluppate congiuntamente nell'ambito
del sistema unitario progettato;
g)
gli eventuali oneri posti a carico di ciascun soggetto.
Art.
45
Comitato
di coordinamento.
1.
Per la gestione del sistema informativo sull'artigianato è istituito presso
l'Ufficio artigianato e cooperazione della Giunta regionale, un Comitato di
coordinamento così composto:
a)
un dirigente per ciascuno dei seguenti uffici della Giunta regionale:
1)
artigianato e cooperazione, che lo presiede;
2)
del piano;
3)
affari giuridici, legali e del contenzioso;
4)
organizzazione e metodi e del personale;
b)
due rappresentanti designati, rispettivamente, dalle Camere di commercio di
Perugia e Terni;
c)
un rappresentante designato dal Centro estero delle Camere di commercio
dell'Umbria;
d)
un rappresentante designato dalla commissione regionale per l'artigianato;
e)
due rappresentanti designati, rispettivamente, dalle commissioni provinciali
per l'artigianato di Perugia e Terni;
f)
due rappresentanti designati, rispettivamente, dalle amministrazioni
provinciali di Perugia e Terni;
g)
un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni dell'artigianato
maggiormente rappresentative a livello regionale;
h)
tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2.
Il comitato può essere integrato con la partecipazione di esperti e di altre
componenti interessate.
3.
Il funzionamento del comitato è disciplinato dal regolamento dallo stesso
adottato ed approvato dalla Giunta regionale.
4.
La segreteria del comitato è assicurata da un funzionario dell'Ufficio
artigianato e cooperazione della Giunta regionale, di livello non inferiore
all'ottavo del ruolo organico della Regione.
TITOLO
IX
Organismi
che concorrono al governo del settore (4)
Art.
46
Consulta
regionale permanente per l'artigianato.
(5).
(4)
L'intero titolo IX, con gli articoli da 46 a 50, è stato abrogato dall'art. 31,
L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
(5)
L'intero titolo IX, con gli articoli da 46 a 50, è stato abrogato dall'art. 31,
L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
47
Compiti
della Consulta.
(6).
(6)
L'intero titolo IX, con gli articoli da 46 a 50, è stato abrogato dall'art. 31,
L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
48
Comitati
tecnico-consultivi.
(7).
(7)
L'intero titolo IX, con gli articoli da 46 a 50, è stato abrogato dall'art. 31,
L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
49
Compiti
dei comitati tecnico-consultivi.
(8).
(8)
L'intero titolo IX, con gli articoli da 46 a 50, è stato abrogato dall'art. 31,
L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
Art.
50
Composizione
dei comitati tecnico-consultivi.
(9).
(9)
L'intero titolo IX, con gli articoli da 46 a 50, è stato abrogato dall'art. 31,
L.R. 1° aprile 1996, n. 9.
TITOLO
X
Norme
contro l'abusivismo
Art.
51
Finalità.
1.
Al fine di tutelare l'attività artigiana, salvaguardandone la professionalità e
di garantire ai cittadini la corretta fornitura dei beni e servizi prodotti,
sono dettate specifiche norme contro l'esercizio di prestazioni abusive, a
integrazione delle disposizioni contenute nell'art. 39 della legge regionale 7
novembre 1988, n. 42.
Art. 52
Comitato
provinciale di vigilanza.
1.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 51 è istituito presso
ciascun capoluogo di Provincia, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, il comitato provinciale di vigilanza.
2.
Il comitato dura in carica 5 anni ed ha sede presso la commissione provinciale
per l'artigianato.
3.
Il comitato provinciale è così composto:
a)
il Presidente della commissione provinciale per l'artigianato o suo delegato,
appartenente alla medesima commissione, che lo presiede;
b)
un funzionario della Camera di commercio, designato dallo stesso Ente;
c)
un funzionario dell'Ufficio regionale artigianato e cooperazione, di livello non
inferiore all'ottavo del ruolo organico della Regione, designato dalla Giunta
regionale;
d)
tre funzionari designati, rispettivamente, dalla Intendenza di finanza,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Ispettorato del lavoro;
e)
otto rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative a livello
nazionale;
f)
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più
rappresentative a livello nazionale.
