L.R.
10 aprile 1990, n. 18 (1).
Interventi
a favore degli immigrati extracomunitari.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 aprile 1990, n. 16.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in armonia
con la legislazione statale vigente in materia nonché con la risoluzione delle
Nazioni Unite n. 40/144 del 1985 e con la normativa CEE, riconosce e tutela i
diritti umani e le libertà fondamentali dei cittadini provenienti da Paesi
extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e dei profughi.
2.
La Regione dell'Umbria promuove interventi volti ad assicurare ai cittadini
provenienti da Paesi extracomunitari:
a)
l'effettivo e paritario godimento dei diritti, con particolare riferimento al
lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, all'abitazione e alla scuola;
b)
l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione;
c)
la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale d'origine.
3.
Le leggi regionali di settore concorrono all'attuazione delle finalità di cui
alla presente legge.
Art.
2
Destinatari
degli interventi.
1.
Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge i cittadini
provenienti da Paesi extracomunitari e loro familiari che risiedano o dimorino
nel territorio della Regione Umbria secondo la normativa vigente, sia in caso
di immigrazione definitiva che in caso di permanenza limitata e finalizzata al
rientro.
2.
I cittadini della comunità economica europea, gli apolidi, i rifugiati e i
profughi possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge ove
non usufruiscano di più favorevoli o di analoghi benefici in forza della
normativa comunitaria, statale e regionale.
3.
La presente legge non si applica ai cittadini provenienti da Paesi
extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli
anche in attuazione di accordi internazionali.
Art.
3
Consulta
regionale dell'immigrazione.
1.
È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per i problemi dei
lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
2.
La Consulta è composta da:
a)
il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b)
dodici rappresentanti designati dalle associazioni di cittadini provenienti da
Paesi extracomunitari operanti in Umbria individuate dalla Giunta regionale
sulla base della rappresentatività con riferimento al numero complessivo degli
aderenti ed in modo da garantire, ove possibile, un'adeguata presenza nella
Consulta di tutte le grandi aree geografico-culturali extracomunitarie;
c)
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
d)
quattro rappresentanti designati dai patronati maggiormente rappresentativi a
livello regionale che si occupano dell'assistenza ai lavoratori
extracomunitari;
e)
quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali degli
industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;
f) (2);
g)
due rappresentanti designati dalle consulte locali istituite ai sensi del sesto
comma dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, di cui uno in
rappresentanza dei comuni della provincia di Perugia e uno in rappresentanza
dei comuni della provincia di Terni;
h)
un rappresentante designato dalla Unione province italiane, sezione regionale;
i)
sette rappresentanti designati rispettivamente dalla Caritas regionale umbra,
da Amnesty International - sezione regionale umbra, dalla Lega per i diritti e
la liberazione dei popoli - sezione regionale umbra, dal Centro internazionale
di accoglienza di Perugia, dal Centro di informazione documentazione iniziativa
per lo sviluppo di Perugia, dall'Organizzazione solidarietà internazionale di
Perugia e dal Centro internazionale per la pace fra i popoli di Assisi;
l)
quattro rappresentanti designati dalle associazioni del tempo libero e della
cultura maggiormente rappresentative a livello regionale;
m)
un rappresentante designato dall'Università italiana per stranieri;
n)
un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia;
o)
un rappresentante designato dall'Ente regionale di gestione dei servizi per il
diritto allo studio universitario;
p)
un rappresentante designato dal Centro sociale dell'Università italiana per
stranieri;
q)
due rappresentanti designati rispettivamente dai Provveditori agli studi di
Perugia e Terni;
r)
due rappresentanti designati dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione;
s)
un rappresentante designato dall'Istituto regionale di ricerche economiche e
sociali;
t)
un rappresentante del Centro per la realizzazione della parità e pari
opportunità fra uomo e donna.
3.
La Consulta regionale dell'immigrazione elegge nel suo seno un vicepresidente.
4.
Alle sedute della Consulta regionale dell'immigrazione partecipano i funzionari
regionali degli uffici interessati.
5.
