L.R.
22 marzo 1990, n. 6 (1).
Modificazioni
ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il
funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la
tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 marzo 1990, n. 13.
Art.
1
1. (2).
(2)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.
Art.
2
1. (3).
2. (4).
(3)
Inserisce il comma 1-bis all'art. 7, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.
(4)
Aggiunge il comma 3 all'art. 7, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.
Art.
3
1. (5).
2.
Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 7 novembre 1988,
n. 42, le parole: «entro il diciottesimo giorno antecedente quello delle
elezioni ...», sono sostituite dalle seguenti «entro lo stesso termine indicato
dalla lettera a)».
3.
Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 7 novembre 1988,
n. 42, dopo le parole «... mediante plico raccomandato», sono aggiunte le
seguenti «o a mezzo di messo comunale ...».
(5)
Sostituire la lettera a) al comma 1 dell'art. 8, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.
Art.
4
1. (6).
2. (7).
3.
Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1988,
n. 42, le parole «la loro ubicazione», sono soppresse.
(6)
Sostituisce l'alinea del comma 1 dell'art. 9, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.
(7)
Sostituisce, con le lettere a) e a-bis), l'originaria lett. a) al comma 1
dell'art. 9, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.
Art.
5
1.
Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, le parole
«non inferiore a cinque e non superiore a quattordici» sono sostituite dalle
seguenti «non inferiore a venti e non superiore a ventiquattro»
2.
Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, le parole
«da non meno di 300 elettori titolari», sono sostituite dalle seguenti: «da non
meno di 300 elettori, titolari o soci».
3.
Al comma 9 dell'art. 10 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, le parole
«fino alle ore dodici del ventiquattresimo giorno», sono sostituite dalle
seguenti: «fino alle ore venti del ventiseiesimo giorno».
Art.
6
1.
All'alinea del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1988, n.
42, le parole: «entro il ventiduesimo giorno», sono sostituite dalle seguenti:
«entro il ventiquattresimo giorno».
Art.
7
1. (8).
(8)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.
Art.
8
1. (9).
(9)
Sostituisce il comma 6 dell'art. 17, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.
Art.
9
1. (10).
(10)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 20, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.
Art.
10
1. (11).
(11)
Sostituisce l'art. 31, L.R. 7 novembre 1988, n. 42.
Art.
11
1. (12).
(12)
Aggiunge l'art. 33-bis alla L.R. 7 novembre 1988, n. 42.