4.
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, richiede ai soggetti interessati la designazione dei propri
rappresentanti ed insedia il comitato provinciale di vigilanza nei successivi
30 giorni. Con le medesime modalità procede per i successivi rinnovi.
Art.
53
Compiti
del comitato provinciale di vigilanza.
1.
Il comitato provinciale di vigilanza nel perseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 51:
a)
esamina le denunce ad esso presentate, proponendo alla Giunta regionale idonee
misure di prevenzione;
b)
acquisisce i necessari elementi di valutazione e trasmette gli atti relativi
alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale 7
novembre 1988, n. 42 e all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 alla Giunta
regionale, proponendo le relative sanzioni.
2.
La Giunta regionale può chiedere chiarimenti al comitato provinciale di
vigilanza in ordine alle proposte di sanzioni entro 30 giorni dal ricevimento
delle medesime. Le relative controdeduzioni debbono pervenire nei 30 giorni
successivi.
3.
Il comitato provinciale di vigilanza, predispone dopo il suo insediamento il
regolamento interno e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione e la
successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
TITOLO
XI
Decentramento
Art.
54
Funzioni
delegate - Competenze regionali.
1.
Le funzioni amministrative di cui ai Titoli I e IV, sono delegate alle
amministrazioni provinciali.
2.
Le amministrazioni provinciali nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1,
provvedono annualmente, alla ripartizione dei fondi tra i soggetti interessati
sulla base dei programmi da questi presentati entro il 30 settembre dell'anno
precedente.
3.
La funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spetta alla Giunta
regionale, che può sostituirsi agli enti delegati in caso di persistente
inerzia nel compimento di un atto o nell'erogazione di un servizio inerente le
funzioni delegate con la presente legge, ivi comprese quelle affidate ai comuni
ai sensi dell'art. 28, comma 3, previa fissazione di un congruo termine per provvedere.
4.
Sono, altresì, di competenza della Regione le funzioni concernenti:
a)
i rapporti con i competenti organi centrali e periferici dello Stato,
comunitari e internazionali;
b)
la stipula delle convenzioni, come previsto dalla presente legge;
c)
la verifica della realizzazione dei piani pluriennali.
5.
Le iniziative promozionali di cui agli artt. 27, 33 comma 3, lett. a), 34 e 40,
comma 3, lett. a), nonché i connessi rapporti di cui al comma 4, lett. a), sono
attivati nel rispetto del disposto dell'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616.
TITOLO
XII
Norme
generali
Art.
55
Accertamento
dei requisiti. Revoca dei finanziamenti.
1.
I soggetti cui compete l'erogazione degli incentivi previsti dalla presente
legge sono tenuti ad accertare, in via preventiva, anche attraverso il metodo
dell'autocertificazione, che i beneficiari siano in possesso delle prescritte
autorizzazioni.
2.
Gli stessi soggetti sono tenuti ad accertare, altresì, la conformità della
destinazione dei contributi
assegnati
alle finalità previste dalla presente legge.
3.
I finanziamenti sono revocati qualora emerga, da accertamenti effettuati dalle
competenti autorità, il mancato rispetto delle condizioni minime stabilite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, nonché dai contratti di
lavoro di categoria provinciali e di zona o dagli accordi aziendali siglati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
Art.
56
Cumulo
degli incentivi.
1.
Gli incentivi disciplinati dalla presente legge sono cumulabili con quelli
previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali o da altri enti,
entro il limite massimo previsto dalle rispettive normative.
Art.
57
Verifica
dei risultati.
1.
I soggetti di cui all'art. 54 sono tenuti a presentare alla Giunta regionale,
entro il 30 giugno dell'anno successivo, il resoconto della spesa sostenuta
nella gestione delle funzioni ad essi assegnate, accompagnato da una relazione
analitica in cui sono evidenziati gli obiettivi conseguiti, le problematiche
emerse nella realizzazione dei programmi e le eventuali proposte.