La Consulta regionale umbra per i problemi dei lavoratori extracomunitari e
delle loro famiglie è costituita, all'inizio di ogni legislatura regionale,
entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica sino
alla scadenza del Consiglio regionale.
6.
La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare
permanente, gli organismi di cui alle lettere b), c), d), e), i) del comma 2.
7.
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta.
8.
Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato, con le stesse modalità dei
membri effettivi, un supplente.
9.
Le proposte di designazione dei membri devono pervenire entro 40 giorni dalla
richiesta da parte della Regione. Trascorso detto termine, il Presidente nomina
la Consulta purché le designazioni pervenute permettano l'insediamento di
almeno la maggioranza dei componenti l'organo medesimo.
10.
Possono essere invitati alle riunioni della Consulta rappresentanti di
istituzioni ed organismi particolarmente interessati agli argomenti all'ordine
del giorno.
11.
Le funzioni di segretario della Consulta e del Comitato esecutivo, di cui
all'articolo 5, sono svolte da un dipendente dell'ufficio coordinamento
relazioni esterne e rapporti comunitari della Giunta regionale, dalla stessa
designato.
(2)
Lettera soppressa dall'art. 1, L.R. 5 dicembre 1997, n. 40.
Art.
4
Compiti
della Consulta regionale dell'immigrazione.
1.
La Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle
loro famiglie è organismo tecnico consultivo della Regione per l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di immigrazione.
La
Consulta in particolare svolge i seguenti compiti:
a)
formula proposte agli organismi competenti, esprime pareri ed assume iniziative
su tutte le materie relative ai fenomeni dell'immigrazione e del
multiculturalismo;
b)
esprime alla Giunta regionale il parere sul programma annuale degli interventi
di cui all'articolo 8.
2.
La Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle
loro famiglie elegge nel proprio seno il Comitato esecutivo di cui all'articolo
5 e propone alla Giunta regionale per la sua approvazione un regolamento per il
proprio funzionamento e per quello del Comitato esecutivo per quanto non
previsto dalla presente legge.
Art.
5
Organi
della Consulta.
1.
Organi della Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e
delle loro famiglie sono il presidente e il comitato esecutivo.
2.
Il presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede la Consulta stessa e
il comitato esecutivo.
3.
Le funzioni vicarie del presidente sono svolte dal vicepresidente.
4.
Il comitato esecutivo è composto di 9 membri eletti dalla Consulta nel suo
seno, di cui almeno tre in rappresentanza delle associazioni di cittadini
provenienti da Paesi extracomunitari, con voto limitato a sei, nonché dal
presidente e dal vicepresidente.
5.
Il comitato esecutivo formula proposte alla Consulta e provvede all'attuazione
delle determinazioni di questa. In casi di particolare necessità ed urgenza può
avanzare proposte, esprimere pareri e assumere iniziative per conto della
Consulta su tutte le materie relative ai fenomeni dell'immigrazione e del
multiculturalismo, salvo ratifica nella prima riunione utile della stessa.
Art.
6
Funzionamento
della Consulta.
1.
La Consulta e il comitato esecutivo sono convocati dal presidente quando egli
ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo
dei componenti.
2.
Il presidente presiede le riunioni della Consulta e del comitato esecutivo
stabilendo l'ordine del giorno.
3.
Le determinazioni della Consulta sono adottate, in prima convocazione, a
maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti;
in seconda convocazione le determinazioni sono valide se prese ove sia presente
almeno un quarto dei componenti.
4.
La Consulta può costituire commissioni o gruppi di lavoro; il presidente,
sentita la Consulta, ne designa i coordinatori.
5.
I membri della Consulta e del comitato esecutivo che risultino assenti senza
giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti
dalla Giunta regionale.
6.
Alla sostituzione dei membri della Consulta in caso di decadenza, impossibilità
sopravvenuta permanente o dimissioni si provvede con le stesse modalità seguite
per la loro elezione.
7.
La Consulta di cui alla presente legge ed il Consiglio regionale
dell'emigrazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 26, possono
essere convocati congiuntamente dal Presidente della Giunta regionale.
