L.R.
4 aprile 1990, n. 11 (1).
Modificazioni
ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49. Nuove norme per
la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della
flora spontanea.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1990, n. 15.
Legge
abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n.
28 art. 51.
Art.
1
1. (2).
(2)
Sostituisce il primo comma dell'art. 3, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.
Art.
2
1. (3).
(3)
Aggiunge il comma 1-bis all'art. 5, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.
Art.
3
1. (4).
2. (5).
(4)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 7, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.
(5)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 7, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.
Art.
4
1. (6).
(6)
Sostituisce l'art. 9, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.
Art.
5
1.
Al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, la
parola «delegatario» è sostituita con «delegato».
2. (7).
(7)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 12, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.
Art.
6
1. (8).
2.
Fatte salve le aree tabellate di cui al primo comma, la giunta regionale, entro
6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, sentito il parere
obbligatorio della commissione tecnico-amministrativa, alla definizione delle
zone nelle quali può essere consentito, con le opportune prescrizioni, lo
svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare. Il permesso è concesso dalle
comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate
montane, dai comuni.
(8)
Sostituisce l'art. 15, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.
Art.
7
1. (9).
(9)
Aggiunge il comma 2 all'art. 18, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.
Art.
8
1.
Al secondo comma dell'art. 19 ed al secondo comma dell'art. 20 della legge
regionale 18 novembre 1987, n. 49, la parola «delegatari» è sostituita dalla
parola «delegati».
Art.
9
1. (10).
(10)
Sostituisce la lettera b) del primo comma dell'art. 21, L.R. 18 novembre 1987,
n. 49.