TITOLO
XIII
Modificazioni,
integrazioni, abrogazioni
Art.
58
Compensi
ai componenti del Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito delle
imprese artigiane.
1.
Ai componenti il Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle
imprese artigiane di cui all'art. 37, ultimo comma della legge 25 luglio 1952,
n. 949, così come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 658, è
attribuito, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza nella misura di
lire 50.000.
2.
Ai componenti il Comitato tecnico regionale residenti in comuni diversi da
quello in cui hanno luogo le sedute, è corrisposto il rimborso delle spese di
trasporto, ovvero, se lo spostamento avviene con il mezzo proprio, il rimborso
di una somma pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super, vigente
nel tempo, per ogni chilometro percorso, nonché la spesa sostenuta per il
pedaggio autostradale.
3.
I compensi di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge e possono essere rivalutati annualmente dalla Regione al
momento della approvazione della legge di bilancio, in misura comunque non
superiore agli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
Art.
59
Compensi
ai componenti degli organismi previsti dalla presente legge.
1.
Ai componenti dei diversi organismi previsti dalla presente legge è attribuito
il trattamento di cui all'art. 29 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42.
Art.
60
Leggi
regionali abrogate.
1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
-
L.R. 9 agosto 1974, n. 46 - «Provvidenze a favore dell'artigianato artistico»;
-
L.R. 23 agosto 1983, n. 38 - «Contributi regionali per attività promozionali in
materia di artigianato»;
-
L.R. 1° aprile 1985, n. 14 «Interventi per lo sviluppo del settore
artigianato»;
-
L.R. 21 gennaio 1987, n.
5 - «Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 1985, n. 14 - Incentivi per
lo sviluppo del settore artigianato»
ed
ogni altra norma in contrasto con la presente legge.
2.
Sono fatti salvi gli impegni assunti prima dell'entrata in vigore della
presente legge in base alla normativa di cui al comma 1.
3.
Nell'anno di prima applicazione della presente legge restano in vigore le disposizioni
contenute nell'art. 7 della legge regionale 23 agosto 1983, n. 38.
Art.
61
Modificazioni
ed integrazioni alla precedente normativa.
1. (10).
2.
Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 35/1980, la locuzione «alle
associazioni professionali autonome degli artigiani e dei commercianti,
nonché», è sostituita dalla seguente: «alle associazioni professionali autonome
dei commercianti e».
(10)
Sostituisce l'epigrafe della L.R. 23 aprile 1980, n. 35.
TITOLO
XIV
Norme
finanziarie
Art.
62
Apporto
finanziario di altri soggetti.
1.
Le iniziative previste dalla presente legge sono attuate, oltre che con i fondi
regionali, nazionali e comunitari destinati al settore, anche con gli eventuali
apporti provenienti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito, nonché
da privati, per la realizzazione in comune di specifici progetti.
2.
Tali apporti sono introitati dalla Regione sul cap. 2835 di nuova istituzione
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale - denominato «Apporti
da enti locali, enti pubblici, istituti di credito e da privati destinati al
settore dell'artigianato» - in relazione alle somme man mano accertate si
provvede con legge di variazione, ad apportare al bilancio di previsione le
occorrenti modifiche, determinandone contestualmente la destinazione.
Art.
63
Copertura
finanziaria.
1.
La presente legge trova applicazione dal 1° gennaio 1991.
2.
Per l'attuazione dei relativi interventi sono autorizzati, a carico dello stato
di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio
1991, i seguenti stanziamenti di spesa sia in termini di competenza che di
cassa:
a)
lire 750.000.000 per i contributi in conto interessi sulle operazioni di
credito allo sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, con iscrizione all'esistente
capitolo 5575, la cui descrizione è così sostituita: «Contributi in conto
interessi sulle operazioni di credito allo sviluppo a favore delle imprese
artigiane singole, associate o consorziate, erogati per il tramite delle
cooperative artigiane di garanzia»;
b)
lire 150.000.000 per la prestazione delle garanzie sussidiarie di cui all'art.