8.
La partecipazione alla Consulta ed al comitato esecutivo è gratuita. Ai membri
della Consulta e del comitato esecutivo spetta il rimborso delle spese di
viaggio nel rispetto della normativa vigente.
9.
Ai membri della Consulta e del comitato esecutivo per la partecipazione in
Italia e all'estero, autorizzata dalla Giunta regionale, a convegni, incontri e
manifestazioni in tema di immigrazione competono, nel rispetto della normativa
vigente, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione
previsto per i consiglieri regionali.
Art.
7
Programma
triennale degli interventi.
1.
La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi dei
lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, predispone il programma
triennale degli interventi in materia di immigrazione e lo trasmette al
Consiglio regionale per l'approvazione.
2.
Nel programma triennale sono indicati:
a)
gli indirizzi, le linee programmatiche e gli obiettivi generali da perseguire,
anche in relazione alle esigenze di riequilibrio socio-economico della Regione
individuate nel piano regionale di sviluppo;
b)
le priorità settoriali di intervento e di promozione;
c)
i criteri per la formulazione dei programmi annuali di cui all'articolo 8.
3.
Il programma triennale è attuato mediante i programmi annuali di cui
all'articolo 8.
4.
Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale entro sessanta
giorni dal ricevimento.
Art.
8
Programma
annuale degli interventi.
1.
La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Consulta
regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie,
approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo (3).
2.
Il programma annuale stabilisce:
a)
i progetti da realizzare, con specificazione delle iniziative da attuare
tramite convenzione;
b)
l'onere finanziario di ogni intervento con le previsioni ed i capitoli di spesa
per quanto a carico del bilancio regionale;
c)
la quota da destinare ad interventi integrativi, straordinari, sperimentali ed
alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali ed internazionali.
3.
Le iniziative di cui al comma 2 si distinguono in:
a)
interventi diretti della Regione;
b)
progetti assunti in collaborazione con altri soggetti;
c)
interventi attuati tramite apposita convenzione tra Regione e soggetti pubblici
o privati;
d)
interventi proposti e realizzati da enti locali, o da organismi ed associazioni
pubblici o privati ammessi al finanziamento regionale.
4.
Le domande volte ad ottenere il sostegno ad iniziative e progetti nell'ambito
del programma annuale vanno presentate dai soggetti indicati alle lettere c) e
d) del comma 3 al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio
del 15 settembre dell'anno precedente.
5.
Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di attività
all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo ai sensi del secondo
comma, dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
6.
La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione
illustrativa delle attività svolte in attuazione del programma di cui al
presente articolo.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 17 aprile 1991, n. 8.
Art.
9
Servizi
socio-assistenziali.
1.
I cittadini provenienti da Paesi extracomunitari e loro familiari sono ammessi
alle prestazioni socio-assistenziali e ai servizi sociali erogati ai sensi
della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29 e successive modifiche ed
integrazioni ed accedono inoltre al servizio di asilo nido di cui alla legge
regionale 2 giugno 1987, n. 30.
2.
La Regione a tal fine, nel ripartire la quota dei fondi riservata agli
interventi finalizzati e di riequilibrio territoriale delle attività
socio-assistenziali e da assegnare agli Enti locali competenti, tiene conto,
dei particolari servizi da essi resi agli immigrati extracomunitari e delle
eventuali prestazioni economiche in favore degli stessi, correlate anche a
carenze del servizio sanitario nazionale, con riferimento al diritto alle prestazioni.
Art.
10
Servizi
sanitari.
1.
La Regione, nell'ambito ed in attuazione della normativa statale e regionale in
materia, assicura ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari l'accesso
ai servizi sanitari.
2.
Al fine di consentire per una fascia di popolazione il pieno diritto alla
tutela ed al controllo sanitario, le Unità locali per i servizi sanitari e
socio assistenziali inseriscono tra i destinatari delle campagne di prevenzione
collettiva i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari dimoranti nel
territorio regionale.
3.
