L.R. 4 aprile 1990, n. 12 (1).

Deroghe alle disposizioni degli articoli 3 (comma 1) e 19 (comma 2) della L.R. 12 giugno 1989, n. 17 - Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1990, n 15.

 

 

Art. 1

 

1. Limitatamente all'anno 1990, le domande di cui all'articolo 3, comma 1, della L.R. 12 giugno 1989, n. 17 sono presentate dal 1° maggio al 31 luglio (2).

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della citata L.R. n. 17/1989, fino al 30 giugno 1990 possono essere presentate domande intese ad ottenere le agevolazioni creditizie previste dalla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30; dalla legge regionale 14 gennaio 1977, n. 5 - articolo 3 e legge regionale 24 aprile 1979, n. 17 - articolo 4.

 

 

 

(2) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, L.R. 8 novembre 1990, n. 41.