3, comma 5, con iscrizione all'esistente capitolo 6045;
c)
lire 200.000.000 per i contributi in conto quote sociali a favore delle
cooperative artigiane di garanzia previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a), con
variazione all'esistente capitolo 9455;
d)
lire 200.000.000 per i contributi nelle spese di gestione a favore delle
cooperative artigiane di garanzia previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b), con
iscrizione all'esistente capitolo 5624;
e)
lire 1.000.000 per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, con iscrizione
all'esistente capitolo 9456, la cui descrizione è così sostituita: «Quota
regionale di partecipazione al Consorzio fidi regionale per interventi di
sostegno a favore dell'artigianato»;
f)
lire 500.000.000 per le finalità di cui all'art. 8, comma 3, con iscrizione al
capitolo 9461, di nuova istituzione, denominato: «Quota regionale di
partecipazione al fondo di garanzia per agevolare l'accesso delle imprese
artigiane al credito a medio termine»;
g)
lire 80.000.000 per le finalità di cui agli artt. 10, comma 3 e 37, comma 4,
con iscrizione al capitolo 9565 (categoria economica 4), di nuova istituzione,
denominato: «Partecipazione della Regione al capitale degli organismi
associativi operanti nel settore dell'artigianato»;
h)
lire 600.000.000 per gli interventi di cui all'art. 11, con iscrizione al
capitolo 5555, di nuova istituzione, denominato: «Incentivi regionali per
favorire l'associazionismo e la cooperazione nel settore dell'artigianato
attraverso l'erogazione di contriti nelle spese di costituzione e avviamento,
nella acquisizione di servizi reali e nelle spese di gestione»;
i)
lire 100.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 13, comma I, con
iscrizione al capitolo 5569, di nuova istituzione, denominato: «Contributi
della Regione a favore delle associazioni dell'artigianato per il finanziamento
di iniziative dirette al potenziamento del settore»;
l)
lire 350.000.000 per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, con iscrizione al
capitolo 5554, di nuova istituzione, denominato: «Contributi della Regione per
l'accesso delle imprese artigiane singole, associate o consorziate al sistema
dei servizi reali»;
m)
lire 700.000.000 per gli interventi previsti all'art. 17, comma 1, con
iscrizione all'esistente capitolo 9501, la cui denominazione è così sostituita:
«Fondo per il finanziamento di interventi diretti a favorire gli insediamenti
dell'artigianato produttivo all'interno di aree attrezzate e il reinserimento
di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici»;
n)
lire 115.876.903 per le finalità di cui all'art. 27, con iscrizione al capitolo
5553, di nuova istituzione, denominato: «Spese e contributi per la promozione di
manifestazioni ed altre iniziative culturali e di commercializzazione in Italia
e all'estero nel settore dell'artigianato artistico, nonché per la tutela
dell'immagine e la peculiarità dei prodotti d'arte regionali»;
o)
lire 70.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 28, con iscrizione
all'esistente cap. 9540, la cui descrizione è così sostituita: «Contributi
della Regione per l'istituzione e il funzionamento di strutture integrate per
l'artigianato artistico»;
p)
lire 100.000.000 per le iniziative di cui all'art. 29, comma 1, con iscrizione
all'esistente cap. 2960, voce 6010;
q)
lire 350.000.000 per le iniziative di cui all'art. 33, comma 3, realizzate
dalla Regione, con iscrizione all'esistente cap. 5505, la cui denominazione è
così sostituita: «Interventi promozionali nel settore dell'artigianato
realizzati direttamente, dalla Regione sul territorio regionale, nazionale e
all'estero»;
r)
lire 500.000.000 per gli interventi di cui all'art. 34, con iscrizione
all'esistente cap. 5571, la cui denominazione è così sostituita: «Interventi
promozionali all'esportazione realizzati tramite i consorzi artigiani di cui
alla legge n. 443/1985 e alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, le aziende
