L.R. 27 marzo 1990, n. 7 (1).

Fondazione «Umbria Jazz».

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 4 aprile 1990, n 14.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Regione dell'Umbria, in attuazione del primo comma dell'articolo 9 dello Statuto e nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove la costituzione e partecipa alla Fondazione 'Umbria Jazz'.

2. La Fondazione ha lo scopo di assicurare la continuità della manifestazione denominata 'Umbria Jazz', organizzata dall'Associazione 'Umbria Jazz', assicurando in particolare il reperimento dei mezzi finanziari necessari, fermo restando il rispetto dell'autonomia artistica e organizzativa della Associazione suddetta.

 

 

Art. 2

Modalità.

 

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, al compimento di tutti gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità di socio fondatore, provvedendo, previa deliberazione della Giunta regionale, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed al versamento della somma stanziata a titolo di dotazione iniziale.

2. Alla Fondazione possono partecipare gli enti locali territoriali, ed anche altri enti pubblici e soggetti privati, ritenuti idonei ad assicurare il perseguimento dello scopo di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 accerta che lo statuto della Fondazione sia conforme alle norme di legge in materia e disponga:

a) il perseguimento dello scopo di cui al comma 2 dell'articolo 1;

b) l'attribuzione al Consiglio di amministrazione delle elezioni del Presidente della Fondazione, del vicepresidente e dei membri del Comitato di gestione, nonché la nomina del segretario generale;

c) la previsione del Consiglio di amministrazione di un numero di rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio regionale, pari a quello complessivo dei membri spettanti agli altri soggetti aderenti alla Fondazione, e comunque non inferiore a cinque;

d) l'attribuzione dei compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione ad un collegio dei revisori nominato dal Consiglio di amministrazione;

e) la liquidazione del patrimonio, in caso di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione secondo le norme del codice civile.

4. I rappresentanti di cui alla lettera c) del comma 2 designati dal Consiglio regionale sono eletti con voto limitato.

 

 

Art. 3

Finanziamento.

 

1. La Regione provvede a concorrere alla formazione del fondo di dotazione iniziale della Fondazione attraverso l'assegnazione di una somma capitale di lire 300.000.000 con imputazione al cap. 1012, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1990, denominato «Quota regionale di partecipazione e contributo annuale alla Fondazione 'Umbria Jazz'».

2. All'onere di cui al comma 1, si farà fronte con la quota di pari importo che sarà accantonata appositamente sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio stesso le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa a norma del secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.

3. Il contributo annuale della Regione alla Fondazione 'Umbria Jazz' sarà determinato, a decorrere dall'anno 1991, con la legge annuale di bilancio.