Allo stesso scopo di cui al secondo comma le ULSS garantiscono anche ai
cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, residenti o dimoranti in
Umbria, i seguenti servizi:
a)
screening e monitoraggio clinico-sierologico delle patologie infettive e
trattamento delle stesse;
b)
indagini epidemiologiche su specifiche patologie infettive;
c)
educazione sanitaria a fini preventivi.
4.
Le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal terzo comma sono indicate
dalla Regione nell'ambito della propria attività di indirizzo e coordinamento
con particolare riguardo alle esigenze delle ULSS maggiormente interessate dai
flussi migratori, anche per il coinvolgimento delle competenti strutture
dell'Università degli studi di Perugia.
5.
La Regione favorisce iniziative rivolte ai cittadini provenienti da Paesi
extracomunitari tendenti a colmare carenze dei servizi sanitari. In
particolare, in considerazione dei problemi e dei rischi di sofferenza
psicologica legati alle trasformazioni della nostra società in senso
multiculturale, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio epidemiologico
regionale umbro, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita
convenzione con l'Istituto italiano di igiene mentale transculturale, allo scopo
di promuovere:
a)
ricerche cliniche epidemiologiche sulla morbilità psichiatrica in ambito
multiculturale;
b)
la formazione professionale di operatori;
c)
la promozione di specifici programmi di intervento;
d)
l'informazione e l'aggiornamento sui problemi di una società multiculturale.
Art.
11
Diritto
all'abitazione.
1.
I lavoratori extracomunitari regolarizzati ai sensi della normativa nazionale
vigente, sono ammessi a partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione in
locazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'articolo 3 della
legge regionale 25 agosto 1988, n. 30 e del terzo comma dell'articolo 2 del
decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39.
2.
I soggetti di cui al comma 1 sono altresì ammessi a beneficiare delle
provvidenze della normativa statale e regionale in materia di edilizia
agevolata-convenzionata per l'acquisto ed il recupero della prima casa.
3.
Gli enti locali di residenza provvedono a facilitare la disponibilità di idonei
alloggi. A tal fine la Regione può intervenire con incentivi ed agevolazioni
finanziarie al fine di incoraggiare opere di risanamento igienico-sanitario di
alloggi da destinare ad abitazione di cittadini provenienti da Paesi
extracomunitari, secondo i criteri e le modalità di attuazione previsti nella
legge 5 agosto 1978, n. 457.
4.
La Regione promuove e sostiene ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la
disponibilità di idonei alloggi per far fronte a situazioni di emergenza
abitativa di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari.
Art.
12
Interventi
per il diritto allo studio.
1.
Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale e culturale che
si frappongono ad una piena attuazione del diritto allo studio, fra i
destinatari degli interventi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1980, n.
77, sono ricompresi i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge medesima.
2.
I comuni promuovono e sostengono in particolare iniziative volte a facilitare i
processi di integrazione ed apprendimento scolastico dei cittadini provenienti
da Paesi extracomunitari.
3.
La Regione promuove e sostiene nella fascia dell'istruzione secondaria
superiore iniziative volte alla concessione di borse di studio riservate a
cittadini provenienti da Paesi extracomunitari meritevoli ed in difficili
condizioni economiche.
4.
Qualora le borse di studio siano finalizzate al reinserimento nei Paesi
d'origine, i relativi progetti vengono proposti dalla Direzione per la
cooperazione allo sviluppo, al fine del finanziamento ai sensi dell'articolo 9
della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e dell'articolo 2 della legge 26 febbraio
1987, n. 49.
5.
Per i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari frequentanti corsi
universitari o istituti di istruzione superiore in Umbria, bisognosi e
meritevoli, tenuto conto delle maggiori difficoltà che essi incontrano rispetto
agli studenti italiani, sono disposte specifiche provvidenze nell'ambito delle
somme assegnate annualmente all'ERSU da affidare all'ERSU stesso ai fini della
loro gestione.
Art.
13
Formazione,
riqualificazione e aggiornamento professionale.
1.
I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto a partecipare alle attività di
formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale programmate nel
territorio regionale ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e
successive modifiche ed integrazioni.
