L.R. 22 marzo 1990, n. 6 (1).

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 marzo 1990, n. 13.

 

 

Art. 1

 

1.  (2).

 

(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.

 

 

Art. 2

 

1.  (3).

2.  (4).

 

(3) Inserisce il comma 1-bis all'art. 7, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.

(4) Aggiunge il comma 3 all'art. 7, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.

 

 

Art. 3

 

1.  (5).

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, le parole: «entro il diciottesimo giorno antecedente quello delle elezioni ...», sono sostituite dalle seguenti «entro lo stesso termine indicato dalla lettera a)».

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, dopo le parole «... mediante plico raccomandato», sono aggiunte le seguenti «o a mezzo di messo comunale ...».

 

(5) Sostituire la lettera a) al comma 1 dell'art. 8, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.

 

 

Art. 4

 

1.  (6).

2.  (7).

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, le parole «la loro ubicazione», sono soppresse.

 

(6) Sostituisce l'alinea del comma 1 dell'art. 9, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.

(7) Sostituisce, con le lettere a) e a-bis), l'originaria lett. a) al comma 1 dell'art. 9, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.

 

 

Art. 5

 

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, le parole «non inferiore a cinque e non superiore a quattordici» sono sostituite dalle seguenti «non inferiore a venti e non superiore a ventiquattro»

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, le parole «da non meno di 300 elettori titolari», sono sostituite dalle seguenti: «da non meno di 300 elettori, titolari o soci».

3. Al comma 9 dell'art. 10 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, le parole «fino alle ore dodici del ventiquattresimo giorno», sono sostituite dalle seguenti: «fino alle ore venti del ventiseiesimo giorno».

 

 

Art. 6

 

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, le parole: «entro il ventiduesimo giorno», sono sostituite dalle seguenti: «entro il ventiquattresimo giorno».

 

 

Art. 7

 

1.  (8).

 

(8) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.

 

 

Art. 8

 

1.  (9).

 

(9) Sostituisce il comma 6 dell'art. 17, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.

 

 

Art. 9

 

1.  (10).

 

(10) Sostituisce il comma 1 dell'art. 20, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.

 

 

Art. 10

 

1.  (11).

 

(11) Sostituisce l'art. 31, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.

 

 

Art. 11

 

1.  (12).

 

 

 

(12) Aggiunge l'art. 33-bis alla L.R. 7 novembre 1988, n. 42.