L.R. 4 aprile 1990, n. 11 (1).

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49. Nuove norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1990, n. 15.

 

Legge abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 51.

 

 

Art. 1

 

1.  (2).

 

(2) Sostituisce il primo comma dell'art. 3, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.

 

 

Art. 2

 

1.  (3).

 

(3) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 5, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.

 

 

Art. 3

 

1.  (4).

2.  (5).

 

(4) Sostituisce il secondo comma dell'art. 7, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.

(5) Sostituisce il quarto comma dell'art. 7, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.

 

 

Art. 4

 

1.  (6).

 

(6) Sostituisce l'art. 9, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.

 

 

Art. 5

 

1. Al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, la parola «delegatario» è sostituita con «delegato».

2.  (7).

 

(7) Sostituisce il quarto comma dell'art. 12, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.

 

 

Art. 6

 

1.  (8).

2. Fatte salve le aree tabellate di cui al primo comma, la giunta regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, sentito il parere obbligatorio della commissione tecnico-amministrativa, alla definizione delle zone nelle quali può essere consentito, con le opportune prescrizioni, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare. Il permesso è concesso dalle comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane, dai comuni.

 

(8) Sostituisce l'art. 15, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.

 

 

Art. 7

 

1.  (9).

 

(9) Aggiunge il comma 2 all'art. 18, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.

 

 

Art. 8

 

1. Al secondo comma dell'art. 19 ed al secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, la parola «delegatari» è sostituita dalla parola «delegati».

 

 

Art. 9

 

1.  (10).

 

 

 

(10) Sostituisce la lettera b) del primo comma dell'art. 21, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.