2.
La Regione promuove e programma, nell'ambito del piano pluriennale e dei
programmi annuali di formazione professionale, specifici interventi diretti a
facilitare l'ingresso e l'inserimento dei cittadini provenienti da Paesi
extracomunitari nelle attività ordinarie e nel mercato del lavoro, nonché corsi
di aggiornamento rivolti principalmente agli operatori degli enti locali
addetti ai problemi dell'immigrazione.
3.
La Giunta regionale, con riferimento alla rete dei soggetti idonei a svolgere
attività formative, propone annualmente alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo, in attuazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943
e con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, specifici programmi e corsi miranti
allo sviluppo dei paesi emergenti, diretti alla formazione professionale e alla
promozione sociale di cittadini provenienti da tali Paesi, con l'obiettivo di
favorire il loro reinserimento nella terra d'origine.
Art.
14
Integrazione,
identità culturale e interculturalità.
1.
La Regione riconosce ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari il
diritto alla integrazione sociale, nel rispetto della propria identità
culturale e tende a valorizzare il patrimonio d'origine favorendo le
interrelazioni culturali all'interno della società regionale.
2.
A tal fine promuove e sostiene:
a)
corsi di lingua e cultura italiana, di norma attraverso apposite convenzioni
con soggetti idonei e con particolare riferimento all'Università italiana per
stranieri;
b)
iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali
con i Paesi d'origine, anche in collaborazione con le sedi di rappresentanza
degli stessi;
c)
insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d'origine;
d)
iniziative idonee al mantenimento della cultura d'origine con particolare
riferimento a religione, abitudini alimentari, vita sociale e tradizioni;
e)
incontri diretti di educazione interculturale fra cittadini provenienti da
Paesi extracomunitari e scuole, indirizzati principalmente agli alunni della
fascia dell'obbligo, nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica;
f)
iniziative sociali e ricreative volte a favorire un clima di reciproca
comprensione fra la società umbra ed i soggetti di cui al primo comma;
g)
iniziative volte a promuovere la conoscenza delle diverse culture;
h)
iniziative culturali volte in particolare a far conoscere e valorizzare le capacità
espressive dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari.
3.
La Regione al fine di realizzare gli interventi di cui al comma 2 stimola e
sostiene in particolare l'azione degli enti locali, delle Università, delle
scuole, delle associazioni culturali e del tempo libero che operano nel campo
dell'immigrazione.
Art.
15
Corsi
di lingua e cultura italiana finalizzati al rientro.
1.
La Giunta regionale, individuati i soggetti idonei, con particolare riferimento
all'Università italiana per stranieri di Perugia, propone annualmente alla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la realizzazione di corsi
specifici di lingua e cultura italiana mirati alla formazione di esperti e
riservati ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, con l'obiettivo di
favorire, a seguito del rientro, il collegamento con l'Italia.
Art.
16
Difensore
civico, assistenza legale.
1.
I cittadini provenienti da Paesi extracomunitari residenti o dimoranti in
Umbria hanno diritto di avvalersi dell'attività di assistenza e di consulenza
del Difensore civico istituito con legge regionale 22 agosto 1979, n. 48.
2.
La Regione promuove e sostiene l'assistenza legale gratuita o semi-gratuita ai
soggetti di cui al primo comma, residenti o dimoranti in Umbria, che si trovino
in condizioni economiche particolarmente disagiate con le seguenti modalità:
a)
con apposite convenzioni;
b)
direttamente;
c)
mediante contributi a strutture ed associazioni deputate a tale finalità.
Art.
17
centri
di prima accoglienza.
1.
La Regione sostiene i centri di prima accoglienza esistenti e favorisce
l'istituzione, in particolare da parte dei comuni, di nuovi centri
promuovendone il coordinamento. Favorisce, d'intesa con gli organismi
interessati, la collaborazione tra i centri esistenti allo scopo di migliorare
la qualità dei servizi e di una più razionale utilizzazione delle risorse
disponibili.
2.