artigiane singole o associate o le società di servizio alle imprese di emanazione
delle associazioni di categoria»;
s)
lire 100.000.000 per gli interventi di cui all'art. 38, comma 2, con iscrizione
al cap. 5574, di nuova istituzione, denominato: «Contributi regionali ad
aziende artigiane singole, associate o consorziate, a consorzi per il marchio
di qualità e ad altre strutture consortili per la partecipazione a fiere,
mostre ed
esposizioni
nel territorio nazionale»;
t)
lire 150.000.000 per gli interventi previsti dall'art 39, comma 1, con
iscrizione al cap. 5568, di nuova istituzione, denominato: «Contributi a
soggetti organizzatori nel territorio regionale, di iniziative promozionali
finalizzate alla presentazione della produzione artigiana ed in particolare di
quella artistica»;
u)
lire 30.000.000 per le finalità di cui all'art. 44, comma 1, con iscrizione al
cap. 5510, di nuova istituzione, denominato: «Spese per il funzionamento del
sistema informativo regionale sull'artigianato»;
v)
lire 80.000.000 per il rimborso delle spese amministrative inerenti l'esercizio
delle funzioni delegate alle province a norma dell'art. 54, comma 1, con
iscrizione all'esistente cap. 5628;
z)
lire 12.000.000 per i compensi previsti dall'art. 58 a favore dei membri del
Comitato tecnico della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con iscrizione
all'esistente cap. 5520.
3.
L'onere per la corresponsione di gettoni di presenza e del rimborso spese a
favore dei membri estranei all'amministrazione regionale, facenti parte degli
organismi previsti dalla presente legge, grava sul cap. 560 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale. Per l'anno 1991 il relativo
stanziamento è integrato di lire 31.123.097 in termini di competenza e di
cassa.
4.
Limitatamente all'anno 1991 è finanziata la spesa di lire 350.000.000 per le
finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 23 agosto 1983, n. 38, con
iscrizione in termini di competenza e di cassa, all'esistente cap. 9511, voce
3030.
5.
Le somme introitate dalla Regione ai sensi dell'art. 18, comma 6, sono imputate
al cap. 2836, di nuova istituzione, nello stato di previsione delle entrate del
bilancio regionale, denominato: «Rientri del fondo di rotazione per
finanziamenti di progetti diretti all'insediamento di imprese artigiane in aree
attrezzate o nei centri storici, nonché di interessi moratori su somme
rimborsate dai beneficiari». Le somme predette vengono correlativamente
iscritte sul cap. 9501 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale con legge di variazione dello stesso.
6.
Il cap. 5570 dello stato di previsione della spesa è trasferito, con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rubrica 46
(categoria 5) assumendo il numero 5311. Nella descrizione sono eliminate le
parole: «dell'artigianato». Lo stanziamento di lire 250.000.000 previsto per il
1991 nel bilancio pluriennale 1990-1992 al programma 3.03.2.04.1, è ridotto di
lire 81.000.000.
7.
All'onere complessivo di lire 5.520.000.000 previsto ai precedenti commi 2, 3 e
4 si fa fronte come segue:
a)
quanto a lire 4.041.000.000 con gli stanziamenti previsti per il 1991 nel
bilancio pluriennale 1990-1992 per l'attuazione degli interventi di cui alle
leggi regionali abrogate con l'art. 60 della presente legge;
b)
quanto a lire 1.398.000.000 con la quota del Fondo nazionale per l'artigianato
1989 spettante alla Regione dell'Umbria in attuazione della legge 3 ottobre
1987, n. 399, come modificata dalla legge 11 marzo 1988, n. 67;
c)
quanto a lire 81.000.000 con la riduzione di cui al precedente comma 6.
8.
Con la legge di approvazione del bilancio preventivo regionale dell'esercizio
1991 saranno rideterminati gli stanziamenti previsti dalla presente legge in
conseguenza di un'eventuale diversa assegnazione sui fondi di cui alla lett. b)
del comma 7.
9.
Per gli anni dal 1992 in poi la entità della spesa per l'attuazione della
presente legge è determinata con legge di bilancio.