L.R.
4 aprile 1990, n. 13 (1).
Accoglienza
turistico-ricettiva nelle residenze d'epoca.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1990, n. 15.
Art.
1
1.
La presente legge disciplina l'esercizio dell'accoglienza turistico-ricettiva
nelle residenze d'epoca, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 17
maggio 1983, n. 217.
2.
Ai fini turistico-ricettivi, sono considerate residenze d'epoca i complessi
immobiliari che per strutture di particolare pregio storico-architettonico, per
la dotazione di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico e
per l'inserimento in contesti ambientali di particolare valore naturale e
paesaggistico, sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
3.
I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei
requisiti di cui al comma precedente da destinare in tutto o in parte alla
ricettivitā turistica devono essere complessi monumentali in ottimo stato di
conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione
e i cui interventi di restauro, consolidamento e conservazione, non ne abbiano
alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia
architettonica e strutturale, ferme restando, per i beni soggetti al vincolo
monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.
Art.
2
1.
La richiesta di classificazione ai fini dell'esercizio dell'attivitā ricettiva
deve essere presentata alla Giunta regionale - Ufficio turismo e industria
alberghiera, che espleta l'istruttoria avvalendosi di una commissione, nominata
con deliberazione della Giunta regionale e costituita dall'Assessore regionale
al turismo e industria alberghiera, che la presiede, dal coordinatore dell'Area
turismo e commercio, dal responsabile dell'Ufficio promozione turistica e da
tre esperti di storia dell'arte designati dalla Giunta regionale.
2.
Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non
inferiore al sesto.
3.
La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
-
domanda in carta legale;
-
planimetria dell'immobile con indicazione dell'uso cui ciascun locale č
destinato;
-
dichiarazione di attrezzatura;
-
certificato di iscrizione alla Sezione speciale del R.E.C., ai sensi della
legge regionale 30 agosto 1988, n. 37;
4.
La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui al primo comma,
delibera la classificazione dell'immobile nella tipologia speciale delle
residenze d'epoca.
5.
L'autorizzazione all'apertura per l'esercizio dell'attivitā ricettiva č
rilasciata dal Comune nel cui ambito territoriale č posta la residenza, previa
acquisizione della deliberazione della Giunta regionale di attribuzione della
classifica.
Art.
3
1.
Le tariffe per l'attivitā ricettiva nelle strutture di cui alla presente legge
sono libere e devono essere dichiarate annualmente con le modalitā di cui
all'art. 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43.
Art.
4
1.
Č istituito l'elenco delle residenze d'epoca destinate all'accoglienza
turistico-ricettiva, che viene pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell'Umbria.