I centri di prima accoglienza hanno lo scopo di assicurare, senza fini di
lucro, le seguenti prestazioni:
a)
fornire informazioni ed assistenza agli immigrati extracomunitari, al fine di
agevolare la fruizione dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla
normativa vigente;
b)
assistere gli immigrati che si trovino in condizioni di particolare disagio,
assicurando il soddisfacimento delle loro necessità fondamentali;
c)
fornire ogni genere di informazioni ed assistenza utili agli immigrati,
promuovere iniziative volte a favorire il loro inserimento nella comunità
regionale;
d)
ospitare le attività delle associazioni degli immigrati.
3.
I centri di prima accoglienza possono essere ammessi al finanziamento regionale
per lo svolgimento delle proprie attività. A tal fine enti locali e organismi
pubblici o privati presentano domanda di contributo al Presidente della Giunta
regionale, corredata da idonea documentazione attestante l'attività svolta ed i
servizi erogati, entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno.
4.
I beneficiari delle sovvenzioni di cui al terzo comma sono tenuti a presentare
entro il 30 marzo di ogni anno, analitica relazione sull'attività svolta
nell'anno precedente.
Art.
18
Ricerca,
documentazione e informazione sull'immigrazione.
1.
La Regione avvalendosi in particolare dell'Istituto regionale di ricerche
economiche e sociali, promuove e sostiene attività di ricerca, studio e
progettazione sui diversi aspetti dell'immigrazione, ivi compresi seminari e
convegni, ed incoraggia la raccolta, produzione, conservazione e circolazione
della relativa documentazione.
2.
La Regione promuove inoltre la diffusione di notizie utili agli immigrati e,
più in generale, di una corretta informazione sul fenomeno immigratorio.
3.
La Regione stimola e favorisce la partecipazione diretta dei cittadini
extracomunitari a tali progetti.
Art.
19
Promozione
dell'associazionismo.
1.
La Regione riconosce la rilevanza e sostiene le funzioni socio-culturali svolte
senza fine di lucro dalle associazioni che operano a favore dei cittadini
provenienti da Paesi extracomunitari in Umbria nonché dalle associazioni
costituite dagli stessi.
2.
Possono usufruire di sovvenzioni le associazioni con sede, centrale o
periferica, nella Regione, che hanno svolto continuativamente, per almeno un
anno, attività a favore degli immigrati nel territorio regionale e che siano
regolarmente costituite con atto costitutivo o statuto ispirati a principi di
democraticità.
3.
Per ottenere sovvenzioni le associazioni presentano apposita domanda con il
programma delle iniziative e il preventivo di spesa.
4.
Le domande di cui al terzo comma sono inviate al Presidente della Giunta
regionale entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno e
corredate da:
a)
copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione;
b)
idonea documentazione attestante lo svolgimento continuativo, da almeno un anno
di attività a favore degli immigrati;
c)
dichiarazione attestante il numero degli iscritti.
5.
I beneficiari delle sovvenzioni sono tenuti a presentare, entro il 30 marzo di
ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed
il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
Art.
20
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa
di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa, con iscrizione ai
seguenti capitoli di nuova istituzione nella parte seconda del bilancio
preventivo regionale:
-
lire 40.000.000 al cap. 2715 denominato «Interventi diretti della Regione a
favore dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, degli apolidi, dei
rifugiati e dei profughi che risiedano o dimorino nel territorio regionale»;
-
lire 60.000.000 al cap. 2855, denominato «Provvidenze della Regione da erogare,
per il tramite di enti locali, di organismi ed associazioni pubblici o privati
a favore di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, degli apolidi, dei
rifugiati e dei profughi che risiedano o dimorino nel territorio regionale».
2.
All'onere di cui al comma precedente si fa fronte con la disponibilità
espressamente allocata nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1990. La Giunta regionale è
autorizzata a disporre le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell'art.
28, secondo comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale
di contabilità.
3.
All'onere per il funzionamento degli organismi previsti agli articoli 3 e 5
della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
4.
Per gli anni dal 1991 in poi l'entità della spesa per l'attuazione della
presente legge sarà stabilita con la legge di bilancio.