L.R.
4 aprile 1990, n. 10 (1).
Norme
di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di
estetista».
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1990, n 15.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge disciplina l'attività di estetista in attuazione della legge
4 gennaio 1990, n. 1.
Art.
2
Requisiti
richiesti e modalità di esercizio.
1.
L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio
dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 febbraio
1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché al
possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 4
gennaio 1990, n. 1 e dal regolamento adottato dai comuni ai sensi dell'articolo
5.
2.
L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità stabilite dagli
articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990 e dal regolamento di cui all'articolo 5.
Art.
3
Programmazione.
1.
Al fine di conseguire una equilibrata distribuzione sul territorio regionale
degli esercizi di estetista, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza,
la dislocazione degli stessi è programmata dai comuni nel rispetto della
vigente legislazione statale, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale
di sviluppo.
2.
Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1 i comuni tengono conto:
a)
del numero degli esercizi già esistenti nel territorio di competenza;
b)
del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti
necessari;
c)
della distanza minima tra un esercizio e l'altro, rapportata alla densità della
popolazione residente e fluttuante nelle singole zone;
d)
delle ulteriori indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5.
3.
La Giunta regionale, sentite la commissione regionale per l'artigianato e le
organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a
livello nazionale, propone al Consiglio regionale per l'approvazione, il piano
pluriennale dell'attività di estetista.
4.
Il piano può essere aggiornato e modificato con la stessa procedura di cui al
comma 3, anche in relazione alle specifiche esigenze rappresentate dai comuni.
Art.
4
Formazione
professionale.
1.
Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attività di estetista
sono approvate dalla Regione nell'ambito dei programmi annuali predisposti ai
sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.
2.
Nei programmi di cui al comma 1 sono individuate, in particolare, le iniziative
volte alla:
a)
qualificazione professionale di base, di durata biennale;
b)
specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della
qualifica professionale;
c)
formazione complementare per apprendisti, prevista dalla legge 19 gennaio 1955,
n. 25;
d)
riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall'articolo 8, commi
4 e 7, della legge n. 1/1990.
3.
I programmi relativi alle iniziative di formazione professionale di cui al
comma 2 sono approvati, sentite le organizzazioni dell'artigianato maggiormente
rappresentative a livello nazionale, nel rispetto delle disposizioni contenute
nell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della legge n. 1/1990.
4.
Le prove di esame teorico-pratico hanno luogo secondo le modalità previste
dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel
rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3,
comma
1, e 6 commi 4, 5 e 6 della legge n. 1/1990. Tali prove possono essere svolte
anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla
vigente normativa.
Art.
5
Regolamento.
1.
Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria
su tutto il territorio regionale, i comuni adottano appositi regolamenti, in
conformità con lo schema approvato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato
maggiormente rappresentative a livello nazionale e con il parere della
Commissione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della
commissione regionale per l'artigianato.
2.
Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:
a)
le modalità di programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista a
livello territoriale, nell'ambito dei piani di intervento per l'artigianato di
servizio;
b)
la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime
dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista;
c)
i criteri atti a stabilire la distanza tra esercizi, in rapporto alla densità
della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed
ai relativi addetti nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente
normativa in materia;
d)
le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio
dell'attività di estetista;
e)
le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
estetista da parte del Comune, da concedersi previa esibizione di idonea
documentazione, relativamente ai requisiti di qualificazione professionale ed
agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;
f)
i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio
dell'attività di estetista in altra sede;
g)
i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta
l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli
addetti;
h)
la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura
degli esercizi;
i)
l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
l)
i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio
dell'attività di estetista.
3.
I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano
il regolamento previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive
modificazioni alla normativa contenuta nella presente legge e nella legge n. 1/1990.
4.
Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che
esercitano l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma
societaria.
5.
Le aziende già esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal
regolamento comunale, debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il
termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi,
fissato
dal Comune ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge n. 1/1990; decorso
tale termine, l'autorizzazione viene revocata.
Art.
6
Autorizzazione
all'esercizio dell'attività.
1.
