L.R.
27 marzo 1990, n. 7 (1).
Fondazione
«Umbria Jazz».
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 4 aprile 1990, n 14.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, in attuazione del primo comma dell'articolo 9 dello
Statuto e nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 117
della Costituzione e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove la costituzione e partecipa alla
Fondazione 'Umbria Jazz'.
2.
La Fondazione ha lo scopo di assicurare la continuità della manifestazione
denominata 'Umbria Jazz', organizzata dall'Associazione 'Umbria Jazz',
assicurando in particolare il reperimento dei mezzi finanziari necessari, fermo
restando il rispetto dell'autonomia artistica e organizzativa della Associazione
suddetta.
Art.
2
Modalità.
1.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, nel rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo, al compimento di tutti gli atti
esecutivi necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione
ad essa della Regione dell'Umbria in qualità di socio fondatore, provvedendo,
previa deliberazione della Giunta regionale, alla sottoscrizione dell'atto
costitutivo ed al versamento della somma stanziata a titolo di dotazione
iniziale.
2.
Alla Fondazione possono partecipare gli enti locali territoriali, ed anche
altri enti pubblici e soggetti privati, ritenuti idonei ad assicurare il
perseguimento dello scopo di cui al comma 1 dell'articolo 1.
3.
La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 accerta che lo
statuto della Fondazione sia conforme alle norme di legge in materia e
disponga:
a)
il perseguimento dello scopo di cui al comma 2 dell'articolo 1;
b)
l'attribuzione al Consiglio di amministrazione delle elezioni del Presidente
della Fondazione, del vicepresidente e dei membri del Comitato di gestione,
nonché la nomina del segretario generale;
c)
la previsione del Consiglio di amministrazione di un numero di rappresentanti
della Regione, designati dal Consiglio regionale, pari a quello complessivo dei
membri spettanti agli altri soggetti aderenti alla Fondazione, e comunque non
inferiore a cinque;
d)
l'attribuzione dei compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della
Fondazione ad un collegio dei revisori nominato dal Consiglio di
amministrazione;
e)
la liquidazione del patrimonio, in caso di estinzione per qualsiasi causa della
Fondazione secondo le norme del codice civile.
4.
I rappresentanti di cui alla lettera c) del comma 2 designati dal Consiglio
regionale sono eletti con voto limitato.
Art.
3
Finanziamento.
1.
La Regione provvede a concorrere alla formazione del fondo di dotazione
iniziale della Fondazione attraverso l'assegnazione di una somma capitale di
lire 300.000.000 con imputazione al cap. 1012, di nuova istituzione nello stato
di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio
1990, denominato «Quota regionale di partecipazione e contributo annuale alla
Fondazione 'Umbria Jazz'».
2.
All'onere di cui al comma 1, si farà fronte con la quota di pari importo che
sarà accantonata appositamente sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di
previsione della spesa del bilancio suddetto.
La
Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio stesso le conseguenti
variazioni in termini di competenza e di cassa a norma del secondo comma
dell'articolo 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di
contabilità.
3.
Il contributo annuale della Regione alla Fondazione 'Umbria Jazz' sarà
determinato, a decorrere dall'anno 1991, con la legge annuale di bilancio.