La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è
presentata al Comune competente per territorio unitamente alla documentazione
relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla legge n. 1/1990 ed alle
attestazioni di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza,
di igiene e sanità di cui all'articolo 5, comma 2, lett. g).
2.
L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco sulla base degli accertamenti
previsti dall'articolo 9, comma 1, sentita la Commissione di cui all'articolo
8, con provvedimento comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data
di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale come accoglimento
della domanda.
3.
Il diniego dell'autorizzazione deve essere comunicato e motivato.
4.
L'autorizzazione di cui al comma 2 reca menzione dei locali e delle
apparecchiature utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista.
5.
Il provvedimento autorizzatorio del sindaco ha carattere definitivo.
Art.
7
Revoca
dell'autorizzazione.
1.
I comuni accertano l'effettivo esercizio dell'attività di estetista da essi
autorizzata, disponendo la revoca del provvedimento in caso di mancato
espletamento della medesima attività.
2.
L'autorizzazione è, altresì, revocata qualora l'attività di estetista sia
svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e della legge n.
1/1990.
Art.
8
Composizione
della Commissione comunale.
1.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, la
commissione comunale prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n.
1142, viene integrata da due imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio
dell'attività di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2.
La commissione di cui al presente articolo è chiamata ad esprimere il proprio
parere sul regolamento di cui all'articolo 5.
Art.
9
Compiti
delle Unità sanitarie locali.
1.
Le Unità sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli
utenti del servizio, accertano l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo
svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari relativi ai
procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva
competenza.
2.
Allo stesso fine le Unità sanitarie locali effettuano controlli sui
procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista,
sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
della sanità, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 1/1990.
3.
I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed all'autorità
regionale competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle
sanzioni di cui all'articolo 11.
Art.
10
Indirizzo,
coordinamento e controllo.
1.
Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dalla
presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale.
2.
I comuni assumono adeguate iniziative per assicurare una corretta e veridica
pubblicizzazione dell'attività professionale svolta dai soggetti autorizzati
all'esercizio della medesima attività.
3.
I comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno una
relazione sulla situazione in atto e sulle iniziative assunte nel settore.
4.
Qualora i comuni non adempiano all'espletamento delle funzioni ad essi
delegate, trova applicazione l'articolo 62, comma 3, della legge 10 febbraio
1953, n. 62.
Art.
11
Sanzioni
amministrative.
1.
Il sindaco, accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle
prescrizioni previste nell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere
l'autorizzazione.
2.
Il sindaco stesso dispone la revoca dell'autorizzazione, qualora l'interessato
non ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termine di centottanta giorni
dalla notifica della sospensione.
3.
Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 12 della legge n. 1/1990 sono
irrogate dalla autorità regionale competente, con le procedure di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e
successive modificazioni ed alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, sulla
base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad essa inviati dal sindaco, dal
Presidente dell'ULSS, dal Presidente della commissione provinciale per
l'artigianato, nell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 3
della legge 8 agosto 1985, n. 443 o dagli altri soggetti cui sono attribuiti
per legge i poteri di accertamento.
Art.
12
Norma
transitoria.
1.
I soggetti di cui all'articolo 8 della legge n. 1/1990 che alla data di entrata
in vigore della presente legge esercitano l'attività di estetista sprovvisti
dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 3 della stessa legge n.
1/1990, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale,
sono ammessi a frequentare su domanda, da presentare alla Regione entro i
termini fissati dal relativo bando regionale, corsi straordinari istituiti
dalla Regione stessa nell'ambito dei programmi annuali di formazione
professionale, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 7 della legge n. 1/1990.
2.
Le domande di partecipazione ai corsi debbono essere corredate da idonea
documentazione attestante l'esercizio dell'attività di estetista.
3.
La valutazione delle domande ed i requisiti per l'ammissione ai corsi è
effettuata da una commissione composta dall'assessore competente o da un suo
delegato, da tre rappresentanti delle organizzazioni regionali dell'artigianato
maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei
competenti uffici regionali artigianato e formazione professionale, di livello
non inferiore all'ottavo del ruolo organico della Regione.
4.
A conclusione dei corsi i partecipanti sono sottoposti ad una prova di esame
teorico-pratico, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.